CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2020
Cassazione n. 13194/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29470/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1639/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 02/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 29470/2020 (8) Fatti di causa L’adito Tribunale condannò [OSCURATO:PERSONA] a estirpare o a ridurre fino all’altezza di un metro l’albero di pitosforo e gli alberi di banano, posti in adiacenza al muro di confine con la proprietà dell’attriceSanta Gangemi, rigettando nel resto la domanda. La Corte d’appello di Catania, per quel che ancora rileva, in riforma parziale della sentenza di primo grado, rigettata l’impugnazione incidentale con la quale la Cangemi aveva chiesto rimuoversi, ai sensi degli artt. 892 e 896 cod. civ., la rete oscurante realizzata al confine dall’appellante principale, limitò la condanna del Giunta a riportare le piante a un’altezza non superiore a quella dei pali con la rete oscurante; disattese il motivo d’appello con il quale il Giunta si era lamentato del rigetto della domanda volta alla demolizione di una tettoia messa in opera dalla controparte in violazione dell’art. 873 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale fondato su una sola censura, avversato, a sua volta,dal controricorso della ricorrente principale. Ragioni della decisione 1 Con il primo e il secondo motivo del ricorso principale, tra loro correlati, viene denunciata violazione o errata applicazione degli artt. 886 e 892, co. 4, cod. civ. La ricorrente espone che il muro di cinta, per legge, deve essere alto tre metri e in muratura, di conseguenza, il muretto sormontato dalla rete metallica oscurante non avrebbe potuto legittimare il mantenimento di alberi a distanza non legale. La Corte locale, soggiunge l’esponente, accertato che la recinzione messa in opera dalla controparte non costituiva muro di confine, avrebbe dovuto ordinarne la rimozione. Le due censure (che beni si prestano a esame unitario) sono fondate. (a) L’oscuramento procurato con una struttura alta cinque metri non costituisce muro divisorio. Sul punto questa Corte si è pronunciata in tal senso più volte, avendo affermato il principio secondo il quale il muro di cinta, che, a norma dell'art. 878 cod. civ., non va considerato ai fini del computo delle distanze legali, è solo quello, isolato (con le facce, cioè, emergenti dal suolo separate da ogni altra costruzione) e destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione e chiusura della proprietà, che presenti un'altezza non superiore ai tre metri, dovendosi negare l'applicabilità della citata norma ai muri di cinta con altezza maggiore, considerati dall'art.886 cod. civ. solo per regolare e delimitare l'obbligo di contribuzione del vicino alla costruzione del muro medesimo (Sez. 2, n. 2376, 26/02/1992, Rv. 475956 – 01; conf., Cass. nn. 649/1975, 4742/2014, 8922/2017). Ancora, soltanto se il confine tra due fondi è costituito da un muro divisorio, proprio o comune, è consentito di mantenere una siepe di alberi di alto fusto a meno di tre metri da esso, perché in tal caso il vicino non la vede e non subisce la diminuzione di aria, luce, soleggiamento e panoramicità (v. Cass. sentenza n. 12956/2000). Il manufatto, poi, deve essere in muratura (Cass. nn. 12819/2004, 6174/2015). La Corte di merito si è discostata da tali principi e quindi la sentenza va cassata, rendendosi necessario nuovo esame. 3. Il terzo motivo, posto in via di subordine, con il quale viene denunciata violazione o erronea applicazione degli artt. 886 e 892, co. 4, cod. civ., assumendosi che almeno i pali e la recinzione, nonché le piante, avrebbero dovuto essere riportati a non più di tre metri di altezza, resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento dei primi due motivi. 4. Con il ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ. Il ricorrente osserva che il manufatto del vicino violava la distanza legale rispetto all’edificio di sua proprietà e, pertanto, di esso andava ordinata la demolizione. Il Tribunale aveva reputato si trattasse di manufatto precario. La Corte d’appello aveva negato la precarietà dell’opera e, tuttavia, aveva affermato, errando, essere rimasta rispettata la distanza di cui all’art. 873 cod. civ., ritenendo che la stessa potesse essere divisa per due essendo le due proprietà fondi finitimi separati da un muro di confine, assegnando quindi a ciascuna proprietà metà della distanza prevista dalla norma . Per contro, prosegue il ricorrente incidentale, La distanza delle costruzioni su fondi finitimi, ai sensi del disposto dell’art. 873 c.c., deve essere invece considerata dal limite esterno della costruzione de quo, la tettoia, fino al corrispondente limite esterno della costruzione preesistente, l’edificio dell’appellante odierno controricorrente, a nulla rilevando l’esistenza nello spazio intermedio di un muro di confine alto un metro La doglianza è fondata. Essendo stata denunciata la violazione della distanza tra fabbricati, ai sensi dell’art. 873 cod. civ. la misurazione deve intercorrere tra i due fabbricati. Invece, la Cort di merito ha erroneamente applicato la regola valevole nel caso di denunciata violazione della distanza dal confine che però l’articolo 873 non prevede, limitandosi a disciplinare la distanza tra le costruzioni non unite o aderenti. L’errore di diritto è palese e la sentenza va cassata anche sotto tale profilo. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua nella medesima Corte locale, in diversa composizione, riesaminerà la vicenda alla luce dei riportati principi di diritto, regolando, inoltre, il capo delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbito il terzo; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in altra composizione,