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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 30346/2026

Testo disponibile della fonte

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abio Zunica;lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 15 maggio 2025, la Corte di appello di Roma, in riforma delladecisione resa dal Tribunale di Roma il 12 giugno 2024, pronunciandosi ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen., in sede di concordato in appello, ha rideterminato in anni 6 direclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], in anni 5 e mesi 10 di reclusione la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] e in anni 5 e mesi 8 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA].Si è proceduto in ordine ai reati di cui agli art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), art.81, 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B), art. 110, 56 cod. pen., 73 e80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo C).

Fatti commessi in Frosinone tra ildicembre 2018 e l’11 luglio 2023.2.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LucioCoccia, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione,sollevando due motivi.Con il primo, la difesa si duole della mancata assoluzione degli imputati, non avendo igiudici appello reso alcuna adeguata motivazione al riguardo.Con il secondo motivo, si contesta l’erronea applicazione degli art. 240 e 240 bis cod.proc. pen., con riferimento alla conferma della confisca della somma di denaro in sequestro,rilevandosi in proposito che l’intervenuta riqualificazione di tutte le condotte contestate aisensi degli art. 74, comma 6 e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 avrebbe imposto larevoca della confisca disposta dal primo giudice, tanto più ove si consideri che i fatticontestati concernono non la cessione, ma la detenzione di sostanze stupefacenti.3.

Dopo essere stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima Sezione penale per l’udienzadel 27 marzo 2026, il ricorso veniva assegnato alla Terza Sezione penale per l’odierna udienza.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili.1.

Iniziando dal primo motivo, occorre innanzitutto richiamare l’affermazione costante dellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 e Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102), secondo cui, in tema di concordato in appello, èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, alconsenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia delgiudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a viziinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge,non rientrando la doglianza sollevata dai ricorrenti tra quelle ammissibili in questa sede, e tantosenza considerare la pur evidente genericità della censura relativa alla mancata assoluzione.2.

Anche il secondo motivo, con cui si contesta la violazione degli art. 240 e 240 bis cod.proc. pen. con riferimento alla confisca del denaro, è inammissibile, dovendosi rilevare che, comecorrettamente sottolineato dal Procuratore generale, in sede di concordato vi è stata rinunciaanche ai motivi di appello concernenti la statuizione della confisca, a ciò dovendosi aggiungereche, in ogni caso, le condotte contestate riguardano non solo la detenzione illecita, ma anche lacessione di stupefacenti, per cui legittimamente è stata disposta la misura ablatoria avente adoggetto il denaro sequestrato, e ciò a prescindere dall’avvenuta riqualificazione del reato, fermorestando che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Rv.286103), in tema di illecita detenzione di stupefacenti, il disposto di cui all’art. 85 bis d.P.R. n.309 del 1990, novellato dall’art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dallalegge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240 cod.pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall’art. 200, comma 1, cod. pen., sicché,per l’individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momentoin cui è stata emessa la sentenza di primo grado (risalente nel caso di specie al 12 giugno 2024).3.

Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi odierni devono essere dichiarati quindiinammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenerele spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano statipresentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si disponeche ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 07/05/2026Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
abio Zunica;lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15 maggio 2025, la Corte di appello di Roma, in riforma delladecisione resa dal Tribunale di Roma il 12 giugno 2024, pronunciandosi ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen., in sede di concordato in appello, ha rideterminato in anni 6 direclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], in anni 5 e mesi 10 di reclusione la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] e in anni 5 e mesi 8 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA].Si è proceduto in ordine ai reati di cui agli art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), art.81, 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B), art. 110, 56 cod. pen., 73 e80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo C). Fatti commessi in Frosinone tra ildicembre 2018 e l’11 luglio 2023.2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LucioCoccia, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione,sollevando due motivi.Con il primo, la difesa si duole della mancata assoluzione degli imputati, non avendo igiudici appello reso alcuna adeguata motivazione al riguardo.Con il secondo motivo, si contesta l’erronea applicazione degli art. 240 e 240 bis cod.proc. pen., con riferimento alla conferma della confisca della somma di denaro in sequestro,rilevandosi in proposito che l’intervenuta riqualificazione di tutte le condotte contestate aisensi degli art. 74, comma 6 e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 avrebbe imposto larevoca della confisca disposta dal primo giudice, tanto più ove si consideri che i fatticontestati concernono non la cessione, ma la detenzione di sostanze stupefacenti.3. Dopo essere stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima Sezione penale per l’udienzadel 27 marzo 2026, il ricorso veniva assegnato alla Terza Sezione penale per l’odierna udienza.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili.1. Iniziando dal primo motivo, occorre innanzitutto richiamare l’affermazione costante dellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 e Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102), secondo cui, in tema di concordato in appello, èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, alconsenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia delgiudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a viziinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge,non rientrando la doglianza sollevata dai ricorrenti tra quelle ammissibili in questa sede, e tantosenza considerare la pur evidente genericità della censura relativa alla mancata assoluzione.2. Anche il secondo motivo, con cui si contesta la violazione degli art. 240 e 240 bis cod.proc. pen. con riferimento alla confisca del denaro, è inammissibile, dovendosi rilevare che, comecorrettamente sottolineato dal Procuratore generale, in sede di concordato vi è stata rinunciaanche ai motivi di appello concernenti la statuizione della confisca, a ciò dovendosi aggiungereche, in ogni caso, le condotte contestate riguardano non solo la detenzione illecita, ma anche lacessione di stupefacenti, per cui legittimamente è stata disposta la misura ablatoria avente adoggetto il denaro sequestrato, e ciò a prescindere dall’avvenuta riqualificazione del reato, fermorestando che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Rv.286103), in tema di illecita detenzione di stupefacenti, il disposto di cui all’art. 85 bis d.P.R. n.309 del 1990, novellato dall’art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dallalegge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240 cod.pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall’art. 200, comma 1, cod. pen., sicché,per l’individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momentoin cui è stata emessa la sentenza di primo grado (risalente nel caso di specie al 12 giugno 2024).3. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi odierni devono essere dichiarati quindiinammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenerele spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano statipresentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si disponeche ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 07/05/2026Il consigliere estensore Il Presidente
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