CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16484/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimata -avversola sentenza n. 857, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche il 18.9.2024, e pubblicata il 9.10.2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate svolgeva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],verbale di costatazione. Quindi notificava alla società l’avviso diNumero registro generale 7542/2025Numero sezionale 4359/2026Numero di raccolta generale 16484/2026Data pubblicazione 27/05/2026accertamento n. TQ7031I00416/2015, con il quale contestava, ai fini Ires,Irap ed Iva, il conseguimento di un maggior reddito d’impresa, dipendenteda maggiori elementi positivi di reddito e minori componenti negativideducibili, con riferimento all’anno 2011.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo, innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Macerata, proponendo plurimecensure procedimentali e di merito, ed in particolare contestando lacorretta imposizione applicata in relazione all’indennizzo conseguito dallaMcDonald [OSCURATO:PERSONA]., in conseguenza della risoluzione di duecontratti di affitto. La CTP accoglieva per ampia parte il ricorso e riducevala pretesa impositiva.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la parte delladecisione in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado delle Marche, insistendo che il corrispettivo perla risoluzione dei contratti di affitto, ai sensi degli artt. 81 e 85 del Dpr n.917 del 1986 (Tuir), doveva qualificarsi come un reddito d’impresa, edoveva essere assoggettato ad imposizione nell’anno di competenza, enon in cinque anni, come aveva fatto la società. Quest’ultima proponevaappello per la parte in cui era rimasta soccombente. La Corte di giustiziatributaria regionale rigettava entrambi i ricorsi, principale ed incidentale.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avversola pronuncia adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo diimpugnazione. La contribuente ha ricevuto la notifica del ricorso presso ildifensore costituito in grado di appello l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma non ha svolto difesenel giudizio di legittimità.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazionedegli artt. 85, 86, 88 e 109 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), per avere laCTR qualificato la natura del corrispettivo percepito dalla società come unaNumero registro generale 7542/2025Numero sezionale 4359/2026Numero di raccolta generale 16484/2026Data pubblicazione 27/05/2026sorta di indennizzo per l’avviamento commerciale conseguito in sede dirisoluzione anticipata dei contratti di affitto, facendone erroneamentediscendere che poteva procedersi alla ripartizione delle imposte in cinqueanni.1.1. Merita di essere ricordato come risulti pacifico in questo giudizioche tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la McDonald Inc. erano intercorsi duecontratti d’affitto d’azienda. Con atti del 2011 le due società eranoaddivenute a risoluzione consensuale anticipata dei contratti, pattuendosila corresponsione da parte della McDonald Inc. di un indennizzo pari adEuro 1.461.112,00.1.2. La [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, mediante l’indennizzo pattuito in sededi risoluzione contrattuale, le società “hanno voluto riconoscere unaparticolare rilevanza ad una sorta di avviamento che nei contratti di affittodi azienda … è un elemento non rinvenibile autonomamente, che restalatente e diffuso in tutti i beni aziendali … il suddetto corrispettivo nonrisulta inquadrabile tra le fattispecie tassativamente individuate dall’art.85 TUIR pertanto, … appare corretta la sua qualificazione comeplusvalenza ai sensi dell’art. 86 TUIR” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p. III), ed il redditoconseguito può pertanto essere assoggettato ad imposizione in più anni. Ilgiudice dell’appello prosegue osservando che il corrispettivo per larisoluzione anticipata “avrebbe, al più, dovuto essere ricondotto tra iproventi straordinari e, in particolare, tra le sopravvenienze attivederivanti da fatti estranei alla gestione dell’impresa. In tali ipotesi, le dettesopravvenienze sarebbero riconducibili alla previsione di cui all’art. 88,comma 3, lett. a) TUIR e, secondo la previsione del medesimo articolo,comunque ‘Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio incui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui siano statiincassati e nei successivi ma non oltre il quarto’” (sent. CTR, p. III s.).1.3. L’Agenzia delle Entrate critica la decisione impugnata perchéopera riferimento ad istituti giuridici impropri e perciò non applicabili nelNumero registro generale 7542/2025Numero sezionale 4359/2026Numero di raccolta generale 16484/2026Data pubblicazione 27/05/2026caso di specie. Il preteso ‘indennizzo per l’avviamento’ non puòconsiderarsi una plusvalenza ai sensi dell’art. 86 TUIR perché la norma,che consente la ripartizione dell’imposizione in più anni, regola dellecessioni a titolo oneroso (anche in relazione al valore di avviamento), manel caso di specie non vi è stata alcuna cessione a titolo oneroso di beni odi azienda.Neppure può trovare applicazione l’art. 88 del Tuir, che pure consentela ripartizione dell’imposizione in più anni, ed è stato richiamato, con “unasorta di considerazione aggiuntiva” (ric., p. 7) dal giudice del gravame,perché la norma disciplina specifiche ipotesi di sopravvenienze attive, ed ilricavo da risoluzione di contratti di affitto d’azienda non è ascrivibile anessuna di esse.Non rimane allora che considerare il ricavo in questione comerientrante nella generica categoria del reddito d’impresa di cui all’art. 81del Tuir, ed assoggettarlo a tassazione nel solo anno di conseguimento, aisensi dell’art. 109 del Tuir.2. La critica proposta dall’Amministrazione finanziaria appare fondata.Vero è, come scrive il giudice di secondo grado, che il corrispettivoconseguito per la risoluzione anticipata dei contratti di affitto d’azienda“non risulta inquadrabile tra le fattispecie tassativamente individuatedall’art. 85 Tuir”, ma non appare condivisibile il prosieguo dellavalutazione del giudice del gravame, il quale scrive che “pertanto, salvovoler escludere il suo assoggettamento a tassazione, appare corretta lasua qualificazione quale plusvalenza ai sensi dell’art. 86 Tuir”.L’affermazione appare censurabile perché non ogni reddito d’impresa chenon rientri nelle previsioni di cui all’art. 85 del Tuir, e non risulti esente daimposizione, rientra necessariamente nella previsione di cui all’art. 86Tuir. Nel caso di specie il reddito da risoluzione non vi rientra, nonuna sua frazione.Numero registro generale 7542/2025Numero sezionale 4359/2026Numero di raccolta generale 16484/2026Data pubblicazione 27/05/2026Neppure risulta applicabile l’art. 88 del Tuir, perché il reddito inquestione non risulta inquadrabile in nessuna delle categorie disopravvenienze disciplinate da questa norma.In sostanza non risultano applicabili disposizioni che consentano diripartire l’imposizione del reddito conseguito tra più anni d’imposta.Non rimane, allora, che operare riferimento alla previsione generale dicui all’art. 81 del Dpr n. 917 del 1986, secondo cui “1. Il redditocomplessivo delle società e degli enti commerciali … da qualsiasi fonteprovenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo ledisposizioni di questa sezione”, e quindi alla previsione generale di cuiall’art. 109 del Tuir, secondo cui “1. I ricavi, le spese e gli altri componentipositivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezionenon dispongono diversamente, concorrono a formare il redditonell'esercizio di competenza”.2.1. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria appare quindifondato e deve perciò essere accolto, cassandosi la decisione con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche perchéproceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa ladecisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche perché, in diversa composizione e nel rispettodei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo pure aregolare tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 21.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro