CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 11534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17158-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto n. 2037/2020 del TRIBUNALE di MILANOdepositato il 5/3/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17158/2020 Numero sezionale 19/2022 Numero di raccolta generale 11534/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 Rilevato che: 1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. ammetteva al passivo il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., per attività di trasporto merci, limitatamente all’importo di € 358.449,70 e con collocazione chirografaria piuttosto che con la prededuzione richiesta. 2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., negava il riconoscimento della prededuzione ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003, sia perché l’opponente non aveva dimostrato il ricorrere dell’elemento soggettivo previsto dall’art. 3, comma 1-ter, d. l. 347/2003, sia perché il credito riguardava il trasporto di nastri laminati, nastri zincati e nastri alluminiati a caldo e a freddo nella fase post- produzione, dagli stabilimenti di Genova e [OSCURATO:PERSONA] alla clientela. 3. Per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, depositato il 5 marzo 2020, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando tre motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il fallimento della società ricorrente, intervenuto nelle more del giudizio di legittimità, non comporta alcun effetto interruttivo, in applicazione dell’art. 43, comma 3, l. fall.. In vero, nel giudizio di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo Ric. 2020 n. 17158 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17158/2020 Numero sezionale 19/2022 Numero di raccolta generale 11534/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 previste in via generale dalla legge (Cass. 3630/2021, Cass.27143/2017). 5. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l. fall., 24 e 111 Cost., perché il Tribunale, malgrado la delega al giudice relatore potesse investire la sola trattazione del giudizio, non ha previsto, erroneamente, che parte opponente potesse discutere la causa di fronte al collegio, a cui spettava la decisione. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111-bis l. fall., in quanto i commissari straordinari, non costituendosi nel giudizio di opposizione, non avevano “contestato la prededucibilità del credito per come formulata nella domanda di riforma del decreto di esecutività dello stato passivo tardive di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s.”, sicché il Tribunale avrebbe dovuto disporre l’ammissione al passivo del credito richiesto, in applicazione del disposto dell’art. 111-bis, comma 1, l. fall., piuttosto che sottoporlo a valutazioni non rientranti nella sua competenza. 7. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1-ter, D.L. 347/2003 e 8, comma 1-bis, l. 123/2017: il Tribunale – a dire del ricorrente - ha erroneamente individuato i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per il riconoscimento della prededuzione al credito, non tenendo conto che il compendio normativo di riferimento riserva un simile trattamento a crediti vantati da tutte le imprese di autotrasporto in relazione a servizi concernenti le attività incluse nel generale processo produttivo di [OSCURATO:SOCIETA].. Per di più il rigetto dell’opposizione era avvenuto su iniziativa del Tribunale, senza che i difensori della procedura di amministrazione straordinaria avessero contestato specificamente l’assenza in capo al Ric. 2020 n. 17158 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17158/2020 Numero sezionale 19/2022 Numero di raccolta generale 11534/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 creditore opponente dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per riconoscere la prededuzione e senza alcuna segnalazione al medesimo dell’esistenza della questione che il collegio giudicante aveva intenzione di rilevare di propria iniziativa. 8. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il terzo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette la causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma in data 11 gennaio 2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 17158 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A