CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 05081/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 febbraio 2022 il Tribunale di Tivoli ha respinto l'istanza avanzata da RINALDI Matteo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale evidenzia che l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato costituisce mera riproposizione di precedente richiesta già rigettata e basata sui medesimi elementi; la mancata indicazione del reato più grave costituisce vizio di merito non più esaminabile in sede esecutiva; infondata risulta l'eccezione proposta con riferimento alla ritenuta erronea determinazione della pena di cui alla più recedente condanna inflitta al RINALDI. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RINALDI Matteo deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 3.1 Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte (con motivazione specifica e idonea a dare conto del risultato ottenuto) e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il