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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04133/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. con criterio di prevalenza sulla contesta recidiva, è manifestamente infondato, riguardando il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee, che implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta - come nel caso in esame (si veda in particolare pag. 6 della impugnata sentenza) - da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. con criterio di prevalenza sulla contesta recidiva, è manifestamente infondato, riguardando il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee, che implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta - come nel caso in esame (si veda in particolare pag. 6 della impugnata sentenza) - da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29
Sentenza Cassazione n. 04133/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris