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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12650/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 469 e 497-bis cod. pen. (capo F) e 640, 494 cod. pen. (capo T), commessi il 16 luglio 2012; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, poiché il termine di cui all'art. 157-161 cod. pen. è decorso il 13 aprile 2021, quindi in data successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta il 3 dicembre 2020 (cfr. Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), tenuto conto di 453 giorni di sospensione (61 giorni dal 13 dicembre 2013 al 12 febbraio 2014 per rinvio su richiesta difensore; 238 giorni dal 25 maggio 2016 al 18 gennaio 2017 per rinvio astensione difensore; 154 giorni dal 18 gennaio 2017 al 21 giugno 2017 per rinvio astensione difensore); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente orosini Stefqqp,f, › [OSCURATO:PERSONA] ELLER1A o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 469 e 497-bis cod. pen. (capo F) e 640, 494 cod. pen. (capo T), commessi il 16 luglio 2012; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, poiché il termine di cui all'art. 157-161 cod. pen. è decorso il 13 aprile 2021, quindi in data successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta il 3 dicembre 2020 (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), tenuto conto di 453 giorni di sospensione (61 giorni dal 13 dicembre 2013 al 12 febbraio 2014 per rinvio su richiesta difensore; 238 giorni dal 25 maggio 2016 al 18 gennaio 2017 per rinvio astensione difensore; 154 giorni dal 18 gennaio 2017 al 21 giugno 2017 per rinvio astensione difensore); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente orosini Stefqqp,f, › [OSCURATO:PERSONA] ELLER1A o
Sentenza Cassazione n. 12650/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris