CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 febbraio 2025
Cassazione n. 38883/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 17 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Urbino il 20 ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatti commessi in Urbino il 25/10/2017 e il 18/01/2018. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale ci si duole della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1- bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per cui, coincidendo la data di consumazione della condotta di occultamento delle scritture contabili (come contestata in rubrica) con l'epoca degli accertamenti fiscali, completati il 25/10/2017 - per l'esercizio finanziario 2012 - e il 18/01/2018 - per gli esercizi finanziari successivi (2013, 2014 e 2015) -, essendo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che la condotta antigiuridica di occultamento perdura finché esiste in favore dell'amministrazione il potere di controllare l'ammontare dei redditi o del volume degli affari (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669; Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340; Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697), il relativo termine decennale, al netto delle sospensioni disposte nel corso del giudizio (v. pag. 2 del ricorso), maturerà rispettivamente il 25/10/2027 e il 18/01/2018. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 novembre