CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione (capo B); Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputata, mira a prefigurare una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio; Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la configurabilità dell'art. 61 n. 5, cod. pen, è manifestamente infondata, poiché deduce una contraddizione palesemente insussistente: l'età avanzata delle vittime non ne mina per ciò solo l'attendibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il