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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 10928/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16263-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA] & C., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 225/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/1/2020; F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola l’[OSCURATO:SOCIETA]. affinché fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento della convenuta dell’accordo di liberalizzazione intervenuto in data 17/10/2008, ovvero in subordine il suo annullamento; chiedeva altresì accertarsi l’assenza di giusta causa del recesso della convenuta dal preesistente rapporto di agenzia, con la condanna della stessa convenuta al pagamento delle indennità dovute all’agente per effetto della risoluzione del contratto; in subordine accertare che il rapporto di agenzia era ancora efficace e condannare AXA al pagamento delle provvigioni spettanti per i mesi di ottobre e dicembre 2008; il tutto oltre al risarcimento dei danni per interessi sullo scoperto di conto corrente, quale effetto del mancato pagamento delle provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre 2008.

Con altro atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale per il pagamento delle somme spettanti alla preponente, ed in via riconvenzionale chiedeva il pagamento delle provvigioni dovute per il periodo da gennaio a giugno 2009, oltre al pagamento del Ric. 2020 n. 16263 sez.

S2 - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 50% delle provvigioni maturate dopo lo scioglimento del contratto di agenzia in data 26 giugno 2009.

Disposta la riunione dei giudizi, il tribunale adito, disposta la separazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con la sentenza n. 2034 del 25/9/2017, rigettava le domande dell’agente e dichiarava risolto il contratto di liberalizzazione per l’inadempimento dell’attrice, la quale aveva stipulato nuove polizze, nonostante l’espresso divieto contemplato nel contratto, non potendosi di converso ritenere che fosse inadempiente la compagnia per avere comunicato la disdetta di alcune polizze durante il periodo di liberalizzazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], cui resisteva l’AXA, e la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 225 del 20/1/2020 ha rigettato il gravame, regolando le spese di lite conformemente al principio di soccombenza.

Quanto alla doglianza della società appellante circa il mancato pagamento delle provvigioni, la Corte distrettuale rilevava che non poteva avere seguito la deduzione svolta in appello secondo cui le provvigioni relative ai mesi di ottobre e dicembre 2008 fossero riferibili a contratti conclusi in epoca anteriore all’accordo di cui si chiedeva la risoluzione, e non anche a polizze concluse in data successiva.

Infatti, in citazione non era stato mai specificato che la richiesta de qua fosse correlata anche a polizze già concluse, deponendo le conclusioni ivi rese per il riferimento della richiesta proprio alle Ric. 2020 n. 16263 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 polizze successivamente stipulate, attesa la subordinazione della richiesta all’accertamento della prosecuzione del rapporto di agenzia.

Né una specificazione era avvenuta nelle successive memorie, essendo stata solo in appello dedotta la circostanza che la richiesta si riferiva anche alle polizze già in essere.

Alcun elemento poteva poi trarsi dalla lettura della sentenza depositata dal Tribunale di Nola quanto alla causa separata, la quale dava solo atto del fatto che la CTU aveva accertato un credito dell’agente di circa € 20.000,00 per polizze concluse prima dell’ottobre 2008, emergendo una contraddittorietà della difesa dell’appellante che, da un lato, affermava che oggetto del giudizio separato erano le provvigioni da percepire nel periodo gennaio – giugno 2009, e dall’altro, sosteneva che il CTU avrebbe determinato le provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre 2008 in € 6.800,00 circa.

Del pari era disattesa la censura che investiva la pretesa legittimità della disdetta delle polizze da parte della compagnia, in quanto i giudici di appello reputavano che in base all’art. 7 dell’accordo concluso fosse ammissibile la disdetta delle polizze in essere da parte della società preponente.

Così come del pari infondata era la deduzione in ordine alla persistente possibilità per l’agente di stipulare nuove polizze.

Infatti, una volta provata la conclusione di 126 nuovi contratti, risultava che solo per sette era stata concessa un’autorizzazione Ric. 2020 n. 16263 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 in deroga, non potendosi invece attribuire rilevanza alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], circa una generica concessione verbale, e ciò in quanto da tale dichiarazione si dovrebbe desumere la conclusione di un patto contemporaneo a quello redatto in forma scritta, patto per il quale occorreva a sua volta la forma scritta.

Inoltre, non era stata mossa una specifica censura quanto al rilievo centrale nell’economia dell’accordo intervenuto tra le parti del divieto di stipulare nuove polizze, avendo l’appellante solo inteso minimizzarne la rilevanza.

Inoltre, l’allegazione secondo cui la compagnia avrebbe corrisposto le provvigioni per le nuove polizze, ad eccezione di solo quindici, aveva carattere di novità, era contestata dalla compagnia, e non trovava riscontro nell’istruttoria, emergendo piuttosto che l’Axa aveva contestato con una diffida la condotta dell’agente, circostanza questa che escludeva che potesse ritenersi autorizzata la stipula delle nuove polizze per comportamenti concludenti.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. sulla base di dieci motivi, illustrati da memorie.

L’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 163 e ss. e 183 c.p.c.; delle norme in materia di interpretazione dei Ric. 2020 n. 16263 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 contratti di cui agli artt. 1362 e ss., 1453 e ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si contesta l’affermazione del giudice di appello a mente della quale il mancato pagamento delle provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre del 2008 non costituirebbe inadempimento rilevante, trattandosi di provvigioni pretese per polizze stipulate in violazione dell’art. 4 dell’accordo di liberalizzazione, che appunto contemplava il divieto di stipulare nuovi contratti assicurativi da parte dell’agente.

Assume la ricorrente che in realtà il contenuto della domanda originariamente proposta era tale da far ritenere ricompresa nella richiesta di pagamento delle dette provvigioni anche quelle relative alle polizze già in essere, così che non si palesava alcuna necessità di specificazione negli ulteriori scritti difensivi.

L’errore commesso dal giudice di appello è quindi anche il frutto dell’erronea interpretazione della volontà delle parti.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 163 e ss. e 183, 189 e 345 c.p.c.; delle norme in materia di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss., 1453 e Ric. 2020 n. 16263 sez.

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In relazione al medesimo punto di cui al primo motivo, si deduce che solo all’esito della CTU svolta nel giudizio separato, n. 1597/2010 RG, era emerso che fossero state versate le provvigioni relative alle nuove polizze, essendo invece rimaste insolute quelle relative alle vecchie polizze.

Per l’effetto non si rendeva necessaria alcuna specificazione circa il fatto che la richiesta di condanna avanzata nel giudizio de quo fosse riferita anche alle polizze preesistenti.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 163 e ss. e 183 e 189 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sempre in relazione al mancato versamento delle provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre 2008, si sostiene che sia erronea la soluzione del giudice di appello che ha inteso limitare la domanda Ric. 2020 n. 16263 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 di condanna di cui al punto f) delle conclusioni dell’atto di citazione alle sole polizze nuove, trattandosi di richiesta avanzata in via gradata e dalla quale non è dato ricavare argomenti di rigetto della domanda principale.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 163 e ss. e 183 e 189 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sempre in relazione al medesimo punto della sentenza oggetto dei precedenti motivi di ricorso si deduce che non poteva sostenersi la necessità di una specificazione della domanda con la memoria di cui all’art. 183 n. 1 c.p.c., e ciò in quanto, in ragione del reale contenuto delle richieste attoree, non era necessaria alcuna specificazione circa la riferibilità della domanda alle polizze vecchie ovvero alle nuove.

Inoltre, erano stati formulati specifici mezzi istruttori volti a fornire la dimostrazione del proprio assunto.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt.1362 e ss., 1453 e ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente Ric. 2020 n. 16263 sez.

S2 - ud. 08-03-2022 -8- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ribadita l’irrilevanza del riferimento della richiesta di condanna alle provvigioni per polizze vecchie oppure nuove, si deduce che la sentenza ha erroneamente sostenuto che non potesse darsi rilievo alle risultanze del diverso giudizio n. 1597/2010 RG proseguito dinanzi al Tribunale di Nola, sol perché la relativa sentenza non era passata in giudicato, essendo invece necessario tener conto del suo contenuto, dal quale emergeva che non erano state soddisfatte le provvigioni per le polizze già in essere.

Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 163 e ss. e 183 e 189 c.p.c.; delle norme in materia di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art.132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sempre in relazione al mancato passaggio in giudicato della diversa sentenza emessa dal Tribunale di Nola, si ribadisce che la parte aveva fatto riferimento alle risultanze della CTU ivi espletata, e di cui era stata invocata la rilevanza in chiave Ric. 2020 n. 16263 sez.

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3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, devono essere disattesi.

In primo luogo, sono inammissibili nella parte in cui denunciano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., attesa l’applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., che per l’ipotesi di cd. doppia conforme, preclude la deducibilità in cassazione del vizio de quo.

Va altresì escluso che ricorra la dedotta violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., posto che in parte qua la sentenza impugnata risulta ampiamente satisfattiva del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass.

S.U. n. 8053/2014), avendo i giudici di appello chiaramente evidenziato le ragioni in base alle quali doveva escludersi che fosse inadempiente la compagnia quanto al mancato pagamento delle provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre 2008.

In tal senso è stato valorizzato il fatto che il tenore della domanda originaria di parte attrice mirasse, quanto al mancato pagamento delle provvigioni, a denunciare l’inadempimento dell’obbligazione de qua con riferimento alle sole polizze stipulate in epoca successiva alla conclusione del cd. accordo di liberalizzazione, e che pertanto, essendo la stessa conclusione delle polizze frutto di un colpevole inadempimento dell’agente, che aveva in tal modo Ric. 2020 n. 16263 sez.

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Il ragionamento seguito in sentenza appare connotato da logicità e coerenza e supportato dal riferimento al contenuto degli scritti difensivi della stessa ricorrente, senza che emerga alcuna anomalia e insanabile contraddittorietà tale da determinare l’abnormità della motivazione ridondante in error in procedendo, come appunto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.

Passando alle denunciate violazioni di legge, e con specifico riferimento a quelle di carattere processuale, sul presupposto che la limitazione della domanda di adempimento delle provvigioni esclusivamente a quelle scaturenti dai contratti assicurativi conclusi in data successiva alla conclusione dell’accordo di liberalizzazione, il motivo pecca evidentemente di specificità ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c.

Si sostiene, infatti, che la sentenza avrebbe male interpretato il contenuto della domanda di cui al primo atto di citazione dell’agenzia, e che la detta limitazione si scontrerebbe con la diversa volontà della parte di dedurre in maniera onnicomprensiva l’inadempimento dell’obbligo di pagamento delle provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre 2008, in maniera tale da includere anche le polizze già in essere.

Tuttavia, va ribadito che, anche laddove sia denunciato un errore della sentenza ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., questa Corte ha statuito che (Cass.

S.U. n. 8077/2012), il ricorso per essere Ric. 2020 n. 16263 sez.

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La sentenza d’appello ha tratto la detta limitazione dal tenore delle conclusioni di cui all’atto di citazione, e precisamente dalla richiesta di cui alla lett. f), senza che però il ricorso si premuri di riportarne con sufficiente precisione il contenuto.

Tuttavia, e senza che tale rilievo possa incidere sul rilievo di inammissibilità del ricorso principale, la lettura delle conclusioni de quibus, come invece riportate in controricorso, conforta la correttezza dell’approdo cui è giunto il giudice di merito, palesandosi incensurabile la conclusione secondo cui la subordinazione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ai predetti mesi all’accertamento della prosecuzione del rapporto di agenzia era da intendersi riferita alle sole provvigioni nascenti dalle polizze concluse dopo l’accordo di liberalizzazione, in quanto solo per queste la sopravvivenza del rapporto costituiva presupposto per il riconoscimento della relativa obbligazione.

Viceversa le provvigioni dovute per i contratti conclusi prima avevano invece il loro fondamento giuridico nella avvenuta conclusione delle polizze allorché il precedente rapporto di agenzia era ancora vigente, e costituiscono quindi di effetti residui del rapporto ormai venuto meno per effetto della volontà delle parti di dare vita all’accordo di liberalizzazione (che, come Ric. 2020 n. 16263 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 adeguatamente illustrato in controricorso, sulla scorta della disciplina dell’[OSCURATO:PERSONA], in alternativa all’immediata interruzione del rapporto agenziale, prevede, a fronte della liberalizzazione del portafoglio delle polizze in carico all’Agenzia - che in tal modo può continuare a gestirle sia pure avvalendosi di una diversa compagni - la rinuncia dello stesso agente ad ogni indennità di cessazione del rapporto).

L’incensurabilità della conclusione della Corte d’Appello trova poi il conforto del raffronto con le diverse richieste avanzate dalla stessa ricorrente nel successivo giudizio, dapprima riunito e poi separato dal Tribunale di Nola, che essendo relative ad un decreto ingiuntivo richiesto dalla compagnia per spettanze dovute in ragione del cessato rapporto di agenzia, non potevano che ragionevolmente intendersi come riferite a pretese provvigioni scaturenti da polizze già in essere.

Del tutto apodittica risulta poi la denuncia di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, quanto alla pretesa erronea interpretazione dell’accordo di liberalizzazione, non senza doversi rilevare che essendo la richiesta di pagamento delle provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre 2008 correlata in senso ampio ad una domanda di risoluzione dell’accordo di liberalizzazione, solo le provvigioni correlate a nuove polizze appaiono avere una loro giustificazione in detto accordo, essendo quelle derivanti da contratti preesistenti ricollegate al preesistente rapporto di Ric. 2020 n. 16263 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 agenzia, venuto meno proprio per effetto della conclusione dell’accordo de quo.

Del pari prive di specificità appaiono le censure nella parte in cui richiamano gli esiti della CTU svolta nel giudizio poi separato, nonché della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio, in quanto, a fronte dell’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la detta sentenza non offrirebbe elementi per ritenere che il credito complessivo ivi accertato sia riferito a provvigioni per polizze preesistenti, emergendo invece la prova del pagamento di gran parte delle provvigioni per polizze posteriori, posto che le doglianze non appaiono corredate, in violazione dell’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., del richiamo, ancorché per sintesi, al contenuto della consulenza tecnica e della sentenza, impedendo quindi alla Corte di poter riscontrare sulla base della lettura del ricorso l’effettiva ricorrenza delle violazioni lamentate.

Analogamente difetta di specificità il mezzo di gravame che lamenta l’erroneità dell’affermazione circa il fatto che parte ricorrente non avesse articolato specifici mezzi di prova volti a dimostrare che fossero rimaste inadempiute le provvigioni per polizze preesistenti, mancando nel quarto motivo l’indicazione di quali prove fossero state richieste ovvero del quesito che si intendeva sottoporre al CTU.

Né infine può addebitarsi alla sentenza gravata di aver ritenuto preclusa l’utilizzabilità del risultato della diversa sentenza emessa dal Tribunale di Nola nel giudizio n. 1597/2010 RG sol perché non Ric. 2020 n. 16263 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 ancora passata in giudicato, essendo tale inciso privo di qualsivoglia incidenza sul contenuto della decisione gravata, che ha invece ritenuto che il contenuto della sentenza non offrisse alcun argomento a favore delle tesi dell’appellante, mostrando in tal modo di non arrestarsi al rilievo formale della non definitività della pronuncia, ma valutandone la concreta incidenza ai fini della decisione da assumere in questa sede.

4. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt.1362, 1363 e 1453 e ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si contesta, in relazione all’applicazione della previsione di cui all’art. 7 dell’accordo di liberalizzazione, la conclusione del giudice di appello a mente della quale la compagnia aveva conservato il potere di dare disdetta alle polizze in precedenza concluse.

Assume la ricorrente che in realtà l’interpretazione della clausola de qua offerta dal giudice di merito non abbia dato adeguato risalto alla previsione negoziale secondo cui la disdetta era consentita “… ove non vi sia stata risoluzione per effetto della liberalizzazione”.

Ric. 2020 n. 16263 sez.

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Inoltre, l’interpretazione della clausola contrasta con l’altra previsione contrattuale per effetto della quale l’impresa preponente era tenuta ad astenersi per tutta la durata dell’accordo dall’inviare agli assicurati qualsiasi comunicazione che non sia dovuta per legge o per contratto, nonché a porre in essere direttamente o indirettamente azioni di disturbo al trasferimento delle polizze ad altre imprese.

Il motivo è infondato.

Ribadita l’inammissibilità della denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nonché della denuncia di nullità della sentenza per vizio di motivazione, alla luce delle argomentazioni svolte in occasione della disamina dei precedenti motivi, rileva il Collegio che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di Ric. 2020 n. 16263 sez.

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Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass.22 febbraio 2007, n. 4178).

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in Ric. 2020 n. 16263 sez.

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Rileva il Collegio che la censura in esame non appare idonea a denotare l’assoluta implausibilità della soluzione raggiunta dal giudice di appello.

A tal fine è stata correttamente valorizzata la previsione di cui allo stesso art. 7 b del terzo capoverso che, nel ribadire la possibilità di disdetta delle polizze da parte della compagnia, aggiunge che la copia della disdetta debba essere inviata all’agente ove “essa intervenga durante il periodo di liberalizzazione”.

Trattasi in maniera evidente di prescrizione che depone univocamente per la conclusione secondo cui la possibilità di disdetta potesse intervenire anche prima della data finale prevista per la definizione della liberalizzazione delle polizze oggetto del portafoglio dell’agente, e che induce quindi a ritenere non implausibile la soluzione avversata dalla ricorrente, ben potendosi intendere il riferimento dello stesso art. 7, secondo cui la disdetta può essere data “ove non vi sia stata risoluzione di esse per effetto della liberalizzazione”, come a sottintendere che la disdetta resta esclusa nel caso in cui le polizze a seguito di disdetta del contraente ovvero per altra causa siano già venute meno, avendo l’agente già assicurato il trapasso ad altra compagnia.

Ric. 2020 n. 16263 sez.

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Inoltre, proprio la previsione secondo cui della disdetta debba inviarsene copia all’agente mira ad assicurare allo stesso agente la facoltà di intervenire sull’assicurato al fine di evitare il rischio della dispersione di clientela quale effetto della disdetta da parte della preponente, mettendolo sull’avviso circa la necessità di contattare il cliente al fine di offrirgli una diversa soluzione assicurativa.

La cautela de qua, come detto finalizzata a rendere consapevole l‘agente dell’avvenuto esercizio della legittima facoltà della compagnia di dare disdetta, esclude altresì che la facoltà in esame sia in contrasto con il più ampio dovere della compagnia di astenersi dal compiere attività di disturbo al trasferimento dei contratti presso altra impresa, mirando infatti a contemperare l’esercizio del potere di disdetta con le esigenze dell’agente di assicurare il trapasso del portafoglio presso altra società assicuratrice.

5. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 2722, 2723, 2724 e 2725; delle norme in tema di interpretazione Ric. 2020 n. 16263 sez.

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La censura investe l’affermazione del giudice di appello che ha negato l’esistenza di un accordo con il quale si consentiva all’agente la conclusione di nuove polizze, oltre quelle per le quali vi era stata una formale deroga, sul presupposto che non potesse assumere rilievo la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], che aveva invece riferito di una concessione da parte del rappresentante della compagnia.

Assume la ricorrente che tale affermazione contrasta con le norme che consentono la prova per testi di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, ove tale conclusione possa reputarsi verosimile avuto riguardo alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza.

Il motivo, in disparte la già segnala inammissibilità della denuncia della violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e della nullità della motivazione (essendo anche sul punto la sentenza gravata pienamente satisfattiva del minimo costituzionale della motivazione), è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio della sentenza gravata che, lungi dal negare l’ammissibilità della prova per testi del patto aggiunto o contrario al documento Ric. 2020 n. 16263 sez.

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6. Il nono motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt.1453 e ss. c.c.; delle norme in materia di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art.132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Assume la ricorrente che la sentenza avrebbe erroneamente affermato che non fosse stata mossa alcuna censura alla decisione di primo grado quanto alla centralità, rispetto all’accordo di liberalizzazione, del divieto di stipulare nuove polizze, sostenendo che in realtà la Velotti cercava solo di sminuire la violazione contrattale, assumendo che nessun danno era stato cagionato alla società a seguito della conclusione di poche polizze di sinistrosità nella media.

Si deduce che la compagnia aveva di fatto accettato la conclusione di nuovi contratti e che la ricorrente aveva Ric. 2020 n. 16263 sez.

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Si era altresì sottolineato l’esiguo numero delle polizze di nuova stipulazione, evidenziandosi come la loro sinistrosità fosse contenuta.

Inoltre, si era rimarcata la scarsa attendibilità di alcune delle prove testimoniali offerte dalla controparte.

Il motivo è inammissibile, in quanto, oltre a ribadirsi la preclusione alla denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e l’insussistenza della dedotta causa di nullità della motivazione, la censura mira nel complesso a sollecitare, in maniera non consentita, una rivalutazione dei fatti di causa, onde pervenire ad un loro diverso apprezzamento solo in sede di legittimità.

La sentenza impugnata ha effettivamente ribadito che i motivi di appello, come peraltro nella sostanza riconosciuto anche dalla ricorrente nel mezzo in esame, non intendevano contestare l’importanza del divieto di stipulare nuove polizze a carico dell’agente nella complessiva economia dell’accordo di liberalizzazione, ma piuttosto sottolineare la scarsa gravità della condotta inadempiente della Velotti, atteso il limitato numero di nuove polizze e l’assenza di una elevata sinistrosità.

Trattasi però di critiche che attingono l’accertamento già operato dal Tribunale circa la prevalenza dell’inadempimento della ricorrente che, pur in assenza di autorizzazione, aveva stipulato numerose polizze.

Ric. 2020 n. 16263 sez.

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7. Il decimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 166 e ss., 183 e 189 c.p.c.; delle norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362, 1363 e 1453 e ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta il mezzo di impugnazione che i giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che la deduzione circa l’avvenuta corresponsione delle provvigioni anche per le polizze nuove quale conferma dell’esistenza di una deroga alla stipula di nuove polizze, sarebbe inammissibile in quanto nuova.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Si soggiunge però che l’istruttoria svolta offrirebbe argomenti di segno contrario, analogamente a quanto emerge dalla CTU espletata nel diverso giudizio, oggetto di separazione.

Oltre a richiamarsi quanto già esposto nel primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo, si nega rilevanza alla contestazione da parte della compagnia circa la conclusione di nuove polizze e ciò perché in realtà la deroga era stata concessa dal sistema informatico della AXA, che aveva altresì corrisposto le provvigioni anche per le nuove polizze.

Deve quindi valorizzarsi la complessiva condotta tenuta dalla preponente per addivenire alla conclusione che in realtà la stipula di nuovi contratti fu autorizzata o comunque accettata.

Il motivo è inammissibile.

Ribadita l’inammissibilità della censura quanto alla denuncia del vizio di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., per le ragioni già più volte evidenziate, rileva il Collegio che anche tale mezzo miri a sollecitare alla Corte, in contrasto con le finalità del giudizio di legittimità, una complessiva rivalutazione delle emergenze istruttorie.

I giudici di appello, nel negare che vi fosse stata un’implicita autorizzazione alla conclusione di nuove polizze, al di fuori di quelle (pari a 7) per le quali effettivamente era stata provata la deroga in forma scritta, hanno escluso che potesse farsi riferimento alla prova testimoniale.

Ric. 2020 n. 16263 sez.

S2 - ud. 08-03-2022 -24- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Ancora hanno escluso che fosse stata fornita la prova del pagamento delle provvigioni per le nuove polizze (senza quindi arrestarsi al solo profilo della novità della deduzione in appello, così a pag. 9), ed hanno soprattutto evidenziato che, ancorché il sistema informatico avesse permesso di caricare e registrare le nuove polizze concluse dalla ricorrente, a tale circostanza non poteva assegnarsi concludenza attesa la tempestiva reazione della compagnia che con vari atti di diffida aveva contestato la violazione dell’accordo di liberalizzazione da parte dell’ex agente.

Il motivo in esame, come detto, si sostanzia nella pretesa di attribuire una diversa valenza probatoria ad una serie di elementi istruttori che, pur oggetto di apprezzamento da parte della sentenza gravata, sono stati ritenuti inidonei a contrastare le diverse prove addotte dalla compagnia, il che conforta la valutazione di inammissibilità della censura.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di Ric. 2020 n. 16263 sez.

S2 - ud. 08-03-2022 -25- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge .

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16263-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA] & C., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 225/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/1/2020; F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola l’[OSCURATO:SOCIETA]. affinché fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento della convenuta dell’accordo di liberalizzazione intervenuto in data 17/10/2008, ovvero in subordine il suo annullamento; chiedeva altresì accertarsi l’assenza di giusta causa del recesso della convenuta dal preesistente rapporto di agenzia, con la condanna della stessa convenuta al pagamento delle indennità dovute all’agente per effetto della risoluzione del contratto; in subordine accertare che il rapporto di agenzia era ancora efficace e condannare AXA al pagamento delle provvigioni spettanti per i mesi di ottobre e dicembre 2008; il tutto oltre al risarcimento dei danni per interessi sullo scoperto di conto corrente, quale effetto del mancato pagamento delle provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre 2008. Con altro atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale per il pagamento delle somme spettanti alla preponente, ed in via riconvenzionale chiedeva il pagamento delle provvigioni dovute per il periodo da gennaio a giugno 2009, oltre al pagamento del Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 50% delle provvigioni maturate dopo lo scioglimento del contratto di agenzia in data 26 giugno 2009. Disposta la riunione dei giudizi, il tribunale adito, disposta la separazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con la sentenza n. 2034 del 25/9/2017, rigettava le domande dell’agente e dichiarava risolto il contratto di liberalizzazione per l’inadempimento dell’attrice, la quale aveva stipulato nuove polizze, nonostante l’espresso divieto contemplato nel contratto, non potendosi di converso ritenere che fosse inadempiente la compagnia per avere comunicato la disdetta di alcune polizze durante il periodo di liberalizzazione. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], cui resisteva l’AXA, e la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 225 del 20/1/2020 ha rigettato il gravame, regolando le spese di lite conformemente al principio di soccombenza. Quanto alla doglianza della società appellante circa il mancato pagamento delle provvigioni, la Corte distrettuale rilevava che non poteva avere seguito la deduzione svolta in appello secondo cui le provvigioni relative ai mesi di ottobre e dicembre 2008 fossero riferibili a contratti conclusi in epoca anteriore all’accordo di cui si chiedeva la risoluzione, e non anche a polizze concluse in data successiva. Infatti, in citazione non era stato mai specificato che la richiesta de qua fosse correlata anche a polizze già concluse, deponendo le conclusioni ivi rese per il riferimento della richiesta proprio alle Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 polizze successivamente stipulate, attesa la subordinazione della richiesta all’accertamento della prosecuzione del rapporto di agenzia. Né una specificazione era avvenuta nelle successive memorie, essendo stata solo in appello dedotta la circostanza che la richiesta si riferiva anche alle polizze già in essere. Alcun elemento poteva poi trarsi dalla lettura della sentenza depositata dal Tribunale di Nola quanto alla causa separata, la quale dava solo atto del fatto che la CTU aveva accertato un credito dell’agente di circa € 20.000,00 per polizze concluse prima dell’ottobre 2008, emergendo una contraddittorietà della difesa dell’appellante che, da un lato, affermava che oggetto del giudizio separato erano le provvigioni da percepire nel periodo gennaio – giugno 2009, e dall’altro, sosteneva che il CTU avrebbe determinato le provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre 2008 in € 6.800,00 circa. Del pari era disattesa la censura che investiva la pretesa legittimità della disdetta delle polizze da parte della compagnia, in quanto i giudici di appello reputavano che in base all’art. 7 dell’accordo concluso fosse ammissibile la disdetta delle polizze in essere da parte della società preponente. Così come del pari infondata era la deduzione in ordine alla persistente possibilità per l’agente di stipulare nuove polizze. Infatti, una volta provata la conclusione di 126 nuovi contratti, risultava che solo per sette era stata concessa un’autorizzazione Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 in deroga, non potendosi invece attribuire rilevanza alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], circa una generica concessione verbale, e ciò in quanto da tale dichiarazione si dovrebbe desumere la conclusione di un patto contemporaneo a quello redatto in forma scritta, patto per il quale occorreva a sua volta la forma scritta. Inoltre, non era stata mossa una specifica censura quanto al rilievo centrale nell’economia dell’accordo intervenuto tra le parti del divieto di stipulare nuove polizze, avendo l’appellante solo inteso minimizzarne la rilevanza. Inoltre, l’allegazione secondo cui la compagnia avrebbe corrisposto le provvigioni per le nuove polizze, ad eccezione di solo quindici, aveva carattere di novità, era contestata dalla compagnia, e non trovava riscontro nell’istruttoria, emergendo piuttosto che l’Axa aveva contestato con una diffida la condotta dell’agente, circostanza questa che escludeva che potesse ritenersi autorizzata la stipula delle nuove polizze per comportamenti concludenti. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. sulla base di dieci motivi, illustrati da memorie. L’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 163 e ss. e 183 c.p.c.; delle norme in materia di interpretazione dei Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 contratti di cui agli artt. 1362 e ss., 1453 e ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si contesta l’affermazione del giudice di appello a mente della quale il mancato pagamento delle provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre del 2008 non costituirebbe inadempimento rilevante, trattandosi di provvigioni pretese per polizze stipulate in violazione dell’art. 4 dell’accordo di liberalizzazione, che appunto contemplava il divieto di stipulare nuovi contratti assicurativi da parte dell’agente. Assume la ricorrente che in realtà il contenuto della domanda originariamente proposta era tale da far ritenere ricompresa nella richiesta di pagamento delle dette provvigioni anche quelle relative alle polizze già in essere, così che non si palesava alcuna necessità di specificazione negli ulteriori scritti difensivi. L’errore commesso dal giudice di appello è quindi anche il frutto dell’erronea interpretazione della volontà delle parti. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 163 e ss. e 183, 189 e 345 c.p.c.; delle norme in materia di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss., 1453 e Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -6- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In relazione al medesimo punto di cui al primo motivo, si deduce che solo all’esito della CTU svolta nel giudizio separato, n. 1597/2010 RG, era emerso che fossero state versate le provvigioni relative alle nuove polizze, essendo invece rimaste insolute quelle relative alle vecchie polizze. Per l’effetto non si rendeva necessaria alcuna specificazione circa il fatto che la richiesta di condanna avanzata nel giudizio de quo fosse riferita anche alle polizze preesistenti. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 163 e ss. e 183 e 189 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sempre in relazione al mancato versamento delle provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre 2008, si sostiene che sia erronea la soluzione del giudice di appello che ha inteso limitare la domanda Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -7- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 di condanna di cui al punto f) delle conclusioni dell’atto di citazione alle sole polizze nuove, trattandosi di richiesta avanzata in via gradata e dalla quale non è dato ricavare argomenti di rigetto della domanda principale. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 163 e ss. e 183 e 189 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sempre in relazione al medesimo punto della sentenza oggetto dei precedenti motivi di ricorso si deduce che non poteva sostenersi la necessità di una specificazione della domanda con la memoria di cui all’art. 183 n. 1 c.p.c., e ciò in quanto, in ragione del reale contenuto delle richieste attoree, non era necessaria alcuna specificazione circa la riferibilità della domanda alle polizze vecchie ovvero alle nuove. Inoltre, erano stati formulati specifici mezzi istruttori volti a fornire la dimostrazione del proprio assunto. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt.1362 e ss., 1453 e ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -8- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 e corretta, requisito indispensabile ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ribadita l’irrilevanza del riferimento della richiesta di condanna alle provvigioni per polizze vecchie oppure nuove, si deduce che la sentenza ha erroneamente sostenuto che non potesse darsi rilievo alle risultanze del diverso giudizio n. 1597/2010 RG proseguito dinanzi al Tribunale di Nola, sol perché la relativa sentenza non era passata in giudicato, essendo invece necessario tener conto del suo contenuto, dal quale emergeva che non erano state soddisfatte le provvigioni per le polizze già in essere. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 163 e ss. e 183 e 189 c.p.c.; delle norme in materia di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art.132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sempre in relazione al mancato passaggio in giudicato della diversa sentenza emessa dal Tribunale di Nola, si ribadisce che la parte aveva fatto riferimento alle risultanze della CTU ivi espletata, e di cui era stata invocata la rilevanza in chiave Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -9- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 probatoria, rilevanza destinata ad operare a prescindere dal fatto che la sentenza emessa nel giudizio nel quale è stata esperita sia o meno passata in giudicato. 3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, devono essere disattesi. In primo luogo, sono inammissibili nella parte in cui denunciano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., attesa l’applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., che per l’ipotesi di cd. doppia conforme, preclude la deducibilità in cassazione del vizio de quo. Va altresì escluso che ricorra la dedotta violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., posto che in parte qua la sentenza impugnata risulta ampiamente satisfattiva del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), avendo i giudici di appello chiaramente evidenziato le ragioni in base alle quali doveva escludersi che fosse inadempiente la compagnia quanto al mancato pagamento delle provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre 2008. In tal senso è stato valorizzato il fatto che il tenore della domanda originaria di parte attrice mirasse, quanto al mancato pagamento delle provvigioni, a denunciare l’inadempimento dell’obbligazione de qua con riferimento alle sole polizze stipulate in epoca successiva alla conclusione del cd. accordo di liberalizzazione, e che pertanto, essendo la stessa conclusione delle polizze frutto di un colpevole inadempimento dell’agente, che aveva in tal modo Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -10- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 violato una delle obbligazioni essenziali dell’accordo, questi non poteva pretendere alcunché a titolo di compensi provvigionali. Il ragionamento seguito in sentenza appare connotato da logicità e coerenza e supportato dal riferimento al contenuto degli scritti difensivi della stessa ricorrente, senza che emerga alcuna anomalia e insanabile contraddittorietà tale da determinare l’abnormità della motivazione ridondante in error in procedendo, come appunto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Passando alle denunciate violazioni di legge, e con specifico riferimento a quelle di carattere processuale, sul presupposto che la limitazione della domanda di adempimento delle provvigioni esclusivamente a quelle scaturenti dai contratti assicurativi conclusi in data successiva alla conclusione dell’accordo di liberalizzazione, il motivo pecca evidentemente di specificità ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. Si sostiene, infatti, che la sentenza avrebbe male interpretato il contenuto della domanda di cui al primo atto di citazione dell’agenzia, e che la detta limitazione si scontrerebbe con la diversa volontà della parte di dedurre in maniera onnicomprensiva l’inadempimento dell’obbligo di pagamento delle provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre 2008, in maniera tale da includere anche le polizze già in essere. Tuttavia, va ribadito che, anche laddove sia denunciato un errore della sentenza ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., questa Corte ha statuito che (Cass. S.U. n. 8077/2012), il ricorso per essere Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -11- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 ammissibile deve riportare, quanto meno per sintesi o in relazione alle parti di concreto ed effettivo interesse ai fini della comprensione delle censura, il contenuto degli atti processuali oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di merito. La sentenza d’appello ha tratto la detta limitazione dal tenore delle conclusioni di cui all’atto di citazione, e precisamente dalla richiesta di cui alla lett. f), senza che però il ricorso si premuri di riportarne con sufficiente precisione il contenuto. Tuttavia, e senza che tale rilievo possa incidere sul rilievo di inammissibilità del ricorso principale, la lettura delle conclusioni de quibus, come invece riportate in controricorso, conforta la correttezza dell’approdo cui è giunto il giudice di merito, palesandosi incensurabile la conclusione secondo cui la subordinazione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ai predetti mesi all’accertamento della prosecuzione del rapporto di agenzia era da intendersi riferita alle sole provvigioni nascenti dalle polizze concluse dopo l’accordo di liberalizzazione, in quanto solo per queste la sopravvivenza del rapporto costituiva presupposto per il riconoscimento della relativa obbligazione. Viceversa le provvigioni dovute per i contratti conclusi prima avevano invece il loro fondamento giuridico nella avvenuta conclusione delle polizze allorché il precedente rapporto di agenzia era ancora vigente, e costituiscono quindi di effetti residui del rapporto ormai venuto meno per effetto della volontà delle parti di dare vita all’accordo di liberalizzazione (che, come Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -12- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 adeguatamente illustrato in controricorso, sulla scorta della disciplina dell’[OSCURATO:PERSONA], in alternativa all’immediata interruzione del rapporto agenziale, prevede, a fronte della liberalizzazione del portafoglio delle polizze in carico all’Agenzia - che in tal modo può continuare a gestirle sia pure avvalendosi di una diversa compagni - la rinuncia dello stesso agente ad ogni indennità di cessazione del rapporto). L’incensurabilità della conclusione della Corte d’Appello trova poi il conforto del raffronto con le diverse richieste avanzate dalla stessa ricorrente nel successivo giudizio, dapprima riunito e poi separato dal Tribunale di Nola, che essendo relative ad un decreto ingiuntivo richiesto dalla compagnia per spettanze dovute in ragione del cessato rapporto di agenzia, non potevano che ragionevolmente intendersi come riferite a pretese provvigioni scaturenti da polizze già in essere. Del tutto apodittica risulta poi la denuncia di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, quanto alla pretesa erronea interpretazione dell’accordo di liberalizzazione, non senza doversi rilevare che essendo la richiesta di pagamento delle provvigioni per i mesi di ottobre e dicembre 2008 correlata in senso ampio ad una domanda di risoluzione dell’accordo di liberalizzazione, solo le provvigioni correlate a nuove polizze appaiono avere una loro giustificazione in detto accordo, essendo quelle derivanti da contratti preesistenti ricollegate al preesistente rapporto di Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -13- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 agenzia, venuto meno proprio per effetto della conclusione dell’accordo de quo. Del pari prive di specificità appaiono le censure nella parte in cui richiamano gli esiti della CTU svolta nel giudizio poi separato, nonché della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio, in quanto, a fronte dell’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la detta sentenza non offrirebbe elementi per ritenere che il credito complessivo ivi accertato sia riferito a provvigioni per polizze preesistenti, emergendo invece la prova del pagamento di gran parte delle provvigioni per polizze posteriori, posto che le doglianze non appaiono corredate, in violazione dell’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., del richiamo, ancorché per sintesi, al contenuto della consulenza tecnica e della sentenza, impedendo quindi alla Corte di poter riscontrare sulla base della lettura del ricorso l’effettiva ricorrenza delle violazioni lamentate. Analogamente difetta di specificità il mezzo di gravame che lamenta l’erroneità dell’affermazione circa il fatto che parte ricorrente non avesse articolato specifici mezzi di prova volti a dimostrare che fossero rimaste inadempiute le provvigioni per polizze preesistenti, mancando nel quarto motivo l’indicazione di quali prove fossero state richieste ovvero del quesito che si intendeva sottoporre al CTU. Né infine può addebitarsi alla sentenza gravata di aver ritenuto preclusa l’utilizzabilità del risultato della diversa sentenza emessa dal Tribunale di Nola nel giudizio n. 1597/2010 RG sol perché non Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -14- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 ancora passata in giudicato, essendo tale inciso privo di qualsivoglia incidenza sul contenuto della decisione gravata, che ha invece ritenuto che il contenuto della sentenza non offrisse alcun argomento a favore delle tesi dell’appellante, mostrando in tal modo di non arrestarsi al rilievo formale della non definitività della pronuncia, ma valutandone la concreta incidenza ai fini della decisione da assumere in questa sede. 4. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt.1362, 1363 e 1453 e ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si contesta, in relazione all’applicazione della previsione di cui all’art. 7 dell’accordo di liberalizzazione, la conclusione del giudice di appello a mente della quale la compagnia aveva conservato il potere di dare disdetta alle polizze in precedenza concluse. Assume la ricorrente che in realtà l’interpretazione della clausola de qua offerta dal giudice di merito non abbia dato adeguato risalto alla previsione negoziale secondo cui la disdetta era consentita “… ove non vi sia stata risoluzione per effetto della liberalizzazione”. Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -15- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Poiché lo scopo dell’accordo era quello di favorire il passaggio delle polizze in portafoglio ad una nuova compagnia, entro la data del 6 gennaio 2010, ma con la gestione del medesimo agente, la detta previsione non può che essere interpretata nel senso che sino a tale ultima data era preclusa per la preponente la possibilità di dare disdetta, atteso che la stessa, in assenza di conoscenza dell’accordo di liberalizzazione da parte degli assicurati, avrebbe nella sostanza vanificato la possibilità di passaggio del portafoglio, inducendo l’assicurato cui era pervenuta la disdetta a procurarsi una nuova polizza. Inoltre, l’interpretazione della clausola contrasta con l’altra previsione contrattuale per effetto della quale l’impresa preponente era tenuta ad astenersi per tutta la durata dell’accordo dall’inviare agli assicurati qualsiasi comunicazione che non sia dovuta per legge o per contratto, nonché a porre in essere direttamente o indirettamente azioni di disturbo al trasferimento delle polizze ad altre imprese. Il motivo è infondato. Ribadita l’inammissibilità della denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nonché della denuncia di nullità della sentenza per vizio di motivazione, alla luce delle argomentazioni svolte in occasione della disamina dei precedenti motivi, rileva il Collegio che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -16- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass.22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -17- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009). Rileva il Collegio che la censura in esame non appare idonea a denotare l’assoluta implausibilità della soluzione raggiunta dal giudice di appello. A tal fine è stata correttamente valorizzata la previsione di cui allo stesso art. 7 b del terzo capoverso che, nel ribadire la possibilità di disdetta delle polizze da parte della compagnia, aggiunge che la copia della disdetta debba essere inviata all’agente ove “essa intervenga durante il periodo di liberalizzazione”. Trattasi in maniera evidente di prescrizione che depone univocamente per la conclusione secondo cui la possibilità di disdetta potesse intervenire anche prima della data finale prevista per la definizione della liberalizzazione delle polizze oggetto del portafoglio dell’agente, e che induce quindi a ritenere non implausibile la soluzione avversata dalla ricorrente, ben potendosi intendere il riferimento dello stesso art. 7, secondo cui la disdetta può essere data “ove non vi sia stata risoluzione di esse per effetto della liberalizzazione”, come a sottintendere che la disdetta resta esclusa nel caso in cui le polizze a seguito di disdetta del contraente ovvero per altra causa siano già venute meno, avendo l’agente già assicurato il trapasso ad altra compagnia. Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -18- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 La diversa interpretazione suggerita dalla ricorrente risulta quindi contraddetta dall’espressa volontà delle parti che hanno contemplato, proprio per l’ipotesi di disdetta proveniente dalla compagnia, l’eventualità che essa intervenga durante il periodo di liberalizzazione, il che denota come non possa ravvisarsi l’assoluta implausibilità della soluzione raggiunta in sentenza. Inoltre, proprio la previsione secondo cui della disdetta debba inviarsene copia all’agente mira ad assicurare allo stesso agente la facoltà di intervenire sull’assicurato al fine di evitare il rischio della dispersione di clientela quale effetto della disdetta da parte della preponente, mettendolo sull’avviso circa la necessità di contattare il cliente al fine di offrirgli una diversa soluzione assicurativa. La cautela de qua, come detto finalizzata a rendere consapevole l‘agente dell’avvenuto esercizio della legittima facoltà della compagnia di dare disdetta, esclude altresì che la facoltà in esame sia in contrasto con il più ampio dovere della compagnia di astenersi dal compiere attività di disturbo al trasferimento dei contratti presso altra impresa, mirando infatti a contemperare l’esercizio del potere di disdetta con le esigenze dell’agente di assicurare il trapasso del portafoglio presso altra società assicuratrice. 5. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 2722, 2723, 2724 e 2725; delle norme in tema di interpretazione Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -19- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 dei contratti di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art.132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La censura investe l’affermazione del giudice di appello che ha negato l’esistenza di un accordo con il quale si consentiva all’agente la conclusione di nuove polizze, oltre quelle per le quali vi era stata una formale deroga, sul presupposto che non potesse assumere rilievo la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], che aveva invece riferito di una concessione da parte del rappresentante della compagnia. Assume la ricorrente che tale affermazione contrasta con le norme che consentono la prova per testi di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, ove tale conclusione possa reputarsi verosimile avuto riguardo alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza. Il motivo, in disparte la già segnala inammissibilità della denuncia della violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e della nullità della motivazione (essendo anche sul punto la sentenza gravata pienamente satisfattiva del minimo costituzionale della motivazione), è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio della sentenza gravata che, lungi dal negare l’ammissibilità della prova per testi del patto aggiunto o contrario al documento Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -20- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 posteriore alla stessa formazione del documento, ha invece rilevato che l‘accordo verbale, che si intendeva provare per testimoni era in realtà coevo all’accordo di liberalizzazione, concluso in forma scritta, e che appunto contemplava il divieto della stipula di nuove polizze, avendo quindi la Corte d’Appello deciso in conformità di quanto previsto dall’art. 2722 c.c. 6. Il nono motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt.1453 e ss. c.c.; delle norme in materia di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art.132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assume la ricorrente che la sentenza avrebbe erroneamente affermato che non fosse stata mossa alcuna censura alla decisione di primo grado quanto alla centralità, rispetto all’accordo di liberalizzazione, del divieto di stipulare nuove polizze, sostenendo che in realtà la Velotti cercava solo di sminuire la violazione contrattale, assumendo che nessun danno era stato cagionato alla società a seguito della conclusione di poche polizze di sinistrosità nella media. Si deduce che la compagnia aveva di fatto accettato la conclusione di nuovi contratti e che la ricorrente aveva Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -21- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 determinato in appello l’effettiva portata della violazione contrattuale sottolineando la necessità di dover valutare la maggior gravità dell’inadempimento della controparte. Si era altresì sottolineato l’esiguo numero delle polizze di nuova stipulazione, evidenziandosi come la loro sinistrosità fosse contenuta. Inoltre, si era rimarcata la scarsa attendibilità di alcune delle prove testimoniali offerte dalla controparte. Il motivo è inammissibile, in quanto, oltre a ribadirsi la preclusione alla denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e l’insussistenza della dedotta causa di nullità della motivazione, la censura mira nel complesso a sollecitare, in maniera non consentita, una rivalutazione dei fatti di causa, onde pervenire ad un loro diverso apprezzamento solo in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha effettivamente ribadito che i motivi di appello, come peraltro nella sostanza riconosciuto anche dalla ricorrente nel mezzo in esame, non intendevano contestare l’importanza del divieto di stipulare nuove polizze a carico dell’agente nella complessiva economia dell’accordo di liberalizzazione, ma piuttosto sottolineare la scarsa gravità della condotta inadempiente della Velotti, atteso il limitato numero di nuove polizze e l’assenza di una elevata sinistrosità. Trattasi però di critiche che attingono l’accertamento già operato dal Tribunale circa la prevalenza dell’inadempimento della ricorrente che, pur in assenza di autorizzazione, aveva stipulato numerose polizze. Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -22- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Resta però evidente che l’apprezzamento circa la gravità dell’inadempimento quale conseguenza della stipula di nuovi contratti assicurativi da parte dell’agente, anche in ragione dell’effettivo numero di nuovi contratti e della qualità degli assicurati, in considerazione dell’attitudine a cagionare sinistri, è un giudizio riservato esclusivamente al giudice di merito, il cui sindacato, ove supportato da adeguata motivazione, resta precluso al giudice di legittimità. 7. Il decimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 166 e ss., 183 e 189 c.p.c.; delle norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362, 1363 e 1453 e ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità, perché priva di motivazione sufficiente e corretta, requisito indispensabile ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 co. 2 c.p.c. e n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta il mezzo di impugnazione che i giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che la deduzione circa l’avvenuta corresponsione delle provvigioni anche per le polizze nuove quale conferma dell’esistenza di una deroga alla stipula di nuove polizze, sarebbe inammissibile in quanto nuova. Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -23- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Si soggiunge però che l’istruttoria svolta offrirebbe argomenti di segno contrario, analogamente a quanto emerge dalla CTU espletata nel diverso giudizio, oggetto di separazione. Oltre a richiamarsi quanto già esposto nel primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo, si nega rilevanza alla contestazione da parte della compagnia circa la conclusione di nuove polizze e ciò perché in realtà la deroga era stata concessa dal sistema informatico della AXA, che aveva altresì corrisposto le provvigioni anche per le nuove polizze. Deve quindi valorizzarsi la complessiva condotta tenuta dalla preponente per addivenire alla conclusione che in realtà la stipula di nuovi contratti fu autorizzata o comunque accettata. Il motivo è inammissibile. Ribadita l’inammissibilità della censura quanto alla denuncia del vizio di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., per le ragioni già più volte evidenziate, rileva il Collegio che anche tale mezzo miri a sollecitare alla Corte, in contrasto con le finalità del giudizio di legittimità, una complessiva rivalutazione delle emergenze istruttorie. I giudici di appello, nel negare che vi fosse stata un’implicita autorizzazione alla conclusione di nuove polizze, al di fuori di quelle (pari a 7) per le quali effettivamente era stata provata la deroga in forma scritta, hanno escluso che potesse farsi riferimento alla prova testimoniale. Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -24- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Ancora hanno escluso che fosse stata fornita la prova del pagamento delle provvigioni per le nuove polizze (senza quindi arrestarsi al solo profilo della novità della deduzione in appello, così a pag. 9), ed hanno soprattutto evidenziato che, ancorché il sistema informatico avesse permesso di caricare e registrare le nuove polizze concluse dalla ricorrente, a tale circostanza non poteva assegnarsi concludenza attesa la tempestiva reazione della compagnia che con vari atti di diffida aveva contestato la violazione dell’accordo di liberalizzazione da parte dell’ex agente. Il motivo in esame, come detto, si sostanzia nella pretesa di attribuire una diversa valenza probatoria ad una serie di elementi istruttori che, pur oggetto di apprezzamento da parte della sentenza gravata, sono stati ritenuti inidonei a contrastare le diverse prove addotte dalla compagnia, il che conforta la valutazione di inammissibilità della censura. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 9. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di Ric. 2020 n. 16263 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -25- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16263/2020 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 10928/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge . Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/
Sentenza Cassazione n. 10928/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris