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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 47058/2022

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la seguente t 13 [1(.', 2b22 SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], d.ssa F. Iannone, avendo ravvisato - in un passaggio motivazionale del decreto di sequestro preventivo da quest'ultima emesso, in relazione al reato di lottizzazione abusiva a lui ascritto in concorso - una indebita manifestazione del proprio convincimento in ordine all'ulteriore reato di abuso d'ufficio (anch'esso ascritto all'ELEFANTE in concorso con alcuni pubblici amministratori): manifestazione ritenuta rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (per entrambi i reati, era ancora in corso l'udienza preliminare tenuta dalla d.ssa Iannone).

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dei propri difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Si rileva che il passaggio motivazionale denunciato con la dichiarazione di ricusazione (relativo alla richiesta di parere formulata dai coimputati al prof.

Pinto in ordine alla possibilità di derogare alle previsioni del PUT utilizzando l'art. 12 della

I. n. 19 del 2009) aveva un chiaro significato anticipatorio del giudizio di responsabilità del ricorrente, coimputato per il reato di cui all'art. 323 cod. pen., trattandosi di circostanze che, ad avviso del P.M., proverebbero il carattere macroscopico della violazione e quindi la sussistenza del dolo richiesto per il reato di abuso d'ufficio.

Si deduce che i temi in questione erano estranei al fumus del reato di lottizzazione abusiva (configurabile, secondo l'accusa, per il contrasto tra destinazione abitativa data agli immobili con gli strumenti urbanistici e per la dimensione volumetrica degli interventi realizzati).

In tale ottica, il ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale in quanto il G.u.p. aveva espresso una valutazione non già in termini di fumus, ma di gravi indizi di colpevolezza (come in effetti testualmente affermato nel decreto di sequestro), in contrasto tra l'altro con i provvedimenti del Tribunale del Riesame richiamati nello stesso decreto di sequestro.

Si censura inoltre la valutazione di inconferenza, espressa dalla Corte d'Appello, della valorizzazione operata dal Giudice alla richiesta di parere del prof.

Pinto: trattandosi di uno degli aspetti fondanti l'imputazione di abuso d'ufficio ascritta (anche all'ELEFANTE, in concorso con gli amministratori), e dovendosi in particolare escludere che si tratti di un mero "dato fattuale".

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenuto manifestamente infondato per avere la Corte d'Appello compiutamente motivato in ordine all'insussistenza, in concreto, di un'indebita anticipazione di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato, «in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento 2 diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorchè esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti» (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01, relativa ad una fattispecie in cui un giudice dell'udienza preliminare che, nell'ambito del medesimo procedimento, era stato in precedenza componente del Tribunale del riesame che aveva confermato un decreto di sequestro preventivo; in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione reiettiva della richiesta di ricusazione, precisando che le esternazioni sull'elemento soggettivo dell'imputato contenute nell'ordinanza cautelare risultavano imposte o, comunque, giustificate dalla sequenza procedimentale).

La Corte d'Appello ha fatto buon governo di tali principi, da un lato osservando che, alla luce del percorso argomentativo tracciato dal G.u.p. nel decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'accusa di lottizzazione abusiva, l'atecnica evocazione dei "gravi indizi di colpevolezza" doveva in realtà intendersi riferita alla concreta configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale contestata.

D'altro lato, la Corte territoriale ha richiamato le ulteriori considerazioni svolte dal G.u.p., nel decreto di sequestro, con riferimento sia alla già rilevata sussistenza degli elementi costitutivi della lottizzazione, da parte del Tribunale del Riesame, sia al fatto che il reato può configurarsi anche in presenza di un titolo edificatorio illegittimamente concesso (nella specie, il contrasto con le previsioni del P.R.G. emergeva dal fatto che la potenzialità edificatoria dell'area era funzionale alla realizzazione delle previsioni di piano, e non alla creazione di nuovi insediamenti di consistente entità).

In tale quadro, la Corte territoriale ha escluso qualsiasi profilo di ridondanza o non pertinenza delle considerazioni svolte dal G.u.p. rispetto alla domanda cautelare in valutazione; allo stesso modo, ha ritenuto inconferente il richiamo, da parte dell'imputato ricusante, al passaggio motivazionale in cui si era affermato che la richiesta di un parere ad un esperto, formulata dagli amministratori comunali dopo l'interlocuzione con la Provincia, comprovava la consapevolezza, in capo a questi ultimi, della difformità tra l'intervento e gli strumenti urbanistici.

A tale specifico proposito, la Corte d'Appello ha osservato che il G.u.p. si era limitato a evidenziare un dato fattuale già ampiamente emerso in altri incidenti cautelari, senza svolgere considerazioni sull'ELEFANTE, peraltro estraneo all'amministrazione comunale (cfr. pag. 3-4 dell'ordinanza impugnata).

3. Le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale resistono ai rilievi critici svolti dal ricorrente.

3.1. Quanto al primo aspetto, deve condividersi la valutazione di assoluta irrilevanza - ai fini specifici che qui interessano - del richiamo alla gravità indiziaria anziché al fumus, ove si consideri che, come sottolineato dalla Corte d'Appello, le valutazioni del G.u.p. hanno riguardato la sola configurabilità della fattispecie 3 contravvenzionale cui era riferita la domanda cautelare, nella doverosa prospettiva non più limitata ad un astratto apprezzamento dell'ipotesi accusatoria (sul punto, cfr. ad es.

Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01, secondo cui «il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato»).

3.2. Altrettanto è a dirsi con riferimento alla ulteriore questione prospettata.

L'indebita anticipazione di giudizio da parte del G.u.p., con riferimento all'accusa di abuso di ufficio contestata in concorso anche all'ELEFANTE (cfr. capo a), dovrebbe individuarsi nella valorizzazione della richiesta di parere al prof.

Pinto sulla regolarità dell'intervento.

Si tratta di una prospettazione che non può essere condivisa, in primo luogo perché - come rilevato dalla Corte territoriale - trattasi di un momento certamente non estraneo alla complessiva ricostruzione della vicenda lottizzatoria, tra l'altro in sé privo di rilevanza sulla specifica posizione dell'ELEFANTE (la cui responsabilità concorsuale è stata ipotizzata non perché appartenente all'amministrazione che aveva richiesto il parere, ma in qualità di amministratore della società beneficiaria dell'atto conclusivo ritenuto illecito: cfr. il capo a della rubrica).

Inoltre, ed anzi soprattutto, va evidenziato che da tale capo di accusa emerge che l'imputazione ex art. 323 cod. pen. non si fonda sulla richiesta del parere al prof.

Pinto sulla derogabilità delle previsioni di piano, ma sull'aver considerato e riportato (in sede istruttoria e decisionale) le valutazioni del predetto professionista in termini non conformi al vero (cfr. il capo a, ed in particolare pag. 7 della richiesta dì rinvio a giudizio).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente t 13 [1(.', 2b22 SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], d.ssa F. Iannone, avendo ravvisato - in un passaggio motivazionale del decreto di sequestro preventivo da quest'ultima emesso, in relazione al reato di lottizzazione abusiva a lui ascritto in concorso - una indebita manifestazione del proprio convincimento in ordine all'ulteriore reato di abuso d'ufficio (anch'esso ascritto all'ELEFANTE in concorso con alcuni pubblici amministratori): manifestazione ritenuta rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (per entrambi i reati, era ancora in corso l'udienza preliminare tenuta dalla d.ssa Iannone). 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dei propri difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si rileva che il passaggio motivazionale denunciato con la dichiarazione di ricusazione (relativo alla richiesta di parere formulata dai coimputati al prof. Pinto in ordine alla possibilità di derogare alle previsioni del PUT utilizzando l'art. 12 della I. n. 19 del 2009) aveva un chiaro significato anticipatorio del giudizio di responsabilità del ricorrente, coimputato per il reato di cui all'art. 323 cod. pen., trattandosi di circostanze che, ad avviso del P.M., proverebbero il carattere macroscopico della violazione e quindi la sussistenza del dolo richiesto per il reato di abuso d'ufficio. Si deduce che i temi in questione erano estranei al fumus del reato di lottizzazione abusiva (configurabile, secondo l'accusa, per il contrasto tra destinazione abitativa data agli immobili con gli strumenti urbanistici e per la dimensione volumetrica degli interventi realizzati). In tale ottica, il ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale in quanto il G.u.p. aveva espresso una valutazione non già in termini di fumus, ma di gravi indizi di colpevolezza (come in effetti testualmente affermato nel decreto di sequestro), in contrasto tra l'altro con i provvedimenti del Tribunale del Riesame richiamati nello stesso decreto di sequestro. Si censura inoltre la valutazione di inconferenza, espressa dalla Corte d'Appello, della valorizzazione operata dal Giudice alla richiesta di parere del prof. Pinto: trattandosi di uno degli aspetti fondanti l'imputazione di abuso d'ufficio ascritta (anche all'ELEFANTE, in concorso con gli amministratori), e dovendosi in particolare escludere che si tratti di un mero "dato fattuale". 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenuto manifestamente infondato per avere la Corte d'Appello compiutamente motivato in ordine all'insussistenza, in concreto, di un'indebita anticipazione di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato, «in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento 2 diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorchè esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti» (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01, relativa ad una fattispecie in cui un giudice dell'udienza preliminare che, nell'ambito del medesimo procedimento, era stato in precedenza componente del Tribunale del riesame che aveva confermato un decreto di sequestro preventivo; in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione reiettiva della richiesta di ricusazione, precisando che le esternazioni sull'elemento soggettivo dell'imputato contenute nell'ordinanza cautelare risultavano imposte o, comunque, giustificate dalla sequenza procedimentale). La Corte d'Appello ha fatto buon governo di tali principi, da un lato osservando che, alla luce del percorso argomentativo tracciato dal G.u.p. nel decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'accusa di lottizzazione abusiva, l'atecnica evocazione dei "gravi indizi di colpevolezza" doveva in realtà intendersi riferita alla concreta configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale contestata. D'altro lato, la Corte territoriale ha richiamato le ulteriori considerazioni svolte dal G.u.p., nel decreto di sequestro, con riferimento sia alla già rilevata sussistenza degli elementi costitutivi della lottizzazione, da parte del Tribunale del Riesame, sia al fatto che il reato può configurarsi anche in presenza di un titolo edificatorio illegittimamente concesso (nella specie, il contrasto con le previsioni del P.R.G. emergeva dal fatto che la potenzialità edificatoria dell'area era funzionale alla realizzazione delle previsioni di piano, e non alla creazione di nuovi insediamenti di consistente entità). In tale quadro, la Corte territoriale ha escluso qualsiasi profilo di ridondanza o non pertinenza delle considerazioni svolte dal G.u.p. rispetto alla domanda cautelare in valutazione; allo stesso modo, ha ritenuto inconferente il richiamo, da parte dell'imputato ricusante, al passaggio motivazionale in cui si era affermato che la richiesta di un parere ad un esperto, formulata dagli amministratori comunali dopo l'interlocuzione con la Provincia, comprovava la consapevolezza, in capo a questi ultimi, della difformità tra l'intervento e gli strumenti urbanistici. A tale specifico proposito, la Corte d'Appello ha osservato che il G.u.p. si era limitato a evidenziare un dato fattuale già ampiamente emerso in altri incidenti cautelari, senza svolgere considerazioni sull'ELEFANTE, peraltro estraneo all'amministrazione comunale (cfr. pag. 3-4 dell'ordinanza impugnata). 3. Le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale resistono ai rilievi critici svolti dal ricorrente. 3.1. Quanto al primo aspetto, deve condividersi la valutazione di assoluta irrilevanza - ai fini specifici che qui interessano - del richiamo alla gravità indiziaria anziché al fumus, ove si consideri che, come sottolineato dalla Corte d'Appello, le valutazioni del G.u.p. hanno riguardato la sola configurabilità della fattispecie 3 contravvenzionale cui era riferita la domanda cautelare, nella doverosa prospettiva non più limitata ad un astratto apprezzamento dell'ipotesi accusatoria (sul punto, cfr. ad es. Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01, secondo cui «il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato»). 3.2. Altrettanto è a dirsi con riferimento alla ulteriore questione prospettata. L'indebita anticipazione di giudizio da parte del G.u.p., con riferimento all'accusa di abuso di ufficio contestata in concorso anche all'ELEFANTE (cfr. capo a), dovrebbe individuarsi nella valorizzazione della richiesta di parere al prof. Pinto sulla regolarità dell'intervento. Si tratta di una prospettazione che non può essere condivisa, in primo luogo perché - come rilevato dalla Corte territoriale - trattasi di un momento certamente non estraneo alla complessiva ricostruzione della vicenda lottizzatoria, tra l'altro in sé privo di rilevanza sulla specifica posizione dell'ELEFANTE (la cui responsabilità concorsuale è stata ipotizzata non perché appartenente all'amministrazione che aveva richiesto il parere, ma in qualità di amministratore della società beneficiaria dell'atto conclusivo ritenuto illecito: cfr. il capo a della rubrica). Inoltre, ed anzi soprattutto, va evidenziato che da tale capo di accusa emerge che l'imputazione ex art. 323 cod. pen. non si fonda sulla richiesta del parere al prof. Pinto sulla derogabilità delle previsioni di piano, ma sull'aver considerato e riportato (in sede istruttoria e decisionale) le valutazioni del predetto professionista in termini non conformi al vero (cfr. il capo a, ed in particolare pag. 7 della richiesta dì rinvio a giudizio). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
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