CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controMinistero Della Giustizia, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona n. 4667/2021 depositata il14/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] difese [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento ex art.D.lgs. n. 25/08, dinanzi al Tribunale di Ancona, avverso il provvedimentocon il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la sua richiesta diprotezione internazionale e per il quale, [OSCURATO:PERSONA], aveva ottenuto dalCOA di Ancona l’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] presentò istanza di liquidazione del compenso dovutoper l’attività difensiva svolta in favore del suo assistito e il Tribunale diNumero registro generale 6640/2024Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 20863/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ancona, con provvedimento del 16.02.2021, richiese alla professionistaun’integrazione documentale, da produrre nel termine di trenta giorni,del patrocinio a spese dello Stato.In assenza di suddetta integrazione, l’istanza di liquidazione vennedichiarata inammissibile con provvedimento del 30.07.2021.2. L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositò una seconda istanza diliquidazione, allegandovi la documentazione relativa alle condizionireddituali del proprio assistito.Il Tribunale di Ancona, con provvedimento del 10.09.2021, dichiarò ilnon luogo a provvedere sulla seconda istanza “avendo già provveduto sullarichiesta di liquidazione dei compensi professionali del difensore” avanzatain precedenza e non avendo pertanto “più alcun potere giurisdizionale alriguardo”.3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 170 del DPR n. 150del 2002, avverso tale ultimo provvedimento, che il Tribunale di Anconarigettò con ordinanza del 14.02.2024.4. Avverso quest’ultima decisione [OSCURATO:PERSONA] avanza ricorso sullabase di un solo motivo.Il Ministero di Giustizia resiste con controricorso.Proposta la definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., laricorrente ha richiesto la decisione collegiale, ribadendo i motivi di ricorso.memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di opposizione si lamenta, ex art. 360 n. 3 c.p.c,la violazione e falsa applicazione degli 82 e 131 del T.U. spese di giustizia.In sostanza, secondo la ricorrente, non essendo intervenuta alcuna revocadell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice non potevaNumero registro generale 6640/2024Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 20863/2026Data pubblicazione 19/06/2026sottrarsi all’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di liquidazione del difensoredella parte ammessa.Il motivo è infondato.In primo luogo, non è condivisibile l’impostazione della ricorrente che faderivare necessariamente il diritto al compenso per l’avvocatodall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Invero, il diritto al compenso non discende dal provvedimento diammissione al beneficio, posta la natura provvisoria di tale atto, ma derivadalla intervenuta liquidazione.Il giudice competente a provvedere su quest’ultima, infatti, non devesolo esaminare l’istanza e verificare la congruità delle voci espostedall’avvocato, ma è tenuto anche a controllare se la parte, ammessa in viaprovvisoria al beneficio, avesse ab origine, ed abbia conservato sino almomento della liquidazione, le condizioni soggettive ed oggettive previstedalla legge per fruire del beneficio stesso (Cass. Sez. 6 - 2, n. 15458 del21/07/2020; Cass. Sez. 2, n. 21096 del 19/07/2023, Cass. n. 11431 del29/04/2024, in motivazione).Posto ciò, per quanto riguarda la persistenza del dovere del giudice diprovvedere sull’istanza di liquidazione del difensore di parte ammessa algratuito patrocinio, occorre chiarire che il presente ricorso attieneall’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata rigettata l’opposizione avversoil provvedimento del 10.09.2021, che ha dichiarato il non luogo aprovvedere sulla seconda istanza di liquidazione proposta dall’avv.toNarducci.La precedente pronuncia di inammissibilità dell’istanza di liquidazionedel 30.07.2021 non è stata in alcun modo opposta.Orbene, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’art. 170 delD.P.R. n. 115 del 2002, costituisce la sola procedura esperibile percontestare il mancato riconoscimento del compenso spettante al difensoredella parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (tra le altre, Cass.Numero registro generale 6640/2024Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 20863/2026Data pubblicazione 19/06/2026Sez. 1, Ordinanza n. 10487 del 03/06/2020, Rv. 657893, Sentenza n.11431 del 29/04/2024).D’altro canto, è stato più volte affermato che il decreto di liquidazionedel compenso al difensore non è revocabile, né modificabile d'ufficio, poichél'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti,consuma il suo potere decisionale (ex multis, Cass. n. 1196 del 18/01/2017ed in conf. n. 33756 del 23/12/2025).Inoltre, prevedere che la parte possa depositare all’infinito nuoveistanze di liquidazione, sarebbe da un lato incompatibile con la previsionedi un termine, seppur ordinatorio (come sottolineato dalla proposta didecisione accelerata), previsto per la necessaria integrazione documentale(art. 79 c. 3 e 123 D.P.R. n. 115 del 2002), dall’altro con la previsione diun termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto dipagamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2000, art. 170 (su tale ultimoaspetto, Cass. n. 33756 del 23/12/2025, in tema di revoca o modifica dellaliquidazione).In sede di opposizione, il controllo del giudice non è, infatti, limitato solosugli importi, ma anche alla spettanza stessa del diritto, con l’eventualepossibilità di depositare la documentazione non prodotta in prima battuta,che il giudice dell’opposizione è tenuto a vagliare (tra le altre. Cass. n.18801 del 04/07/2023).Al contrario, ove l’opposizione non venga proposta, l’ufficio giudiziarioche ha deciso sulla prima richiesta di liquidazione, non può essere investitoad oltranza di successive richieste di liquidazione per la stessa prestazione.In conclusione, a seguito di una dichiarazione di inammissibilitàdell’istanza di liquidazione, per mancata integrazione, nei termini concessi,della documentazione richiesta dal Tribunale ai fini del controllo dellecondizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per fruire delbeneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato ètenuto ad utilizzare lo strumento di cui all’art. 170 DPR n. 115 del 2002,Numero registro generale 6640/2024Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 20863/2026Data pubblicazione 19/06/2026ove intenda dedurre e provare la sussistenza delle condizioni richiestedall’ufficio giudiziario, per ottenere la richiesta liquidazione.Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente,al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano come dadispositivo.Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149del 2022), la condanna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., che si applicaai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (S.U. n.10955 del 23/04/2024); pertanto la ricorrente deve essere condannata alpagamento a favore del controricorrente di una somma equitativamentedeterminata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento diun’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore dellaCassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo statoil ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi,oltre al rimborso delle spese anticipate dall’Erario.Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., condanna la ricorrente al pagamentoin favore del controricorrente di euro 2.000,00.Ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamentoin favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.000,00.Numero registro generale 6640/2024Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 20863/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso