CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 23887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Cagliari, quale giudice dell’esecuzione, conordinanza in data 5 marzo 2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse diCossu [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna emesse dalla Corte diappello di Sassari il 23 ottobre 2024 e dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Oristano del 26 giugno 2024.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evizio di motivazione.Contrariamente a quello che è un insegnamento costante di questa Corte,lamenta il ricorrente, il provvedimento impugnato ha riconnesso importanzadecisiva al lasso temporale fra le condotte.Il ricorrente ha adombrato che la condotta di detenzione sia in qualchemaniera ricollegata ad una fase di lavorazione della cannabis coltivata di cui allaprima imputazione.Non sarebbe poi stato valuta l’aspetto della vastità delle operazioni in cui siè trovato coinvolto l’istante che ha dunque richiesto una pianificazione puntale euna visione d’insieme unitaria.Anche il dato geografico è del tutto mistificato poiché le due località in cui sisono consumati i fatti sono distanti 18 chilometri l’una dall’altra.3. In data 13 maggio 2026 il difensore ha depositato memoria chiedendo lariassegnazione alla sezione ordinaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Da un lato il ricorrente ripropone argomenti già vagliati dal Giudicedell’esecuzione con argomentazioni logiche e non scalfita da ragionamenti disegno opposto; pertanto sollecita una inammissibile riconsiderazione da partedella Corte di legittimità degli elementi di fatto già valutati nel provvedimentoimpugnato.Inoltre, non ottempera all’onere della prova che su di lui incombe, secondo ilseguente principio che qui si intende ribadire, che afferma che in tema diesecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina delreato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, nonessendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebitiovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazionedi un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. (Sez. 1, n.35806 del 20/04/2016, D'amico, Rv. 267580 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]