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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02096/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5873/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto n. 680/2024 , depositata i l 27 agosto 2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – L’Agenzia delle entrate , Direzione provinciale di Padova, Ufficio controlli, ha emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., società che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione, l’avviso di accertamento n.

T6S030103259/2017 con il quale, per l’anno 2014, ha disconosciuto la detrazione dell’I VA , per l’importo di euro 38.452,59, riferita agli acquisti di materie prime metalliche, utilizzate nel processo produttivo, dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha altresì irrogato le connesse sanzioni amministrative per infedele dichiarazione e per illegittima detrazione dell’imposta.

È stato, inoltre , accertato un maggior reddito imponibile per euro 210.937,00, dato dalla differenza tra il reddito originariamente dichiarato e quello rettificato con dichiarazione integrativa, per la quale la società non ha dato giustificazioni nel corso della verifica.

Il rilievo è stato poi oggetto di autotutela da parte dell’Ufficio.

La pretesa scaturisce dal recepimento delle risultanze del processo verbale di constatazione elevato dalla Guardia di Finanza di Padova, per gli anni 2013, 2014 e 2015 in data 31 luglio 2017.

La società presentava ricorso innanzi la Commissione tributaria provinciale di Padova.

L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Padova, con sentenza n. 333/3/2021, depositata il 21 maggio 20216,ha accolto il ricorso.

2. – L’Agenzia delle entrate presenta va appello, chiedendo la riforma della sentenza e la conferma dell’avviso di accertamento.

La societàsi difendeva depositando il proprio atto difensivo .

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con sentenza n. 680/2024, depositata in data 27 agosto 2024, ha accolto l’appello.

3. – La società ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

4. –È stata formulata, da parte del Consigliere all’uopo delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 - bis c.p.c.

A fronte di essa, il difensore del ricorrente ha domandato la decisione della causa.

La società contribuente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione carente e/o contraddittoria e/o omessa laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non ha valutato le prove messe a disposizione dalla ricorrente e, in particolare, il Decreto di archiviazione penale emesso dal Tribunale di Padova nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] dal quale emerge l’assenza di prova in merito al vantaggio che la società avrebbe consapevolmente ottenuto dalla partecipazione alla frode.

Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Il decreto di archiviazione del procedimento penale emesso dal Tribunale di Padova costituisce la prova dell’infondatezza della ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.(Cass. n. 16649/2020).

Nel caso di specie, al di là di un richiamo parziale del contenuto del decreto di archiviazione, la pronuncia ha ritenuto non determinante il decreto di archiviazione, esplicitando successivamente le ragioni per le quali la società è stata ritenuta consapevole della pregressa frode fiscale.

Parte ricorrente, invero, prospetta un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).

Nella memoria si invocal’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, ma tale disposizione non presenta alcun rilievo nel caso di specie ove si ha riguardo a un decreto di archiviazione e non a una pronuncia di assoluzione emessa a seguito di dibattimento.

2. – Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento.

Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. laddove la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado afferma che l’Agenzia delle Entrate avrebbe assolto al proprio onere probatorio ovvero che gli elementi addotti costituirebbero indizi gravi, precisi e concordanti dai quali emergerebbe che la società contribuente sapeva o quanto meno poteva conoscere che le forniture oggetto di contestazione si inserivano in un meccanismo di evasione dell’Iva ( art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ) .

Secondo quanto prospettato, i giudici sarebbero giunti alla conclusione che la contribuente fosse connivente nell’asserita frode senza prendere in considerazione e, quindi, senza spiegare le ragioni per le quali le specifiche argomentazioni difensive espresse dalla ricorrente negli atti difensivi non dimostrerebbero l’infondatezza e l’erroneità dell’assunto accusatorio.

La sentenza impugnata risulterebbenulla per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. in quanto nella sentenza sarebbe del tutto assente il richiamo alle argomentazioni difensive svolte e l’esposizione delle ragioni giuridico/fattuali utilizzate per disattenderle.

Gli elementi contestati sarebbero l’assenza di una «dotazione strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione» in capo al fornitore [OSCURATO:SOCIETA] e conoscibilità della stessa ( la società aveva sostenuto l’inconsistenza dell’elemento, al quale non può essere riconosciuta alcuna rilevanza presuntiva), le anomalie nelle modalità di esecuzione dei trasporti ( la ricorrente aveva sostenuto l’inconsistenza dell’elemento, al quale non può essere riconosciuta alcuna rilevanza presuntiva) e l’assenza di contatti telefonici tra il legale rappresentante del fornitore [OSCURATO:SOCIETA] e i relativi clienti, tra cui e la ricorrente stessa che nell’atto di appello aveva sostenuto l’inconsistenza dell’elemento, al quale non può essere riconosciuta alcuna rilevanza presuntiva.

Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 19 e 54 del d.p.r. n. 633 del 1972 e degli art. 2697, 2727 e 2729 c.c. (come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità nazionale) e dell’art. 7, co. 5-bis del d.lgs. n. 546 del 1992.

Gli elementi indicati dal giudice di seconde cure in sentenza non dimostrerebbero che la contribuentesapeva o non poteva non sapere che i propri acquisti si inserivano in trame fraudolente ( art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).

Nel caso di specie, non sussiste alcuna nullità della motivazione, non essendo leso il «minimo costituzionale» richiamato dalla giurisprudenza di questa S.C.

La Corte di giustizia tributaria non solo ha reso la sua decisione con motivazione congrua e articolata, priva di contraddizioni e tale da permettere di ben comprendere l’iter logico del ragionamento,ma ha anche considerato specificamente le deduzioni contrarie prospettate che ha ritenutonon determinanti.

Anche sotto taleprofilo si cerca una rivalutazione del merito, non ammissibile in sede di legittimità.

Neppure è pertinente e ammissibile l’invocazione dell’art. 7, comma 5-bis, cit., norma avente natura sostanziale ed inapplicabile ratione temporis (Cass. n. 20816 del 25/07/2024), la quale, in ogni caso, non comporta alcuna inversione della normale ripartizione dell’onere della prova , né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c.(Cass. n. 18764 del 09/07/2024). 3.– Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento.

Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. laddove la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado afferma l’assenza della buona fede e diligenza in capo alla contribuente, in quanto «il comportamento difensivo proposto dalla contribuente deve pertanto ritenersi non adeguato a contrastare le corrette doglianze dell’ufficio»(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).

3.1. –Il motivo è infondato.

La motivazione ha chiaramente enucleato le ragioni per le quali ha ritenuto di negare l’esistenza di una buona fede in capo alla società contribuente, che non si è avveduta di tutte le anomalie evidenziate nella parte motiva della pronuncia (tra cui: la mancanza da parte del fornitore [OSCURATO:SOCIETA] di una dotazione strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione, tanto che il trasporto del materiale avveniva tramite la [OSCURATO:PERSONA] srl - società che risultava evasore totale dal 2012 mentre l’effettivo vettore era la società [OSCURATO:PERSONA] srl; la consapevolezza del fatto che il vettore che consegnava le merci non era l’operatore economico risultante dal documento di trasporto; dall’analisi dei tabulati telefonici dell’amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] emergevache egli non ha avuto comunicazioni telefoniche con l’apparente trasportatore, né con i clienti finali di [OSCURATO:SOCIETA]; la dichiarazione dell ’amministratore unico della società di essere stato direttamente contattato dal rappresentante di CMB, con il quale non aveva sino a quel momento intrattenuto rapporti commerciali; la condotta dell’operatore economico che, pur non avendo mai avuto rapporti negoziali con un soggetto, decide di intraprendere una relazione commerciale con quest’ultimo senza assumere alcun tipo di informazione sulla sua situazione aziendale, effettuando acquisti per più di 500.000,00 euro dal nuovo fornitore ; la mancata assunzione di informazioni da parte di unoperatore abituato ad avvalersi di fornitori strutturati sul piano dell’organizzazione aziendale a fronte di evidenti carenze di organico, di mezzi e di organizzazione di [OSCURATO:SOCIETA]), nonostante la ricorrente abbia dichiarato di aver consultato i bilanci depositati nella Camera di Commercio.

Ancora una volta si cerca di ottenere una nuova e inammissibile rivalutazione degli elementi istruttori.

4. –Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Essendo la decisione resa nell'ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende: Cass.,Sez. un . , n. 27195/2023).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna La ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 3 . 000,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5873/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto n. 680/2024 , depositata i l 27 agosto 2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L’Agenzia delle entrate , Direzione provinciale di Padova, Ufficio controlli, ha emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., società che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione, l’avviso di accertamento n. T6S030103259/2017 con il quale, per l’anno 2014, ha disconosciuto la detrazione dell’I VA , per l’importo di euro 38.452,59, riferita agli acquisti di materie prime metalliche, utilizzate nel processo produttivo, dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha altresì irrogato le connesse sanzioni amministrative per infedele dichiarazione e per illegittima detrazione dell’imposta. È stato, inoltre , accertato un maggior reddito imponibile per euro 210.937,00, dato dalla differenza tra il reddito originariamente dichiarato e quello rettificato con dichiarazione integrativa, per la quale la società non ha dato giustificazioni nel corso della verifica. Il rilievo è stato poi oggetto di autotutela da parte dell’Ufficio. La pretesa scaturisce dal recepimento delle risultanze del processo verbale di constatazione elevato dalla Guardia di Finanza di Padova, per gli anni 2013, 2014 e 2015 in data 31 luglio 2017. La società presentava ricorso innanzi la Commissione tributaria provinciale di Padova. L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Padova, con sentenza n. 333/3/2021, depositata il 21 maggio 20216,ha accolto il ricorso. 2. – L’Agenzia delle entrate presenta va appello, chiedendo la riforma della sentenza e la conferma dell’avviso di accertamento. La societàsi difendeva depositando il proprio atto difensivo . La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con sentenza n. 680/2024, depositata in data 27 agosto 2024, ha accolto l’appello. 3. – La società ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. –È stata formulata, da parte del Consigliere all’uopo delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 - bis c.p.c. A fronte di essa, il difensore del ricorrente ha domandato la decisione della causa. La società contribuente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione carente e/o contraddittoria e/o omessa laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non ha valutato le prove messe a disposizione dalla ricorrente e, in particolare, il Decreto di archiviazione penale emesso dal Tribunale di Padova nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] dal quale emerge l’assenza di prova in merito al vantaggio che la società avrebbe consapevolmente ottenuto dalla partecipazione alla frode. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il decreto di archiviazione del procedimento penale emesso dal Tribunale di Padova costituisce la prova dell’infondatezza della ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). 1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.(Cass. n. 16649/2020). Nel caso di specie, al di là di un richiamo parziale del contenuto del decreto di archiviazione, la pronuncia ha ritenuto non determinante il decreto di archiviazione, esplicitando successivamente le ragioni per le quali la società è stata ritenuta consapevole della pregressa frode fiscale. Parte ricorrente, invero, prospetta un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024). Nella memoria si invocal’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, ma tale disposizione non presenta alcun rilievo nel caso di specie ove si ha riguardo a un decreto di archiviazione e non a una pronuncia di assoluzione emessa a seguito di dibattimento. 2. – Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento. Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. laddove la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado afferma che l’Agenzia delle Entrate avrebbe assolto al proprio onere probatorio ovvero che gli elementi addotti costituirebbero indizi gravi, precisi e concordanti dai quali emergerebbe che la società contribuente sapeva o quanto meno poteva conoscere che le forniture oggetto di contestazione si inserivano in un meccanismo di evasione dell’Iva ( art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ) . Secondo quanto prospettato, i giudici sarebbero giunti alla conclusione che la contribuente fosse connivente nell’asserita frode senza prendere in considerazione e, quindi, senza spiegare le ragioni per le quali le specifiche argomentazioni difensive espresse dalla ricorrente negli atti difensivi non dimostrerebbero l’infondatezza e l’erroneità dell’assunto accusatorio. La sentenza impugnata risulterebbenulla per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. in quanto nella sentenza sarebbe del tutto assente il richiamo alle argomentazioni difensive svolte e l’esposizione delle ragioni giuridico/fattuali utilizzate per disattenderle. Gli elementi contestati sarebbero l’assenza di una «dotazione strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione» in capo al fornitore [OSCURATO:SOCIETA] e conoscibilità della stessa ( la società aveva sostenuto l’inconsistenza dell’elemento, al quale non può essere riconosciuta alcuna rilevanza presuntiva), le anomalie nelle modalità di esecuzione dei trasporti ( la ricorrente aveva sostenuto l’inconsistenza dell’elemento, al quale non può essere riconosciuta alcuna rilevanza presuntiva) e l’assenza di contatti telefonici tra il legale rappresentante del fornitore [OSCURATO:SOCIETA] e i relativi clienti, tra cui e la ricorrente stessa che nell’atto di appello aveva sostenuto l’inconsistenza dell’elemento, al quale non può essere riconosciuta alcuna rilevanza presuntiva. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 19 e 54 del d.p.r. n. 633 del 1972 e degli art. 2697, 2727 e 2729 c.c. (come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità nazionale) e dell’art. 7, co. 5-bis del d.lgs. n. 546 del 1992. Gli elementi indicati dal giudice di seconde cure in sentenza non dimostrerebbero che la contribuentesapeva o non poteva non sapere che i propri acquisti si inserivano in trame fraudolente ( art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). 2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022). Nel caso di specie, non sussiste alcuna nullità della motivazione, non essendo leso il «minimo costituzionale» richiamato dalla giurisprudenza di questa S.C. La Corte di giustizia tributaria non solo ha reso la sua decisione con motivazione congrua e articolata, priva di contraddizioni e tale da permettere di ben comprendere l’iter logico del ragionamento,ma ha anche considerato specificamente le deduzioni contrarie prospettate che ha ritenutonon determinanti. Anche sotto taleprofilo si cerca una rivalutazione del merito, non ammissibile in sede di legittimità. Neppure è pertinente e ammissibile l’invocazione dell’art. 7, comma 5-bis, cit., norma avente natura sostanziale ed inapplicabile ratione temporis (Cass. n. 20816 del 25/07/2024), la quale, in ogni caso, non comporta alcuna inversione della normale ripartizione dell’onere della prova , né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c.(Cass. n. 18764 del 09/07/2024). 3.– Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento. Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. laddove la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado afferma l’assenza della buona fede e diligenza in capo alla contribuente, in quanto «il comportamento difensivo proposto dalla contribuente deve pertanto ritenersi non adeguato a contrastare le corrette doglianze dell’ufficio»(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). 3.1. –Il motivo è infondato. La motivazione ha chiaramente enucleato le ragioni per le quali ha ritenuto di negare l’esistenza di una buona fede in capo alla società contribuente, che non si è avveduta di tutte le anomalie evidenziate nella parte motiva della pronuncia (tra cui: la mancanza da parte del fornitore [OSCURATO:SOCIETA] di una dotazione strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione, tanto che il trasporto del materiale avveniva tramite la [OSCURATO:PERSONA] srl - società che risultava evasore totale dal 2012 mentre l’effettivo vettore era la società [OSCURATO:PERSONA] srl; la consapevolezza del fatto che il vettore che consegnava le merci non era l’operatore economico risultante dal documento di trasporto; dall’analisi dei tabulati telefonici dell’amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] emergevache egli non ha avuto comunicazioni telefoniche con l’apparente trasportatore, né con i clienti finali di [OSCURATO:SOCIETA]; la dichiarazione dell ’amministratore unico della società di essere stato direttamente contattato dal rappresentante di CMB, con il quale non aveva sino a quel momento intrattenuto rapporti commerciali; la condotta dell’operatore economico che, pur non avendo mai avuto rapporti negoziali con un soggetto, decide di intraprendere una relazione commerciale con quest’ultimo senza assumere alcun tipo di informazione sulla sua situazione aziendale, effettuando acquisti per più di 500.000,00 euro dal nuovo fornitore ; la mancata assunzione di informazioni da parte di unoperatore abituato ad avvalersi di fornitori strutturati sul piano dell’organizzazione aziendale a fronte di evidenti carenze di organico, di mezzi e di organizzazione di [OSCURATO:SOCIETA]), nonostante la ricorrente abbia dichiarato di aver consultato i bilanci depositati nella Camera di Commercio. Ancora una volta si cerca di ottenere una nuova e inammissibile rivalutazione degli elementi istruttori. 4. –Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Essendo la decisione resa nell'ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende: Cass.,Sez. un . , n. 27195/2023). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna La ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 3 . 000,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor
Sentenza Cassazione n. 02096/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris