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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46544/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Severo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 26/5/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/2/2019, aveva dichiarato il Gualano colpevole del delitto di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 521 cod.proc.pen. e 640 cod.pen. e l'omessa motivazione sul punto.

Il difensore lamenta che la sentenza impugnata non fa alcun riferimento ai motivi nuovi con i quali il nuovo difensore aveva denunziato l'immutazione del fatto, adducendo che mentre la condotta illecita viene descritta in imputazione alla stregua della falsificazione dell'assegno in contestazione, l'imputato è stato invece condannato per la spendita del titolo con induzione in errore della

2.2. la violazione dell'art. 521 e la contraddittorietà della motivazione in quanto la difesa sostiene che la Corte d'Appello è incorsa in un'ulteriore violazione del principio di correlazione poiché, a differenza di quanto prospettato nell'incolpazione e ritenuto dal primo giudìce, la sentenza impugnata ha asserito che l'imputato avrebbe indotto la p.o. a consegnargli l'assegno senza corrispondergli in contropartita l'autovettura, con conseguente incertezza sul contenuto dell'accusa; 2.3 la mancanza di motivazione in ordine alla doglianza concernente la concessione di una provvisionale alla p.c. nonostante il dubbio circa l'intervenuto risarcimento da parte della compagnia d'assicurazione. 3.11 primo motivo è inammissibile.

La difesa denunzia l'omessa motivazione in ordine alla violazione del principio di correlazione oggetto di doglianza nei motivi nuovi.

Osserva al riguardo la Corte che il motivo, il cui mancato scrutinio la difesa lamenta, era geneticamente inammissibile poiché privo di correlazione funzionale con il gravame principale, che aveva formulato doglianze esclusivamente in punto di eccessività della pena irrogata e riconoscimento della provvisionale.

La giurisprudenza di legittimità è costante e consolidata nel ritenere che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario (tra molte, Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Rv. 272821; Sez. 6, n. 5447 del 6/10/2020, dep. 2021, Rv.280783).

La rilevata inammissibilità del gravame rende giuridicamente irrilevante il vizio di omessa motivazione denunziato dalla difesa.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha erroneamente riassunto l'oggetto del processo facendo riferimento ad una truffa contrattuale nel cui ambito la p.c. avrebbe consegnato l'assegno clonato all'imputato.

Si tratta all'evidenza di una mera svista, condensata in un'affermazione priva di rilievo ai fini della qualificazione del fatto, poiché la difesa non aveva devoluto al giudice d'appello la rivalutazione di profili relativi alla sussistenza del reato e alla responsabilità del prevenuto.

Non ha, dunque, pregio 09„ l'assunto difensivo di una compromissione dei diritti di difesa dell'imputato giacché, alla luce dell'incolpazione e dell'ampia disamina delle risultanze processuali effettuata dal primo giudice, risulta che l'addebito elevato nei suoi confronti concerne la fattispecie di truffa consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il quale si determinava alla vendita di un autoveicolo Mercedes al Gualano a fronte del pagamento del prezzo di euro 23.500,00, corrisposto mediante assegno circolare risultato oggetto di clonazione.

3. Anche il conclusivo motivo concernente il riconoscimento di una provvisionale di euro 3mila in favore della p.c. è destituito di fondamento, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato la sussistenza della prova del danno, facendo riferimento alla perdita dell'autoveicolo di ben maggiore valore.

Deve in ogni caso richiamarsi al riguardo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773-02; n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711). 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Severo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 26/5/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/2/2019, aveva dichiarato il Gualano colpevole del delitto di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 521 cod.proc.pen. e 640 cod.pen. e l'omessa motivazione sul punto. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata non fa alcun riferimento ai motivi nuovi con i quali il nuovo difensore aveva denunziato l'immutazione del fatto, adducendo che mentre la condotta illecita viene descritta in imputazione alla stregua della falsificazione dell'assegno in contestazione, l'imputato è stato invece condannato per la spendita del titolo con induzione in errore della 2.2. la violazione dell'art. 521 e la contraddittorietà della motivazione in quanto la difesa sostiene che la Corte d'Appello è incorsa in un'ulteriore violazione del principio di correlazione poiché, a differenza di quanto prospettato nell'incolpazione e ritenuto dal primo giudìce, la sentenza impugnata ha asserito che l'imputato avrebbe indotto la p.o. a consegnargli l'assegno senza corrispondergli in contropartita l'autovettura, con conseguente incertezza sul contenuto dell'accusa; 2.3 la mancanza di motivazione in ordine alla doglianza concernente la concessione di una provvisionale alla p.c. nonostante il dubbio circa l'intervenuto risarcimento da parte della compagnia d'assicurazione. 3.11 primo motivo è inammissibile. La difesa denunzia l'omessa motivazione in ordine alla violazione del principio di correlazione oggetto di doglianza nei motivi nuovi. Osserva al riguardo la Corte che il motivo, il cui mancato scrutinio la difesa lamenta, era geneticamente inammissibile poiché privo di correlazione funzionale con il gravame principale, che aveva formulato doglianze esclusivamente in punto di eccessività della pena irrogata e riconoscimento della provvisionale. La giurisprudenza di legittimità è costante e consolidata nel ritenere che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario (tra molte, Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Rv. 272821; Sez. 6, n. 5447 del 6/10/2020, dep. 2021, Rv.280783). La rilevata inammissibilità del gravame rende giuridicamente irrilevante il vizio di omessa motivazione denunziato dalla difesa. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha erroneamente riassunto l'oggetto del processo facendo riferimento ad una truffa contrattuale nel cui ambito la p.c. avrebbe consegnato l'assegno clonato all'imputato. Si tratta all'evidenza di una mera svista, condensata in un'affermazione priva di rilievo ai fini della qualificazione del fatto, poiché la difesa non aveva devoluto al giudice d'appello la rivalutazione di profili relativi alla sussistenza del reato e alla responsabilità del prevenuto. Non ha, dunque, pregio 09„ l'assunto difensivo di una compromissione dei diritti di difesa dell'imputato giacché, alla luce dell'incolpazione e dell'ampia disamina delle risultanze processuali effettuata dal primo giudice, risulta che l'addebito elevato nei suoi confronti concerne la fattispecie di truffa consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il quale si determinava alla vendita di un autoveicolo Mercedes al Gualano a fronte del pagamento del prezzo di euro 23.500,00, corrisposto mediante assegno circolare risultato oggetto di clonazione. 3. Anche il conclusivo motivo concernente il riconoscimento di una provvisionale di euro 3mila in favore della p.c. è destituito di fondamento, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato la sussistenza della prova del danno, facendo riferimento alla perdita dell'autoveicolo di ben maggiore valore. Deve in ogni caso richiamarsi al riguardo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773-02; n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711). 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma
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