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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1985

Cassazione n. 28981/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/12/1985 avverso la sentenza del 12/11/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 43193/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (applicazione di pena per il delitto di cui all'art. 393 c.p.); Letto il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/12/1985 avverso la sentenza del 12/11/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 43193/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (applicazione di pena per il delitto di cui all'art. 393 c.p.); Letto il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q P.Q.M