Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05888/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.37, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]: contributi l.n.233/91 art.8 RGN Cron.

Rep.

Ud.7.2.23 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.585/17, depositata il 25.5.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 7.2.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Bologna confermava la pronuncia diprimo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso un avviso di accertamento emesso dall’Inps in cui si contestava l’indebita fruizione delle agevolazioni contributive previste dall’art.8, co.4 legge n.223/91.

Riteneva la Corte che il tribunale avesse motivato le ragioni di fatto per cui tra l’impresa che aveva proceduto ai licenziamenti dei lavoratori poi iscritti nelle liste di mobilità, GT Italia Servizi di [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società che aveva proceduto alla loro assunzione, non vi fosse sostanziale identità, e che l’Inps non avesse mosso alcuna critica alla valutazione delle circostanze fattuali valorizzate dal tribunale.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.434 e 342 c.p.c., per avere la Corte errato nel ritenere che l’atto d’appello non contenesse critiche all’esposizione delle circostanze di fatto su cui poggiava la sentenza del tribunale.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8, co.2 e 4 bis legge n.223/91, per avere la Corte errato nel ritenere che non bastasse, ai fini della configurabilità della sostanziale coincidenza di assetti proprietari tra le due imprese, la circostanza di fatto per cui la ditta che aveva proceduto al licenziamento era in titolarità del figlio e marito della socia accomandataria e della socia accomandante della società controricorrente.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso si palesa estraneo alla ratio decidendi della sentenza che, come riconosce l’Inps stesso, non ha affermato l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art.342 c.p.c. per omessa contestazione delle ragioni addotte dalla sentenza, ma ha bensì respinto il gravame dando atto che una contestazione era stata avanzata dall’Inps, ovvero quella per cui il tribunale non aveva tenuto in debito conto il legame familiare esistente tra il titolare della ditta GT Italia Servizi e le socie della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha ritenuto tale legame non sufficiente ad escludere il beneficio della contribuzione, confermando il valore dirimente gli altri indici fattuali tenuti in conto dal tribunale.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Il beneficio contributivo previsto all’art.8, co.4 legge n.223/91 è escluso quando, in base al comma 4 bis della stessa disposizione, i lavoratori siano stati assunti “da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo”.

Nell’esegesi di tale norma, questa Corte ha più volte affermato che la sostanziale coincidenza di assetti proprietari suppone la presenza di un comune nucleo proprietario delle due imprese, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda e la loro assunzione da parte dell'altra (Cass.9532/02, Cass.20499/08, Cass.16288/11, Cass.9662/19).

Si è precisato che gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono qualcosa di più e di diverso rispetto al concetto di stessa proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato (Cass.8988/08, Cass.20499/08).

Deve aggiungersi che non è necessario, ai fini della sostanziale coincidenza di assetti proprietari, che entro le due imprese figurino uno o più soggetti comuni a entrambe.

Questa Corte ha infatti dato rilevo anche a legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci(così Cass.20499/08 , Cass.9224/06 ), t ali per cui tra le due impresesi instauri una collaborazione e un comune agire sul mercato capaci di realizzare un’operazione unitaria e coordinata comportante il licenziamento dei dipendenti da una impresa e la loro assunzione da parte dell’altra.

Ciò posto, la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dell’art.8, co.4 bis legge n.223/91, così come interpretato da questa Corte, laddove ha escluso che il legame familiare tra il titolare della ditta GT Italia Servizi e le uniche due socie della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , moglie e madre, fosse sufficiente ad integrare la sostanziale coincidenza di assetti proprietari, omettendo di valutare se, al contrario, detto legame familiare potesse condurre ad un’operazione coordinata tra le due imprese di licenziamento e successiva assunzione dei medesimi lavoratori.

Di contro, la Corte ha dato primario rilievo a circostanze invece non dirimenti nell’applicazione dell’art.8, co.4 bis legge n.223/91.

In particolare, confermando la pronuncia di primo grado, ha valorizzato la non totale coincidenza di attività tra le due imprese, quando lo stesso art.8, co.4 bis ammette che la coincidenza sostanziale di assetti proprietari possa darsi anche tra imprese che operano in un “diverso settore di attività”.

Ancora, la Corte ha valorizzato elementi estranei al concetto normativo espresso dall’art.8, co.4 bis legge n.223/91,quali la non contestualità di data di costituzione delle due imprese o la loro diversità di sede.

Allo stesso modo, la Corte ha menzionato la diversità di clientela che, invece, è circostanza ovvia quando le due imprese, pur avendo assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, operino in un “diverso settore di attività”.

Infine, il fatto che le due imprese abbiano beni strumentali diversi è anch’essa circostanza non dirimente, siccome relativo al complesso dei beni aziendali, che però l’art.8, co.4 bis non richiede sia in comune tra le due imprese, come normalmente non lo è quando esse operano in un “diverso settore di attività”.

Conclusivamente la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione affinché proceda a un nuovo accertamento della ricorrenza o meno della sostanziale coincidenza di assetto proprietario, considerato altresì che l’affermazione di giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado relativo alla seconda omissione contributiva appare allo stato non giustificata, trattandosi di un unico verbale di accertamento dell’Inps,e che la seconda omissione contributiva non pare avere presupposti diversi da quelli relativi all’applicabilità dell’art.8, co.4 legge n.223/91, sul punto dovendosi precisare che il ricorso per cassazione svolto dall’Inps non risulta specificamente limitato alla sola prima omissione contributiva. [OSCURATO:SOCIETA] statuirà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione.Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.37, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]: contributi l.n.233/91 art.8 RGN Cron. Rep. Ud.7.2.23 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.585/17, depositata il 25.5.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 7.2.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Bologna confermava la pronuncia diprimo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso un avviso di accertamento emesso dall’Inps in cui si contestava l’indebita fruizione delle agevolazioni contributive previste dall’art.8, co.4 legge n.223/91. Riteneva la Corte che il tribunale avesse motivato le ragioni di fatto per cui tra l’impresa che aveva proceduto ai licenziamenti dei lavoratori poi iscritti nelle liste di mobilità, GT Italia Servizi di [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società che aveva proceduto alla loro assunzione, non vi fosse sostanziale identità, e che l’Inps non avesse mosso alcuna critica alla valutazione delle circostanze fattuali valorizzate dal tribunale. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.434 e 342 c.p.c., per avere la Corte errato nel ritenere che l’atto d’appello non contenesse critiche all’esposizione delle circostanze di fatto su cui poggiava la sentenza del tribunale.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8, co.2 e 4 bis legge n.223/91, per avere la Corte errato nel ritenere che non bastasse, ai fini della configurabilità della sostanziale coincidenza di assetti proprietari tra le due imprese, la circostanza di fatto per cui la ditta che aveva proceduto al licenziamento era in titolarità del figlio e marito della socia accomandataria e della socia accomandante della società controricorrente. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso si palesa estraneo alla ratio decidendi della sentenza che, come riconosce l’Inps stesso, non ha affermato l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art.342 c.p.c. per omessa contestazione delle ragioni addotte dalla sentenza, ma ha bensì respinto il gravame dando atto che una contestazione era stata avanzata dall’Inps, ovvero quella per cui il tribunale non aveva tenuto in debito conto il legame familiare esistente tra il titolare della ditta GT Italia Servizi e le socie della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha ritenuto tale legame non sufficiente ad escludere il beneficio della contribuzione, confermando il valore dirimente gli altri indici fattuali tenuti in conto dal tribunale. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato. Il beneficio contributivo previsto all’art.8, co.4 legge n.223/91 è escluso quando, in base al comma 4 bis della stessa disposizione, i lavoratori siano stati assunti “da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo”. Nell’esegesi di tale norma, questa Corte ha più volte affermato che la sostanziale coincidenza di assetti proprietari suppone la presenza di un comune nucleo proprietario delle due imprese, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda e la loro assunzione da parte dell'altra (Cass.9532/02, Cass.20499/08, Cass.16288/11, Cass.9662/19). Si è precisato che gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono qualcosa di più e di diverso rispetto al concetto di stessa proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato (Cass.8988/08, Cass.20499/08). Deve aggiungersi che non è necessario, ai fini della sostanziale coincidenza di assetti proprietari, che entro le due imprese figurino uno o più soggetti comuni a entrambe. Questa Corte ha infatti dato rilevo anche a legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci(così Cass.20499/08 , Cass.9224/06 ), t ali per cui tra le due impresesi instauri una collaborazione e un comune agire sul mercato capaci di realizzare un’operazione unitaria e coordinata comportante il licenziamento dei dipendenti da una impresa e la loro assunzione da parte dell’altra. Ciò posto, la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dell’art.8, co.4 bis legge n.223/91, così come interpretato da questa Corte, laddove ha escluso che il legame familiare tra il titolare della ditta GT Italia Servizi e le uniche due socie della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , moglie e madre, fosse sufficiente ad integrare la sostanziale coincidenza di assetti proprietari, omettendo di valutare se, al contrario, detto legame familiare potesse condurre ad un’operazione coordinata tra le due imprese di licenziamento e successiva assunzione dei medesimi lavoratori. Di contro, la Corte ha dato primario rilievo a circostanze invece non dirimenti nell’applicazione dell’art.8, co.4 bis legge n.223/91. In particolare, confermando la pronuncia di primo grado, ha valorizzato la non totale coincidenza di attività tra le due imprese, quando lo stesso art.8, co.4 bis ammette che la coincidenza sostanziale di assetti proprietari possa darsi anche tra imprese che operano in un “diverso settore di attività”. Ancora, la Corte ha valorizzato elementi estranei al concetto normativo espresso dall’art.8, co.4 bis legge n.223/91,quali la non contestualità di data di costituzione delle due imprese o la loro diversità di sede. Allo stesso modo, la Corte ha menzionato la diversità di clientela che, invece, è circostanza ovvia quando le due imprese, pur avendo assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, operino in un “diverso settore di attività”. Infine, il fatto che le due imprese abbiano beni strumentali diversi è anch’essa circostanza non dirimente, siccome relativo al complesso dei beni aziendali, che però l’art.8, co.4 bis non richiede sia in comune tra le due imprese, come normalmente non lo è quando esse operano in un “diverso settore di attività”. Conclusivamente la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione affinché proceda a un nuovo accertamento della ricorrenza o meno della sostanziale coincidenza di assetto proprietario, considerato altresì che l’affermazione di giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado relativo alla seconda omissione contributiva appare allo stato non giustificata, trattandosi di un unico verbale di accertamento dell’Inps,e che la seconda omissione contributiva non pare avere presupposti diversi da quelli relativi all’applicabilità dell’art.8, co.4 legge n.223/91, sul punto dovendosi precisare che il ricorso per cassazione svolto dall’Inps non risulta specificamente limitato alla sola prima omissione contributiva. [OSCURATO:SOCIETA] statuirà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione.Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 05888/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris