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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 10386/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18681/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 08246470960, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via Cicerone n. 49 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., p.i. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Emilia n.controricorrente avverso la sentenza n. 328/2019 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 22-1-2019 OGGETTO: contratto d’opera R.G.18681/2019 C.C. 9-4-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-4- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con sentenza n. 10980/2017 il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare a A.D.B. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],00 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in suo favore e consistita nell’analisi del piano di sviluppo del marchio Muryx, nella predisposizione di un piano economico-finanziario da presentare alle banche e agli investitori per ottenere finanziamenti, nell’assistenza finalizzata alla ricerca di finanziatori e investitori. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello, riproponendo la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società A.D.B. , consistito nel mancato reperimento delle risorse finanziarie, rispetto al quale le attività di analisi avevano funzione solo propedeutica.

Con sentenza n. 328/2019 pubblicata il 22-1-2019 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alla rifusione a favore dell’appellata delle spese del grado. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.

Alfa di ADB, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già A.D.B. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e in nome e per conto di BIM [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,ha resistito con controricorso.

Il 16-6-2021 il difensore della ricorrente ha comunicato che con sentenza n. 879/2019 pubblicata in data 11-11-2019 il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e il 19-3-2024 il difensore della controricorrente ha comunicato che, a seguito della chiusura del fallimento e della cancellazione della società dal registro delle imprese, la controricorrente non aveva interesse alla decisione del ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 9 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Preliminarmente si dà atto che il fallimento di una delle parti che si verifichi nel corso del giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio (Cass. Sez. 2 6-11- 2023 n. 30785 Rv. 669228-01, Cass. Sez. 1 12-2-2021 n. 3630 Rv. 660567-01, per tutte).

Quindi, anche la comunicazione del controricorrente in ordine al disinteressealla decisione rimane priva di effetti. 2.Il primo motivodi ricorso è rubricato “violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. ed in particolare in relazione all’identificazione della prestazione come di mezzi essendo invece la stessa di risultato e agli effetti di tale identificazione ai fini della determinazione dell’assenza di debenzadell’importo ex adverso richiesto in pagamento.

Insussistenza di alcun diritto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] ottenere il versamento dell’importo richiesto”. 2.1.Il motivo è in primo luogo inammissibile, in quanto la ricorrente non indica neppure le disposizioniche assume violate.

Il motivo è altresì infondato, perché gli argomenti svolti sono finalizzatiesclusivamente a propo rre una lettura del contratto concluso dalle parti diversa da quella eseguita dallaCorte d’appello, laddove ha individuato le prestazioni a carico di A .

D .

B . s.p.a. sulla base del contenutodell’accordo.

E’ acquisito il principio che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito e il ricorrente per cassazione, al fine di fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenute, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente con quella accolta nella sentenza impugnata e non dovendo essere l’interpretazione accolta dalla sentenza impugnata l’unica astrattamente possibile, ma interpretazione plausibile (Cass. Sez. 1 9-4-2021 n. 9461 Rv. 661265- 01, Cass. Sez. 3 28-11-2017 n. 28319 Rv. 646649-01, Cass. Sez. 1 15-11-2017 n. 27136 Rv. 646063-01). 3.Il secondo motivo è rubricato “violazione di legge ex art. 360 n.3 c.p.c. ed in particolare in merito alla erronea applicazione dell’art.1460 c.c. nella identificazione dell’attività svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA] ai fini della prova dell’effettivo adempimento contrattuale e del conseguente preteso diritto al pagamento della controprestazione da parte della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA].

Totale inesistenza del credito e/o di aspettativa in considerazione del mancato effettivo adempimento della complessiva prestazione oggetto del contratto”. 3.1.Il rigetto del primo motivo comporta l’infondatezza anche del secondo motivo, in quanto la tesi in ordine all’esistenza dell’inadempimento della società A .

D .

B . si fonda sulla lettura del contenuto del contratto e delle obbligazioni delle parti che non può avere ingresso in questa sede.

Infatti l a sentenza impugnata ha analiticamente considerato le prove documentali, giungendo alla conclusione che era stata dimostrata in causa l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto da parte della società A .

D .

B . ; sulla base dei dati esaminati, è giunta alla conclusione che la mancata erogazione del finanziamento non era conseguenza della condotta di A.D.B., che era riuscita a individuare il soggetto finanziatore e anche ad avviare la pratica di finanziamento, ma della condotta di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4.Il terzo motivo è rubricato “violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. e in particolare sull’applicazione dell’art. 1988 c.c. in relazione al preteso riconoscimento del debito che sarebbe stato posto a fondamento della pretesa della [OSCURATO:SOCIETA] insussistenza di alcun riconoscimento del debito in relazione al contratto sottoscritto tra le parti e sulla relativa assenza di debenza in relazione agli importi richiesti”. 4.1.Il motivo è inammissibile, perché non intercetta nella sentenza impugnata un vizio ex art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ., ma è finalizzato a sostenere che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe individuato nella missiva di data 11-11-2014 un riconoscimento di debito.

In questo modo la ricorrente lamenta l’erronea ricognizione della fattispecie concreta che, in quanto tale, è estranea al sindacato di legittimità. 5.Il quarto motivo è rubricato “omesso esame dell’eccezione di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA] a stare in giudizio nel corso del grado di appello e nel corso del giudizio di primo grado a far data dalla variazione di denominazione sociale avvenuta il 13-6-2016.

Assenza di legittimazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] con riferimento a tutti gli atti successivi al 13-6-2016, ivi compresi quelli di natura esecutiva, con tutti i conseguenti effetti di legge”. 5.1.Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la variazione della denominazione sociale non comporta la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, per cui neppure le questioni prospettate con riferimento alla procura alle liti hanno un qualche fondamento. 6.In conclusione in ricorso è integralmente rigettato e le spese devono seguire la soccombenza.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co.1-bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18681/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 08246470960, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via Cicerone n. 49 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., p.i. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Emilia n.controricorrente avverso la sentenza n. 328/2019 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 22-1-2019 OGGETTO: contratto d’opera R.G.18681/2019 C.C. 9-4-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-4- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con sentenza n. 10980/2017 il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare a A.D.B. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],00 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in suo favore e consistita nell’analisi del piano di sviluppo del marchio Muryx, nella predisposizione di un piano economico-finanziario da presentare alle banche e agli investitori per ottenere finanziamenti, nell’assistenza finalizzata alla ricerca di finanziatori e investitori. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello, riproponendo la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società A.D.B. , consistito nel mancato reperimento delle risorse finanziarie, rispetto al quale le attività di analisi avevano funzione solo propedeutica. Con sentenza n. 328/2019 pubblicata il 22-1-2019 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alla rifusione a favore dell’appellata delle spese del grado. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi. Alfa di ADB, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già A.D.B. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e in nome e per conto di BIM [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,ha resistito con controricorso. Il 16-6-2021 il difensore della ricorrente ha comunicato che con sentenza n. 879/2019 pubblicata in data 11-11-2019 il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e il 19-3-2024 il difensore della controricorrente ha comunicato che, a seguito della chiusura del fallimento e della cancellazione della società dal registro delle imprese, la controricorrente non aveva interesse alla decisione del ricorso. All’esito della camera di consiglio del 9 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Preliminarmente si dà atto che il fallimento di una delle parti che si verifichi nel corso del giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio (Cass. Sez. 2 6-11- 2023 n. 30785 Rv. 669228-01, Cass. Sez. 1 12-2-2021 n. 3630 Rv. 660567-01, per tutte). Quindi, anche la comunicazione del controricorrente in ordine al disinteressealla decisione rimane priva di effetti. 2.Il primo motivodi ricorso è rubricato “violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. ed in particolare in relazione all’identificazione della prestazione come di mezzi essendo invece la stessa di risultato e agli effetti di tale identificazione ai fini della determinazione dell’assenza di debenzadell’importo ex adverso richiesto in pagamento. Insussistenza di alcun diritto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] ottenere il versamento dell’importo richiesto”. 2.1.Il motivo è in primo luogo inammissibile, in quanto la ricorrente non indica neppure le disposizioniche assume violate. Il motivo è altresì infondato, perché gli argomenti svolti sono finalizzatiesclusivamente a propo rre una lettura del contratto concluso dalle parti diversa da quella eseguita dallaCorte d’appello, laddove ha individuato le prestazioni a carico di A . D . B . s.p.a. sulla base del contenutodell’accordo. E’ acquisito il principio che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito e il ricorrente per cassazione, al fine di fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenute, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente con quella accolta nella sentenza impugnata e non dovendo essere l’interpretazione accolta dalla sentenza impugnata l’unica astrattamente possibile, ma interpretazione plausibile (Cass. Sez. 1 9-4-2021 n. 9461 Rv. 661265- 01, Cass. Sez. 3 28-11-2017 n. 28319 Rv. 646649-01, Cass. Sez. 1 15-11-2017 n. 27136 Rv. 646063-01). 3.Il secondo motivo è rubricato “violazione di legge ex art. 360 n.3 c.p.c. ed in particolare in merito alla erronea applicazione dell’art.1460 c.c. nella identificazione dell’attività svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA] ai fini della prova dell’effettivo adempimento contrattuale e del conseguente preteso diritto al pagamento della controprestazione da parte della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. Totale inesistenza del credito e/o di aspettativa in considerazione del mancato effettivo adempimento della complessiva prestazione oggetto del contratto”. 3.1.Il rigetto del primo motivo comporta l’infondatezza anche del secondo motivo, in quanto la tesi in ordine all’esistenza dell’inadempimento della società A . D . B . si fonda sulla lettura del contenuto del contratto e delle obbligazioni delle parti che non può avere ingresso in questa sede. Infatti l a sentenza impugnata ha analiticamente considerato le prove documentali, giungendo alla conclusione che era stata dimostrata in causa l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto da parte della società A . D . B . ; sulla base dei dati esaminati, è giunta alla conclusione che la mancata erogazione del finanziamento non era conseguenza della condotta di A.D.B., che era riuscita a individuare il soggetto finanziatore e anche ad avviare la pratica di finanziamento, ma della condotta di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4.Il terzo motivo è rubricato “violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. e in particolare sull’applicazione dell’art. 1988 c.c. in relazione al preteso riconoscimento del debito che sarebbe stato posto a fondamento della pretesa della [OSCURATO:SOCIETA] insussistenza di alcun riconoscimento del debito in relazione al contratto sottoscritto tra le parti e sulla relativa assenza di debenza in relazione agli importi richiesti”. 4.1.Il motivo è inammissibile, perché non intercetta nella sentenza impugnata un vizio ex art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ., ma è finalizzato a sostenere che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe individuato nella missiva di data 11-11-2014 un riconoscimento di debito. In questo modo la ricorrente lamenta l’erronea ricognizione della fattispecie concreta che, in quanto tale, è estranea al sindacato di legittimità. 5.Il quarto motivo è rubricato “omesso esame dell’eccezione di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA] a stare in giudizio nel corso del grado di appello e nel corso del giudizio di primo grado a far data dalla variazione di denominazione sociale avvenuta il 13-6-2016. Assenza di legittimazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] con riferimento a tutti gli atti successivi al 13-6-2016, ivi compresi quelli di natura esecutiva, con tutti i conseguenti effetti di legge”. 5.1.Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la variazione della denominazione sociale non comporta la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, per cui neppure le questioni prospettate con riferimento alla procura alle liti hanno un qualche fondamento. 6.In conclusione in ricorso è integralmente rigettato e le spese devono seguire la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co.1-bis d
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