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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 01938/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Firenze il 13 dicembre 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa aggravata a lui addebitato in concorso perché estinto per intervenuta prescrizione e ha confermato le statuizioni civili, e cioè la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidare in altra sede con una provvisionale di 20.000 C. Si addebita all'imputato di avere quale rappresentante di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] indotto la [OSCURATO:SOCIETA] a fare affidamento sulla solvibilità della controparte e a consegnare ingenti quantitativi di rame con pagamento non contestuale ma in forza di una fideiussione, risultata poi contraffatta, che avrebbe dovuto garantire la [OSCURATO:SOCIETA] in caso di inadempimento.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione.

Deduce il ricorrente che la detta eccezione è stata respinta dal tribunale e dalla corte di appello con motivazione illogica, poiché si è attribuito all'imputato e alla difesa l'onere di estrarre copia degli atti del procedimento, mentre la norma afferma e richiede a pena di nullità l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa senza alcun riferimento agli atti del procedimento. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 8 e 9 cod. proc.pen. per illegittimità dell'ordinanza di rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, in quanto il delitto di truffa si consuma laddove si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la competenza per territorio era dell'autorità giudiziaria di Torino, come dedotto in primo grado. -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'errata applicazione dei criteri di valutazione della prova poiché la corte si limita a respingere i motivi di impugnazione richiamando la censurata motivazione del giudice di primo grado, mentre le doglianze principali mosse con i motivi di appello si fondavano su prove che avrebbero condotto all'assoluzione dell'imputato: in particolare la formazione della falsa fideiussione non poteva essere attribuita al ricorrente che non aveva partecipato alla rilascio della falsa garanzia bancaria.

Il ricorrente reitera gli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di responsabilità e fornisce una diversa ricostruzione della vicenda e deduce che la sentenza è illogica poiché si basa su una ricostruzione incoerente dei fatti di causa.

Con memoria ex art. 121 cod. proc.pen. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] spa ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate.

Ed in effetti la corte ha correttamente osservato che l'imputazione descrive in modo esauriente il fatto contestato e consente alle difese di approntare le opportune strategie.

L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e generica poiché non si confronta con la motivazione della corte d'appello che richiamando quella del tribunale ha affermato che occorre fare riferimento al criterio sussidiario dell'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, trattandosi di una truffa relativa ad un'unica commessa garantita da un'unica falsa fideiussione, in ordine alla quale non poteva stabilirsi con esattezza il luogo di consumazione, almeno sulla base degli elementi presenti al momento in cui venne decisa la questione sulla competenza, che non può venire rimessa in discussione sulla base di prove acquisite successivamente.

Il terzo motivo è inammissibile poiché deduce formalmente vizi della motivazione ma introduce censure di merito che invocano una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella fornita dai giudici di merito, che non risulta affetta da manifesta illogicità o la contraddittorietà interna ed esulano dalla competenza di questa corte.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Non si ritiene di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile trattandosi di udienza non partecipata in cui la parte civile ha presentato una breve memoria di scarsa rilevanza ai fini della decisione.

E' stato infatti precisato che Nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.( Sez. 2, Sentenza n. 33523 de/ 16/06/2021 Cc. (dep. 09/09/2021 ) Rv. 281960 - 03) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 7/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Firenze il 13 dicembre 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa aggravata a lui addebitato in concorso perché estinto per intervenuta prescrizione e ha confermato le statuizioni civili, e cioè la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidare in altra sede con una provvisionale di 20.000 C. Si addebita all'imputato di avere quale rappresentante di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] indotto la [OSCURATO:SOCIETA] a fare affidamento sulla solvibilità della controparte e a consegnare ingenti quantitativi di rame con pagamento non contestuale ma in forza di una fideiussione, risultata poi contraffatta, che avrebbe dovuto garantire la [OSCURATO:SOCIETA] in caso di inadempimento. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione. Deduce il ricorrente che la detta eccezione è stata respinta dal tribunale e dalla corte di appello con motivazione illogica, poiché si è attribuito all'imputato e alla difesa l'onere di estrarre copia degli atti del procedimento, mentre la norma afferma e richiede a pena di nullità l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa senza alcun riferimento agli atti del procedimento. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 8 e 9 cod. proc.pen. per illegittimità dell'ordinanza di rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, in quanto il delitto di truffa si consuma laddove si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la competenza per territorio era dell'autorità giudiziaria di Torino, come dedotto in primo grado. -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'errata applicazione dei criteri di valutazione della prova poiché la corte si limita a respingere i motivi di impugnazione richiamando la censurata motivazione del giudice di primo grado, mentre le doglianze principali mosse con i motivi di appello si fondavano su prove che avrebbero condotto all'assoluzione dell'imputato: in particolare la formazione della falsa fideiussione non poteva essere attribuita al ricorrente che non aveva partecipato alla rilascio della falsa garanzia bancaria. Il ricorrente reitera gli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di responsabilità e fornisce una diversa ricostruzione della vicenda e deduce che la sentenza è illogica poiché si basa su una ricostruzione incoerente dei fatti di causa. Con memoria ex art. 121 cod. proc.pen. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] spa ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate. Ed in effetti la corte ha correttamente osservato che l'imputazione descrive in modo esauriente il fatto contestato e consente alle difese di approntare le opportune strategie. L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e generica poiché non si confronta con la motivazione della corte d'appello che richiamando quella del tribunale ha affermato che occorre fare riferimento al criterio sussidiario dell'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, trattandosi di una truffa relativa ad un'unica commessa garantita da un'unica falsa fideiussione, in ordine alla quale non poteva stabilirsi con esattezza il luogo di consumazione, almeno sulla base degli elementi presenti al momento in cui venne decisa la questione sulla competenza, che non può venire rimessa in discussione sulla base di prove acquisite successivamente. Il terzo motivo è inammissibile poiché deduce formalmente vizi della motivazione ma introduce censure di merito che invocano una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella fornita dai giudici di merito, che non risulta affetta da manifesta illogicità o la contraddittorietà interna ed esulano dalla competenza di questa corte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Non si ritiene di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile trattandosi di udienza non partecipata in cui la parte civile ha presentato una breve memoria di scarsa rilevanza ai fini della decisione. E' stato infatti precisato che Nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.( Sez. 2, Sentenza n. 33523 de/ 16/06/2021 Cc. (dep. 09/09/2021 ) Rv. 281960 - 03) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12
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