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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 05246/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA]Aiuto ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce il vizio di motivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, da ridursi atteso il comportamento «endo ed extra processuale dell'imputato», lamentando altresì che la Corte non avrebbe esplicato adeguatamente e sufficientemente le ragioni che l'hanno determinata a ritenere congrua la pena irrogata dal Giudice di primo grado; Ritenuti i motivi manifestamente infondati, siccome riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, comunque, a-specifici; considerato che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio - che dopo avere richiamato, ai fini della valutazione della corretta sussistenza della recidiva, i precedenti penali dell'imputato - ha valorizzato, la particolare intensità del dolo espressa nella violazione - poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché - come nel caso di specie - sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA]Aiuto ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce il vizio di motivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, da ridursi atteso il comportamento «endo ed extra processuale dell'imputato», lamentando altresì che la Corte non avrebbe esplicato adeguatamente e sufficientemente le ragioni che l'hanno determinata a ritenere congrua la pena irrogata dal Giudice di primo grado; Ritenuti i motivi manifestamente infondati, siccome riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, comunque, a-specifici; considerato che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio - che dopo avere richiamato, ai fini della valutazione della corretta sussistenza della recidiva, i precedenti penali dell'imputato - ha valorizzato, la particolare intensità del dolo espressa nella violazione - poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché - come nel caso di specie - sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 05246/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris