CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] (avverso la sentenza con la quale la Corte dì appello dì Cagliari ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato), con il quale è stato denunziato il vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra le circostanze (segnatamente, in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche), è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha reso un giudizio di equivalenza alla luce della capacità criminale dell'imputato (tratta dai suoi numerosi precedenti), così indicando in maniera congrua - e perciò non sindacabile in sede di legittimità - gli elementi posti a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1