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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30456/2022

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 9978/2021proposto da: Agenzia delle Entratee del Territorio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro “PARG di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”, con sede in Castronovo di Sicilia (PA), C.da Carcarelle s.n. ( P. IVA e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , legalmente rappresentata dal socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], nata aCastronovo di Sicilia (PA) il 30.03.1962( C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62C70 C344N ) , rappresentat a e difesa, giusta procura rilasciata con atto separato da intendersi materialmente congiunto al controricorso , dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] accertamento maggiori ricavi – Percentuale di ricarico dei prezzi di vendita Sammartino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46A02 H194F), ed elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 68M22 F205N), sito in Roma, alla Viadell’Elettronica n. 20 ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 6986 / 14 / 20 20 emessa dalla CTR Sicil ia il 02/12/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. La PARG di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato, per l’annualità 2009, maggiori ricavi per un ammontare complessivo di euro 229.678,16, all’esito dell’applicazione al “costo del venduto” di percentuali di ricarico. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che fossero state applicate percentuali di ricarico assolutamente non corrispondenti alla realtà.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, da un lato, che non era stato individuato un campione di beni “significativo e sufficiente” per rendere attendibile la ricostruzione del ricarico e, dall’altro lato, che non si era tenuto conto di alcune quantità di beni che, seppure esistenti nei punti di vendita o custoditi in alcune scatole di cartone, non erano state inventariate.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e del Territorio sulla base di due motivi.

La PARG di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973, 54 dPR n. 633/1972, 20 d.lgs. n. 74/2000 e 2697 ss. e 2727 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la contribuente si era limitata ad evidenziare, peraltro in astratto, le inevitabili imperfezioni di una ricostruzione indiretta, ma non aveva mai concretamente preso posizione sulle ragioni che giustificassero l’applicazione di prezzi sistematicamente inferiori a quelli da cartellino, e che l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo penale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 54 dPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 45, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la CTR limitata ad annullare l’avviso di accertamento, laddove avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa tributaria per ricondurla alla misura ritenuta congrua.

3. Con nota del 17.8.2022 la resistente ha chiesto il rinvio della trattazione della presente controversia per connessione oggettiva con le controversie iscritte ai nn.

R.G. 11568/2021 e 10081/2021, rispettivamente introdotte con i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, Sez.

XIV, n. 6983/14/2020, pronunciata il 24 novembre 2020, depositata il 2 dicembre 2020 (R.G. 11568/2021), e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] av verso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo,Sez.

XIV, n. 6988/14/2020, pronunciata il 24 novembre 2020, depositata il 2dicembre 2020 (R.G. 10081/2021).

Le citate controversie sono strettamente connesse,in quanto scaturenti da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone ( la [OSCURATO:SOCIETA].) e dei due soci ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Ne deriva che le tre controversie meritano di essere trattate e decise congiuntamente.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruoloper trattazione congiunta con i ricorsi iscritti ai nn.

R.G. 1156

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 9978/2021proposto da: Agenzia delle Entratee del Territorio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro “PARG di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”, con sede in Castronovo di Sicilia (PA), C.da Carcarelle s.n. ( P. IVA e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , legalmente rappresentata dal socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], nata aCastronovo di Sicilia (PA) il 30.03.1962( C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62C70 C344N ) , rappresentat a e difesa, giusta procura rilasciata con atto separato da intendersi materialmente congiunto al controricorso , dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] accertamento maggiori ricavi – Percentuale di ricarico dei prezzi di vendita Sammartino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46A02 H194F), ed elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 68M22 F205N), sito in Roma, alla Viadell’Elettronica n. 20 ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 6986 / 14 / 20 20 emessa dalla CTR Sicil ia il 02/12/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. La PARG di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato, per l’annualità 2009, maggiori ricavi per un ammontare complessivo di euro 229.678,16, all’esito dell’applicazione al “costo del venduto” di percentuali di ricarico. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che fossero state applicate percentuali di ricarico assolutamente non corrispondenti alla realtà. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, da un lato, che non era stato individuato un campione di beni “significativo e sufficiente” per rendere attendibile la ricostruzione del ricarico e, dall’altro lato, che non si era tenuto conto di alcune quantità di beni che, seppure esistenti nei punti di vendita o custoditi in alcune scatole di cartone, non erano state inventariate. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e del Territorio sulla base di due motivi. La PARG di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973, 54 dPR n. 633/1972, 20 d.lgs. n. 74/2000 e 2697 ss. e 2727 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la contribuente si era limitata ad evidenziare, peraltro in astratto, le inevitabili imperfezioni di una ricostruzione indiretta, ma non aveva mai concretamente preso posizione sulle ragioni che giustificassero l’applicazione di prezzi sistematicamente inferiori a quelli da cartellino, e che l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo penale. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 54 dPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 45, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la CTR limitata ad annullare l’avviso di accertamento, laddove avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa tributaria per ricondurla alla misura ritenuta congrua. 3. Con nota del 17.8.2022 la resistente ha chiesto il rinvio della trattazione della presente controversia per connessione oggettiva con le controversie iscritte ai nn. R.G. 11568/2021 e 10081/2021, rispettivamente introdotte con i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, Sez. XIV, n. 6983/14/2020, pronunciata il 24 novembre 2020, depositata il 2 dicembre 2020 (R.G. 11568/2021), e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] av verso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo,Sez. XIV, n. 6988/14/2020, pronunciata il 24 novembre 2020, depositata il 2dicembre 2020 (R.G. 10081/2021). Le citate controversie sono strettamente connesse,in quanto scaturenti da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone ( la [OSCURATO:SOCIETA].) e dei due soci ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Ne deriva che le tre controversie meritano di essere trattate e decise congiuntamente. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruoloper trattazione congiunta con i ricorsi iscritti ai nn. R.G. 1156
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