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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 1994

Cassazione n. 16647/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/10/1994 avverso la sentenza del 19/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAtieter-emmaite-e4~, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 19.10.2021, il tribunale di Pavia, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 4 anni di reclusione ed euro 18.000 di multa, con la diminuente di rito, per il reato di cui all'art. 73, TU Stup., con confisca del denaro in sequestro e distruzione di quant'altro sottoposto a vincolo cautelare; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-is, c.p.p. (cfr., tra le tante: Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Rv. 272014; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019 - dep. 24/09/2019, Rv. 277102); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] a cella [OSCURATO:PERSONA] . , DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/10/1994 avverso la sentenza del 19/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAtieter-emmaite-e4~, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 19.10.2021, il tribunale di Pavia, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 4 anni di reclusione ed euro 18.000 di multa, con la diminuente di rito, per il reato di cui all'art. 73, TU Stup., con confisca del denaro in sequestro e distruzione di quant'altro sottoposto a vincolo cautelare; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-is, c.p.p. (cfr., tra le tante: Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Rv. 272014; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019 - dep. 24/09/2019, Rv. 277102); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] a cella [OSCURATO:PERSONA] . , DEPO
Sentenza Cassazione n. 16647/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris