CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22312/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lede/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso; udite i difensori [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alle richieste del codifensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati rubricati al capo 6 (delitto di cui agli artt. 416, comma 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen., per essersi associato con altri, al fine di commettere più delitti relativi alla organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe in danno del gestore del servizio energetico nazionale; fatto aggravato dall'esser stato posto in essere per agevolare il sodalizio di hdrangheta denominato "Locale di Mesoraca 'ndrangheta" e le articolazioni ndranghetistiche crotonesi, le quali monopolizzavano ed organizzavano il trasporto del cd "cippato" in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme, in accordo con i responsabili della struttura cd. a biomasse), al capo 7 (delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112, comma 1 nn. 1 e 2, 452-quaterdecies, 416-bis.1 cod. pen., per aver gestito, ricevuto, trasportato e smaltito materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese, anche avvalendosi della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false consulenze di agronomi, che attestavano la diversa origine del materiale poi conferito in centrale a biomassa) e al capo 8 (reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 640-bis, 316-ter cod. pen., per aver presentato negli anni dal 2015 al 2018 - nella veste di presidente e proprietario della [OSCURATO:PERSONA] - istanze al MIPAAF per la certificazione delle biomasse e l'accesso all'incentivazione, recanti attestazione di dati non veritieri, tali da indurre in errore i rappresentanti del GSE in ordine ai reali dati di produzione di energia elettrica, così procurando alle società gestori delle centrali a biomasse un ingiusto4rofitto, pari alla acquisizione della tariffa incentivata, correlata alla conformità del ciclo produttivo del chips di legni vergine). 1.1. La richiesta di riesame e il successivo contraddittorio orale avevano riguardato, dunque, l'esame della contestazione all'indagato della partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 6), accusa articolata nel senso sopra esposto e così meglio specificata: - reato di cui agli artt. 416, primo e secondo comma, 416-bis.1 cod. pen. perché con le condotte e le qualità indicate nel capo 7), [OSCURATO:PERSONA], quale promotore e organizzatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1969), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1965), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1963), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1974), [OSCURATO:PERSONA], quali organizzatori, altri soggetti, quali partecipi, si associavano nelle rispettive qualità e nel perseguimento dei loro scopi per commettere più delitti relativi all'organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale, fatti e condotte di cui ai restanti capi di accusa; fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato locale di Mesoraca e le articolazioni di 'ndrangheta del crotonese contermini, le quali monopolizzavano e organizzavano il trasporto del cippato in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme in accordo con i responsabili delle strutture a biomassa, nelle province di [OSCURATO:PERSONA] e Brindisi, dal gennaio 2014 al febbraio 2017. All'indagato era contestato anche il reato fine di cui al successivo capo 7), così articolato: - reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 112, primo comma, nn. 1 e 2, 452-quaterdecies, 416-bís.1 cod. pen., perché, in concorso e previo accordo tra loro, nelle funzioni di seguito indicate, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attività continuative organizzate: 1) gestivano, ricevevano, trasportavano e smaltivano materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusivi dagli stessi perpetrati e organizzati, intensivi e per questo pericolosi per l'ambiente; gestendo il predetto materiale, "cippandolo" in piazzali dagli stessi allestiti, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese (Cutro, Strongoli, Crotone, [OSCURATO:PERSONA] ed Ecosesto-Cosenza), anche attraverso la redazione e predisposizione di falsa documentazione e false perizie di agronomi che attestavano diversa origine del materiale poi conferito in centrale a biomassa (in tal modo facendo assumere al materiale la qualità di rifiuto, non rientrando, in tal modo, nella esclusione normativa di cui all'art. 185 comma 1, lett. F) del d.lgs. 3 aprile 2016, n. 152); 2) smaltivano, quindi, i dirigenti e i responsabili delle centrali a biomassa, l'ingente materiale come chips di legno vergine, bruciandolo per la produzione di energia elettrica incentivata per la quale le centrali sono destinatarie di fondi pubblici, con ciò guadagnandone l'ingiusto profitto costituito altresì da un agevole smaltimento dei rifiuti e da un indebito incremento del volume di affari per i fornitori, determinato dal mischiare materiale legnoso vergine a scarti di segheria, lavori autostradali e/o sfalci e potature abusivi; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1965), ramo "Pallino", e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1963), ramo "Montezemolo", acquistavano la centrale a biomassa di Cutro nel 2015, al fine di gestire l'intero ciclo produttivo della 3 f stessa, trarne i relativi vantaggi economici derivanti anche dalle incentivazioni pubbliche e consentire i conferimenti dei rifiuti sopra descritti ed il relativo smaltimento; fatto aggravato dalla sua commissione per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato "Locale di Mesoraca 'ndrangheta' e le articolazioni ndranghetistiche del crotonese contermini, le quali monopolizzavano ed organizzavano il trasporto del "cippato" in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme in accordo con i responsabili delle strutture cd. a biomassa; nelle province di Cosenza, Crotone e Brindisi, dal gennaio 2014 al febbraio 2017. All'indagato era contestato anche il reato fine di cui al successivo capo 8), così articolato: - reato di cui agli artt. 110, 81 secondo comma, 640-bis e 316-ter cod. pen., per avere, nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistenti nella presentazione, per gli anni dal 2016 al 2018, di istanze al MIPAAF per la certificazione delle t:domasse e l'accesso all'incentivazione con coefficiente moltiplicativo K=1,8, recanti attestazioni non veritiere, omettendo ogni accertamento circa la veridicità della documentazione inerente al conferimento del cippato, limitandosi ad acquisire una unica e generica autocertificazione di conformità all'originale di tutti gli atti forniti ai fini della tracciabilità delle biomasse oggetto di transazione, ricevendo materiale cippato proveniente da tagli eseguiti in difformità alla legislazione nazionale, indotto in errore i rappresentanti del GSE in ordine ai reali dati di produzione di energia elettrica, giacché certificavano falsamente come la stessa fosse stata prodotta utilizzando chips di legno vergine o comunque incentivabile, così procuravano alla società che gestiva la centrale a biomasse un ingiusto profitto, pari alla acquisizione della tariffa agevolata, correlata alla conformità del ciclo produttivo del chips di legno vergine. Fatto aggravato dalla sua commissione per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato "Locale di Mesoraca 'ndrangheta' e le articolazioni ndranghetistiche del crotonese contermini, le quali monopolizzavano ed organizzavano il trasporto del "cippato" in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme in accordo con i responsabili delle strutture cd. a biomassa; nelle province di Cosenza, Crotone e Brindisi, dal gennaio 2014 al febbraio 2017. 1.2. Il complessivo procedimento era scaturito dall'articolata attività investigativa condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che aveva indagato sulle attività illecite poste in essere dalla compagine di 'ndrangheta nota come "Locale di Mesoraca", al cui apice era collocato [OSCURATO:PERSONA] e che risultava operante nel territorio crotonese. L'esistenza di tale sodalizio malavitoso era stata già accertata in forza di svariate sentenze, alcune delle quali passate in giudicato e altre analiticamente indicate nella richiesta cautelare, confermata dalle convergenti dichiarazioni (di già provata genuinità e di attendibilità intrinseca ormai validata in sede giudiziaria), promananti da diversi collaboratori di giustizia, già inseriti in eterogenei ambiti criminali. Questi ultimi avevano contribuito, in modo rilevante, alla ricostruzione delle vicende delinquenziali delle organizzazioni 'ndranghetistiche attive in territorio crotonese, sia per ciò che attiene alla composizione e alla struttura gerarchica della compagine di Mesoraca, sia in ordine al ruolo del suddetto capo. In tale contesto, la consorteria di Mesoraca era risultata particolarmente inserita nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive e dei conferimenti di cd. cippato alle centrali a biomassa. Relativamente a tale settore di attività, il compendio indiziario versato nell'incarto processuale era rappresentato dall'esito degli accertamenti contenuti in diverse informative, concernenti questo e anche altri procedimenti. e dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, i quali avevano contribuito a rivelare l'esistenza e l'imponenza degli interessi di quella articolazione della criminalità organizzata, nel suddetto settore di attività. 1.3. Il Tribunale ha inserito la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1963), quale presidente e proprietario della [OSCURATO:PERSONA], nel panorama fattuale ritenuto accertato, in ordine alle imputazioni riportate e ha concluso nel senso che, per la sua posizione, gli elementi acquisiti confermassero l'evenienza della gravità indiziaria. 1.4. Con riferimento allo specifico settore dell'attività di smaltimento del cippato, ritenuto illecito e finalizzato ad agevolare la cosca di Mesoraca, il Tribunale ha richiamato i contributi dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il contributo di [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto scoprire l'attività svolta nel settore dall'impresa facente capo a [OSCURATO:PERSONA], evidenziando il legame con [OSCURATO:PERSONA], nel senso che anche le aziende dei Serravalle garantivano l'ingerenza della criminalità organizzata nel settore boschivo, mettendo la loro attività a disposizione dei locali esponenti di 'ndrangheta. Inoltre, sono stati richiamati i contributi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel provvedimento impugnato, vi è il riferimento al rinvenimento - all'interno della vettura adoperata da [OSCURATO:PERSONA], al tempo dell'omicidio di questi, verificatosi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - di alcuni fogli manoscritti, concernenti la compravendita di legname, uno dei quali firmato da proprietari di imprese boschive, tra cui Carmine, Domenico e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo genero di Ferrazzo.Sono poi richiamate: le dichiarazioni rese dall'imprenditore nel settore boschivo [OSCURATO:PERSONA], rese all'interno del procedimento noto come "Stige", ritenute evocative della sussistenza di un "cartello di imprese", capace di controllare gli appalti boschivi indetti da enti pubblici, garantendosi il massimo profitto, alimentato dagli Spadafora, con l'assenso della criminalità organizzata; gli elementi ricavabili dagli atti del procedimento "Kyterion" e dall'operazione cd. "Imponimento", da cui era possibile ricavare il ruolo delle consorterie crotonesi, nel controllo della filiera del legno, secondo quanto delineato dai collaboratori di giustizia; le indicazioni desumibili dal procedimento n. 5676/17, con particolare riferimento alle attività di intercettazione, dimostrative del ruolo della ditta Spadafora. Il Tribunale del riesame ha considerato, inoltre, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], soggetto pluripregiudicato e ritenuto vicino alla associazione malavitosa nota come "Manfreda" di [OSCURATO:PERSONA]; questi ha affermato che gli Spadafora, dopo aver corrotto il funzionario incaricato, avevano sottoscritto un contratto con la centrale, in esecuzione del quale gli stessi Spadafora, i Ferrazzo e i Serravalle, ramo Pallino, conferivano illegalmente materiale legnoso, previa falsificazione di bolle e documenti, nonché trasportando veri e propri rifiuti. Queste dichiarazioni hanno ricevuto il suffragio rappresentato dalle indagini svolte dai [OSCURATO:PERSONA]; in tal caso, i militari hanno appurato l'intervento di ditte boschive, che in occasione di tagli e potature "cippavano" il materiale, per poi condurlo fino alle centrali a biomassa calabresi. Vi sono, inoltre, le numerose intercettazioni effettuate nel corso del presente procedimento, fra cui quella nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] affermava come il Ferrazzo, in pochi anni, avesse costruito un impero servendosi della filiera del legno. Stando alle conclusioni raggiunte dal Tribunale, l'attività investigativa consentiva, in primo luogo, di confermare la preminenza della figura del Ferrazzo; permetteva, altresì, di far luce sulle relazioni esistenti fra il capocosca e i Serravalle, imprenditori suddividi nei due rami rispettivamente denominati "Montezemolo" (al quale è riconducibile l'odierno ricorrente) e "Pallino". Giova anche precisare che la centrale a biomasse di Cutro è di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e tale proprietà è divisa in parti uguali, fra Carmine e [OSCURATO:PERSONA]. 1.5. Per ciò che riguarda, in particolare, l'impresa dei Serravalle, le indagini consentivano di accertare che questa - una volta divenuta proprietaria della centrale a biomasse di Cutro - aveva stipulato una serie di contratti con diverse società boschive, tutte gravitanti nell'orbita dell'organizzazione 'ndranghetistica di Mesoraca. 1.6. Venivano richiamate le conversazioni captate, dalle quali emergeva - secondo l'impostazione adottata dal Tribunale del riesame - il ruolo funzionale svolto dai Serravalle (che venivano descritti dallo stesso capocosca quali suoi collaboratori), i quali, servendosi della suddetta centrale, smaltivano "cippato" di scarsa qualità e mischiato con materiali non conformi. 1.6. Anche le ulteriori indagini espletate dai Carabinieri di Trebisacce (p.p. 2171/20 mod. 21 DDA Catanzaro), consentivano di accertare come alcune ditte conferissero alle centrali una quantità di "cippato" di gran lunga superiore, rispetto a quello realmente ricavabile mediante i tagli autorizzati. L'eccedenza in tal modo ottenuta determinava ingenti guadagni, sia per le ditte, sia per i proprietari delle centrali, che avevano così la possibilità di ottenere dallo Stato l'incentivazione prevista, nonostante producessero energia elettrica grazie alla lavorazione di materiale non conforme alla vigente normativa in materia. 1.7. Saldando tale compendio indiziario con la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo a quella di natura specialpreventiva, consolidata dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale del riesame ha concluso nel senso della conferma dell'ordinanza restrittiva della libertà personale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 309, comma 9, 127, comma 7, 292, comma 2, lett. c -bis, cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine ai motivi sollevati dalla difesa ed a specifici elementi di prova, ignorati dal Tribunale. Con lo stesso motivo di ricorso, ci si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto i diversi profili della carenza e della manifesta illogicità della motivazione, laddove l'ordinanza ignora i motivi addotti dalla difesa e trae comunque deduzioni del tutto illogiche e travisate, rispetto agli esiti istruttori riportati nel testo dell'ordinanza. Il Tribunale, in sostanza, si sarebbe limitato a ripercorrere i medesimi elementi già considerati nella richiesta del Pubblico ministero e nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, così rendendo una motivazione apparente, illogica e incoerente, in quanto carente del necessario dialogo con le doglianze prospettate in sede di riesame. Più in particolare, stando alle eccezioni difensive:a) vi sarebbe stata una illogica valutazione del narrato dei collaboratori di giustizia, che non consente di ricondurre a [OSCURATO:PERSONA] alcuna responsabilità, visto che i relativi esiti dichiarativi - con la sola eccezione delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] - attengono ad altri soggetti; vero, infatti, che i collaboratori riferiscono in ordine agli interessi della criminalità organizzata, nel settore boschivo e nella fase del reperimento del materiale legnoso, da conferire nelle centrali produttive di energia, ma non fanno riferimento ad una gestione mafiosa dell'attività delle centrali a biomasse; si sarebbe, quindi, in presenza di riferimenti generici a ingerenze mafiose nello specifico settore di attività, riferimenti che rimarrebbero privi, però, di elementi individualizzanti specificamente riconducibili alla gestione della centrale a biomasse di Cutro e - ancor più nel dettaglio - a [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene la difesa che tale rilievo aveva formato oggetto di una specifica doglianza, prospettata in sede di riesame, ma ad esso il Tribunale non avrebbe offerto alcuna risposta (trattasi del motivo di gravame numero 9.3, sussunto alle pagine 65 e 66 dell'atto introduttivo del riesame, richiamato alla pagina numero 6 del ricorso); b) l'ordinanza impugnata avrebbe, del tutto impropriamente, valorizzato le risultanze emerse nel p.p. n. 3278/14, dal quale avrebbe ritenuto di poter ricavare la conferma circa la sussistenza di ingerenze mafiose nel settore boschivo, in assenza, però, della effettiva possibilità di ricondurre tali ingerenze proprio alla centrale di biomasse di Cutro. Anche in tal caso, non si sarebbe tenuto alcun conto delle deduzioni difensive, analiticamente proposte in sede di riesame (trattasi del motivo di gravame 4.1., riportato alla pagina numero 12 dell'atto introduttivo del riesame e richiamato alla pagina numero 7 del ricorso in cassazione). Il Tribunale non avrebbe, inoltre, risposto puntualmente ai motivi numero 4, numero 5 e numero 6 dell'atto introduttivo del riesame, colà sussunti alle pagine che vanno dalla numero 10 alla numero 50 (si veda pagina 10 del ricorso in cassazione). Vi sarebbe anche un aggiramento dell'onere motivazionale, in relazione alla circostanza - riferita alle pagine numero 33 e seguenti della memoria difensiva - circa la necessità di bruciare, all'interno dell'impianto, esclusivamente "cippato" di legno vergine, laddove il Tribunale ha ritenuto incongruamente trattarsi di asserzione difensiva indinnostrata, non verificabile stante la mancanza di poteri istruttori in capo al Tribunale stesso. In tal modo, però, i Giudici del riesame avrebbero mancato di esaminare la documentazione, che era stata già versata dalla difesa nell'incarto processuale (il ricorso rinvia, sullo specifico tema, ai punti 5.3. e 5.4. dei motivi oggetto del riesame); 8 f c) con riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche versate in atti, lamenta la difesa non esser stata data risposta alla puntuale doglianza esposta nel motivo di riesame numero 9.2. (viene richiamato quanto dedotto a pagina 64 dell'atto introduttivo del riesame, richiamato alla pagina numero 11 del ricorso per cassazione), laddove veniva contestata la lettura data, nell'ordinanza cautelare, ad una conversazione ritenuta indicativa della collaborazione del Serravalle con ambienti mafiosi, contestandosi in radice l'individuazione di uno dei conversanti proprio nell'indagato odierno ricorrente; d) ulteriore carenza motivazionale sarebbe riscontrabile, secondo la prospettazione difensiva, con riferimento al richiamo contenuto alla pagina numero 28 dell'impugnata ordinanza, laddove vengono menzionate le risultanze del p.p. n. 2171/20 mod. 21 DDA Catanzaro; il Tribunale del riesame mancherebbe, sul punto, di confrontarsi con i rilievi difensivi contenuti nel gravame ed enumerati quale motivo numero 6 (si vedano le pagine 37 e seguenti dell'atto di riesame); e) incorrerebbe nel vizio di illogicità il provvedimento impugnato, nell'argomentare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività criminose concernenti la tipologia di materiale conferito nella centrale di biomasse, fondando tale assunto sul richiamo ad intercettazioni atte, invece, a dimostrare solo l'improprio utilizzo di bolle di trasporto, ad opera dell'impresa dei fratelli Serravalle ("ramo Pallino", al quale è estraneo, peraltro, il ricorrente); f) il Tribunale del riesame, infine, non si sarebbe confrontato con una serie di elementi di valutazione e conoscenza addotti dalla difesa, ritenuti in grado di dimostrare la legittimità dell'operato della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l'assenza, all'interno della stessa, di qualsivoglia ingerenza mafiosa. 2.2. Con il secondo motivo, sì lamenta vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in ragione della violazione ed erronea applicazione degli artt. 273, comma 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nonché 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. per aver preso in considerazione - in sede di valutazione dei gravi indizi - le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha però riferito fatti non solo privi di riscontri individualizzanti, ma che addirittura risultano smentiti da elementi processuali. Con lo stesso motivo, si lamenta, altresì, vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., stante la violazione degli artt. 125, comma 2, 309, comma 9, e 127, comma 7, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame omesso di considerare le deduzioni difensive, che erano state rappresentate - in modo particolareggiato - con il motivo di gravame proposto quale numero 10 (doglianza leggibile alle pagine numero 67 e seguenti dei motivi di riesame), in assenza di qualsiasi motivazione atta anche solo a confutarne la rilevanza. La difesa si duole della esistenza di una motivazione solo apparente, che sarebbe stata adoperata dal Tribunale, onde disattendere le specifiche confutazioni, mosse dalla difesa stessa, nei confronti della ritenuta valenza dimostrativa riconducibile alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (trattasi del motivo distinto con il numero 10 dell'atto introduttivo del riesame, esposto alla pagina numero 67 dello stesso). Le medesime dichiarazioni vengono censurate dalla difesa, poi, in quanto restate prive di riscontri individualizzanti. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 274 lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché - a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - mancanza o illogicità della motivazione laddove - ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e dell'adeguatezza della misura - non vengono considerati gli elementi e le motivazioni dedotte dalla difesa in sede di riesame, richiamandosi la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e negandosi rilevanza, in senso opposto, al sequestro della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proprietaria dello stabilimento per la produzione di energia da biomasse. In ipotesi difensiva, l'ordinanza impugnata desumerebbe il pericolo di reiterazione del reato dal dato della pervicacia, asseritamente manifestata dall'indagato nel compimento delle condotte illecite; il provvedimento, però, non chiarirebbe da quali elementi, specifici e concreti, possa esser desunta tale pervicacia e, comunque, non terrebbe conto delle specifiche deduzioni difensive. Risulterebbe illogica, inoltre, la motivazione in ordine alla persistenza di tale pericolo, pure all'indomani del sequestro preventivo operato nei confronti della società e dell'impianto a biomasse. Non sarebbe stato nemmeno adeguatamente considerato, del resto, il ragguardevole lasso temporale intercorso dall'epoca di commissione dei reati, giungendo la provvisoria contestazione fino al febbraio 2017, per quanto attiene ai delitti sub 6) e 7), ed al gennaio 2019, per ciò che inerisce al delitto sub 8). Circa il tema dell'adeguatezza della misura restrittiva della libertà personale adottata, il Tribunale del riesame avrebbe reso una motivazione intrinsecamente illogica. Avrebbe incongruamente individuato, infatti, quale unica misura cautelare effettivamente idonea a recidere i contatti tra i vari soggetti - e quindi, a scongiurare il pericolo di commissione di nuove condotte di omogenea natura - la misura carceraria; avrebbe in tal modo, però, mancato di considerare come le fattispecie criminose contestate postulino tutte la disponibilità di un impianto, di tal che risulterebbe bastevole qualsivoglia provvedimento cautelare meno severo, atto comunque ad inibire l'accesso dell'indagato alla centrale a biomasse. Né il provvedimento impugnato chiarisce - sempre attenendosi alle argomentazioni difensive - quali siano le concrete e specifiche ragioni, che convergano nel rendere le ritenute esigenze cautelari non fronteggiabili in modo consono, mediante l'adozione di un provvedimento cautelare di natura non carceraria. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, che si sostanzierebbe esclusivamente nella proposizione di censure in fatto, a fronte di una motivazione esaustiva e puntuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si profila fondato in relazione agli aspetti illustrati nelle considerazioni che seguono. 2. Giova integrare il quadro descrittivo delineato in parte narrativa, mediante l'ulteriore sintetico richiamo alle parti maggiormente significative del provvedimento impugnato. 2.1. Il Tribunale, quanto al quadro della gravità indiziaria, ha ritenuto che il collimare delle dichiarazioni dei collaboratori, dei controlli espletati, dei dati desumibili dalla documentazione versata in atti e del contenuto delle intercettazioni telefoniche consentisse di corroborare l'ipotesi accusatoria. In particolare, la natura dei materiali conferiti, secondo quanto acclarato nelle occasioni censite, è stata valutata in guisa tale da confermare l'inquadramento dei medesimi quali "rifiuti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.gs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), siccome si era trattato di materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusive. Nella centrale a bionnasse risultavano essere stati conferiti, inoltre, residui di segheria, materiale proveniente da coltivazioni, legno sminuzzato, pezzi di cemento, materiale cartaceo. Tali rifiuti erano inidonei, naturalmente, all'inserimento nel ciclo di produzione delle biomasse. 2.2. In ordine alla contestazione concernente il reato associativo, i giudici del riesame hanno ritenuto sussistente la gravità indiziaria, considerando individuate la struttura organizzata nel cartello di imprese Ferrazzo, Serravalle, Spadafora, Sacchetta, le sue basi operative, l'indeterminatezza del programma criminoso - che aveva visto la sua massima espressione nell'acquisto strategico della centrale di Cutro da parte della [OSCURATO:PERSONA] (facente capo al ramo Montezemolo dei Serravalle), e che aveva avuto la sua genesi nel ruolo attivo di Ferrazzo, legato ai Serravalle e in posizione tale da controllare gli Spadafora - e la stabilità del vincolo associativo. 3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01: le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il cfictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa>> (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l'obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare - anche per implicito - le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. c) All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz'altro legittima la riproposizíone anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame; a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). g'vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem rispetto all'ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito - sempre in tema di misure cautelari personali - assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 - 01) 4. Nel caso di specie il ricorso, che denuncia l'omesso esame di alcuni motivi di impugnazione ed il vizio di motivazione, è fondato nei termini ed entro i limiti di seguito esposti. Ritiene il Collegio, infatti, che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia - relativamente ad alcuni punti devoluti dal ricorso - soltanto apparente, quindi non idonea ad esplicitare, in modo realmente esaustivo e puntuale, le ragioni poste a fondamento della valutazione operata dal Tribunale del riesame. La mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, che sono enunciati quali gravemente indizianti, senza però un effettivo vaglio contenutistico degli stessi ed in assenza di un dialogo concreto, di natura veramente sostanziale, con il contenuto delle deduzioni difensive, non si palesa motivazione atta a sorreggere il provvedimento di riesame di un'ordinanza cautelare. L'obbligo di spiegare compiutamente i termini della decisione assunta trova scaturigine dalla natura cognitiva - e non potestativa - dell'attività giurisdizionale, soprattutto in materia dì libertà personale, presidiata da garanzia costituzionale (art. 13 e 111, co. 6, Cost.) e da rigida disciplina stabilita con legge ordinaria. 5. La difesa lamenta, anzitutto, l'omesso esame, nell'ordinanza impugnata, in ordine a quanto dedotto al punto 9.3., sussunto nelle pagine numero 65 e numero 66 dell'atto introduttivo del riesame. Trattasi di uno dei punti del paragrafo 9 di tale atto, a mezzo del quale la difesa aveva prospettato la sussistenza di elementi in grado di sconfessare l'interpretazione data dalla polizia giudiziaria, e poi validata dal provvedimento giudiziario, ad alcune conversazioni intercettate, che venivano reputate rivestire grande rilievo. In ipotesi difensiva, infatti, sussisterebbero elementi in grado di dimostrare come il rapporto fra la gestione della centrale a bionnasse di Cutro e la consorteria mafiosa egemone in zona (che viene indicata come facente capo a [OSCURATO:PERSONA]) rimontasse ad epoca preesistente, rispetto all'acquisizione - da parte di Carmine e [OSCURATO:PERSONA] - della centrale stessa da [OSCURATO:SOCIETA].; ed anzi, una volta acquisita dall'indagato, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avrebbe gradualmente interrotto ogni rapporto di tipo commerciale con qualsiasi ditta riconducibile al sopra detto [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata affronta il tema del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], definito quale capocosca di Cutro, alla pagina numero quattordici. A fronte della specifica deduzione sopra riportata (preesistenza temporale del rapporto illecito, rispetto all'epoca di acquisizione della società, da parte dei fratelli Serravalle; mantenimento, in seguito, di rapporti di tipo solo finanziario, e non più commerciale, fra la società Serravalle e ditte facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], con progressiva cessazione dei rapporti di natura commerciale), non viene offerta, però, risposta alcuna dal Tribunale del riesame. Tale vuoto motivazionale - vertendo su un profilo di particolare importanza, nell'economia decisionale del provvedimento - realizza la dedotta patologia e rende sussistente, consequenzialmente, il vizio lamentato dalla difesa in sede di ricorso dinanzi a questa Corte. 6. Il ricorrente si duole, poi, dell'omesso esame di quanto dedotto al punto 4.1. dell'atto introduttivo del riesame (ivi a pag. 11; si legga quanto riportato alla pagina numero 7 del ricorso per cassazione), relativamente ai rapporti intercorsi fra i Serravalle, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto deduce, testualmente, la difesa che i proprietari di FKE e il Ferrazzo non avrebbero avuto bisogno di porre in essere una serie di manovre, finalizzate a far accettare gli illeciti conferimenti, laddove l'insediamento produttivo di Cutro fosse stato effettivamente compiacente rispetto agli interessi 'ndranghetistici. In altri termini, se l'indagato avesse volontariamente omesso di effettuare i dovuti controlli, circa la reale natura del materiale, consentendo così il conferimento, l'immissione e lo smaltimento di materiale da definirsi rifiuto e di scarti di segheria e altro, non vi sarebbe stata necessità alcuna, da parte di Ferrazzo, di realizzare una qualsivoglia attività manipolatoria o ingannatoria. Trattasi di una deduzione difensiva, evidentemente, finalizzata alla valorizzazione di conversazioni captate e versate nell'incarto processuale, che sarebbero - in ipotesi difensiva - dimostrative di tentativi posti in essere, ad opera dei responsabili della [OSCURATO:PERSONA] e del Ferrazzo, di conferire biomasse di qualità inferiore, rispetto a quelle contrattualmente stabilite; circostanza che avrebbe potuto - secondo il ricorrente - rendere manifesta l'inesistenza di un accordo illecito con la [OSCURATO:PERSONA], finalizzato all'illecito conferimento di materiale di scarsa qualità. Con tale specifica deduzione, il Tribunale non si è però confrontato in modo completo e puntuale, finendo, anche in tal caso, per eludere la pur puntuale obiezione difensiva e realizzando il lamentato vuoto motivazionale. 7. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono poi ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; di tal che è inammissibile il ricorso per cassazione, quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Ai fini della validità del ricorso per cassazione, pertanto, non è sufficiente che esso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è necessariothe le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione del provvedimento impugnato; con la conseguenza che, se da un lato il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generica e assoluta, dall'altro esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità - che alle argomentazioni svolte nel provvedimento censurato vengano specificamente contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico e giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel domandare l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti delle censure consentite in sede di legittimità (fra tante, si veda Sez. 3,n. 8065 del 21/09/2018, Filippi, Rv. 275853 - 02, secondo la quale: «In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»). Facendo rigorosa applicazione di tali principi di diritto, la ulteriore questione posta dal ricorrente, con riferimento al lamentato mancato esame dei motivi indicati ai numeri 4, 5 e 6 è vaga e generica, tanto da risultarne impossibile una compiuta analisi. Sostiene il ricorrente, infatti, come il Tribunale non abbia confutato i sopra detti motivi di riesame, rimandando all'uopo al contenuto delle pagine che vanno dalla numero 10 alla numero 50 dell'atto introduttivo del riesame. Un riferimento tanto ampio, indeterminato ed onnicomprensivo non si confronta - in maniera puntuale ed esaustiva - con lo specifico contenuto del provvedimento impugnato e non consente un compiuto vaglio in ordine al contenuto, in concreto, delle specifiche doglianze. 8. Non è fondato, inoltre, il rilievo contenuto nel ricorso, circa la sussistenza di un vizio motivazionale del provvedimento impugnato, con riferimento alle doglianze sussunte nei punti 5.1 e 5.2 dell'atto di riesame (così è descritto il rilievo difensivo, alla pagina numero 11 del presente ricorso). Si sosteneva nell'atto introduttivo del riesame, dunque, che sia l'impianto, sia la caldaia, deputata alla combustione del materiale, fossero tecnicamente strutturati in modo tale da non rendere possibile il pur graduale accumulo di plastica all'interno della struttura, pena la produzione di danni di elevata entità economica a quest'ultima. Il Tribunale - contrariamente all'assunto difensivo - ha però mostrato di aver preso in considerazione le argomentazioni difensive (si legga quanto riportato alla pagina numero 33 dell'ordinanza impugnata), sebbene giungendo a conclusioni che la difesa non condivide. Il che, comunque, stante l'assenza di profili di apparenza o illogicità motivazionale, soddisfa pienamente l'obbligo di esame ed esposizione, che è connesso alla tipologia di provvedimento impugnato. 9. La difesa, inoltre, non condivide la lettura offerta - nel provvedimento impugnato - di una intercettazione intercorsa fra Ferrazzo e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale ci si riferiva alla collaborazione con tal Carmine, a dire della difesa incongruamente identificato nell'indagato. Di tale conversazione captata veniva auspicata, pertanto, una interpretazione difforme, rispetto a quella sposata nel provvedimento impugnato. Alla specifica doglianza, incentrata sulla sostenuta erroneità di tale identificazione personale, non è stata data risposta adeguata nel provvedimento impugnato (trattasi del motivo di riesame numero 9.2, che viene specificamente richiamato alla pagina numero 64 del relativo ricorso). 10. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso, inerente al contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. La difesa aveva sostenuto, in sede di riesame, come le propalazioni del Liperoti fossero circoscritte ad epoca sicuramente antecedente rispetto all'anno 2015; in ragione di tale collocazione temporale, tali dichiarazioni sarebbero state da riferire - in via esclusiva - ad un momento anteriore rispetto all'acquisizione della gestione operativa della centrale a biomasse ad opera di [OSCURATO:PERSONA] (trattasi del motivo enunciato sub 10.1 dell'atto di riesame). A tale specifica obiezione il Tribunale, pur dedicando alle dichiarazioni rese dal Liperoti un ampio spazio descrittivo, non ha offerto compiuta risposta, così sottraendosi ad uno specifico obbligo motivazionale.11. L'ultimo motivo di ricorso attiene alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato ed all'adeguatezza della misura prescelta. Secondo la difesa, come sopra detto, l'ordinanza impugnata desumerebbe il pericolo di reiterazione del reato dalla particolare pervicacia, asseritamente manifestata dall'indagato nel compimento delle condotte illecite. Mancherebbe di spiegare - con il dovuto dettaglio - quali siano gli elementi specifici e concreti, che consentano di desumere tale pervicacia. Vi sarebbe, inoltre, una illogicità nelle argomentazioni poste a fondamento della ritenuta persistenza di tale pericolo, pure all'indomani del sequestro preventivo operato nei confronti della società e dell'impianto a biomasse. Non sarebbe stato adeguatamente considerato il ragguardevole lasso temporale, intercorso dall'epoca di commissione dei reati. Non vi sarebbe, infine, un adeguato apparato motivazionale con riferimento al profilo della ritenuta adeguatezza della misura restrittiva della libertà personale di massimo rigore. Il profilo del ricorso attinente alle esigenze cautelari, però, resta assorbito dal rilievo della fondatezza dei sopra spiegati motivi inerenti alla gravità indiziaria. 12. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili man mano esaminati, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti. Non comportando - la presente decisione - la rimessione