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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 23099/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15075/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MILANO 1 SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) u nitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 6586/2022 depositata il02/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale che conclude perché la Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso. lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], IL quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il presente regolamento. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6586 pubblicata il 2 maggio 2022, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, con riguardo al ricorso per decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] nei c onfronti di Milano 1 S.r.l. per il pagamento di compensi professionali in relazione all’attività di consulente tecnico svolta nell’interesse dell’ingiunta nell’ambito di un procedimento arbitrale.

Ha ritenuto il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione proposta nel susseguente giudizio di opposizione dalla Milano 1 S.r.l.,che non esistesse un accordo per la determinazione convenzionale del compenso, essendo di conseguenza il credito privo del requisito della liquidità.

Sulla base di tale rilievo il Tribunale ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi prevista dall’art. 1182, comma 3, c.p.c., non potendo quindi la competenza radicarsi in Roma qualeforo del domicilio del creditore.

Al riguardo il Tribunale ha osservato: a) che il documento, contenente la determinazione del compenso, era privo di qualsiasi valore probatorio, in assenza della sottoscrizione della Milano 1, S.r.l.; b) che la mancanza di accordo in ordine alla definizione del compenso aveva trovato conferma nella deposizione di uno dei testimoni; c) che il versamento di un somma, da parte della Milano 1, in favore del professionista confermava il certamente il conferimento dell’incarico e lo svolgimento della prestazione, tuttavia, di per sé, non aveva effetto dimostrativo di un ammontare predefinito del credito, anche perché non conteneva alcun riferimento al fatto che si trattasse di pagamento di un acconto.

Contro la sentenzapropone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA].

Resiste l’intimata Milano 1 S.r.l.

Il P.G. nelle proprie conclusioni ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ha depositato memoria il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il ricorrente a sostegno del regolamento osserva che: 1) la competenza si determina sulla base dei fatti costitutivi allegati nella domanda, c on la quale si rappresentava l’esistenza di un credito esattamente precisato nel suo ammontare, attenendo pertanto al merito le contestazioni del debitore, le quali non erano idonee a incidere sulla competenza; 2) il Tribunale, nel negare l’esistenza della prova dell’accordo per la definizione del compenso, non ha considerato che, in materia di prestazioni intellettuali, il conferimento dell’incarico non esige la forma scritta, potendo perciò essere provato anche per presunzioni: si sottolinea che tale prova, nella specie, era stata data, tenuto non conto dello scambio di corrispondenza e, soprattutto , del pagamento di una sommada parte del debitore, pagamento che il giudice avrebbe dovuto assumere alla stregua di un riconoscimento del debito.

Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento è idoneo a determinare l’assorbimento delle restanti censure.

In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito dellacausa (Cass. n. 4792/2021).

È stato anche chiarito che «in tema dicompetenza per territorio, il principio fissato dall'articolo 10 c.p.c. in relazione allacompetenza per valore, ma valevole anche per lacompetenza per territorio, secondo cui il collegam ento tra il giudice e la controversia che il primo è chiamato a decidere si determina in base alladomanda, comporta che l'indagine in ordine allacompetenza va condotta a prescindere dalla fondatezza delladomanda.

Ne consegue che ai fini della decisione sul punto, non può influire l'eccezione del convenuto, il quale neghi l'esattezza della tesi attorea in ordine alla natura ed al contenuto dell'obbligazione (Cass. n.18485/2006).

È stato ancorachiarito che la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (Cass. n. 11415/2007).

Occorre ancora richiamare il principio secondo cui «l'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzionesecondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase.

L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventualeistruzione di natura sommaria in limine litis , se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti.

Taleistruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti (Cass. n. 20553/2019; n. 17794/2013).

Ebbene, il Tribunale non si è attenuto a tali principi.

È indubbio che, nella specie, la domanda avesse ad oggetto il pagamento di compensi che si assumevano determinati per convenzione; e non ricorrevano elementi tali da rendere la prospettazione pretestuosa, come risulta indirettamente d alle stesse considerazioni proposte dal Tribunale per sostenere l’ipotesi contraria.

Basti pensare che il Tribunale, al fine di escludere l’esistenza di determinazione convenzionale del compenso, ha fondato la decisione su una pluralità di considerazioni logiche, suscettibili in linea di principio di una valutazione diversa, e persino sull’esito della prova per testimoni.

In vece, in applicazione dei principi sopra indicati, ai fini della competenza bisognava fermarsi al rilievo che il creditore, nel proporr e la domanda, aveva prospettato, in modo non pretestuoso, che il compenso era stato determinato per convenzione .

Tanto bastava per mettere fuori gioco il principio, implicitamente applicato dal Tribunale, secondo cui « i l compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale e, pertanto, il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (ex art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo (Cass. n. n.34944/2021; conf. n. 21000 del 2011).

In conclusione, poiché deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso, va emessa una decisione in tal senso.

Spese al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza di regolamento; cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15075/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MILANO 1 SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) u nitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 6586/2022 depositata il02/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale che conclude perché la Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso. lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], IL quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il presente regolamento. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6586 pubblicata il 2 maggio 2022, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, con riguardo al ricorso per decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] nei c onfronti di Milano 1 S.r.l. per il pagamento di compensi professionali in relazione all’attività di consulente tecnico svolta nell’interesse dell’ingiunta nell’ambito di un procedimento arbitrale. Ha ritenuto il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione proposta nel susseguente giudizio di opposizione dalla Milano 1 S.r.l.,che non esistesse un accordo per la determinazione convenzionale del compenso, essendo di conseguenza il credito privo del requisito della liquidità. Sulla base di tale rilievo il Tribunale ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi prevista dall’art. 1182, comma 3, c.p.c., non potendo quindi la competenza radicarsi in Roma qualeforo del domicilio del creditore. Al riguardo il Tribunale ha osservato: a) che il documento, contenente la determinazione del compenso, era privo di qualsiasi valore probatorio, in assenza della sottoscrizione della Milano 1, S.r.l.; b) che la mancanza di accordo in ordine alla definizione del compenso aveva trovato conferma nella deposizione di uno dei testimoni; c) che il versamento di un somma, da parte della Milano 1, in favore del professionista confermava il certamente il conferimento dell’incarico e lo svolgimento della prestazione, tuttavia, di per sé, non aveva effetto dimostrativo di un ammontare predefinito del credito, anche perché non conteneva alcun riferimento al fatto che si trattasse di pagamento di un acconto. Contro la sentenzapropone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA]. Resiste l’intimata Milano 1 S.r.l. Il P.G. nelle proprie conclusioni ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha depositato memoria il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il ricorrente a sostegno del regolamento osserva che: 1) la competenza si determina sulla base dei fatti costitutivi allegati nella domanda, c on la quale si rappresentava l’esistenza di un credito esattamente precisato nel suo ammontare, attenendo pertanto al merito le contestazioni del debitore, le quali non erano idonee a incidere sulla competenza; 2) il Tribunale, nel negare l’esistenza della prova dell’accordo per la definizione del compenso, non ha considerato che, in materia di prestazioni intellettuali, il conferimento dell’incarico non esige la forma scritta, potendo perciò essere provato anche per presunzioni: si sottolinea che tale prova, nella specie, era stata data, tenuto non conto dello scambio di corrispondenza e, soprattutto , del pagamento di una sommada parte del debitore, pagamento che il giudice avrebbe dovuto assumere alla stregua di un riconoscimento del debito. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento è idoneo a determinare l’assorbimento delle restanti censure. In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito dellacausa (Cass. n. 4792/2021). È stato anche chiarito che «in tema dicompetenza per territorio, il principio fissato dall'articolo 10 c.p.c. in relazione allacompetenza per valore, ma valevole anche per lacompetenza per territorio, secondo cui il collegam ento tra il giudice e la controversia che il primo è chiamato a decidere si determina in base alladomanda, comporta che l'indagine in ordine allacompetenza va condotta a prescindere dalla fondatezza delladomanda. Ne consegue che ai fini della decisione sul punto, non può influire l'eccezione del convenuto, il quale neghi l'esattezza della tesi attorea in ordine alla natura ed al contenuto dell'obbligazione (Cass. n.18485/2006). È stato ancorachiarito che la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (Cass. n. 11415/2007). Occorre ancora richiamare il principio secondo cui «l'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzionesecondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventualeistruzione di natura sommaria in limine litis , se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Taleistruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti (Cass. n. 20553/2019; n. 17794/2013). Ebbene, il Tribunale non si è attenuto a tali principi. È indubbio che, nella specie, la domanda avesse ad oggetto il pagamento di compensi che si assumevano determinati per convenzione; e non ricorrevano elementi tali da rendere la prospettazione pretestuosa, come risulta indirettamente d alle stesse considerazioni proposte dal Tribunale per sostenere l’ipotesi contraria. Basti pensare che il Tribunale, al fine di escludere l’esistenza di determinazione convenzionale del compenso, ha fondato la decisione su una pluralità di considerazioni logiche, suscettibili in linea di principio di una valutazione diversa, e persino sull’esito della prova per testimoni. In vece, in applicazione dei principi sopra indicati, ai fini della competenza bisognava fermarsi al rilievo che il creditore, nel proporr e la domanda, aveva prospettato, in modo non pretestuoso, che il compenso era stato determinato per convenzione . Tanto bastava per mettere fuori gioco il principio, implicitamente applicato dal Tribunale, secondo cui « i l compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale e, pertanto, il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (ex art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo (Cass. n. n.34944/2021; conf. n. 21000 del 2011). In conclusione, poiché deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso, va emessa una decisione in tal senso. Spese al merito. P.Q.M. La Corte accoglie l’istanza di regolamento; cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi
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