CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdate--t~e-a-Re-pa-Fti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti d'impugnativa, avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di appello Torino in data 22 settembre 2022, che, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena in primo grado loro inflitta per il delitto di furto pluriaggravato, commesso in Torino il 12 aprile 2022; Considerato: - che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e che questa Corte ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011); - che l'unico motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denunzia vizi motivazionali in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 Aicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]&i estensore