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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 34621/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24708/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso la sentenza d el T ribunale di Siracusa n. 1354/2021 depositata il13/07/2021.

R.g. n. 24708 del 2021 Ad. 24/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a due motivi, la sentenza n. 1354 del 13/07/2021 del Tribunale civile di Siracusa, che, in riforma della sentenza del Giudice di pace civile della stessa città, ha rigettato la domanda di risarcimento danni causati alla [OSCURATO:PERSONA], che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva proferito nei suoi confronti parole ingiuriose (quali: stronza, pezza di merdaed altre di analogo tenore).

La ricorrente premette che il giudizio civile di danno si era reso necessario in quanto, dopo la sentenza n. 24 del 15/04 ─ 27/04/2015 del Giudice di pace penale di Siracusa, che aveva riconosciuto la Vaccaro colpevole del delitto di ingiuria e l’aveva condannata alla pena di seicento euro di multa e al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidandoli nella misura di mille euro, il Tribunale di penale Siracusa, su appello dell’imputata, con sentenza dibattimentale del 08/11/2017, aveva assolto l a Vaccaro dall’imputazione di cui all'art. 594 cod. p en . perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato (in forza dell’abrogazione disposta dall’art. 1, comma 1, lett. c] del d.lgs. n. 7 del 15/01/2016) e, per l'effetto, aveva revocatole statuizioni civili.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

I) art. 360, comma 1, n. 5, cod. p roc . c iv . per o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato ogget to di discussione tra le parti; motivazione apparente; violazione e ( o ) R.g. n. 24708 del 2021 Ad. 24/10/2023; estensore: C. Valle falsa applicazione dell’art. 2697 cod. c iv ., anche in relazione all’art. 163, comma3, n. 5, cod. p roc . c iv ., agli artt. 2727 e 2729 c od . c iv . e agli artt. 115 e 116 cod.proc. c iv .

La ricorrente afferma che il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 1354 del 13/07/ 2021 ha omesso qualsiasi esame e qualsivoglia riferimento al fatto introdotto nel giudizio con valore di prova, già accertato in sede penale e nel primo grado in sede civile nonché decisivo per l’esito del giudizio.

A sostegno delle proprie tesi la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in atti l’atto di citazione dinanzi al Giudice di pace, la sentenza del Giudice di pace penale nonché i verbali di causa, segnatamente quelli dell’assunzione delle prove testimoniali.

II)violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

La ricorrente afferma che la sentenza è errata laddove l’ha condannata alpagamento delle spese di lite.

Il primo motivo di ricorso, alla stregua degli atti ritualmente acquisiti e consultabili,è fondato.

Il Tribunale civile di Siracusa, quale giudice di appello, ha affermato che «nel caso di specie se, per un verso, può ritenersi provato il “fatto” poiché la Vaccaro non ha mai negato di avere rivolto alla collega di lavoro la frase considerata offensiva, limitandosi ad invocare l’applicazione di esimenti per il periodo di stress da essa vissuto, dall’altro la parte offesa non ha neppure prospettato né allegato (prima ancora che provato) il danno di cui ha chiesto il risarcimento.

Invero, la lesione del diritto all’onore e alla reputazione comporta la causazione di un danno non patrimoniale, ossia legato ad una conseguenza lesiva che non ha comportato diminuzioni economico – patrimoniali dirette, ma che ha inciso su diritti della persona costituzionalmente protetti.

R.g. n. 24708 del 2021 Ad. 24/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] il danno di tipo non patrimoniale, integra un’ipotesi di danno conseguenza, che non può dirsi sussistente in “re ipsa”, ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che, in ogni caso, è onere del danneggiato fornire (cfr., ex multis, Cass.8827/03 e 8828/03, 16004/03; Cass n. 9385/2018)».

L’affermazione del giudice dell’appello non è condivisibile.

L’allegazione delle conseguenze pregiudizievoli risulta essere stata effettuata ritualmente da [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado del giudizio, nell’atto di citazione dinanzi al Giudice di pace civile, laddove ha individuato nelle parole proferite nei suoi confronti dalla Vaccaro la lesione del suo onore e della sua reputazione, anche in considerazione della circostanza che al momento in cui la Vaccaro proferì le parole, già riportate , era presente nella stanza un’altra impiegata dello studio notarile (integrandosi, in tal modo, la fattispecie materiale del delitto di ingiuria, aggravata dalla presenza di più persone: Cass. pen. n. 10313 del 17/01/2019 Ud. dep. 08/03/2019 Rv. 276502 –01).

In ordine all’allegazione delle conseguenze pregiudizievoli il Tribunale civile di Siracusa ha, inoltre, del tutto omesso di considerare le risultanze del giudizio penale di primo grado, svoltosi dinanzi al Giudice penale di Siracusa e dei verbali dibattimentali, dai quali pure risultava la lesione del bene protetto.

All’esito del giudizio penale dinanzi al Giudice di pace il fatto- reato era stato accertato nella sua materialità e il Tribunale di Siracusa, in applicazione della sopravvenienza legislativa di cui al d.lgs. n. 7 del 2016 si è limitato a dichiarare che il fatto non costituisce (più) reato, ma detta pronuncia, alla quale è conseguita la revoca delle misure civili, sulle quali il Giudice di pace aveva già ritualmente statuito, provvedendo anche alla liquidazione del R.g. n. 24708 del 2021 Ad. 24/10/2023; estensore: C. Valle danno, non ha avuto quale ulteriore, implicito, effetto anche la completa eliminazione dell’illiceità, in ambito civile, del fatto stesso.

La soluzione adottata dal Tribunale di Siracusa non è neppure conforme all’affermazione della giurisprudenza nomofilattica di ambito penale (Sez U penali n. 46688 del 07/07/2016 , richiamata dal Tribunale penale di Siracusa al fine della revoca delle statuizioni civili della sentenza del Giudice di Pace penale), preceduta, con specifico riferimento al (depenalizzato) delitto di ingiuria da quella a sezione semplice (Cass. pen. n. 32792 del 01/06/2016 Ud. dep. 27/07/2016 Rv. 267797 –01), che in ogni caso riconosce al giudice civile il potere di accertamento, con pienezza di cognizione, e al fine dell’irrogazione di sanzioni, dell’illiceità del fatto (in precedenza costituente reato).

La sentenza impugnata opera una indebita dispersione delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute, dinanzi al giudice del dibattimento penale e al giudice civile di rimo grado.

In punto di mancata adeguata valutazione delle risultanze, quantomeno indiziarie, di causa la sentenza impugnata non è , infine,conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9059 del 12/04/2018 Rv. 648589 - 01) e richiama a proprio sostegno massime di giurisprudenza non confacenti, o solo latamente pertinenti, con il caso all’esame (quali Cass. n. 8827 e n. 8828 del 31/05/2003, e n. 16004 del 24/10/03; Cass n. 9385 del 16/04/2018).

Ove poi il Tribunale di Siracusa intendesse affermare che il danno,derivante alla Marciano dalle parole ingiuriose rivoltele dalla Vaccaro, non era adeguatamente provato nel suo preciso ammontare, deve ribadirsi che, qualora esistano de gl i elementi di prova del danno, che tuttavia non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice è tenuto ad effettuarne la valutazione equitativa, alla stregua degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. (Cass. n.

R.g. n. 24708 del 2021 Ad. 24/10/2023; estensore: C. Valle 9339 del 04/04/2019), e ciò a maggior ragione con riferimento all’ambito già coperto dall’abrogato art. 594 cod. pen., posto che rispetto all’ingiuria la liquidazione del danno civile assume una preminente connotazione equitativa , in quanto sganciata dall’esame delle componenti specificamente reddituali inerenti la persona les a , nondimeno con doverosa espressa enunciazione, da parte del giudice, dei parametri che ha inteso applicare (con riferimento alla diffamazione si veda, tra le altre: Cass. n. 13153 del 25/05/2017 Rv. 644406 -01).

Il primo motivo del ricorso deve, pertanto, essere accolto.

L’accoglimento del primo mezzo comporta l’assorbimento del secondo motivo.

La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata e la causa rinviata, per nuovo giudizio, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto circa la prova del danno civile e la sua liquidazione, al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato, che nel procedere alrinnovato scrutinio dovrà attenersi a quanto in questa sede statuito e dovrà, altresì, provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.

La questione trattata comporta l’oscuramento dei dati personali delle parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Siracusa in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ordina l’oscuramento dei dati personali delle parti.

R.g. n. 24708 del 2021 Ad. 24/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24708/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso la sentenza d el T ribunale di Siracusa n. 1354/2021 depositata il13/07/2021. R.g. n. 24708 del 2021 Ad. 24/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a due motivi, la sentenza n. 1354 del 13/07/2021 del Tribunale civile di Siracusa, che, in riforma della sentenza del Giudice di pace civile della stessa città, ha rigettato la domanda di risarcimento danni causati alla [OSCURATO:PERSONA], che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva proferito nei suoi confronti parole ingiuriose (quali: stronza, pezza di merdaed altre di analogo tenore). La ricorrente premette che il giudizio civile di danno si era reso necessario in quanto, dopo la sentenza n. 24 del 15/04 ─ 27/04/2015 del Giudice di pace penale di Siracusa, che aveva riconosciuto la Vaccaro colpevole del delitto di ingiuria e l’aveva condannata alla pena di seicento euro di multa e al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidandoli nella misura di mille euro, il Tribunale di penale Siracusa, su appello dell’imputata, con sentenza dibattimentale del 08/11/2017, aveva assolto l a Vaccaro dall’imputazione di cui all'art. 594 cod. p en . perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato (in forza dell’abrogazione disposta dall’art. 1, comma 1, lett. c] del d.lgs. n. 7 del 15/01/2016) e, per l'effetto, aveva revocatole statuizioni civili. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello. I) art. 360, comma 1, n. 5, cod. p roc . c iv . per o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato ogget to di discussione tra le parti; motivazione apparente; violazione e ( o ) R.g. n. 24708 del 2021 Ad. 24/10/2023; estensore: C. Valle falsa applicazione dell’art. 2697 cod. c iv ., anche in relazione all’art. 163, comma3, n. 5, cod. p roc . c iv ., agli artt. 2727 e 2729 c od . c iv . e agli artt. 115 e 116 cod.proc. c iv . La ricorrente afferma che il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 1354 del 13/07/ 2021 ha omesso qualsiasi esame e qualsivoglia riferimento al fatto introdotto nel giudizio con valore di prova, già accertato in sede penale e nel primo grado in sede civile nonché decisivo per l’esito del giudizio. A sostegno delle proprie tesi la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in atti l’atto di citazione dinanzi al Giudice di pace, la sentenza del Giudice di pace penale nonché i verbali di causa, segnatamente quelli dell’assunzione delle prove testimoniali. II)violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. La ricorrente afferma che la sentenza è errata laddove l’ha condannata alpagamento delle spese di lite. Il primo motivo di ricorso, alla stregua degli atti ritualmente acquisiti e consultabili,è fondato. Il Tribunale civile di Siracusa, quale giudice di appello, ha affermato che «nel caso di specie se, per un verso, può ritenersi provato il “fatto” poiché la Vaccaro non ha mai negato di avere rivolto alla collega di lavoro la frase considerata offensiva, limitandosi ad invocare l’applicazione di esimenti per il periodo di stress da essa vissuto, dall’altro la parte offesa non ha neppure prospettato né allegato (prima ancora che provato) il danno di cui ha chiesto il risarcimento. Invero, la lesione del diritto all’onore e alla reputazione comporta la causazione di un danno non patrimoniale, ossia legato ad una conseguenza lesiva che non ha comportato diminuzioni economico – patrimoniali dirette, ma che ha inciso su diritti della persona costituzionalmente protetti. R.g. n. 24708 del 2021 Ad. 24/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] il danno di tipo non patrimoniale, integra un’ipotesi di danno conseguenza, che non può dirsi sussistente in “re ipsa”, ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che, in ogni caso, è onere del danneggiato fornire (cfr., ex multis, Cass.8827/03 e 8828/03, 16004/03; Cass n. 9385/2018)». L’affermazione del giudice dell’appello non è condivisibile. L’allegazione delle conseguenze pregiudizievoli risulta essere stata effettuata ritualmente da [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado del giudizio, nell’atto di citazione dinanzi al Giudice di pace civile, laddove ha individuato nelle parole proferite nei suoi confronti dalla Vaccaro la lesione del suo onore e della sua reputazione, anche in considerazione della circostanza che al momento in cui la Vaccaro proferì le parole, già riportate , era presente nella stanza un’altra impiegata dello studio notarile (integrandosi, in tal modo, la fattispecie materiale del delitto di ingiuria, aggravata dalla presenza di più persone: Cass. pen. n. 10313 del 17/01/2019 Ud. dep. 08/03/2019 Rv. 276502 –01). In ordine all’allegazione delle conseguenze pregiudizievoli il Tribunale civile di Siracusa ha, inoltre, del tutto omesso di considerare le risultanze del giudizio penale di primo grado, svoltosi dinanzi al Giudice penale di Siracusa e dei verbali dibattimentali, dai quali pure risultava la lesione del bene protetto. All’esito del giudizio penale dinanzi al Giudice di pace il fatto- reato era stato accertato nella sua materialità e il Tribunale di Siracusa, in applicazione della sopravvenienza legislativa di cui al d.lgs. n. 7 del 2016 si è limitato a dichiarare che il fatto non costituisce (più) reato, ma detta pronuncia, alla quale è conseguita la revoca delle misure civili, sulle quali il Giudice di pace aveva già ritualmente statuito, provvedendo anche alla liquidazione del R.g. n. 24708 del 2021 Ad. 24/10/2023; estensore: C. Valle danno, non ha avuto quale ulteriore, implicito, effetto anche la completa eliminazione dell’illiceità, in ambito civile, del fatto stesso. La soluzione adottata dal Tribunale di Siracusa non è neppure conforme all’affermazione della giurisprudenza nomofilattica di ambito penale (Sez U penali n. 46688 del 07/07/2016 , richiamata dal Tribunale penale di Siracusa al fine della revoca delle statuizioni civili della sentenza del Giudice di Pace penale), preceduta, con specifico riferimento al (depenalizzato) delitto di ingiuria da quella a sezione semplice (Cass. pen. n. 32792 del 01/06/2016 Ud. dep. 27/07/2016 Rv. 267797 –01), che in ogni caso riconosce al giudice civile il potere di accertamento, con pienezza di cognizione, e al fine dell’irrogazione di sanzioni, dell’illiceità del fatto (in precedenza costituente reato). La sentenza impugnata opera una indebita dispersione delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute, dinanzi al giudice del dibattimento penale e al giudice civile di rimo grado. In punto di mancata adeguata valutazione delle risultanze, quantomeno indiziarie, di causa la sentenza impugnata non è , infine,conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9059 del 12/04/2018 Rv. 648589 - 01) e richiama a proprio sostegno massime di giurisprudenza non confacenti, o solo latamente pertinenti, con il caso all’esame (quali Cass. n. 8827 e n. 8828 del 31/05/2003, e n. 16004 del 24/10/03; Cass n. 9385 del 16/04/2018). Ove poi il Tribunale di Siracusa intendesse affermare che il danno,derivante alla Marciano dalle parole ingiuriose rivoltele dalla Vaccaro, non era adeguatamente provato nel suo preciso ammontare, deve ribadirsi che, qualora esistano de gl i elementi di prova del danno, che tuttavia non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice è tenuto ad effettuarne la valutazione equitativa, alla stregua degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. (Cass. n. R.g. n. 24708 del 2021 Ad. 24/10/2023; estensore: C. Valle 9339 del 04/04/2019), e ciò a maggior ragione con riferimento all’ambito già coperto dall’abrogato art. 594 cod. pen., posto che rispetto all’ingiuria la liquidazione del danno civile assume una preminente connotazione equitativa , in quanto sganciata dall’esame delle componenti specificamente reddituali inerenti la persona les a , nondimeno con doverosa espressa enunciazione, da parte del giudice, dei parametri che ha inteso applicare (con riferimento alla diffamazione si veda, tra le altre: Cass. n. 13153 del 25/05/2017 Rv. 644406 -01). Il primo motivo del ricorso deve, pertanto, essere accolto. L’accoglimento del primo mezzo comporta l’assorbimento del secondo motivo. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata e la causa rinviata, per nuovo giudizio, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto circa la prova del danno civile e la sua liquidazione, al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato, che nel procedere alrinnovato scrutinio dovrà attenersi a quanto in questa sede statuito e dovrà, altresì, provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. La questione trattata comporta l’oscuramento dei dati personali delle parti. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Siracusa in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ordina l’oscuramento dei dati personali delle parti. R.g. n. 24708 del 2021 Ad. 24/1
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