CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 32537/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25004/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale alle liti allegata al controricorso; –controricorrente– avverso la sentenzan. 2110/2024resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata in data 6/06/2024, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Iscrizione a ruolo dopo sentenza passata in cosa giudicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accolse l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento scaturente da omesso pagamento [OSCURATO:PERSONA] relativ e all’anno di imposta 1989, con credito divenuto definitivo a seguito dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 25573/2013. In particolare, i giudici di appello ritennero preliminarmente l’Agenzia delle entrate decaduta,ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 602 del 1973,in quanto la cartella andava notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo; l’accertamento era divenuto definitivo a seguito dell’ordinanza della Suprema Corte resa nel 2013e pertanto la cartella andava notificata entro il 31/12/2016. 2. Contro tale decisionel’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato aun motivo, cui ha resistito con controricorso la contribuente. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza camerale del 7 novembre 2025 , per la quale la difesa erariale ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2953c.c. e dell’art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602 del1973 in quanto la Corte della Puglia ha errato nel non ritenere applicabile, una volta divenuto definitivo l’accertamento in sede giudiziale, il termine di prescrizione decennale. La cartella di pagamento aveva origine nella iscrizione a ruolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del debito definitivamente accertato nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., estinta nel 2007, di cui ella era socia al 50 per cento, nei limiti delle somme percepite in base al bilancio di liquidazione della società. La difesa erariale evidenzia che dopo la definitività accertata giurisdizionalmente dell’avviso di accertamento è applicabile solo il termine prescrizionale decennale. 2.La Corte di giustizia ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza, scrutinandola «preliminarmente»– pag. 2 par. 2 della sentenza - a ogni altro rilievo, che non è quindi stato esaminato, affermando che l’accertamento era divenuto definitivo a seguito di ordinanza della Corte di cassazione e dal deposito di questa decorreva il termine di cui all’art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602 del 1973. L’affermazione in diritto non è corretta, posto che il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis) bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l' actio iudicati ( Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] , n. 25222;Cass. 24/05/2022, n. 16761; Cass. 07/04/2017, n. 9076; Cass. 09/08/2016, n. 16730, che applicano l’analogo principio stabilito da Cass. Sez. U.10/12/2009, n. 25790 per le sanzioni). 3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame della questione attinta dal motivo, alla luce del principio di diritto affermato, nonché per l’esame delle ulteriori questioni oggetto di lite; ad essa è demandato altresì di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame e le demanda di provvedere