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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 16199/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 31 marzo 2023 la Corte di Appello di Bari ha riformato limitatamente alla pena la sentenza emessa dal Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con conferma nel resto.

La responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata in riferimento al reato di cui all'art.75 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa valutazione dello stato di necessità che, in tesi, avrebbe determinato le violazioni. 2.1 Con posteriore memoria è stata contestata la proposta di inammissibilità con richiesta di trasmissione del ricorso alla sezione ordinaria.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi alla riproposizione di un tema oggetto di accurato vaglio nella decisione impugnata.

Il ricorso è, pertanto, meramente rivalutativo di un punto logicamente apprezzato in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 31 marzo 2023 la Corte di Appello di Bari ha riformato limitatamente alla pena la sentenza emessa dal Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con conferma nel resto. La responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata in riferimento al reato di cui all'art.75 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa valutazione dello stato di necessità che, in tesi, avrebbe determinato le violazioni. 2.1 Con posteriore memoria è stata contestata la proposta di inammissibilità con richiesta di trasmissione del ricorso alla sezione ordinaria. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi alla riproposizione di un tema oggetto di accurato vaglio nella decisione impugnata. Il ricorso è, pertanto, meramente rivalutativo di un punto logicamente apprezzato in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16199/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris