CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 20834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocata [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controSolori [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ciccarelli;-controricorrente-nonché controComune di Verona in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Verona n. 1436/2021depositata il 26/11/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo delNumero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/2026ricorso, nei limiti di cui in motivazione, con assorbimento degli ulteriorimotivi o in subordine per l’inammissibilità dei medesimi motivi.Sentite le conclusioni delle parti presenti.1. La presente vicenda processuale prende le mosse dall’impugnazioneda parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito più brevemente anche soloMAXI) -che gestisce quattordici esercizi commerciali per la vendita digeneri alimentari, e non, nel Comune di Verona- di una nota dell’enteterritoriale e del concessionario Solori spa, con cui veniva rigettatal’istanza della stessa, articolata in quattordici distinte denunce, diriduzione della superficie tassabile ai fini del calcolo TARI.2. In particolare, MAXI impugnava il diniego, chiedendonel'annullamento, censurando la pretesa dell’ente di assoggettare atassazione superfici maggiori rispetto a quelle denunciate produttive in viaprevalente e continuativa di rifiuti speciali non assimilabili a rifiuti solidiurbani (RSU) che la stessa assumeva di smaltire interamente a propriocarico.3. [OSCURATO:PERSONA] di Verona accoglievaparzialmente il ricorso detassando le sole superfici adibite a laboratori dipescheria e macelleria, respingendolo per il resto.4. La contribuente impugnava la decisione di 1° grado innanzi allaCommissione Tributaria Regionale del Veneto che rigettava l’appello.5. Avverso siffatta pronuncia ha proposto ricorso in cassazione lacontribuente MAXI che si è affidata a 7 motivi di censura.6. La concessionaria Solori spa ha resistito con controricorso.7. Il Comune di Verona non ha depositato difese.8. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degliulteriori motivi o in subordine inammissibilità dei medesimi motivi.9. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimitàNumero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/2026dell’udienza pubblica.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, sotto il profilo di cui all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione degliartt. 195 comma 2 lett. e) e art. 198 comma 2 lett. g) D.L.vo n. 152/2006nonché degli artt. 18 e 21 D.L.vo 22/1997, assumendo l’erroneità delladecisione impugnata nella parte in cui essa riconosce la possibilità per ilComune di assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani pur in assenza dicriteri qualitativi e quantitativi di assimilazione; lamenta che la CTR abbiaerroneamente ritenuto legittima l’assimilazione comunale dei rifiuti specialiai rifiuti urbani pur in assenza dei criteri qualitativi e quantitativi previstidagli artt. 195 e 198 d.lgs. 152/2006, nonché degli artt. 18 e 21 del d.lgs.22/1997.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamentosecondo cui nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devonoavere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza aldecisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiestadall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o inparte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. n.9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n.17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007).1.3. Nel caso di specie la ratio decidendi della sentenza impugnata non sifonda sull’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani sulla basedella disciplina del regolamento comunale, di cui la ricorrente lamenta lamancata disapplicazione per la omessa previsione di criteri quantitativi diassimilazione che ne determinerebbero l’illegittimità, posto che la CTRdapprima ha qualificato espressamente come rifiuti speciali nonassimilabili quelli oggetto del giudizio, con ciò escludendo che la causaNumero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/2026concerna rifiuti speciali assimilati secondo il regolamento comunale, e, diseguito, ha fondato la propria decisione sul mancato assolvimento daparte della contribuente dell’onere di individuare esattamente quella partedella superficie dell’esercizio commerciale che per ragioni strutturali e didestinazione fosse rivolta a produrre in via prevalente, oltre checontinuativa, siffatta tipologia di rifiuti speciali.1.4. Il che comporta l’inammissibilità della doglianza perché essa non siconfronta con il decisum della sentenza gravata, tenuto conto che leragioni logico-giuridiche sviluppate dal giudice di appello a fondamentodell’esclusione all’esenzione richiesta dalla contribuente per rifiuti nonassimilabili (rifiuti da imballaggi terziari) prescindono dalla questione deicriteri regolamentari di assimilazione e, quindi, dall’eventuale illegittimitàdegli stessi.2. Con il secondo motivo, MAXI si duole, sotto il profilo dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione degli artt.221 e 226 D.L.vo 152/2006, della violazione e falsa applicazione dell’art. 1comma 649 L.n. 147/2013 anche in relazione all’art. 6 Reg. TARI e all’art.6 c. 5 del Reg. per la gestione dei rifiuti urbani, assumendo l’erroneitàdella decisione nella parte in cui conferma la tassazione per le superfici deipunti vendita produttive di rifiuti speciali di imballaggi non assimilabili aiRSU sotto il profilo qualitativo; deduce la violazione dell’art. 1, c. 649, L.147/2013 perché la CTR avrebbe erroneamente negato l’esenzione dellesuperfici di vendita nonostante su di esse si formerebbero rifiuti specialinon assimilabili (imballaggi terziari) in modo continuativo e prevalente.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, sotto il profilo dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.221 e 226 D.L.vo 152/2006 , la violazione e falsa applicazione dell’art. 1comma 649 L.n. 147/2013 anche in relazione all’art. 6 Reg. TARI e all’art.6 c. 2 del Reg. per la gestione dei rifiuti urbani, sostenendo l’erroneitàdella sentenza nella parte in cui ritiene assimilati agli urbani i rifiutiNumero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/2026speciali prodotti in quantità superiori al limite quantitativo previsto dalRegolamento comunale. La ricorrente assume che la CTR non abbiaconsiderato la documentazione (formulari, MUD, perizie, planimetrie) chedimostrerebbe la produzione prevalente di rifiuti di imballaggio terziario ela corretta delimitazione delle superfici detassabili.4. Con il quarto motivo MAXI censura la sentenza, sotto il profilodell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione,sotto altro profilo, dell’art. 1, c. 641 e 649 Legge 147/2013 in relazioneall’art. 195 comma 2 lett. e) e art. 198 c. 2 lett. g) D.L.vo n. 152/2006,per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Reg. per la gestione deirifiuti urbani, lamentando l’erronea applicazione degli artt. 221 e 226d.lgs. 152/2006 per l’ingiustificata qualificazione delle superfici di venditacome aree non produttive di rifiuti speciali e sostenendo che la presenzadel pubblico non escluda la formazione prevalente di imballaggi terziari.4.1. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamenteperché attinenti alla questione dei rifiuti da imballaggi terziari nell'area divendita, sono in parte inammissibili e in parte infondati.4.2. Sono inammissibili, in quanto la ricorrente, pur deducendoapparentemente distinte violazioni di norme di legge, mira, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Con laproposizione del ricorso per cassazione, la ricorrente non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambitodi quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice diNumero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/2026merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimentoe, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n.9097).4.3. Orbene, nel caso di specie, come già anticipato trattando il primomotivo, il giudice di appello ha dapprima qualificato espressamente comerifiuti speciali non assimilabili quelli oggetto del giudizio e, di seguito, hafondato la propria decisione sul mancato assolvimento da parte dellacontribuente dell’onere di individuare esattamente quella parte dellasuperficie dell’esercizio commerciale che per ragioni strutturali e didestinazione fosse rivolta a produrre in via prevalente, oltre checontinuativa, siffatta tipologia di rifiuti speciali.4.4. La ricorrente attraverso la proposizione dei motivi in esame intende,in realtà, contrapporre una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quellaoperata dal CTR, assumendo, in sostanza, che i fatti dedotti e le proveprodotte avrebbero dovuto indurre il giudice di appello ad accertare chenell’area di vendita degli esercizi commerciali si producessero in viacontinuata e prevalente rifiuti speciali non assimilabili (rifiuti da imballaggiterziari). Il che si risolve nell’inammissibile tentativo di sottoporre allaCorte una nuova valutazione di merito della causa che, invece, è preclusain sede di legittimità, considerato che resta riservato al giudice di meritodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.4.5. In ogni caso, i motivi, come sopra anticipato, sono anche infondatialla luce dell’orientamento di questa Corte in tema di esenzione TARI perle utenze non domestiche, con particolare riferimento alle condizioni didetassazione delle superfici in cui si producono in via continuativa eprevalente rifiuti speciali non assimilabili.Numero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/20264.6. Come ribadito anche recentemente da questa Corte (vediCass.12902/2025, Cass,1805/2026; Cass.28663/2023) il presuppostoimpositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell'area produttrice dirifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare odetenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con unapresunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dallaprova contraria del detentore dell'area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551;Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054;Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459).4.7. Tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici etariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenzadelle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presuppostiessere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella divariazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n.7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra le stesseparti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.).4.8. Quanto, invece, alla disposizione di cui alla L. n. 147 del 2013, art.1, comma 649, cit., – secondo la quale "Nella determinazione dellasuperficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte diessa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cuismaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità allanormativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani,nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprioregolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali allequantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di averavviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con ilmedesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiutiNumero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/2026speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di mercifunzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivitàproduttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione...", - la Corte harimarcato che l'esenzione dal tributo [che, a differenza del previgenteregime (D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3) che lo correlava a quella partedi superficie "ove per specifiche caratteristiche strutturali e perdestinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allosmaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese iproduttori stessi in base alle norme vigenti" (v. Cass., 13 settembre 2017,n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 4 aprile 2012, n. 5377),è ora prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino"in via continuativa e prevalente", ed a condizione che i produttori (tenutia provvedere a proprie spese) "ne dimostrino l'avvenuto trattamento inconformità alla normativa vigente."] integra, pur sempre, l'oggetto diun'allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intendeottenere l'esenzione, in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatticostituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, ildiritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni,anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo daparte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone delterritorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n.11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).4.9. La disposizione appena sopra richiamata (art. 1, comma 649) ha, ineffetti, una struttura tripartita in quanto contempla:- superfici chevengono detassate perché ivi "si formano, in via continuativa eprevalente, rifiuti speciali" (sempreché oggetto di "trattamento inconformità alla normativa vigente" da parte del relativo produttore);superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, cheusufruiscono di una riduzione della quota variabile del tributo inNumero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/2026proporzione "alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttoredimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggettiautorizzati"; - (ancora una volta) superfici oggetto di detassazione perchécostituite da "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente edesclusivamente collegati all'esercizio di... attività produttive" di rifiutispeciali non assimilabili (magazzini, questi, cui "si estende il divieto diassimilazione").4.10. Pertanto, l'esonero da Tari, tramite la riduzione di superficiesottoposta ad imposizione, opera solo per la parte di essa in cui siproducono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili(tra cui gli imballaggi terziari e quelli secondari non destinati alla raccoltadifferenziata istituita dal Comune) e non assimilati, e non anche perl'intera superficie del locale destinato ad attività di vendita, trattandosi disuperficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò aprescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dallamancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato (v. Cass., Sez. T.,16 luglio 2024, n. 19631, cit.); è, quindi, sempre dovuta sull'interasuperficie del locale adibito alla vendita la quota fissa del tributo, inragione della sua finalità lato sensu remuneratoria (pur senza uno strettolegame di corrispettività) di un servizio pubblico specifico (art .1 comma651, della legge Tari, richiamante il D.P.R. 158/99; v. Cass., Sez. T., 16luglio 2024, n. 19631 cit.); è ammissibile l'esclusione del versamento dellaparte variabile ogniqualvolta il contribuente sia in grado di dimostrare lamancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili asmaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati oassimilabili; in tal senso questa Corte ( vedi Cass. n. 9673/24, infattispecie di Tari 2020) ha riaffermato queste evidenze, tra l'altroribadendo la riduzione della superficie tassabile, in ragione delladimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per queiparticolari 'rifiuti speciali' costituiti dagli imballaggi terziari non assimilatiNumero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/2026né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari, affermandosi che agliimballaggi terziari (nonché agli imballaggi secondari ove non sia attivata laraccolta differenziata) si applica la disciplina di cui all'art. 62, co. 3 delD.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (cfr.Cass. n. 4793/2016) che rapportala tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusionedella sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formino irifiuti speciali; per questa loro natura, gli imballaggi terziari non possonoessere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (oggettodi privativa comunale) e devono essere comprovatamente conferiti edavviati al recupero presso operatori autorizzati ex art. 21, co. 7, D.Lgs.22/1997". (ancora Cass., Sez. T., 16 luglio 2024, n. 19631, cit.); infine ladisciplina dei rifiuti di imballaggio (che non esclude in assoluto ilconferimento al servizio pubblico dei rifiuti di imballaggi secondari, vistoanche il disposto dell'art. 221 co. 4 TU cit., ivi richiamato) muoveprincipalmente dalla natura intrinseca e merceologica del rifiuto stesso edel suo impiego, e non dalla veste professionale del produttore (cfr. Cass.,Sez. T., 16 luglio 2024, n. 19631, cit.).4.11. Nel caso di specie, in considerazione dei principi appena esposti inmateria [con particolare riferimento alla disciplina dell’esonero da TARIdi essa in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti specialinon assimilabili (tra cui gli imballaggi terziari e quelli secondari nondestinati alla raccolta differenziata istituita dal Comune) e non assimilati(avviati autonomamente dal produttore allo smaltimento in conformità allanormativa vigente)], ritiene il Collegio che il giudice di appello ne abbiafatto buon governo, considerato il pacifico oggetto della domanda diesonero della contribuente concernente la quasi totalità della superficiedell’esercizio commerciale, compresa l’area di vendita, per l’asseritaproduzione in essa, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali nonassimilabili, che il produttore avvia autonomamente allo smaltimento.Numero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/20264.12. Ciò perché la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sulmancato assolvimento da parte della contribuente dell’onere di provare ipresupposti dell’esenzione, ossia di individuare esattamente quella partedella superficie dell’esercizio commerciale rivolta a produrre in viaprevalente, oltre che continuativa, siffatta tipologia di rifiuti, escludendoche essa, in linea con l’orientamento della Corte sopra riportato, possaidentificarsi con l’intera area di vendita, trattandosi, per l’appunto, disuperficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò aprescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dallamancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato (v. Cass., Sez. T.,16 luglio 2024, n. 19631, cit.). In tal senso, il riferimento alle specifichecaratteristiche strutturali e di destinazione (come ribadito daCass.19631/24 che richiama a sua volta Cass.9673/24) non è venutameno per individuare quella parte della superficie in cui si producono, inmodo continuativo e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili e nonassimilati, fermo restando che la sussistenza di tali presupposti,trattandosi di diritto all'esenzione, vanno provati dal contribuente,costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale dipagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengonoimmobili nelle zone del territorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634;Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858;Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14gennaio 2011, n. 775). Sicchè la CTR ha correttamente applicato la regoladi giudizio fondato sul mancato assolvimento da parte della contribuentedell’onere della prova sulla stessa gravante in relazione alla mancatadimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi che giustificanol’esonero da TARI.5. Con il quinto motivo, MAXI si duole , sotto il profilo dell’art.360,primo comma, n. 5 c.p.c. dell’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per violazione eNumero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/2026falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, c.649 Legge n. 147/2013 anche in relazioneall’art. 6 Reg. TARI, sostenendo l’erroneità della sentenza nella parte incui ha ritenuto non provata la produzione continuativa e prevalente dirifiuti speciali non assimilabili. Denuncia l’omesso esame di fatti decisivi eil cattivo esercizio dei poteri valutativi, poiché la CTR avrebbe esclusosenza adeguata motivazione la prova della produzione prevalente di rifiutispeciali smaltiti autonomamente.5.1. Il motivo è inammissibile.5.2. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n.9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che ilnovellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdottonell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelNumero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/2026contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. SU 27dicembre 2019 n. 34476).5.3. Nel caso di specie, l’inammissibilità del motivo discende dallaconsiderazione che con tale censura la ricorrente si duole dell’omessoesame non di un fatto storico, bensì di elementi istruttori, costituiti daidocumenti (formulari, modelli unici di dichiarazione ambientale, periziatecnica) dalla stessa prodotti che, in tesi, offrirebbero la giustificazionedell’esenzione. In tal modo, però, la ricorrente si lamenta, in realtà, di undifettoso apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito che però, per il consolidamento insegnamento della Corte sopraesposto, si pone al di fuori del paradigma dell’art.360 1 comma n.5 c.p.c.,talchè l’inammissibilità della doglianza.6. Con il sesto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata,sotto il profilo di cui all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. , per violazionee falsa applicazione dell’art. 1, c. 641 e 649, Legge 147/2013 e degli artt.221, 226 e 238 D.L.vo 152/2006, nonché dell’art. 6 del Reg. TARI nonchéper violazione del divieto di doppia imposizione, sostenendo che latassazione delle superfici di vendita comporti indebita duplicazioneimpositiva, poiché MAXI sostiene a proprie spese lo smaltimento dei rifiutispeciali non assimilabili (imballaggi terziari), senza usufruire del serviziocomunale.6.1. Il motivo è infondato.6.2. Va premesso che la Tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti edimprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti(noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIAe TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria; l'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per laNumero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/2026disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per ilfatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in viaautomatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto,dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. In altritermini, come costantemente affermato da questa Corte (vediCass.19631/24), il presupposto della TARI è dato dall'occupazione oconduzione di locali ed aree produttive di rifiuti, in modo tale che se èvero, in linea generale, che è l'Amministrazione a dover fornire la provadella fonte dell'obbligazione tributaria (a cominciare dall'attivazione delservizio di raccolta sul territorio comunale), altrettanto indubbio è che èinvece "onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioniper beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovverodell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale delpagamento dell' imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territoriocomunale" (Cass. n. 21335/22; Cass. n. 12979/19; Cass. n. 22130/17 edinnumerevoli altre). Del resto, vale richiamare anche Cass. n. 13455/24cit. in cui, con ulteriori numerosi richiami ai quali pure si rinvia, si è ancheribadito che "la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina unapresunzione, iuris tantum, di produttività degli stessi, che può esseresuperata solo dalla prova contraria del detentore dell'area".6.3. Ne consegue che, nel caso specie, la CTR ha fatto buon governo ditali principi, escludendo la lamentata doppia imposizione in difetto dellaprova del diritto della contribuente alla detassazione di determinatesuperfici, salvo l’eventuale di diritto alle riduzioni di legge dell’imposta.secondo la disciplina dell’esenzione TARI già sopra ampiamente trattata inriferimento ai motivi 2, 3 e 4.7. Con il settimo motivo, infine, la ricorrente lamenta, sotto il profilodell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, c. 649, Legge 147/2013 e degli art 221, 226 e 238 D.L.voNumero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/2026152/2006 , la violazione del principio comunitario ‘chi inquina paga’, laviolazione del principio di proporzionalità, l’illegittimità dell’art. 20 del Reg.TARI nella parte in cui applica una soglia massima alla riduzione perl’avvio a recupero, sostenendo che la CTR non avesse consideratocorrettamente la riduzione tariffaria proporzionale ai rifiuti avviati a riciclo,applicando invece in modo ritenuto insufficiente la riduzione prevista dalregolamento comunale.7.1. Il motivo è inammissibile, considerato che il capo della sentenzasecondo cui il giudice di appello avrebbe ritenuto legittima e sufficiente lariduzione tariffaria riconosciuta dal Comune con la Nota impugnata inprimo grado (in misura pari a circa il 38% dell’imposta) non attiene allaratio decisoria della sentenza impugnata né all’oggetto del giudizio.7.2. Si tratta di una mera constatazione estranea al thema decidendumoperata dal giudice di appello in riferimento alla riduzione tariffaria giàgoduta dalla ricorrente, considerato che oggetto del presente giudizio èesclusivamente il preteso diritto all’esenzione per detassazione dideterminate superfici che la ricorrente aveva sì posto anche sotto il profilodella violazione dell’art.1 comma 649 cit. e dell’art.20 del Reg. TARI, manon per quello attinente alla proporzionalità della riduzione rispetto aquella già riconosciuta dal Comune, risolvendosi l’affermazione sul puntodella CTR -che ha negato il diritto all’esenzione per la ragioni già sopraampiamente illustrate- in un obiter dictum. Da ciò deriva l’inammissibilitàdella doglianza per difetto di interesse alla pronuncia di illegittimitàdell’art.20 del regolamento TARI, richiamato dalla CTR in tale ultroneaconstatazione, estranea all’oggetto del giudizio.8. In definitiva il ricorso va rigettato.9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentrenulla va disposto in favore del Comune di Verona rimasto intimato.10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, aNumero registro generale 3426/2022Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 20834/2026Data pubblicazione 19/06/2026carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidain Euro 7.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese generali e agli accessori di legge.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a caricodella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella pubblica udienza del 25/2/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGianmarco [OSCURATO:PERSONA]