CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 15787/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18006/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 474/2021 depositata il19/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] adiva la CTP di Palermo impugnando l’avviso di accertamento mediante il quale, con riferimento all’anno 2010, l’Agenzia delle Entrate di Palermo, facendo applicazione degli studi di settore, aveva accertato maggiori ricavi in capo al contribuente, cui conseguivano maggiori importi dovuti a titolo di Irpef, Iva e Irap. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, affermando che i maggiori ricavi dovessero calcolarsi mediante un diverso studio di settore. Il successivo appello del contribuente è stato rigetto, al pari dell’appello incidentale dell’Agenzia. Il ricorso erariale è affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 1 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp.att.c.p.c., in rapporto all’art. 360 n. 4 c.p.c.; si censura parallelamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., 2727 e ss. c.c. nonché degli artt. 62-bis D.L. n. 331 del 1993, conv. da L. n. 427 del 1993, e 10 L. n. 146 del 1998, in rapporto all’art. 360 n. 3 c.p.c., per essere la sentenza d’appello affetta da un gravissimo ed assoluto difetto di motivazione. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già osservato condivisibilmente “In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt.36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione dellamotivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 24452 del 2018). Questa Corte ha soggiunto che “è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 15884 del 2017). Nella specie la ratio della decisione, in realtà, ben si coglie, quindi non sussiste il deficitpostulato. Con il secondo motivo si censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. nonché l’omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale dell’Ufficio relativo alle sanzioni; si contesta, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 218 del 1997, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR tralasciato di pronunciarsi sul motivo incidentale dell’Ufficio riguardante le sanzioni. Il motivo è fondato. Il motivo è manifestamente accoglibile dal momento che in ricorso si dà opportuno conto della censura, della quale la CTR si è effettivamente del tutto disinteressata. In tal senso, vi è una vistosa divaricazione della sentenza rispetto al principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato contemplato dall’art.112 c.p.c. avuto riguardo al rilevante aspetto delle sanzioni. In ultima analisi, il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo, respinta la prima censura. La sentenza va, per l’effetto, cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] competente, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di