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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 2021

Cassazione n. 36638/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani che ne ha confermato la condanna per il reato di diffamazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato avviso di deposito della sentenza depositata fuori termine, è manifestamente infondato in quanto: - la sentenza è stata emessa il 5 luglio 2021 con assegnazione di 90 giorni per il deposito della motivazione ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - tale termine, che scadeva domenica 3 ottobre 2021, è stato prorogato di diritto ex art. 172, comma 3 cod. proc. pen. a lunedì 4 ottobre 2021; - la motivazione della sentenza è stata tempestivamente depositata lunedì 4 ottobre, quindi non spettava alle parti private la notificazione dell'avviso di deposito ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; - il termine per impugnare la sentenza, pari a 45 giorni decorrenti dal 4 ottobre 2021, è spirato 11 18 novembre 2021; - il ricorso per cassazione, presentato il 16 novembre 2021, è tempestivo, tuttavia esso non contiene altra doglianza che quella, manifestamente infondata, appena esaminata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani che ne ha confermato la condanna per il reato di diffamazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato avviso di deposito della sentenza depositata fuori termine, è manifestamente infondato in quanto: - la sentenza è stata emessa il 5 luglio 2021 con assegnazione di 90 giorni per il deposito della motivazione ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - tale termine, che scadeva domenica 3 ottobre 2021, è stato prorogato di diritto ex art. 172, comma 3 cod. proc. pen. a lunedì 4 ottobre 2021; - la motivazione della sentenza è stata tempestivamente depositata lunedì 4 ottobre, quindi non spettava alle parti private la notificazione dell'avviso di deposito ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; - il termine per impugnare la sentenza, pari a 45 giorni decorrenti dal 4 ottobre 2021, è spirato 11 18 novembre 2021; - il ricorso per cassazione, presentato il 16 novembre 2021, è tempestivo, tuttavia esso non contiene altra doglianza che quella, manifestamente infondata, appena esaminata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 36638/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris