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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:603
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0335_INF

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 19 luglio 2023 – A (Imposizione sulla commercializzazione di titoli) (Causa C‑335/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Direttiva 2008/7/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta di bollo sui servizi di collocamento di obbligazioni e di carte commerciali sul mercato»

1. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7 – Operazioni non assoggettate alla fiscalità indiretta – Emissione e immissione in circolazione di titoli negoziabili – Nozione – Servizi di collocamento sul mercato di titoli negoziabili che costituiscono parte integrante di un’operazione globale di raccolta di capitali – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 5, § 2, b)] (v. punti 25, 26)

2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7 – Operazioni non assoggettate alla fiscalità indiretta – Imposta di bollo sulla remunerazione percepita da un istituto bancario che presta servizi di collocamento sul mercato di titoli negoziabili – Inammissibilità – Ricorso obbligatorio ai servizi di un terzo da parte della società emittente i titoli – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 5, § 2, b)] (v. punti 28, 29 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta di bollo sulla remunerazione che una società di capitali versa a un istituto bancario al quale essa ha affidato il collocamento sul mercato di titoli negoziabili, quali obbligazioni e carte commerciali di nuova emissione, e ciò indipendentemente dalla questione di stabilire se le società emittenti i titoli di cui trattasi siano obbligate ex lege a ricorrere ai servizi di un terzo o abbiano scelto volontariamente di ricorrervi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0335_INF Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 19 luglio 2023 – A (Imposizione sulla commercializzazione di titoli) (Causa C‑335/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Direttiva 2008/7/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta di bollo sui servizi di collocamento di obbligazioni e di carte commerciali sul mercato» 1. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7 – Operazioni non assoggettate alla fiscalità indiretta – Emissione e immissione in circolazione di titoli negoziabili – Nozione – Servizi di collocamento sul mercato di titoli negoziabili che costituiscono parte integrante di un’operazione globale di raccolta di capitali – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 5, § 2, b)] (v. punti 25, 26) 2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7 – Operazioni non assoggettate alla fiscalità indiretta – Imposta di bollo sulla remunerazione percepita da un istituto bancario che presta servizi di collocamento sul mercato di titoli negoziabili – Inammissibilità – Ricorso obbligatorio ai servizi di un terzo da parte della società emittente i titoli – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 5, § 2, b)] (v. punti 28, 29 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta di bollo sulla remunerazione che una società di capitali versa a un istituto bancario al quale essa ha affidato il collocamento sul mercato di titoli negoziabili, quali obbligazioni e carte commerciali di nuova emissione, e ciò indipendentemente dalla questione di stabilire se le società emittenti i titoli di cui trattasi siano obbligate ex lege a ricorrere ai servizi di un terzo o abbiano scelto volontariamente di ricorrervi.
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