CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 28974/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XCP9ZR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che la motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva non si presta ad alcuna censura in quanto è logica e coerente con le indicazioni ermeneutiche provenienti da Corte di legittimità; la Corte di appello rilevava, infatti, come il ricorrente fosse gravato da numerosi precedeni:i per delitti contro il patrimonio (uno dei quali specifico), sicché la consumazione del nuovo delitto era dimostrativa "assoluta impermeabilità" ai moniti che avrebbero dovuto provenire dalle precedenti esperienze giudiziarie e dai periodi di detenzione sofferti (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 maggio 2024