CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09213/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ensi dell’art. 93 c.p.c.; P.Q.M visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna laricorrente alla refusione, in favore deicontroricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del difensore antistatario. Roma, 2 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]