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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 13963/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3645/2021 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 8; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29; – controricorrente – F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3645/2021 Numero sezionale 3889/2022 Numero di raccolta generale 13963/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 4270/2020, pubblicata il 16 settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]Adamo e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello da essi proposto avverso ordinanza ex art. 702- quater cod. proc. civ. che aveva dichiarato inopponibile al predetto, ex art. 2901 cod. civ., atto di conferimento di beni immobili in trust; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; considerato che: con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 1, 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 702-bis e 702-quater cod. proc. civ.; difetto e vizio logico della motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 702-ter e 133 e 134 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 325, primo comma, e 327 cod. proc. civ. sul termine per impugnare l'ordinanza decisoria ex articolo 702 quater cod. proc. civ.»; sostengono che l’ordinanza ex art. 702-quater cod. proc. civ. ha natura di provvedimento decisorio del procedimento sommario introdotto con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.; essendo dunque equiparabile alla sentenza che definisce l'ordinario procedimento di cognizione introdotto con citazione, ad essa non sarebbe applicabile l'art. 134 cod. proc. civ. dovendo piuttosto farsi riferimento alle F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3645/2021 Numero sezionale 3889/2022 Numero di raccolta generale 13963/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 disposizioni in tema di pubblicazione e comunicazione della sentenza di cui all'art. 133 cod. proc. civ. e, quindi, agli ordinari termini di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.; con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 161 comma primo cod. proc. civ.; difetto e vizio logico della motivazione; error in procedendo; inesistenza di motivazione su questione pregiudiziale»; deducono che nella specie mancavano i presupposti perché si potesse procedere nelle forme di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ. essendo «la ricostruzione dell’odierno resistente … in contrasto con i fatti come accaduti» e non risultando provata la notifica di qualsivoglia atto esecutivo o di «azioni di qualsivoglia natura»; con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 1, 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 702-bis e 702-quater cod. proc. civ.; difetto e vizio logico della motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 702-ter e 133 e 134 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2267, 2304, 2901 cod. civ.»; deducono che nel caso di specie il «creditore procedente» (così in ricorso) avrebbe dovuto escutere preventivamente, e non lo ha fatto, la [OSCURATO:SOCIETA]. che risulta proprietaria di consistenti proprietà immobiliari; il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.: la Corte di merito ha infatti deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; costituisce infatti jus receptum l’affermazione secondo cui, in tema di procedimento sommario di cognizione, non è applicabile, limitatamente all'appello, l'art. 327, comma primo, cod. proc. civ., F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3645/2021 Numero sezionale 3889/2022 Numero di raccolta generale 13963/2022 poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di Data pubblicazione 03/05/2022 impugnazione dal deposito dell'ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell'art. 702- quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima (Cass. n. 14478 del 06/06/2018; v. anche Cass.26/11/2019, n. 30850), con la sola condizione, quanto alla prima, che la comunicazione abbia avuto ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione (Cass.16/02/2022, n. 5079): condizione nella specie sussistente, secondo quanto espressamente affermato in sentenza, sul punto non fatta segno di alcuna censura; il secondo motivo è parimenti inammissibile; ammesso (ma non concesso) che abbiano ragione i ricorrenti a dolersi della applicazione alla controversia del rito sommario, non ne potrebbe discendere alcuna conseguenza in punto di termine per impugnare, dovendo comunque questo ricavarsi, per il principio di ultrattività del rito, dalla disciplina propria del rito effettivamente, ancorché (in ipotesi) erroneamente, applicato (v.

Cass. 06/11/2019, n. 28519, che ha anche precisato che «l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione»); non è dato comunque comprendere dalla lettura del motivo in che modo il tribunale avrebbe violato la disciplina dettata dall’art. 702-ter cod. proc. civ.; varrà solo ribadire, per il caso che la tesi censoria possa ritenersi diretta a sostenere che il terzo comma dell'art. 702-ter cod. proc. civ. vada inteso «anche» nel senso che il passaggio alla trattazione con rito sommario debba disporsi quando il giudice adìto ritenga non provata la domanda, si tratterebbe di tesi: a) avulsa dai dati del F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3645/2021 Numero sezionale 3889/2022 Numero di raccolta generale 13963/2022 processo, che attestano al contrario che il giudice di primo grado Data pubblicazione 03/05/2022 aveva ritenuto provata l’azione revocatoria; b) contraria alla lettera della norma, la quale suppone che la necessità della cognizione piena derivi dal tenore delle difese del convenuto; c) anche manifestamente in contrasto con il quinto comma della norma stessa, là dove si allude al dar corso agli atti di istruzione rilevanti e lo si fa supponendo che ve ne siano da compiere; ciò implica, in assenza di previsione di un potere d'ufficio di disporre mezzi di prova diverso da quello limitato previsto per il rito ordinario, che essi siano quelli oggetto delle richieste probatorie proposte dalle parti, non essendovi deroga all'onere della prova (così Cass. 05/10/2018, n. 24538). il terzo motivo rimane assorbito; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3645/2021 Numero sezionale 3889/2022 Numero di raccolta generale 13963/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3645/2021 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 8; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29; – controricorrente – F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3645/2021 Numero sezionale 3889/2022 Numero di raccolta generale 13963/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 4270/2020, pubblicata il 16 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]Adamo e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello da essi proposto avverso ordinanza ex art. 702- quater cod. proc. civ. che aveva dichiarato inopponibile al predetto, ex art. 2901 cod. civ., atto di conferimento di beni immobili in trust; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; considerato che: con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 1, 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 702-bis e 702-quater cod. proc. civ.; difetto e vizio logico della motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 702-ter e 133 e 134 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 325, primo comma, e 327 cod. proc. civ. sul termine per impugnare l'ordinanza decisoria ex articolo 702 quater cod. proc. civ.»; sostengono che l’ordinanza ex art. 702-quater cod. proc. civ. ha natura di provvedimento decisorio del procedimento sommario introdotto con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.; essendo dunque equiparabile alla sentenza che definisce l'ordinario procedimento di cognizione introdotto con citazione, ad essa non sarebbe applicabile l'art. 134 cod. proc. civ. dovendo piuttosto farsi riferimento alle F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3645/2021 Numero sezionale 3889/2022 Numero di raccolta generale 13963/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 disposizioni in tema di pubblicazione e comunicazione della sentenza di cui all'art. 133 cod. proc. civ. e, quindi, agli ordinari termini di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.; con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 161 comma primo cod. proc. civ.; difetto e vizio logico della motivazione; error in procedendo; inesistenza di motivazione su questione pregiudiziale»; deducono che nella specie mancavano i presupposti perché si potesse procedere nelle forme di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ. essendo «la ricostruzione dell’odierno resistente … in contrasto con i fatti come accaduti» e non risultando provata la notifica di qualsivoglia atto esecutivo o di «azioni di qualsivoglia natura»; con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 1, 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 702-bis e 702-quater cod. proc. civ.; difetto e vizio logico della motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 702-ter e 133 e 134 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2267, 2304, 2901 cod. civ.»; deducono che nel caso di specie il «creditore procedente» (così in ricorso) avrebbe dovuto escutere preventivamente, e non lo ha fatto, la [OSCURATO:SOCIETA]. che risulta proprietaria di consistenti proprietà immobiliari; il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.: la Corte di merito ha infatti deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; costituisce infatti jus receptum l’affermazione secondo cui, in tema di procedimento sommario di cognizione, non è applicabile, limitatamente all'appello, l'art. 327, comma primo, cod. proc. civ., F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3645/2021 Numero sezionale 3889/2022 Numero di raccolta generale 13963/2022 poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di Data pubblicazione 03/05/2022 impugnazione dal deposito dell'ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell'art. 702- quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima (Cass. n. 14478 del 06/06/2018; v. anche Cass.26/11/2019, n. 30850), con la sola condizione, quanto alla prima, che la comunicazione abbia avuto ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione (Cass.16/02/2022, n. 5079): condizione nella specie sussistente, secondo quanto espressamente affermato in sentenza, sul punto non fatta segno di alcuna censura; il secondo motivo è parimenti inammissibile; ammesso (ma non concesso) che abbiano ragione i ricorrenti a dolersi della applicazione alla controversia del rito sommario, non ne potrebbe discendere alcuna conseguenza in punto di termine per impugnare, dovendo comunque questo ricavarsi, per il principio di ultrattività del rito, dalla disciplina propria del rito effettivamente, ancorché (in ipotesi) erroneamente, applicato (v. Cass. 06/11/2019, n. 28519, che ha anche precisato che «l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione»); non è dato comunque comprendere dalla lettura del motivo in che modo il tribunale avrebbe violato la disciplina dettata dall’art. 702-ter cod. proc. civ.; varrà solo ribadire, per il caso che la tesi censoria possa ritenersi diretta a sostenere che il terzo comma dell'art. 702-ter cod. proc. civ. vada inteso «anche» nel senso che il passaggio alla trattazione con rito sommario debba disporsi quando il giudice adìto ritenga non provata la domanda, si tratterebbe di tesi: a) avulsa dai dati del F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3645/2021 Numero sezionale 3889/2022 Numero di raccolta generale 13963/2022 processo, che attestano al contrario che il giudice di primo grado Data pubblicazione 03/05/2022 aveva ritenuto provata l’azione revocatoria; b) contraria alla lettera della norma, la quale suppone che la necessità della cognizione piena derivi dal tenore delle difese del convenuto; c) anche manifestamente in contrasto con il quinto comma della norma stessa, là dove si allude al dar corso agli atti di istruzione rilevanti e lo si fa supponendo che ve ne siano da compiere; ciò implica, in assenza di previsione di un potere d'ufficio di disporre mezzi di prova diverso da quello limitato previsto per il rito ordinario, che essi siano quelli oggetto delle richieste probatorie proposte dalle parti, non essendovi deroga all'onere della prova (così Cass. 05/10/2018, n. 24538). il terzo motivo rimane assorbito; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3645/2021 Numero sezionale 3889/2022 Numero di raccolta generale 13963/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C
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