CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 11140/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 4/7/2023 che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Salerno del 14/9/2022 rideterminando la pena. Il ricorso è inammissibile perché proposto il 6/10/2023, oltre il termine di cui all'art. 585 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, infatti, è del 4/7/2023, la motivazione è stata depositata in cancelleria 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel termine di giorni 15 ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen. Dalla scadenza di detto termine decorrono i 30 giorni per proporre impugnazione ( ex art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) pertanto, anche considerando il periodo di sospensione feriale dall' 1 al 31 agosto, il ricorso proposto il 6/10/2023 risulta tardivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga tek, [OSCURATO:PERSONA]