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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2026

Cassazione n. 25252/2026

Testo disponibile della fonte

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do della Calabria, pubblicata in data 19.12.2024, nonnotificata;udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];1 [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n.09420229003811014000, lamentando l’omessa notifica degli attipresupposti e, comunque, con specifico riguardo alla cartella di pagamenton. 09420180006694088000, il suo annullamento ad opera della pronuncian. 522/2021 della CTP di [OSCURATO:PERSONA].2.

La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia dell’Agenzia delle EntrateRiscossione, accoglieva il ricorso.Numero registro generale 12602/2025Numero sezionale 5238/2026Numero di raccolta generale 25252/2026Data pubblicazione 12/09/20263.

L’A.d.E.R proponeva appello, limitatamente ai crediti portati dallacartella di pagamento n. 09420180021452986000 e dagli avvisi diaccertamento nn.

TDMTDMM000906 e TD7010302226/2019, depositandodocumentazione comprovante la notifica dei suddetti atti.4.

La CGT di II grado della Calabria respingeva l’appello, affermando che:«Va premesso che non può prendersi in considerazione la documentazioneprodotta solo nel presente grado stante la limitazione posta dall’art. 58D.lgvo 546/1992 con il D. Lgs. n. 220/2023, recante disposizioni inmateria di contenzioso tributario, ed entrato in vigore il 4 gennaio 2024.

Inparticolare il comma 3 di detto articolo “Non è mai consentito il depositodelle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potererilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifichedell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto dilegittimità che possono essere prodotti in primo grado, anche ai sensidell'articolo 14 comma 6-bis.”.

Con riferimento alle notifiche pertanto ladocumentazione prodotta solo in appello non è mai ammessa, senzapossibilità di valutazione del giudice sulla decisività del documento.

Indefinitiva l’appello va rigettato».5.

Avverso la predetta pronuncia propone ricorso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, affidandosi ad un unico motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.7.

Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo – rubricato «Nullità della pronuncia ex art.58, comma 2, del D. Lgs. 546/1992, ratione temporis vigente, letto incombinato disposto con l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 – inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» - la ricorrente assume che igiudici di seconde cure abbiano erroneamente dichiarato inammissibile laproduzione documentale compiuta in grado di appello, avendo fattoNumero registro generale 12602/2025Numero sezionale 5238/2026Numero di raccolta generale 25252/2026Data pubblicazione 12/09/2026riferimento ad una normativa sopravvenuta, non applicabile al presentegiudizio.

Con tale statuizione la CGT-2 avrebbe violato il disposto di cuiall’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 220/2023, così come modificato dallapronuncia della Corte costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025, ritenendoapplicabile la nuova formulazione dell’art. 58 del D. Lgs. 546/1992 – e,pertanto, il nuovo regime preclusivo contemplato dal suo attuale terzocomma – anche all’odierno giudizio, pacificamente estraneo all’ambito dioperatività della novella in oggetto.

Difatti, per come emergerebbe, inmodo incontestato, dagli atti di causa, il giudizio di primo grado avevapreso avvio, come attestato dalla pronuncia di prime cure, il 7 aprile 2022(data di deposito del ricorso).

Ne conseguirebbe, dunque,l’assoggettamento del successivo giudizio d’appello alla previgenteversione dell’art. 58, comma 2, del D. Lgs. 546/1992 a mente del quale:«2.

È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti».Nessuna inammissibilità inficiava, dunque, la documentazione attestante laregolare notifica degli atti prodromici all’atto impugnato, la quale doveva,pertanto, essere presa in considerazione dai Giudici di seconde cure, al finedi vagliare la fondatezza del gravame.2.

Il motivo è fondato.3.

L'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, rubricato «Nuove prove in appello»,è stato radicalmente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs.n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta delcomma 3: “1.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possonoessere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritengaindispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la partedimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo gradoper causa ad essa non imputabile.

2. Possono essere proposti motiviaggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodottidalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli attio provvedimenti impugnati.

3. Non è mai consentito il deposito delleNumero registro generale 12602/2025Numero sezionale 5238/2026Numero di raccolta generale 25252/2026Data pubblicazione 12/09/2026deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti aifini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'attoimpugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimitàche possono essere prodotti in primo grado anche ai sensidell'articolo 14 comma 6-bis.”4.

Risulta dagli atti di causa (ricorso e sentenza di primo grado) che ilgiudizio di primo grado è stato instaurato nell’anno 2022.5.

La modifica dell’art. 58 del decreto legislativo n. 546/1992, ad opera deldecreto legislativo n. 220/2023, si applica, ai sensi dell’art. 4, comma 2,del predetto decreto legislativo, ai giudizi instaurati in primo grado adecorrere dal 5.1.2024, per effetto della sentenza della Cortecostituzionale, n. 36/2025, (in Gazz.

Uff. 2 aprile 2025, n. 14), che hadichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del decretolegislativo n. 220/2023, evidenziando che “Così disponendo, tuttavia, laprevisione transitoria oblitera la circostanza che nei processi iniziati ingrado di appello dopo tale data, il cui primo grado sia stato incardinato nelvigore della precedente disciplina ( come nel caso in esame), le parti,confidando sulla facoltà, loro riconosciuta dal previgente art. 58, comma 2,di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame,potrebbero averne omesso la produzione in prime cure” e che “In questomodo, lo ius superveniens, sebbene formalmente operi per il futuro, nellasostanza incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi neigiudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso.”….”L'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 deve, pertanto, esseredichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che ledisposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb ), dello stesso d.lgs. n.220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorreredal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi diappello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata invigore del d.lgs. n. 220 del 2023.”Numero registro generale 12602/2025Numero sezionale 5238/2026Numero di raccolta generale 25252/2026Data pubblicazione 12/09/20266.

La C.T.R. avrebbe pertanto dovuto ammettere ed esaminare ladocumentazione prodotta in sede di gravame dall’appellante A.d.E.R,essendo la stessa ammissibile, ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativon. 546/1992, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decretolegislativo n. 220/2023.

A tanto provvederà il giudice del rinvio.7.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa rinviataalla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perun nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
do della Calabria, pubblicata in data 19.12.2024, nonnotificata;udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];1 [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n.09420229003811014000, lamentando l’omessa notifica degli attipresupposti e, comunque, con specifico riguardo alla cartella di pagamenton. 09420180006694088000, il suo annullamento ad opera della pronuncian. 522/2021 della CTP di [OSCURATO:PERSONA].2. La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia dell’Agenzia delle EntrateRiscossione, accoglieva il ricorso.Numero registro generale 12602/2025Numero sezionale 5238/2026Numero di raccolta generale 25252/2026Data pubblicazione 12/09/20263. L’A.d.E.R proponeva appello, limitatamente ai crediti portati dallacartella di pagamento n. 09420180021452986000 e dagli avvisi diaccertamento nn. TDMTDMM000906 e TD7010302226/2019, depositandodocumentazione comprovante la notifica dei suddetti atti.4. La CGT di II grado della Calabria respingeva l’appello, affermando che:«Va premesso che non può prendersi in considerazione la documentazioneprodotta solo nel presente grado stante la limitazione posta dall’art. 58D.lgvo 546/1992 con il D. Lgs. n. 220/2023, recante disposizioni inmateria di contenzioso tributario, ed entrato in vigore il 4 gennaio 2024. Inparticolare il comma 3 di detto articolo “Non è mai consentito il depositodelle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potererilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifichedell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto dilegittimità che possono essere prodotti in primo grado, anche ai sensidell'articolo 14 comma 6-bis.”. Con riferimento alle notifiche pertanto ladocumentazione prodotta solo in appello non è mai ammessa, senzapossibilità di valutazione del giudice sulla decisività del documento. Indefinitiva l’appello va rigettato».5. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, affidandosi ad un unico motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.7. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo – rubricato «Nullità della pronuncia ex art.58, comma 2, del D. Lgs. 546/1992, ratione temporis vigente, letto incombinato disposto con l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 – inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» - la ricorrente assume che igiudici di seconde cure abbiano erroneamente dichiarato inammissibile laproduzione documentale compiuta in grado di appello, avendo fattoNumero registro generale 12602/2025Numero sezionale 5238/2026Numero di raccolta generale 25252/2026Data pubblicazione 12/09/2026riferimento ad una normativa sopravvenuta, non applicabile al presentegiudizio. Con tale statuizione la CGT-2 avrebbe violato il disposto di cuiall’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 220/2023, così come modificato dallapronuncia della Corte costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025, ritenendoapplicabile la nuova formulazione dell’art. 58 del D. Lgs. 546/1992 – e,pertanto, il nuovo regime preclusivo contemplato dal suo attuale terzocomma – anche all’odierno giudizio, pacificamente estraneo all’ambito dioperatività della novella in oggetto. Difatti, per come emergerebbe, inmodo incontestato, dagli atti di causa, il giudizio di primo grado avevapreso avvio, come attestato dalla pronuncia di prime cure, il 7 aprile 2022(data di deposito del ricorso). Ne conseguirebbe, dunque,l’assoggettamento del successivo giudizio d’appello alla previgenteversione dell’art. 58, comma 2, del D. Lgs. 546/1992 a mente del quale:«2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti».Nessuna inammissibilità inficiava, dunque, la documentazione attestante laregolare notifica degli atti prodromici all’atto impugnato, la quale doveva,pertanto, essere presa in considerazione dai Giudici di seconde cure, al finedi vagliare la fondatezza del gravame.2. Il motivo è fondato.3. L'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, rubricato «Nuove prove in appello»,è stato radicalmente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs.n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta delcomma 3: “1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possonoessere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritengaindispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la partedimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo gradoper causa ad essa non imputabile. 2. Possono essere proposti motiviaggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodottidalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli attio provvedimenti impugnati. 3. Non è mai consentito il deposito delleNumero registro generale 12602/2025Numero sezionale 5238/2026Numero di raccolta generale 25252/2026Data pubblicazione 12/09/2026deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti aifini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'attoimpugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimitàche possono essere prodotti in primo grado anche ai sensidell'articolo 14 comma 6-bis.”4. Risulta dagli atti di causa (ricorso e sentenza di primo grado) che ilgiudizio di primo grado è stato instaurato nell’anno 2022.5. La modifica dell’art. 58 del decreto legislativo n. 546/1992, ad opera deldecreto legislativo n. 220/2023, si applica, ai sensi dell’art. 4, comma 2,del predetto decreto legislativo, ai giudizi instaurati in primo grado adecorrere dal 5.1.2024, per effetto della sentenza della Cortecostituzionale, n. 36/2025, (in Gazz. Uff. 2 aprile 2025, n. 14), che hadichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del decretolegislativo n. 220/2023, evidenziando che “Così disponendo, tuttavia, laprevisione transitoria oblitera la circostanza che nei processi iniziati ingrado di appello dopo tale data, il cui primo grado sia stato incardinato nelvigore della precedente disciplina ( come nel caso in esame), le parti,confidando sulla facoltà, loro riconosciuta dal previgente art. 58, comma 2,di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame,potrebbero averne omesso la produzione in prime cure” e che “In questomodo, lo ius superveniens, sebbene formalmente operi per il futuro, nellasostanza incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi neigiudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso.”….”L'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 deve, pertanto, esseredichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che ledisposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb ), dello stesso d.lgs. n.220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorreredal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi diappello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata invigore del d.lgs. n. 220 del 2023.”Numero registro generale 12602/2025Numero sezionale 5238/2026Numero di raccolta generale 25252/2026Data pubblicazione 12/09/20266. La C.T.R. avrebbe pertanto dovuto ammettere ed esaminare ladocumentazione prodotta in sede di gravame dall’appellante A.d.E.R,essendo la stessa ammissibile, ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativon. 546/1992, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decretolegislativo n. 220/2023. A tanto provvederà il giudice del rinvio.7. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa rinviataalla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perun nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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