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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 30351/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 23155-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a da ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] p er procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] p er procura speciale alle liti in atti -controricorrente- avverso la sentenz a n. 6419 /202 2 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO,depositata il 29.12 .2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 8883/2020della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento e riscossione della TARI emesso dalla Concessionaria per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno di imposta 2015.

La società contribuenteresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Va dato atto, preliminarmente, che – come risulta dall’istanza depositata congiuntamente dalle parti in data 25.2.2025 - nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra la concessionaria e la contribuente, con conseguente integrale definizione del contenzioso tra le medesime parti.

1.2. Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spesedi lite.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 23155-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a da ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] p er procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] p er procura speciale alle liti in atti -controricorrente- avverso la sentenz a n. 6419 /202 2 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO,depositata il 29.12 .2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 8883/2020della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento e riscossione della TARI emesso dalla Concessionaria per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno di imposta 2015. La società contribuenteresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Va dato atto, preliminarmente, che – come risulta dall’istanza depositata congiuntamente dalle parti in data 25.2.2025 - nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra la concessionaria e la contribuente, con conseguente integrale definizione del contenzioso tra le medesime parti. 1.2. Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spesedi lite. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione
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