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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23970/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROdalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO1 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso della Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e alle conclusioni scritte prodotte unitamente alla nota spese; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal P.G.; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso della parte civile; uditi, altresì, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difensori di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso dell'imputato, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.G. e per il rigetto del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, con sentenza in data 31 Luglio 2019, riteneva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 628, commi I e III n. 1, 3 -bis, 61 n. 7 e 416 bis.1 comma I cod. pen. (capo A), 110, 112 n. 1 cod. pen., 4 L. n. 895/1967, 61 n. 2 e 416 bis.1 comma I cod. pen. (capo B), artt. 110, 648 e 416 bis.1 comma I cod. pen. (capo C) nonché artt. 110, 112 n.1., 635 comma II n. 1 e e 416 bis.1 comma I cod. pen. (capo D) condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; riteneva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui ai capi A), B), C) e D) esclusa per tutti l' aggravante di cui all' art. 416 bis.1 comma 1 cod. pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; condannava tutti i predetti imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. da liquidarsi in separata sede civile, liquidando una provvisionale pari ad euro 9.800.000,00 oltre spese processuali.

La vicenda riguarda la rapina ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]., società di trasporto e custodia valori con sede in Caraffa di Catanzaro compiuta in data 04/12/2016 da una dozzina di uomini travisati ed armati con armi da guerra, quali fucili automatici, che utilizzavano un mezzo cingolato dotato di martello pneumatico per penetrare all'interno del caveau ed impossessarsi di denaro contante per circa 8,5 milioni di euro, ostacolando l'intervento delle forze dell'ordine mediante il posizionamento e l'incendio, lungo le vie di accesso ai luoghi, di numerosi veicoli provento di furto, cospargendo le strade di accesso con chiodi ed utilizzando, altresì, un apparecchio inibitore di frequenze (cd. jammer) onde ostacolare le comunicazioni dei vigilanti e delle forze di Polizia.

2. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 7 Aprile 2021, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli, revocando le statuizioni civili; rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione dell'aggravante di cui all' art. 416 bís.1 comma 1 cod. pen., confermando nel resto la sentenza impugnata.

3. Contro detta sentenza propongono ricorsi per Cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché la parte civile [OSCURATO:SOCIETA].

3.1. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, con un unico motivo articolato in più censure, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all' esclusione dell'aggravante di cui all' art. 416 bis.1 cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta che la corte territoriale, nel riformare sul punto la sentenza del G.U.P del Tribunale di Catanzaro - il quale aveva ritenuto configurabile detta aggravante a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 79, atteso che risultava il coinvolgimento e l'interessamento nella vicenda in esame di esponenti della ndrangheta e i predetti imputati avevano versato parte dei proventi della rapina ad esponenti apicali delle più importanti famiglie di 'ndrangheta del catanzarese e del crotonese - aveva escluso la suddetta aggravante, in primo luogo, travisando i fatti e non valutando adeguatamente le risultanze istruttorie.

Osserva che secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca Arena di [OSCURATO:PERSONA] operante in Catanzaro, la rapina era stata ideata da soggetti gravitanti nell' orbita delle organizzazioni malavitose cui era spettata una parte del bottino e che secondo, quanto riferito dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] cl. 68 (cugino omonimo dell'odierno imputato), parte dei proventi della rapina erano stati destinati ad alcune cosche di 'ndrangheta.

Rileva l'ufficio impugnante che la corte di merito, nell' affermare che l'intento dei due condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 79, lungi dall' essere proteso a favorire le cosche, costituiva un mero riconoscimento per il placet alla commissione dell'atto predatorio, aveva finito per adottare una interpretazione non conforme al dato normativo ed ai principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità in quanto il pagamento di una quota parte del profitto, quale remunerazione dell' autorizzazione alla commissione di un determinato delitto se implicava (pure) un fine egoistico sotto altro profilo aveva, comunque, una chiara finalità rafforzativa del sodalizio criminoso.

Evidenzia che in ragione delle circostanze riferite dal collaboratore di giustizia Mannolo per cui una parte dei proventi della rapina era stata corrisposta agli Arena dell'Isola di [OSCURATO:PERSONA] e che era stato fatto riferimento, in relazione alle interlocuzioni riguardanti la rapina in questione, a tale [OSCURATO:PERSONA] legato alla cosca Arena, risultava evidente che la volontà degli imputati era quella di favorire la sndrangheta.

3.2. [OSCURATO:PERSONA], con un primo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], formula i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione ali' art. 192 comma 3 cod. proc. pen. nonché violazione degli artt. 361 e 189 cod. proc. pen.

Nel premettere che l'affermazione della responsabilità dell'imputato aveva preso le mosse dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], osserva che risultava apodittico il ragionamento dei giudici di merito quanto alla sicura credibilità attribuita al riconoscimento fotografico operato dalla stessa effettuato in data 21 marzo 2018 affermata in termini perentori che mal si conciliavano con le affermazioni di tipo dubitativo utilizzate dalla medesima collaboratrice.

Rileva che la corte di appello non aveva preso in esame le specifiche censure formulate in seno all' atto di impugnazione quanto alla difformità fra la descrizione operata ed i tratti somatici dell' imputato e che del tutto privo di rilievo, a fronte delle incertezze manifestate, doveva ritenersi il riconoscimento in aula del ricorrente, riconoscimento la cui genuinità era fortemente compromessa dalla consultazione degli atti processuali nonché dalla visione dei dati della rete intemet che aveva ampiamente diffuso le generalità e l' immagine dell' imputato.

Osserva che non potevano costituire elementi di riscontro alla suddetta chiamata in correità, per le ragioni analiticamente richiamate in ricorso, i colloqui captati in carcere fra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

In particolare evidenzia, quanto ai colloqui captati, che i soggetti coinvolti non erano correi e non potevano avere diretta conoscenza dei fatti ed, in realtà, avevano richiamato mere considerazioni soggettive ed opinioni personali condizionate, peraltro, dall' acceso livore nei confronti dell' imputato e della compagna e, con riferimento alle dichiarazioni del Canistro, che questi non era un correo ed aveva ricevuto le informazioni da tale [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, non era un correo, con la ulteriore precisazione che non rispondeva al vero l' affermazione che il narrato del predetto Canistro era sovrapponibile a quanto riferito dalla Cernninara.

Evidenzia, ancora, che priva di una reale portata individualizzante si mostrava l' ulteriore emergenza indiziaria valorizzata dai giudici di merito quale conferma esterna alle propalazioni della coimputata vale a dire il controllo dell' imputato con soggetti di interesse investigativo in data 18 Agosto 2016 in Vietri (Potenza) e che la corte di appello nell' affermare la falsità dell' alibi prospettato dall' imputato aveva finito per pretendere un inversione dell' onere della prova in violazione della regola di giudizio di cui all' art. 192 comma 2 cod. proc. pen.

Deduce, ancora, che la corte di merito aveva del tutto omesso di valutare, pur a fronte dello specifico motivo di appello, le prove a discarico costituite dalle dichiarazioni e dalle relative operazioni ricognitive di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 628 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo A).

Osserva che nel caso in caso in esame, sulla scorta di quanto era dato desumere dal tenore delle stesse dichiarazioni dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., la violenza era stata indirizzata esclusivamente nei confronti del caveau posto nella parte posteriore della struttura mentre nessuna coartazione era stata posta in essere nei confronti del personale della società, con la conseguenza che occorreva procedere ad una corretta qualificazione dei fatti contestati e che la sentenza impugnata doveva essere annullata senza rinvio nella parte in cui aveva confermato la colpevolezza dell' imputato in ordine al reato di cui al capo B), imputazione da ritenersi assorbita nell' omogenea contestazione circostanziale che aggrava il capo A).

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione ai capi B), C) e D) della rubrica.

Osserva che, non risultando accertato l'effettivo contributo dell'imputato alle singole ipotesi delittuose contestate, era meramente congetturale l'affermazione di responsabilità dell'imputato quanto ai reati satellite in materia di armi (capo B), ricettazione (capo C) e danneggiamento (capo D).

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.62 bis, 81 e 133 cod. pen.

Rileva che il complessivo trattamento sanzionatorio andava rivisto, imponendosi una nuova valutazione quanto al giudizio di bilanciamento fra circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA] propone un ulteriore ricorso, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del medesimo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con unico atto contenente censure, in parte, comuni ed, in parte, personali.

Con il primo motivo la difesa deduce violazione degli artt. 191, 270 e 271 cod. proc. pen.

Assume che la corte di appello era pervenuta alla conferma dell' affermazione della responsabilità dei predetti imputati in relazione ai reati in questione nonostante non fossero presenti agli atti del fascicolo i files video delle intercettazioni avvenute nella casa circondariale di Foggia nonchè le registrazioni dei colloqui del 18/10/2016, 25/10/2016 e 26/10/2016 da cui i giudici di primo grado avevano tratto elementi dirimenti al fine di pervenire alla condanna dei ricorrenti e che i giudici di appello si erano limitati a rilevare che risultavano in atti, da una nota dello SCO, stralci delle relative conversazioni telefoniche e che, parimenti, non risultavano depositate le annotazioni di P.G. di controllo del territorio ma solamente gli elementi riassuntivi contenuti nella informativa di reato.Rileva che, nel caso in esame, si verteva in ipotesi di intercettazioni affette da vizio di inutilizzabilità patologica ex art. 270 cod. proc. pen., ben potendo la relativa questione essere sollevata anche in ipotesi di giudizio abbreviato quale quello in esame.

Con il secondo motivo lamenta violazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 21/22 Marzo 2018, 9 Aprile 2018 e 8 Gennaio 2021; violazione del principio del contraddittorio quanto all' audizione della Cerminara in data 08/01/2021.

Assume che il verbale di "sommarie informazioni" rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 21 Marzo 2018 era affetto da inutilizzabilità patologica essendo stato violato il disposto di cui all' art.63 cod. proc. pen. dal momento che sin dalle primissime dichiarazioni era emersa la qualità di "indagata" della stessa in quanto concorrente in una serie di reati in materia di armi, rapina, droga ed altro indicati e che il richiamo contenuto nel verbale in data 22 Marzo 2018 con cui la Cerminara confermava le dichiarazioni rese il giorno precedente alla P.G., non potevano valere a sanare l'inutilizzabilità assoluta ormai cristallizzatasi.

Lamenta che del tutto erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto che dette dichiarazioni non fossero affette inutilizzabilità assoluta e patologica e che dovevano ritenersi sanate per effetto del rituale interrogatorio del giorno successivo e che, in ogni caso, era possibile procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come in effetti avvenuto.

Rileva, in particolare, che la corte territoriale aveva posto in essere quello che si definisce un vero e proprio "ibrido" in quanto non aveva espressamente dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della Cerminara ma al contempo aveva disposto una nuova audizione della predetta limitatamente alla posizione dei ricorrenti, peraltro precludendo alla difesa la possibilità di un esame adeguato e violando le regole del contraddittorio.

Con il terzo motivo deduce violazione della legge processuale penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3 e 191 commi 1 e 2 cod. proc. pen.

Assume che la corte di appello aveva posto a fondamento della sua decisione prove inutilizzabili ed era, pertanto, pervenuta alla conferma della pronunzia di condanna in assenza di prove idonee a fondare l'affermazione di responsabilità degli imputati.

Con il quarto motivo lamenta violazione della legge processuale penale in relazione all' art.603 cod. proc. pen.

Osserva che la corte di appello aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale senza alcuna motivazione, non conformandosi ai principi giurisprudenziali secondo cui nel caso in cui venga disposta la rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale occorre sempre una motivazione espressa.

Con il quinto motivo lamenta violazione della legge processuale penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 comma 3, 438 e 603 cod. proc. pen.; violazione del principio del contraddittorio.

Assume che l'audizione della Cerminara in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale era stata limitata alle posizioni dei ricorrenti, escludendosi la possibilità di porre domande circa le f'' origini della vicenda, situazione questa che aveva comportato una compromissione del diritto di difesa per violazione del canone di cui all' art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e del principio del contraddittorio.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge con riferimento all' identificazione degli imputati in assenza del verbale di individuazione fotografica dichiarato inutilizzabile in relazione agli artt. 192 comma 3, 438 e 441 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in relazione all' identificazione degli imputati in assenza del verbale di individuazione fotografica del 30 aprile 2018, dichiarato inutilizzabile.

Nell' osservare che la corte di appello aveva dichiarato l'inutilizzabilità per violazione dell'art.441 cod. proc. pen. del verbale di interrogatorio della Cerminara in data 30/04/2018 unitamente al verbale di identificazione fotografica depositato dal P.M. solamente in sede di repliche, evidenzia che la corte di appello non aveva indicato quale era l' atto di p.g. da cui era possibile ricavare il riconoscimento degli imputati e che i giudici, non potendo di fatto scrutinare l' affidabilità e la valenza probatoria della individuazione degli autori della rapina da parte della Cernninara, stante la dichiarata inutilizzabilità del verbale in data 30/04/2018, non avevano valutato adeguatamente I' attendibilità della testimone.

Con il settimo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192 comma 3, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nonché relativamente alla valutazione di attendibilità delle stesse ed alla ritenuta sussistenza di riscontri esterni.

Assume che la corte di appello, omettendo di esaminare le specifiche censure formulate, non aveva adeguatamente valutato l'attendibilità del narrato della collaboratrice di giustizia non considerando la personalità criminale della stessa e le ragioni della sua collaborazione ed aveva finito per confondere i riscontri offerti per alcuni imputati con i riscontri esistenti per ciascun imputato.

Rileva, ancora, che i giudici di appello non avevano adeguatamente preso in considerazione l'elemento relativo all' incongruità della ricostruzione dei fatti rispetto alla data della citata telefonata anonima ed, ancora, non avevano esaminato le plurime censure difensive in relazione agli asseriti sopralluoghi oggetto di una ricostruzione erronea, apparendo del tutto illogica l'affermazione di sopralluoghi effettuati nel periodo estivo per una rapina consumatasi nel mese di dicembre.

Osserva, ancora, che la motivazione della sentenza della corte di appello, in relazione al riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], era da ritenere manifestamente carente nonché illogica e contraddittoria in quanto non solo non si era confrontata con le plurime censure difensive ma aveva anche finito per travisare completamente i dati istruttori; la corte di merito aveva, infatti, ritenuto attendibile e credibile la fonte dichiarativa sebbene la Cerminara aveyg_riconosciuto l' imputato in termini dubitativi e senza descrivere in modo corretto le effettive fattezze fisiche dello stesso, con la ulteriore precisazione che il riconoscimento del predetto in aula era stato operato in modo "nebuloso", senza l' adozione delle necessarie cautele.Evidenzia, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la Cerminara non lo aveva mai effettivamente riconosciuto e che non risultavano indicati gli atti utili ed utilizzabili ai fini della corretta individuazione dell' imputato suindicato: infatti la predetta collaboratrice in data 21 Marzo 2018 nell' individuazione della persona aveva usato il condizionale ("mi sembra di riconoscere") non descrivendo affatto le sembianze fisiche del [OSCURATO:PERSONA] e non indicando neanche il nome ed il cognome; non lo aveva riconosciuto nell' audizione del 30 aprile 2018 né l' aveva riconosciuto in aula.

Deduce, altresì, che le argomentazioni della sentenza impugnata, quanto al coinvolgimento del predetto imputato nella rapina, erano totalmente carenti e contraddittorie difettando ogni dimostrazione della sua partecipazione alle fasi preparatorie ed esecutive della rapina e che erroneamente la corte di appello aveva ritenuto che le conversazioni captate in carcere fra il suindicato imputato e la moglie [OSCURATO:PERSONA] si riferivano al denaro della rapina in questione.

Con l'ottavo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova in relazione ai riscontri esterni delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed alla valutazione dei testi a discarico nonchè relativamente all' asserita falsità dell'alibi fornito dal [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta che la corte di appello aveva ritenuto riscontrate le dichiarazioni della Cerminara per effetto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sebbene le propalazioni dello stesso erano assolutamente generiche e non individualizzanti nonché smentite da altri dati probatori: lo stesso, infatti, avrebbe appreso i fatti da [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta li avrebbe appresi dal padre e era, quindi, una mera fonte "de relato, de relato" e, peraltro, questi aveva indicato quali soggetti che avevano partecipato alla rapina persone diverse da quelle indicate dalla Cerminara ed uno certamente estraneo ai fatti, [OSCURATO:PERSONA], in quanto controllato a casa la notte stessa della rapina.

Evidenzia, ancora, che la corte di appello aveva travisato i dati relativi ai controlli su strada, agli asseriti sopralluoghi ed alla conversazione ambientale fra il Raffaeli e sua moglie.

Rileva che i giudici di appello, nel ritenere falsi ed inaffidabili i testi a discarico, non aveva indicato alcun elemento da cui desumere la falsità di tali dichiarazioni e che del tutto apoditticamente aveva affermato che l'alibi del [OSCURATO:PERSONA] era stato costruito "a tavolino", senza motivare affatto circa la conoscenza degli elementi di accusa da parte dello stesso ed ancora del tutto illegittimamente aveva disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. al fine di ricostruire e verificare quanto dedotto dalla difesa.

Con il nono motivo lamenta vizio di motivazione in merito al rigetto della richiesta di acquisire tramite piattaforma Sky, quale prova nuova, le immagini televisive della partita Juventus -[OSCURATO:PERSONA] del 7 Dicembre 2016 nonché dell'istanza di confronto fra gli imputati e la Cerminara.

Evidenzia che l'acquisizione delle dette immagini era necessaria al fine di ulteriormente riscontrare la veridicità del narrato del [OSCURATO:PERSONA] e che il diniego del chiesto confronto fra gli imputati e la Cerminara si poneva in insanabile contrasto con la scelta di procedere a nuova audizione di quest' ultima proprio con riferimento alle posizioni degli odierni ricorrenti.Con il decimo motivo lamenta vizio di motivazione relativamente alla mancata riqualificazione dei fatti in termini di furto aggravato.

Osserva che la circostanza che le guardie si erano rifugiate in bagno attesa la non fronteggiabilità del numero di persone che facevano irruzione nel caveau non valeva ad inquadrare la fattispecie criminosa nel delitto di rapina in quanto nessuna violenza o minaccia era stata indirizzata nei confronti delle guardie e che risultava che nel corso dell'atto predatorio non erano state utilizzate armi contro gli agenti di polizia intervenuti sul posto.

Con l'undicesimo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen. nonché 648, 110 e 112 n.1 cod. pen., art. 4 L. 2/10/1967.

Osserva che non vi era prova di un concorso morale o materiale degli imputati in ordine agli ulteriori reati contestati e che era configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per mancata correlazione fra accusa e sentenza.

Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA] assume che la pena, ivi compreso l'aumento per la continuazione, era eccessiva ed ingiustificata e che la motivazione appariva viziata in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. e che, parimenti, eccessivo e privo di adeguata motivazione era il trattamento sanzionatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA] sia in relazione alla pena base che agli aumenti per la continuazione.

3.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone quattro motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità patologica degli esiti captativi di cui al RIT 1101/17.

Assume che quanto alle captazioni ambientali in data 15/09/2017 - progressivo 91 RIT 1101/17, sulle quali era stata fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sussisteva un vizio di inutilizzabilità patologica in ragione dell'incertezza circa il luogo di effettivo svolgimento delle operazioni e che, venuto meno tale dato probatorio, difettavano elementi sui cui fondare la condanna dell'imputato.

Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione.

Osserva che la corte di appello aveva omesso di motivare in ordine alle specifiche censure formulate quanto alla sussistenza di elementi indiziari sufficienti a suffragare l'affermazione della responsabilità per il reato di rapina contestato.

Assume che, a fronte delle complessive risultanze investigative, il ricorrente doveva, al più, rispondere del solo reato di ricettazione non risultando prova che egli avesse, in qualche modo, preso parte all' assalto al caveau.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all' art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen.Rileva che la corte di merito aveva omesso di pronunziarsi sulle specifiche censure formulate volte ad escludere che, per effetto dell'allocazione dell'edificio in discussione, tale sito potesse essere considerato luogo isolato.

Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Rileva che la corte di appello aveva adottato, sul punto, una motivazione gravemente carente in quanto non aveva distinto le posizioni di ciascun imputato, non tenendo conto dello specifico ruolo avuto dai singoli nella vicenda in esame.

3.3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone tre motivi.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione per omesso esame delle deduzioni di cui alla memoria difensiva in data 8 febbraio 2021.

Rileva che con la citata memoria la difesa - nell' allegare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto dai giudici di merito quale riscontro della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA])- aveva evidenziato da un lato che lo stesso, nell' indicare il ricorrente quale compartecipe della rapina, aveva solamente riferito sue personali deduzioni e dall' altro che non era stata valutata in alcun modo l' attendibilità del predetto e la circostanza dirimente che questi era un mero teste de relato.

Osserva, ancora, che in seno alla citata memoria era stato pure evidenziato che l'asserito "silenzio" dell'utenza del Manolo nei giorni prossimi ed in quello in cui era stata consumata la rapina (ritenuto sintomatico della necessità di evitare qualunque traccia anche telefonica legata ai luoghi teatro della rapina) era smentito dai dati allegati relativi all' utilizzo frequente del cellulare da parte dell'imputato.

Evidenzia che era stato, pure, eccepito che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano il frutto di quanto riferitogli dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] e di quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA], coimputato nell' odierno processo, con la conseguenza che occorreva una più penetrante verifica in ordine alla valutazione di attendibilità ed utilizzabilità del narrato del predetto il quale nulla aveva riferito quanto allo specifico ruolo del Mannolo quale soggetto chiamato a fornire un appoggio logistico ai rapinatori, secondo quanto contestato nel capo di imputazione.

Rileva che, contrariamente a quanto argomentato dalla corte di appello, la circostanza del coinvolgimento del ricorrente riferita dalla Cerminara non era stata confermata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (omonimo dell' imputato) il quale non aveva indicato il ricorrente quale autore o compartecipe della rapina, difettando una convergenza dichiarativa nei termini voluti dalla legge e che la motivazione appariva carente anche nella parte in cui i giudici non avevano verificato se fosse emersa la prova di un contributo causale dello stesso implicante una responsabilità a titolo di concorso posto che, secondo quella che era la contestazione del capo di imputazione, il Mannolo avrebbe fornito appoggio logistico e garantito la custodia della refurtiva.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 110 cod. pen.Assume che posto che la medesima Cerminara non aveva riferito della conoscenza da parte del Mannolo dell'intento di [OSCURATO:PERSONA] di consumare una rapina non poteva ritenersi la prova di un ruolo di concorrente del predetto in mancanza di dimostrazione della previa conoscenza, dovendosi parlare di un post factum del tutto svincolato dal reato di rapina.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 63 comma 2 e 191 cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e conseguente vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente.

Rileva che le dichiarazioni della Cerminara, rese in data 21 Marzo 2018, erano inutilizzabili per violazione dell'art. 191 comma 1 cod. proc. pen. con la conseguenza che non sussisteva alcuna possibilità di rinnovazione e, pertanto, il verbale in data 22 Marzo 2018 con il quale era stato rinnovato l'atto inutilizzabile in data 21 Marzo 2018 attraverso un rinvio per relationem alle dichiarazioni già rese doveva ritenersi nullo perché posto in essere in rinnovazione di un atto inutilizzabile, inutilizzabilità assoluta operante anche in ipotesi di giudizio abbreviato quale quello in questione.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria in data 12/02/2022 contenente motivi aggiunti ulteriormente deducendo in ordine al vizio lamentato relativo alla circostanza che le ragioni difensive contenute nella memoria in data 8 febbraio 2021 con i richiami agli atti processuali non erano state considerate dal giudice d'appello che aveva completamente omesso la valutazione della memoria prodotta nonché ulteriore memoria in data 1 Marzo 2022 con la quale ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso proposto dal P.G. nei suoi confronti quanto all' esclusione dell' aggravante di cui all' art. 416 bis.1 cod. pen. 3.4. [OSCURATO:PERSONA] propone due ricorsi.

Con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi.

Con il primo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva da parte del G.U.P. e della corte di appello.

Rileva che entrambi i giudici di merito avevano disatteso la richiesta di audizione di [OSCURATO:PERSONA], con la quale risultava essersi confidata la collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], escussione indispensabile al fine di valutare l'attendibilità di quest' ultima, precisando che l'ammissione di tale prova era certamente compatibile anche con la scelta del rito abbreviato c.d. secco.

Con il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese in data 21/03/2018 da [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 63 comma 1 cod. proc. pen. nonché delle ulteriori dichiarazioni rese in data 22/03/2018 da ritenere parimenti patologicamente inutilizza bili.

Osserva che le dichiarazioni in data 21 marzo 2018 erano da ritenere inutilizzabili in quanto era stato omesso l'avviso di cui all' art. 64 comma 3 lett. a) cod. proc. pen. e che erano da ritenere inutilizzabili anche le dichiarazioni contenute nel verbale del successivo 22 marzo che non potevano avere alcuna efficacia sanante in quanto non poteva essere sanato un atto irrimediabilmente nullo, essendo irrilevanti le mere garanzie formali assicurate nel successivo verbale ove erano state richiamate per relationem dette dichiarazioni a fronte della inutilizzabilità patologica già verificatasi ed, ancora, che il verbale era stato redatto in forma riassuntiva e non si era proceduto alla fonoregistrazione come stabilito per i collaboratori di giustizia.

In seno al detto ricorso è stata, infine, dedotta la manifesta infondatezza delle censure proposte dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, rilevandosi la insussistenza di elementi idonei ad integrare l'aggravante contestata ex art. 416 bis.l. cod. pen.

Con altro ricorso a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il medesimo imputato formula sette motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza della questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al verbale di s.i.t. in data 21 marzo 2018.

Rileva che la corte di appello, nell' affrontare la questione della nullità/inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2018 per omessa immediata interruzione nel momento in cui erano emersi elementi di reità a carico della dichiarante ex art. 63 comma 1 cod. proc. pen. e per essere stato redatto in assenza del difensore ed in assenza degli avvisi di cui all' art. 64 comma 3 lett. c) cod. proc. pen. aveva ritenuto sanato ogni vizio dalla scelta del rito abbreviato, muovendo dal presupposto della configurabilità della natura "fisiologica" e non "patologica" del vizio, in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria.

Assume che già a pag. 5 del verbale erano emersi elementi di reità a carico della collaboratrice con la conseguenza che le dichiarazioni riassunte a partire da quel momento non potevano essere utilizzate.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza della questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al verbale di s.i.t. in data 21 marzo 2018 in quanto integralmente richiamate e confermate in sede di interrogatorio reso dalla stessa in data 22 marzo 2018.

Rileva che i giudici territoriali non avevano considerato che ostava alla rinnovazione dell'atto il disposto di cui all' art. 191 cod. proc. pen.

Evidenzia che il meccanismo di rinnovazione del verbale di s.i.t. del 21/03/2018 non poteva essere invocato ed adottato atteso che le dichiarazioni ivi contenute erano state acquisite in presenza di un divieto di legge ex art. 63 comma 1 cod. proc. pen., rilevante ai sensi dell'art. 191 comma 1 cod. proc. pen. né, tantomeno, il verbale di interrogatorio del 22/03/2018 con il quale era stato rinnovato quello inutilizzabile del 21/03/2018 attraverso il richiamo per relationem poteva dirsi concretamente redatto con le garanzie di legge atteso che l'autorità procedente, piuttosto che procedere ex novo, si era limitata a sollecitare una generica conferma delle dichiarazioni precedentemente rese ed assunte contra legem che, di fatto, avevano trovato pieno ingresso nel processo.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al verbale di interrogatorio in data 22 marzo 2018 per violazione degli artt. 13 e 16-quater, comma 3 D.L. n. 8/1991 e art. 141 bis cod. proc. pen.

Osserva che detto verbale doveva essere ritenuto inutilizzabile in assenza di allegazione della fonoregistrazione e della relativa trascrizione e rileva che dal momento che nel verbale del 22 marzo 2018 redatto in maniera riassuntiva ed acquisito agli atti la Cerminara aveva dichiarato la sua volontà di collaborazione l'interrogatorio doveva essere preceduto dagli avvisi ex art. 13 comma 14 D.L. n. 8/1991 che non risultavano esserle stati rivolti ed occorreva procedere secondo le formalità di cui all' art. 141 bis c.p.p. vale a dire tramite fonoregistrazione di cui non vi era prova e della quale la difesa aveva chiesto copia.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere la corte pervenuta alla conferma dell' affermazione della penale responsabilità del ricorrente attraverso un meccanismo di formazione della prova contrario ai diritti fondamentali dell'imputato ed alle regole del giusto processo.

Rileva che la fattispecie processuale in esame era caratterizzata da una totale assenza di "trasparenza" nella raccolta della prova, ponendosi in contrasto con il diritto ad un processo equo fissato dall' art. 6, § 3 della CEDU e con i principi fissati dagli artt. 24 e 111 Cost.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] anche sotto il profilo del travisamento della prova.

Rileva che la corte di merito aveva omesso ogni verifica della attendibilità personale della propalante a partire dalla genesi della collaborazione della predetta e dal contesto personale della stessa, questione risolta con argomentazioni illogiche e contraddittorie e con un travisamento delle risultanze istruttorie che avevano finito per disarticolare la complessiva coerenza logica dell'apparato motivazionale.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ravvisate in quelle rese dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio della prima [OSCURATO:PERSONA], anche sotto il profilo del travisamento della prova.

Lamenta che le specifiche censure formulate quanto alle evidenti contraddizioni del narrato dei predetti e alla insufficienza a corroborare il narrato della Cerminara non avevano trovato adeguata e logica risposta.

Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ravvisate in altri dati probatori, anche sotto il profilo del travisamento della prova.

Osserva che gli asseriti ulteriori elementi di riscontro costituiti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] cl. 68 (cugino dell'omonimo coimputato), dai contatti con il basista Tassone (giudicato separatamente) e dalle risultanze delle celle telefoniche agganciate dal cellulare in uso all' imputato erano privi di rilievo alcuno in quanto: relativamente alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] cl. 68 la corte di appello non aveva in alcun modo verificato l'attendibilità del dichiarante; il dato relativo ai contatti fra Tassone e l'imputato era del tutto neutro; la corte non aveva chiarito il valore dei viaggi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] per come emersi dalle registrazioni delle celle telefoniche.

Con l'ottavo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

Assume che la motivazione sul trattamento sanzionatorio (stabilito muovendo da una pena base superiore al minino edittale) era gravemente carente e non si era confrontata con le specifiche censure formulate dalla difesa.

Con memoria difensiva in data 25/02/2022 i difensori di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno rilevato l' inammissibilità dei ricorsi proposti dalla Procura Generale e dalla parte civile nei confronti del predetto quanto all' esclusione dell'aggravante di cui all' art. 416 bis.1 cod. pen. 3.6. [OSCURATO:PERSONA] propone due ricorsi.

Con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta attendibilità del narrato dei collaboratori di giustizia ed alla verifica della sussistenza di elementi di riscontro in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente.

Rileva che sulla scorta degli elementi probatori emersi mancava la prova certa della partecipazione dell'imputato alla rapina e che difettava la conoscenza da parte dei dichiaranti del ruolo avuto dallo stesso.

Osserva che la narrazione della dichiarante principale la Cerminara - la cui attendibilità estrinseca non era stata valutata adeguatamente - era rimasta priva di riscontri; che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano de relato e che anche il Marchio non aveva riferito su circostanze a sua diretta conoscenza.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, sproporzionato rispetto ai fatti di causa.

Assume che la motivazione, sul punto, era totalmente carente ed irragionevole e che appariva eccessivo l'aumento per la continuazione.

Con altro ricorso a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza della questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Evidenzia che la corte di appello avrebbe dovuto concludere nel senso della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2018 ed in data 22 Marzo 2018, proponendo una censura in parte sovrapponibile a quella proposta sulla tematica in esame da [OSCURATO:PERSONA] con il secondo ricorso.

Con il secondo motivo rileva vizio di motivazione non avendo la corte di appello adeguatamente esaminato la doglianza relativa al difetto di prova del ruolo assunto nella rapina dal ricorrente.Osserva che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non era emerso quale specifico ruolo avrebbe avuto l'imputato nella rapina, vulnus questo che rendeva del tutto illogica la motivazione della corte territoriale che si era limitata, solamente, a cercare elementi di riscontro al narrato della collaboratrice di giustizia.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ravvisate in quelle rese dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA], anche sotto il profilo del travisamento della prova.

Lamenta che le specifiche censure formulate quanto all' irrilevanza dei fatti riferiti nell' ottica della prova della compartecipazione dell'imputato alla rapina predetta e alla insufficienza di tali dichiarazioni a corroborare il narrato della Cerminara.

Con quarto motivo deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio certamente eccessivo.

Assume che la motivazione sul trattamento sanzionatorio (stabilito muovendo da una pena base superiore al minino edittale) era gravemente carente e che illogica appariva la mancata differenziazione della posizione del ricorrente rispetto agli altri coimputati.

3.7. La parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. propone, ai soli effetti civili, due motivi.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, anche per travisamento del fatto, in ordine alla pronunzia assolutoria emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannato in primo grado per il reato di rapina, con conseguente revoca delle statuizioni civili emesse a carico dello stesso.

Assume che la corte territoriale aveva riformato la pronunzia condannatoria di primo grado ritenendo che le dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non potevano ritenersi decisive in quanto quest' ultima non aveva ricollegato lo stesso a circostanze precise e non aveva fatto riferimento alla sua partecipazione alle fasi finali del reato per come consumato e precisando che non era emersa prova della sua presenza in Calabria nel dicembre del 2016 né della suddivisione anche in suo favore di una parte del bottino.

Rileva che la motivazione, sul punto, appariva contraddittoria in quanto i giudici di appello avevano evidenziato la piena attendibilità della propalante, la quale aveva riconosciuto fra gli altri partecipanti il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo irrilevante che la stessa non avesse riconosciuto gli specifici compiti dei singoli imputati.

Osserva che la corte di appello, con motivazione assai illogica e contraddittoria ed operando una "ingiustificata selezione del materiale probatorio", nel pervenire ad una pronunzia assolutoria, aveva finito per trascurare tutta una serie di elementi obiettivi esistenti agli atti che, valutati unitamente ad altri elementi logici, erano tutti convergenti nel senso della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all' episodio delittuoso in questione.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento del fatto in ordine alla esclusione della contestata aggravante ex art. 416 bis.l. cod. pen.Rileva che la corte di appello aveva escluso detta aggravante valutando, in modo del tutto erroneo, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] a capo della locale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato il pieno coinvolgimento nei fatti delle famiglie mafiose tale da poter ritenere configurabile la contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva il Collegio che appare opportuno, avendo numerosi ricorrenti prospettato questioni in parte sovrapponibili ed al fine di evitare inutili ripetizioni, premettere alcune considerazioni di carattere generale e comune prima di procedere alla disamina dei motivi "specifici" di ricorso proposti da ciascun imputato.

1.1. "I limiti del sindacato di legittimità".

Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione.

Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocuii", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez.

Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794).

Deve, pure, essere rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Nel giudizio di appello è, pertanto, consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056).

Va, anche, osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima.

Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti).

Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804).

Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501).

Deve, inoltre, ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). ie7 E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto secondo quanto appresso chiarito - la valutazione risulta logica anche in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

Giova rammentare, ancora, la corretta deduzione del vizio di travisamento della prova che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, oppure si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte non è riscontrabile nel caso gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e della responsabilità dell'imputato.

E', invece, necessario che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Perché il vizio sia valutabile in sede di legittimità è però onere del ricorrente, non solo illustrare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, ma soprattutto individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere.

Vero è, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, Sentenza n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567).

In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata.

È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc.

Borriello; cfr., anche, Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio).

Va, precisato, inoltre, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilrnente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

1.2. La nozione di indizi e la loro valutazione.

In ordine alla valutazione degli indizi va premesso che per indizio s'intende «un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario» (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, PM, p.c., Musumeci e altri, rv. 191230).

L'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare.

Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente (sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, rv. 243508) nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo ed inevitabile.

Solitamente esso è però significativo di una pluralità di fatti non noti, presentando un livello di gravità e precisione in relazione di proporzione diretta con la forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare e di proporzione inversa con la molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di comune esperienza.

Tale relativa ambiguità ed inefficienza probatoria diretta dà conto della ragione per la quale il sistema processuale impone un particolare rigore valutativo degli indizi secondo la regola dettata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. di cui pretende gravità, precisione e concordanza.

La riflessione esegetica condotta dalla giurisprudenza di legittimità è ormai pervenuta ad esiti consolidati nel ravvisare la corretta applicazione del parametro legale di apprezzamento della prova indiziaria in quanto il fatto assumibile come indizio deve presentare carattere di certezza, intesa, non in senso assoluto e naturalistico, ma quale portato della verifica processualmente conducibile alla stregua delle fonti di prova acquisite (sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, rv. 193407;sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco e altro, rv. 242123; sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240762-240766).

E', dunque, necessario che la prova critica non sia affidata ad un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di opinabili congetture o di elaborazioni personali del decidente, dovendo ricevere riscontro nelle evidenze probatorie del processo.

Per gravità s'intende poi l'intrinseca capacità dimostrativa rispetto al thema probandum, ossia la probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, mentre precisione significa specificità, univocità ed impossibilità di diversa interpretazione, altrettanto o più verosimile e concordanza, requisito proprio della pluralità di indizi, indica convergenza, concordanza e non contraddittorietà di significato in modo tale che, grazie al reciproco collegamento ed alla simultanea direzione verso lo stesso risultato, il loro insieme assume l'efficacia dimostrativa della prova (sez. 1, n. 7027 del 08/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], rv. 216181; sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, [OSCURATO:PERSONA], rv. 224962; sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, rv. 251527; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc.

Stasi, rv. 258321; sez. 1, n. 37348 del 06/05/2014, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, rv. 260278).

La lezione interpretativa costante di questa Corte ha precisato come l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. imponga anche un vincolo di metodo operativo per il corretto utilizzo della prova indiziaria, nel senso che, poiché l'indizio in sé considerato può essere indicativo di una pluralità di fatti non noti, incluso quello da dimostrare, il relativo apprezzamento postula una preventiva valutazione per individuarne «la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez.

U, n. 33748 del 12 7.2005, Mannino, rv. 231678) sulla base di affidabili regole di esperienza e di criteri logici e scientifici.

S'impone quindi la verifica successiva, consistente nella considerazione unitaria e complessiva degli elementi acquisiti, che ne evidenzi «i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» e chiarisca eventuali profili di ambiguità, presentati da ciascuno di essi in sè considerato, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato al di !à di ogni ragionevole dubbio anche in assenza di una prova diretta di reità, non essendo sufficiente dal 8 punto di vista metodologico proporne una lettura in termini di mera sommatoria, né, all'opposto, un'analisi atomistica che prescinda dal loro raffronto e dalla considerazione unitaria (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, rv. 231678; sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, rv. 248384; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc.

Stasi, rv. 258321; sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, rv. 256967).

Nell'impiego della prova indiziaria è, dunque, richiesta al giudice la conduzione di un ragionamento probatorio che attraverso l'utilizzo di regole di esperienza, -tratte dalla osservazione ripetuta del normale svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane in presenza di determinate condizioni e dalla logica, che orienta i percorsi mentali della razionalità umana, oppure di leggi scientifiche di valenza universale o di ricorrenza statistica- deve procedere, fornendone adeguata giustificazione, alla verifica, dapprima della validità delle regole o delle leggi utilizzate, quindi della correttezza e consequenzialità logica del risultato ottenuto.

Solo così è possibile proporre una ricostruzione del fatto di reato «in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili» (sez. 1, n. 3424 del 02/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 189682).

Tale operazione deve essere guidata dalla regola, ora positivizzata dall'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, che impone di pronunciare sentenza di condanna solo se la colpevolezza dell'imputato emerga al di là di ogni ragionevole dubbio, criterio generale per il riscontro della consistenza logica e della valenza dimostrativa del discorso probatorio esposto nella sentenza impugnata.

Come già affermato da questa Corte, tale canone orientativo, pur non autorizzando il recepimento di spiegazioni alternative del medesimo fatto segnalate dalla difesa (sez. 1 n. 53512 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gurgone, rv. 261600; sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, ed altri, rv. 259204; sez. 5 n. 10411 del 28/01/2013, Viola, rv. 254579), impone che la pluralità di possibili ricostruzioni della vicenda abbia costituito oggetto di puntuale e attenta disamina da parte del giudice d'appello e che l'esistenza di una ragionevole perplessità sulla ipotesi alternativa, riguardante tanto la causale, quanto gli autori dell'azione criminosa, sia stata esclusa all'esito di un percorso delibativo, condotto mediante un serrato confronto dialettico con le emergenze processuali.

Per convalidare, sul piano logico, il giudizio di colpevolezza, è dunque necessario che i dati probatori acquisiti siano tali da lasciare fuori solo eventualità remote, la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta sia priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, addirittura ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l'orientamento espresso da sez. 1 n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240763 (vedi altresì sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, RG., RC. in proc.

Stasi, rv. 258321; sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Pg in proc.

Segura, rv. 262280).

Del pari, in un processo basato su prova indiziaria il verdetto assolutorio può raggiungersi per il disconoscimento della caratteristica di indizi nel senso imposto dall'art. 192 cod. proc. pen. ai dati probatori, siccome dotati di insufficiente capacità dimostrativa, oppure per l'acquisizione, pur in presenza di dati indizianti significativi, di altre emergenze istruttorie in grado di supportare un'ipotesi alternativa altrettanto logica e tale da introdurre un ragionevole dubbio.

Quanto alla natura del sindacato conducibile da parte della Suprema Corte è chiaro che la stessa senza potersi occupare della gravità, della precisione e della concordanza in sé degli indizi, la cui verifica diretta comporterebbe sconfinamenti indebiti nella ricostruzione del fatto di reato, compito esclusivo del giudice di merito, deve riguardare la articolazione logica e giuridica della motivazione della relativa sentenza per poterne verificare la corretta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. delle regole della logica e del principio di non contraddizione, nonché la compiutezza e coerenza argomentativa nella considerazione della valenza dimostrativa dei risultati probatori (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, rv. 207944; sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, rv. 241826; sez. 4, n. 48320 del 12/1.1/2009, Durante, rv. 245880; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc.

Stasi, rv. 258321).

Il controllo esercitabile nella sede di legittimità investe, quindi, solo in via indiretta il risultato della valutazione perché deve riguardare il metodo seguito nelle operazioni ricostruttive del fatto mediante il raffronto dei singoli passaggi in cui si è articolato il ragionamento probatorio con i criteri legali in quanto, come affermato da Sez.

U n. 6682/92 nella pronuncia sopra citata, la correttezza del metodo è l'unica garanzia circa l'affidabilità del risultato ricostruttivo.

1.3. "Il ragionevole dubbio".

Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato del richiamato art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.

Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2", sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795).

Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati.

Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass. 2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941).

La regola di giudizio contenuta nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 5 della legge n. 46 del 2006 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (cfr., così, Cass. Pen., 1, 24.10.2011 n. 41.110, PG in proc.

Javad).

Si è chiarito che tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello.

La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (cfr., Cass. Pen., 4, 7.6.2011 n. 30.862, Giulianelli; conf., Cass. Pen., 4, 25.3.2014 n. 22.257, Guernelli).

1.4. La inutílizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Va, invero, rilevato che appare corretta l'impostazione dei giudici di merito i quali hanno ritenuto che avendo la Cerminara confermato, in sede di interrogatorio in data 22 marzo 2018, le precedenti dichiarazioni era, comunque, irrilevante la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede s.i.t. in data 21 marzo 2018 per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen, non potendosi configurare "una sorta di inutilizzabilità derivata" delle ulteriori e successive dichiarazioni.

Risulta che la Cerminara, sentita in data 21/03/2018 senza che la sua audizione fosse stata interrotta nonostante fossero emersi indizi di reità a suo carico, senza che le fossero stati dati gli avvisi di cui all' art. 64 cod. proc. pen. e senza che le fosse stato nominato un difensore, il giorno successivo, alla presenza del difensore ed osservate le formalità di rito, era stata nuovamente sentita ed in detta occasione aveva richiamato a verbale, per relationem, le precedenti dichiarazioni.

Osserva questa Corte che, pure accedendo alla tesi della inutilizzabilità "patologica" ed erga omnes delle prime dichiarazioni, le complessive censure proposte dai ricorrenti sulla questione in esame non colgono nel segno.

Va, in primo luogo, richiamato il principio di diritto secondo cui l'inutilizzabilità, per inosservanza della disposizione sul previo avvertimento ex art. 64, terzo comma, lett. c), cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese come persona informata sui fatti dal denunciante che invece già risulti sottoposto ad indagine per un reato connesso o collegato non impedisce che il soggetto reiteri successivamente le dichiarazioni, dandone conferma una volta che siano adempiute le modalità procedimentali imposte dalla legge. (Sez. 2, Sentenza n. 4040 del 19/12/2005 Cc. (dep. 01/02/2006) Rv. 233367 - 01.Ritiene il Collegio che la rinnovazione dell'audizione della predetta in data 22 marzo 2018 appare del tutto legittima, sotto il profilo formale e sostanziale, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come debba considerarsi pienamente utilizzabile l'atto, ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte in violazione di legge derivi o mutui il contenuto anche attraverso una generica conferma di esse (sez. 6^, 13/01/1998, [OSCURATO:PERSONA], rv. 210322; sez. 1^, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiore, rv. 222714; sez. 2^, 19/12/2005, Ancora, rv. 233367).

Occorre, peraltro, richiamare la giurisprudenza secondo cui il principio dell'invalidità derivata previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicchè la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla. (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. (dep. 30/01/2020) Rv. 278196 -

03. La Suprema Corte ha, in passato, rilevato che il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'indagato, senza assistenza difensiva, alla polizia giudiziaria, non si comunica al successivo interrogatorio nel quale il pubblico ministero, edotto di tali dichiarazioni, sottoponga l'indagato, ritualmente assistito dal difensore (Sez. 1, n. 8632 del 10/02/2009 - dep. 26/02/2009, Pacicca e altri, Rv. 242847); in effetti, in tema di inutilizzabilità - differentemente che per la materia della nullità - non opera il principio della propagazione, cosicché, in forza del principio vitíatur sed non vitiat, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili (Sez. 1, n. 21923 del 30/01/2007 - dep. 06/06/2007, Cirillo e 7 altri, Rv. 236694): non trova, quindi, applicazione il principio fissato dall'art. 185, primo comma, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 12105 del 04/03/2008 - dep. 18/03/2008, P.G. in proc.

Fiaccabrino, Rv. 239746).

La tesi dell' inutilizzabilità derivata, propugnata da taluni dei ricorrenti, si pone, del resto, in contrasto con i principi richiamati dalla Corte Costituzionale la quale, con la sentenza 3 ottobre 2019 n. 219, ha avuto modo di precisare che: "È da considerare infatti pacifico l'assunto secondo Il quale l'istituto della inutilizzabilità abbia vita totalmente autonoma rispetto al regime ed alla stessa natura giuridica delle nullità, non essendo anzi mancati tentativi definitori che hanno fatto riferimento ad una ipotesi di «difetto funzionale della "causa" dell'atto probatorio, vale a dire come una inidoneità dell'atto stesso a svolgere la funzione che l'ordinamento processuale gli assegna» (Cass., sez. un., n. 13426 del 2010).

Un simile "vizio", peraltro, risponde anch'esso - al pari delle nullità - ai paradigmi della tassatività e legalità, dal momento che è soltanto la legge a stabilire quali siano - e come si atteggino - i diversi divieti probatori.

Infine, è lo stesso sistema normativo ad avallare la conclusione secondo la quale, per la inutilizzabilità che scaturisce dalla violazione di un divieto probatorio, non possa trovare applicazione un principio di "inutilizzabilità derivata", sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale «fila nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo».

Derivando il divieto probatorio e la conseguente "sanzione" della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi "estensione" di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa.

Del resto, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione secondo la quale tale principio, valido per le nullità, non si applica in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 settembre 2018-4 febbraio 2019, n. 5457)", principi riaffermati dalla medesima Corte Costituzionale con la successiva sentenza 26 novembre 2020 n. 252 ove è stata richiamata e ribadita "l'impossibilità - ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità - di riferire all'inutilizzabilità il regime del "vizio derivato", che l'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. contempla solo nel campo delle nullità (stabilendo, in specie, che «[l]a nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo»)".

Muovendo da tali coordinate ermeneutiche devono, allora, ritenersi corrette le conclusioni cui sono pervenuti sul punto i giudici di merito posto che l'atto di rinnovazione (in questo caso il verbale di interrogatorio in data 22/03/2018 reso dalla Cerminara con l' assistenza del difensore previa formulazione degli avvisi ex lege) ben poteva richiamare il contenuto di un atto inutilizzabile (vale a dire il verbale delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. alla polizia giudiziaria senza i prescritti avvisi) che in tal modo proprio, attraverso il richiamo al suo contenuto, entra a fare parte del primo, il richiamo fatto in modo espresso, nel senso che risulta inequivocabile la volontà del dichiarante di rievocare quanto già detto in precedenza (nell'atto ex se inutilizzabile).

Il mero dato formale della mancata espressa reiterazione per esteso ed in modo pedissequo delle singole dichiarazioni già rese in precedenza non può in alcun modo inficiare, dunque, la validità dell'atto successivo, contrariamente a quanto prospettato dalle difese dei ricorrenti.

La decisione del giudice di appello è, dunque, ineccepibile in quanto conforme ad un principio più volte affermato dalla Suprema Corte su una questione del tutto analoga: «premessa la inapplicabilità del principio della comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi all'ipotesi di interrogatorio nullo reso da soggetto che, in successiva rituale sede, confermi espressamente le prime dichiarazioni pur senza totale loro riproduzione grafica, è stato in sede di legittimità più volte affermato che altra è la nullità dell'interrogatorio ed altra è la autonomia concettuale e narrativa del testo prodotto da quell'atto, autonomia che costituisce presupposto perché quel testo e la narrazione di fatti ivi contenuta vengano, in successiva sede, dall'interrogato richiamati pienamente e consapevolmente se pur non pedissequamente» (così Sez. 1, n. 8401 del 10/12/2008, dep. 2009, Martello, Rv. 242969; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 1, n. 46274 del 7/11/2007, Ditto, Rv. 238487).

Successivamente (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271230) la Corte di cassazione ha ribadito che la nullità delle dichiarazioni rese senza le previste garanzie da soggetto che doveva sin dall'inizio essere sentito quale imputato non si estende al successivo interrogatorio nel quale il medesimo soggetto, nel rispetto delle regole procedurali, le conferma, richiamandole per relationem, in quanto, non sussistendo connessione essenziale tra i vari interrogatori, non è applicabile la regola dettata dall'art. 185 cod. proc. pen. sulla comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi dipendenti e la nullità di uno di essi non fa venire meno il testo linguistico incorporato in questo, che può essere richiamato successivamente dallo stesso soggetto (fattispecie in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso afferente alla dedotta inutilizzabilità dell'interrogatorio di garanzia, il cui testo richiamava, senza riprodurle, le precedenti dichiarazioni rese senza le previste garanzie difensive dall'imputato, il cui verbale era stato acquisito ex art.513 cod. proc. pen. all'esito della determinazione dell'imputato medesimo di avvalersi della facoltà di non rispondere).

Le sommarie informazioni rese dalla Cerminara in giorno 22 marzo "contengono" le precedenti dichiarazioni, aventi ad oggetto la descrizione dei fatti.

Erroneamente, dunque, nei ricorsi si è evocata una "sanatoria" di dichiarazioni inutilizzabili: «la circostanza che sia venuto meno l'atto giuridico non fa venire meno il testo linguistico che lo stesso soggetto può richiamare successivamente in tutto o in parte per relationem, senza necessità di ripetere quanto già dichiarato nell'atto giuridico nullo» (così Sez. 1, n. 46274 del 7/11/2007, cit.).

E' adesso possibile passare alla disamina dei singoli motivi dei ricorsi.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Il primo motivo è infondato.

Osserva la Corte che la questione dell'individuazione e del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] - chiamato in correità dalla Cerminara quale soggetto che ha preso parte all' azione delittuosa di cui al capo A) - ha costituito oggetto di amplissima valutazione da parte dei giudici di merito.

Va, in primo luogo, rilevato che il giudice di primo grado ha sottolineato come la Cerminara, fra le foto sottoposte al suo esame, aveva individuato nella fotografia riproducente l' effige dell' odierno ricorrente "[OSCURATO:PERSONA]" a lei noto facente parte del "gruppo dei pugliesi" (non sapendo affatto che fra le quindici foto a lei sottoposte ve ne fosse necessariamente una di un pugliese con tale nome di battesimo), chiarendo pure, con congrue argomentazioni, la totale irrilevanza delle discrasie evidenziate dalla difesa quanto all' aspetto fisico e, segnatamente, all' indicazione del colore ed alle caratteristiche dei capelli del predetto (v. f. 67).

I giudici di appello, nel confermare quanto argomentati dai primi giudici, hanno, ancora, chiarito, con un ragionamento adeguato e privo di aporie logiche, che in un primo momento la predetta collaboratrice di giustizia, presa visione della fotografia che corrispondeva a tale "Alessandro" ossia "l'altro dei pugliesi" che si era distinto nel gruppo e che la stessa aveva incontrato anche dopo la rapina, lo aveva riconosciuto sebbene esprimendo solo una perplessità quanto alla lunghezza dei capelli, precisando, tuttavia, come "la stessa visione della foto esibita alla collaboratrice permette infatti di affermare che in quella proprio il taglio dei capelli dell'imputato è diverso da come il soggetto si presenta ora" ed, ancora, che a fronte del fatto che alla Cerminara era stato chiesto di visionare le foto nel pieno della notte, dopo ore di dichiarazioni, l'incertezza dimostrata non valeva, comunque, a smentire il risultato, ossia il fatto che la fotografia indicata era proprio quella di [OSCURATO:PERSONA].E la corte territoriale, con ragionamento che resiste alle censure, di mero fatto, formulate con il predetto ricorso, relativamente al riconoscimento effettuato dalla collaboratrice nel corso del giudizio di appello, ha evidenziato, con congrue argomentazioni, come le contestazioni delle difese quanto alla correttezza ed all' imparzialità dell'atto ricognitivo erano chiaramente sconfessate da tutti gli accorgimenti del caso, adottati per salvaguardarne la genuinità.

In tale prospettiva non possono rilevare, in questa sede di legittimità, le generiche contestazioni di parte ricorrente secondo cui detto riconoscimento sarebbe stato condizionato oltre che dalle "anomale" modalità di svolgimento dell'udienza, dalla pregressa visione ad opera della collaboratrice delle immagini dell'imputato tramite internet.

Ne discende, in sintesi, che non colgono nel segno le censure circa l'inaffidabilità del riconoscimento fotografico del [OSCURATO:PERSONA] operato dalla Cerminara dovendosi escludere, sulla scorta di quanto ricostruito dai giudici di primo e di secondo grado, che siano residuati effettivi margini di "incertezza" in ordine a tale riconoscimento mentre la difesa finisce per sollecitare, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti a fronte di una doppia valutazione conforme dei dati istruttori operata dai giudici di merito.

Osserva il Collegio che, parimenti, infondate si appalesano le contestazioni di cui al citato ricorso secondo cui che non potevano costituire elementi di riscontro alla suddetta chiamata in correità i colloqui captati in carcere fra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie nonchè le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Va premesso che in tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. (Sez. 1, Sentenza n. 34712 del 02/02/2016 Ud. (dep. 05/08/2016) Rv. 267528 -

01. E' stato, pure, condivisibilmente osservato che in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità. (Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 Ud. (dep. 28/10/2014) Rv. 260607 -

01. Occorre, altresì, ricordare il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possono consistere in elementi di qualsivoglia natura anche di carattere logico, ma che, oltre ad essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente. (Sez. 6, Sentenza n. 1249 del 26/09/2013 Ud. (dep. 14/01/2014) Rv. 258759 -

01. Del resto la chiamata in correità può trovare riscontro in una chiamata "de relato", eseguita da collaboratore non coimputato. (Sez. 1, Sentenza n. 35627 del 18/04/2012 Ud. (dep. 18/09/2012) Rv. 253456 -

01. Nel caso in esame i giudici di appello hanno rilevato come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva indicato quale soggetto che aveva preso parte alla rapina in questione l' odierno ricorrente inteso "Alessandro il Pavone" - risalivano al 24/03/2017 a distanza di poco più di tre mesi dal fatto, allorquando risultavano note le sole informazioni divulgate dagli organi di stampa sulla rapina e, quindi, ad epoca antecedente alle misure cautelari ed alle stesse dichiarazioni della Cerminara e dei suoi parenti e apparivano, particolarmente, circostanziate avendo lo stesso fatto riferimento ad un appoggio del gruppo a Catanzaro, presso un amico di Alessandro, identificabile nell' odierno coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Deve, invero, ritenersi che la chiamata in reità del Canistro risulta convergere con quella, del tutto autonoma, della Cerminara quanto al fatto storico ed a talune delle sue modalità operative, vale a dire la rapina per cui si procede e l'individuazione del soggetto accusato, ossia il [OSCURATO:PERSONA], non cogliendo in alcun modo nel segno nè la contestazione secondo cui non sussisterebbe alcuna sovrapponibilità fra dette dichiarazioni né la contestazione secondo cui la corte di appello non avrebbe valutato, in alcun modo, l' attendibilità della fonte originaria delle informazioni riferite dal Canistro.

Va, del resto, rilevato che in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. (Sez. 6 -, Sentenza n. 47108 del 08/10/2019 Ud. (dep. 20/11/2019) Rv. 277393 -

01. Premesso che la corte di appello ha adeguatamente vagliato i profili di attendibilità del narrato del predetto collaboratore alla luce dei molteplici particolari dal medesimo indicati sui partecipanti alla rapina va osservato che il difensore, nel formulare le predette censure, da un lato mira in modo inammissibile ad una rivalutazione dei dati probatori esaminati dai giudici di merito in modo conforme e, per altro verso, sollecita una interpretazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., non in linea con i principi giurisprudenziali sopra richiamati.

La corte di appello, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contradittorie, ha pure chiarito che alla suddetta chiamata in reità de relato - ritenuta correttamente, già di per sé, del tutto sufficiente a fungere da riscontro alla chiamata diretta della [OSCURATO:PERSONA] - andavano ad aggiungersi tutta una serie di elementi indiziari che la difesa aveva cercato "immotivatamente" di ridimensionare.

In primo luogo i giudici hanno richiamato le conversazioni tra il Raffaeli e la moglie, intercettati in sede di colloqui in carcere (conversazioni riportate dal giudice di primo grado alle pagg. 29 e segg. della sentenza) desumendo da detti colloqui il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella rapina.

Per quanto concerne la valenza delle intercettazioni in questione, va richiamato l'orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr., Cass.

SS.UU. n. 22471 del 26.02.2015 - dep. 28.05.2015, Sebbar, Rv. 26371501), non cogliendo nel segno la contestazione secondo cui tali captazioni sarebbero prive di rilievo alcuno in quanto i coniugi Raffaeli non erano correi e non era stata accertata la "fantomatica fonte di conoscenza".

Occorre considerare che le suddette intercettazioni effettuate in ambiente carcerario a carico di un soggetto a conoscenza delle dinamiche della criminalità di Cerignola (terra del [OSCURATO:PERSONA]) sono state utilizzate a riscontro della suddetta chiamata in correità con la conseguenza che non coglie nel segno la contestazione secondo cui non sarebbe stata verificata la fonte di conoscenza dei predetti coniugi, dato che non necessitava di specifici approfondimenti in quanto trattasi di un elemento indiziario oggettivo e concreto adeguatamente vagliato ed esaminato dai giudici di merito nell'ambito di una pluralità di elementi idonei a comprovare la responsabilità dell' imputato.

I giudici di merito, sempre muovendosi nell' ottica di una lettura unitaria e non parcellizzata dei complessivi elementi indiziari, hanno, altresì, correttamente valorizzato i controlli ed i "sopralluoghi" sull' obiettivo cui risulta avere preso, parte, unitamente ad altri coimputati, il [OSCURATO:PERSONA] ritenuti "caratterizzati da elementi spazio-temporali straordinariamente conducenti ai fini de quibus in relazione al narrato della Cerminara sulle fasi preparative della rapina" (v. sent. di primo grado ff. 80-85), disattendendo, con adeguate argomentazioni, le contestazioni circa l'asserita irrilevanza di tale dato in quanto trattavasi di luoghi assai lontani dal caveau, in particolare precisando che gli imputati, fra cui il [OSCURATO:PERSONA], non avevano fornito alcuna spiegazione circa le ragioni della presenza sui menzionati luoghi.

Non coglie, dunque, nel segno la tesi di parte ricorrente secondo cui "la considerevole distanza di tempo e di spazio dal luogo del delitto impedisce di attribuire a tale controllo una pregnanza univocamente sintomatica di una preliminare attività di ricognizione": a parte la considerazione per cui il rilievo secondo in quale la località indicata (Vietri) non sarebbe un luogo di transito per chi dalla Puglia dovesse raggiungere la città di Catanzaro e viceversa impinge evidentemente nella ricostruzione dei fatti, la difesa oblitera di considerare il carattere di riscontro rispetto al narrato della Cerminara di tale elemento vagliato quale elemento indiziario nel contesto dei sopralluoghi eseguiti dai vari soggetti coinvolti nella rapina ai fini dell' esecuzione della stessa unitamente alla omessa spiegazione da parte degli stessi circa la loro "congiunta" presenza sui vari siti indicati, dato avente, nella disamina compiuta dai giudici di merito / la consistenza di un vero e proprio indizio (I' attività organizzativa e di sopralluogo anticipa la realizzazione di rapine assai complesse delle loro modalità operative) non risolvendosi, invero, in un mero sospetto ovvero in una espressione di semplici congetture o mere illazioni.

Non può, quindi, parlarsi di alcuna "inferenza fallace" bensì di un elemento indiziario valutato in un'ottica di riscontro del narrato della collaboratrice di giustizia già, peraltro, come detto ampiamente riscontrata.

La corte territoriale, con amplissima motivazione, ha, ancora, evidenziato la non attendibilità dei testi a discarico (le cui dichiarazioni sono state tutte prese in esame ed adeguatamente vagliate sotto il profilo della loro non plausibilità ed inattendibilità in ragione di tutta una serie di elementi analiticamente e logicamente valutati, v. sent. di primo grado ff. 92-96 nonché sent. di appello ff. 79-83), chiarendo, in conformità a quanto ritenuto dai primi giudici, che il [OSCURATO:PERSONA] si era precostituito un alibi falso, tesi questa non smentita dalla censure dell' odierno ricorrente che ha formulato una serie di deduzioni che si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito nella quale è presente una adeguata replica a quei rilievi che il ricorrente in questa sede si limita a reiterare.

Appare, quindi, del tutto infondata la tesi difensiva secondo cui i giudici di merito avrebbero preteso dall' imputato una sorta di inversione dell'onere della prova, risultando di tutta evidenza che la corte di appello, nel pervenire alle proprie conclusioni si è limitata, nell' esercizio dei poteri discrezionali di sua competenza, a leggere e vagliare le risultanze istruttorie secondo il ragionamento ritenuto più logico e plausibile.

In tale ottica deve, poi, richiamarsi l'orientamento secondo cui in tema di valutazione della prova, l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo, in applicazione della regola dell'art. 192 cod. proc. pen., a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, ai sensi del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 5060 del 15/12/2005 Ud. (dep. 09/02/2006) Rv. 233230 - 01, con la precisazione che i giudici di merito, con conforme ragionamento, sono pervenuti alla conclusione di una vera e propria falsità dell'alibi dell'imputato e non già di un alibi semplicemente fallito, tesi che cerca di accreditare, in ultima analisi, la difesa (argomento questo sul quale si tornerà in prosieguo nell' esaminare l'analogo motivo contenuto nell' altro ricorso del [OSCURATO:PERSONA]).

Né coglie nel segno ai fini che occupano la censura relativa alla dedotta totale pretermissione da parte dei giudici di appello delle prove a discarico costituite dalle dichiarazioni e dalle relative operazioni ricognitive di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] omissione che, sulla scorta dei principi sopra richiamati su limiti del sindacato della Corte di cassazione, non vale ad incrinare il complessivo ragionamento dei giudici di merito basato, come detto, su una pluralità di elementi probatori sfavorevoli all' imputato.

Ed, invero, in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 - dep. 11/10/2017, M e altri, Rv. 27122701).

Orbene ad avviso del Collegio le contestazioni formulate con il primo motivo si risolvono, invero, in censure solo formalmente assertive del vizio motivazionale lamentato, ma che non individuano, invece, alcun preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, che va non solo identificato come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, ma che deve rivestire, altresì, valore decisivo, idoneo cioè ad incidere sul compendio probatorio così da incrinarne la capacità dimostrativa, limitandosi la difesa a prospettare errori valutativi ed a negare valore alle complessive prove indicate posto a fondamento dell'affermazione di colpevolezza valore decisivo.

E', dunque, dalla stessa prospettazione difensiva che così come articolata risulta, per lo più, volta soltanto ad ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto su cui si fonda la decisione impugnata, peraltro riproducendo le stesse censure formulate con l'atto di appello senza incrinare in maniera significativa le puntuali argomentazioni con cui sono state disattese, da ciò discendendo la infondatezza, talvolta manifesta, delle censure.

Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo i giudici adeguatamente motivato in ordine alla corretta qualificazione dei fatti di cui al capo A) quale ipotesi di rapina aggravata.

La corte di appello ha evidenziato come la difesa aveva sminuito "oltre misura" quelle che erano state le allarmanti modalità che avevano caratterizzato l'attacco al caveau, non soltanto verso l'interno quanto ancora all'esterno in quanto: "...la visione dei filmati e le stesse dichiarazioni delle due guardie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] regalano una scenario di un attacco militare sia per l'organizzazione che per le modalità, con un numero di persone armate e travisate che attraverso mezzi pesanti ed apparecchiature di disturbo erano riuscite a sfondare il muro del caveau ed a introdursi all'interno.

E proprio quelle immagini consegnate dai monitor ed i rumori uditi avevano portato le due guardie a rifugiarsi all'intero di un bagno con le armi in pugno tentando per come potevano di dare l'allarme.

Ebbene, a fronte di tale scenario non pare potersi porre in dubbio la sussistenza del requisito della violenza che aveva caratterizzato l'agire dei delinquenti e che aveva per la paura indotta, costretto le due guardie a barricarsi in un locale così coartando la loro possibilità di muoversi anche solo per cercare la fuga.

Ed ancora la violenza caratterizza tutta la fase successiva all'impossessamento del bottino, atteso che ancora con scaltrezza ed indubbia organizzazione i rapinatori avevano ostacolato la possibilità di accesso per le forze dell'ordine con chiodi, catene e mezzi dati alle fiamme a sbarrare le strade utili.

E lo spaccato di quanto accaduto può trarsi dalle dichiarazioni di uno sfortunato passante, il [OSCURATO:PERSONA] che nel riaccompagnare a casa la fidanzata si era proprio imbattuto nel commando composto da uomini travisati armati di fucili mitragliatori (o comunque armi pesanti) e nel tentativo di allontanarsi e trovare riparo aveva trovato tutte le strade ostruite".

Trattasi di argomentazioni pienamente adeguate e corrette in diritto a fronte delle quali la difesa muove delle contestazioni del tutto generiche ed apodittiche limitandosi a prospettare che non sarebbe stata esercitata alcuna forma di coartazione dei confronti dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. e che vi sarebbe stata unicamente una azione violenta sulle cose, tesi del tutto in contrasto con quanto ricostruito in fatto dai giudici di merito i quali, condivisibilmente, hanno qualificato i fatti come ipotesi di rapina aggravata e non furto aggravato.

Totalmente generiche ed aspecifiche, oltre che manifestamente infondate, sono le censure volte ad escludere la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso in ordine agli ulteriori reati satelliti contestati ai capi B), C) e D) di cui al terzo motivo, responsabilità accertata dai giudici di merito con adeguate argomentazioni non inficiate in alcun modo dalle apodittiche censure in esame.

Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato.

Occorre, invero, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica dei giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della estrema gravità delle condotte per l'assoluta professionalità ed organizzazione dimostrata nella perpetrazione dei fatti reato, per l'allarme sociale destato e, non ultimo, per il considerevole importo di denaro che è stato trafugato.

2.1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il difensore lamenta che non avendo il P.M. reso ostensibili il files video delle intercettazioni avvenute nella casa circondariale di Foggia poste a fondamento della sentenza di condanna né per intero tutte le conversazioni ed, in particolare, quelle del 18/10/2016, del 25/10/2016 e del 26/10/2016 tali conversazioni dovevano ritenersi affette da inutilizzabilità patologica, rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato e contesta, ancora, la mancata allegazione al fascicolo di causa dell' intercettazioni di cui al nt.

N. 350/2017.Occorre rilevare che il relativo motivo appare privo di ogni fondamento sulla scorta delle argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto adottate sul punto dalla corte territoriale la quale ha precisato, in particolare, con verifica che attiene chiaramente ad un accertamento in fatto, che il nt.

N. 350/2017 era agli atti contrariamente a quanto dedotto dalla difesa (v. ff. 30- 31).

Va, pure, rilevato che, come si evince dalla sentenza di primo grado (v. pag. 29), gli elementi di prova relativi alle conversazioni del Raffaeli sono stati tratti dalla "informativa finale della P.G." e tale annotazione di polizia giudiziaria, nella quale è riportato il contenuto dei colloqui capati, costituisce atto d'indagine al quale la scelta degli imputati di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria, con la conseguenza che non avendo i ricorrenti formulato istanza di giudizio abbreviato condizionato alla acquisizione dei documenti ed atti sopra indicati non possono dolersi in questa sede di alcunchè, da ciò discendendo la manifesta infondatezza della censura proposta.

Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, contengono censure infondate, infondatezza talvolta manifesta.

Osserva la Corte che le contestazioni relative all' inutilizzabilità delle dichiarazioni della Cerminara devono ritenersi prive di fondamento per le ragioni già evidenziate al §.1.4., dovendosi qui ribadire la piena utilizzabilità delle dichiarazioni di cui al verbale in data 22 marzo 2018.

In ordine alla affermazione secondo cui la corte di appello, nello stabilire di procedere alla nuova audizione della Cerminara, avrebbe omesso di disporre formalmente la rinnovazione dell'atto nonché di assicurare un pieno contraddittorio, non consentendo al P.G. di formulare domande in esame diretto ed a tutte le difese di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, va osservato che le censure appaiono prive di fondamento.

Deve rilevarsi, da un lato, che non appare censurabile la scelta della corte di appello di procedere alla rinnovazione dell'audizione della Cerminara con riferimento alle sole posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - avendo la stessa, evidentemente, ritenuto indispensabile, sulla scorta delle specifiche censure formulate dai predetti imputati e nell' esercizio dei suoi insindacabili poteri, effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio al fine di meglio ponderare la questione della attendibilità della stessa quanto alla specifica posizione dei suddetti imputati - e che, per altro verso, i ricorrenti in modo del tutto aspecifico, lamentano la violazione del contraddittorio senza tuttavia chiarire quale concreto pregiudizio ai diritti di difesa, solo genericamente prospettato, si sarebbe verificato, con conseguente inammissibilità della censura sì come dedotta.

Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Risulta, invero, che la corte di appello - ancorchè in modo assai sintetico e "laconico" come dedotto dalla stessa difesa - ha adottato nell' esercizio dei poteri che le competevano un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria in ragione della necessità di sentire la Cerminara sui fatti del processo, sulla scorta di quanto lamentato e richiesto in seno all' atto di appello.

A tutto concedere si sarebbe verificata, per effetto di detta asserita omessa motivazione dell'ordinanza in questione, una nullità relativa non eccepita tempestivamente e sanata per effetto della condotta degli imputati i quali, tramite i loro difensori, hanno formulato in sede di rinnovazione istruttoria rituali domande alla teste Cerminara, sicchè in questa sede non hanno nulla di cui dolersi.

Anche il quinto motivo è manifestamente infondato.

La difesa, richiamato testualmente alle pagg. 74 e segg. il contenuto della deposizione della Cerminara, lamenta che "i ripetuti interventi della Corte" non avevano consentito "un esame sereno teso a scandagliare tutti i temi di indagine anche quelli di fatto rimasti inesplorati nella fase preliminare" deducendo che risultavano violati il canone di cui all' art. 192 comma 3 cod. proc. pen. nonché il principio del contraddittorio "in quanto la Corte non consentiva in sede di riascolto di approfondire il tema della genesi che avesse indotto la testimone alla scelta collaborativa".

Orbene, ad avviso della Corte, la generica doglianza sulle modalità di conduzione dell' istruttoria dibattimentale da parte del presidente del collegio non è deducibile in sede di impugnazione, potendo assumere rilevanza solo ove avesse determinato una limitazione del contraddittorio per effetto dell'irrituale compressione dello svolgimento dell'esame e del controesame di una prova testimoniale, a condizione che tale questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell'atto. (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 10085 del 21/11/2019 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 279063 -

01. A parte la estrema genericità della contestazione - che non specifica le singole situazioni in cui il preteso condizionamento sarebbe avvenuto, in che cosa esso sarebbe consistito e quale incidenza avrebbe concretamente avuto - vi è, comunque, da rilevare che la violazione della disposizione di cui all'art. 506 cod. proc. pen. (di cui si lamenta l'inosservanza) non è sanzionata a pena di nullità.

In ogni caso, ogni eventuale questione attinente alla conduzione del processo deve essere immediatamente contestata dalle parti e formalizzata incidentalmente nel corso del dibattimento (attività non intervenuta nella specie).

La decisione sull'incidente, o la mancanza di decisione su di esso, può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione in tanto in quanto venga verificato che la decisione (o la mancata decisione) sull'incidente abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o abbia viziato la decisione, il ché non può ritenersi essersi verificato nel caso in esame.

La totale infondatezza del motivo si evince, del resto, chiaramente dal tenore finale della censura ove si contesta del tutto genericamente che apparivano «evidenti le difficoltà in cui è incorso il sottoscritto difensore in considerazione non solo dei numerosi "non ricordo" della collaboratrice ma soprattutto dei ripetuti interventi della Corte che non consentivano un esame sereno teso a scandagliare tutti i temi d' indagine anche quelli rimasti inesplorati nella fase preliminare».

Nel caso in esame, dunque, dalla lettura del motivo e della richiamata della deposizione non è dato evincere alcuna reale compromissione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio e, comunque, non risulta che la difesa abbia sollevato ritualmente e tempestivamente un' eccezione di nullità all' esito della prova, sicchè i rilievi mossi sul punto con l' odierno ricorso appaiono del tutto infondati.

Il sesto motivo è infondato.

In ordine all' individuazione ed al riconoscimento da parte della Cerminara di [OSCURATO:PERSONA] si è già ampiamente argomentato con riferimento al primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (argomentazione che devono qui intendersi richiamate), rimanendo in sé irrilevante la questione della tardiva acquisizione del verbale di individuazione fotografica, tenuto conto, peraltro, della scelta processuale del giudizio abbreviato.

Analogamente risulta che la corte di appello ha adeguatamente argomentato, nei termini appresso chiariti, circa il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte della Cerminara (v. ff. 86/87) il quale, in ragione della opzione del giudizio abbreviato, non può oggi dolersi della mancata rituale acquisizione del fascicolo fotografico.

Il settimo motivo, dedotto sia sotto il profilo della violazione di legge (art. 192 comma 3 cod. proc. pen.) che sotto quello del vizio di motivazione è infondato.

Va premesso che la questione dell'attendibilità del narrato della Cerminara ha formato oggetto di amplissima ed accurata disamina da parte dei giudici di merito di primo e di secondo grado.

La corte territoriale (vedi ff. 43-60), nel ripercorrere l' iter della collaborazione della predetta - valutato anche alla luce delle risultanze del materiale captativo in atti - ha confermato la valutazione effettuata dal giudice di primo grado quanto alla credibilità ed attendibilità intrinseca ed estrinseca della collaboratrice il cui narrato - ricco di particolari quanto alle modalità della rapina ed alla individuazione di taluni dei concorrenti (alcuni dei quali riconosciuti dalla stessa con assoluta certezza) - aveva, peraltro, trovato "granitici riscontri", tutti analiticamente richiamati nella sentenza di primo grado (ff. 55-63), escludendo il carattere falso e calunnioso delle dichiarazioni della predetta e chiarendo come apparisse del tutto illogica la tesi delle difese secondo cui la stessa, per liberarsi del compagno infedele, il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe imbastito una storia così articolata coinvolgendo una serie di soggetti che, peraltro, sapeva essere pericolosi.

I giudici di appello hanno, pure, precisato come la collaboratrice di giustizia risultava, ancora, riscontrata nelle sue dichiarazioni anche da quelle, del tutto autonome, rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] cl. 68, i cui verbali sono stati acquisiti su consenso delle parti, dato questo ritenuto correttamente utile ai fini della conferma della certa attendibilità della dichiarante.

Del resto, come detto, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Ciò posto va, in primo luogo, rilevato che l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile in termini di violazione di legge: si tratta, infatti, di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e nemmeno ad una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248).

La dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rileva solo come vizio di motivazione nei limiti indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

In particolare, poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F, Rv. 253567).

Occorre, quindi, rilevare che l'insussistenza di vizi motivazionali in ordine alla affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata già vagliata in precedenza ove sono state esaminate e disattese le censure, in parte sovrapponibili, formulate con il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] a firma dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA], dovendosi qui ribadire che, tenuto conto dei limiti circa il sindacato di legittimità sopra cennati, non colgono nel segno le contestazioni di parte ricorrente secondo cui la corte di appello avrebbe omesso di dare adeguata risposta alle censure circa la totale assenza di riscontri e la mancanza di una identificazione certa.

Per altro verso non può sottacersi che, nel contestare la validità della ricostruzione dei giudici di merito nella parte in cui hanno ritenuto comprovata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla suddetta rapina, il ricorrente si è sostanzialmente limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Catanzaro aveva dato al contenuto delle dichiarazioni della Cerminara ed agli esiti delle ulteriori attività investigative svolte dagli inquirenti.

E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un vero e proprio "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Richiamati i principi già menzionati al §

1.1. va osservato è agevole rendersi conto del fatto che i denunziati "travisamenti" si risolvono, in realtà, nella contestazione dell'esito della lettura che delle prove - indubbiamente valutate dai giudici di merito - è stata operata e rappresentata nelle sentenze di primo e di secondo grado, lettura sorretta da una motivazione che non presenta profili di criticità tali da renderla censurabile in questa sede.

A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione della condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] al di là di ogni ragionevole dubbio per i reati in questione, tutte le contestazioni formulate con il settimo motivo del ricorso ed, in particolare, quelle relative alla omessa valutazione della rilevanza di alcune conversazioni, alla valenza c.d.

"telefonata anonima", alla irrilevanza dei richiamati sopralluoghi, all' inattendibilità del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] ed, in generale, delle dichiarazioni della Cerminara in parte oggetto di asseriti travisamenti, non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.

Appare significativo rilevare come, quanto al dato di centrale rilievo costituito dal riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte della Cerminara - oggetto di conferma da parte della collaboratrice nel corso della sua audizione in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - tutte le questioni sollevate dalla difesa alle pagg. 117-136 del ricorso sono palesemente volte ad una mera rilettura della valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla corte di appello, richiamano profili in sè del tutto irrilevanti (la registrazione, nel corso del riconoscimento in aula, di una frase di persona, non meglio identificata, che aveva affermato "....mannaggia a te") o sollevano questioni (la asserita sussistenza di elementi che "dovevano o potevano destare perplessità in relazione all' attendibilità del testimone") in punto di puro fatto che hanno costituito oggetto di amplissima disamina ad opera dei giudici di merito di entrambi i gradi del giudizio pervenuti alle medesime conclusioni.

Va, peraltro, ricordato che il riconoscimento dell'imputato operato in udienza nel corso dell'esame testimoniale è da ritenere valido e processualmente utilizzabile.

Esso va tenuto distinto dalla ricognizione vera e propria, costituendo atto di identificazione diretta, effettuata mediante dichiarazioni orali non richiedente l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione. (Sez. 4, Sentenza n. 7176 del 28/03/1996 Ud. (dep. 18/07/1996) Rv. 205986 - 01.; Sez. 4, Sentenza n. 34354 del 27/05/2004 Ud. (dep. 11/08/2004) Rv. 229086; Sez. 2, Sentenza n. 3382 del 28/02/1997 Ud. (dep. 10/04/1997) Rv. 207410).

Il tentativo di rilettura dei dati processuali emerge, ancora, in modo palese, ad esempio, laddove nel ricorso la difesa sottolinea la irrilevanza del dato relativo ai sopralluoghi ed ai controlli in quanto effettuati quattro mesi prima della rapina, non tenendo conto che nella ricostruzione operata dai giudici di merito non sussisteva alcuna incompatibilità, risultando palese che i soggetti coinvolti avevano, anche in ragione dei controlli subiti, deciso di differire la data della rapina inizialmente programmata nel periodo estivo.

Analoghe considerazioni valgono quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].La corte di appello, con motivazione adeguata e priva di aporie logico-giuridiche, ha chiarito che per quanto concerneva il predetto imputato il riconoscimento, sia pure in termine dubitativi, compiuto dalla Cernninara nel corso della sua escussione in data 22/03/2018, a seguito della sottoposizione dell' album successivamente prodotto dal P.M. all'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non appariva inficiato dal mancato riconoscimento dell imputato presente a mezzo videoconferenza nel corso dell'udienza, risultando lo stesso visibilmente trasformato nelle sue caratteristiche somatiche rispetto alla fotografia e che proprio tale trasformazione fisica, in uno con il consistente lasso di tempo trascorso dai fatti, portava a rendere del tutto comprensibile la circostanza che la donna poteva non aver riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA], persona da lei, peraltro, vista sommariamente e di sfuggita nel gruppo dei pugliesi nelle occasioni descritte.

In tale contesto appare di tutta evidenza che le contestazioni formulate dalla difesa (pagg. 145 e segg.) impingono nel merito delle valutazioni effettuate dalla corte di appello e, dunque, esulano dal novero dei motivi consentiti in questa sede; esse si connotano, peraltro, anche di genericità atteso che a fronte di una ricostruzione dei giudici di merito che hanno attribuito piena valenza al narrato della collaboratrice, al di là delle iniziali incertezze in ordine alla individuazione del predetto ed al mancato riconoscimento in sede di esame testimoniale, non tengono conto del fatto che, per come valutato dalla corte di merito, tale riconoscimento, sia pure non prospettato in termini di "certezza", andava valutato in relazione alla fonte "indubitabilmente genuina" ed inserito in un più ampio ed articolato quadro probatorio ricco di dati indiziari emersi a carico dell' imputato da valutare nell'ambito di un complesso unitario.

Sono stati, infatti, richiamati, quali significativi dati indiziari di riscontro, i controlli effettuati sulle persone di origine pugliese nel territorio calabrese nel periodo maggio/agosto 2016, concomitante con l' iniziale organizzazione della rapina (precisandosi che in ordine a detti sopralluoghi l' imputato non aveva fornito alcuna plausibile spiegazione della sua presenza), tra le quali oltre a [OSCURATO:PERSONA], in una occasione il coimputato [OSCURATO:PERSONA] l soggetto significativamente trovato in possesso delle banconote provenienti dalla rapina, come appresso chiarito.

Né la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato trovato in occasioni dei c.d. sopralluoghi in compagnia dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assolti con sentenza passata in giudicato vale ad inficiare i termini del ragionamento: in entrambi i casi si è trattato di soggetti attinti da elementi indiziari (certamente differenti rispetto a quelli emersi a carico dell'odierno imputato) non ritenuti sufficienti, ma tale elemento non incide sulla specifica posizione del ricorrente.

E' stato, del resto, financo evidenziato come l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare. (Sez. 5 - , Sentenza n. 15 del 21/11/2019 Ud. (dep. 02/01/2020) Rv. 278389 -

01. I giudici di appello hanno, poi, precisato che le censure del ricorrente quanto all'interpretazione delle conversazioni intercettate in carcere tra l'imputato e la moglie [OSCURATO:PERSONA] erano prive di pregio rilevando che, per quanto concerneva il colloquio del 17/11/2017 (richiamato a pag. 104 della sentenza impugnata) nel quale compariva il termine "paglia", la difesa, nel contestare che lo stesso poteva significare, invece, denaro, non aveva considerato come nel trascrivere il colloquio la P.G. aveva dato atto di come entrambi i conversanti nel parlare di togliere la "paglia" avevano accompagnato al discorso verbale dei segni fatti con le dita della mano a significare proprio che si stessero riferendo a soldi, dato con il quale la difesa, nell'articolare le sue censure in appello, non si era in alcun modo confrontata.

Ancora, quanto alla contestazione secondo cui a distanza di circa un anno si potesse trattare proprio dei soldi provento della rapina in questione, è stato osservato dai giudici di merito che la difesa, ancora, non aveva considerato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] (stando a quanto indicato nella richiesta della P.G. di intercettazione dei colloqui di cui al nt. 350/2017) risultava detenuto dal 31/01/2017, dunque pochi mesi dopo il colpo al caveau della [OSCURATO:SOCIETA], fatto che rendeva verosimile che si trattasse del denaro provento della spartizione del bottino della rapina.

E del resto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, è stato ancora osservato che non poteva ritenersi casuale che i due parlassero di spostare il denaro a distanza di circa un mese dal sequestro del denaro al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

In ordine alla conversazione in data 23/03/2018 i giudici, con ricostruzione in fatto non censurabile in questa sede in quanto corretta da un punto di vista logico, hanno, poi, chiarito come il [OSCURATO:PERSONA], alle affermazioni della compagna che gli riferiva di quanto appreso da tale Marcello ("ho incontrato quello della polizia, [OSCURATO:PERSONA]... inc...

Calabria con te il serpente avete sparato"), non aveva minimamente replicato, chiesto chiarimenti o comunque precisato che la situazione non lo riguardava e che questi ben sapeva di cosa la compagna gli stava parlando in quanto in data 16/12/2017 gli era stato notificato proprio un decreto di perquisizione per i fatti de quibus e i giudici territoriali hanno pure precisato che nella conversazione si faceva riferimento al fatto che l'imputato unitamente "al serpente" avrebbe sparato; per contro la difesa, nel sostenere che non risultava che vi fosse stato un conflitto a fuoco, non aveva considerato che un bossolo calibro 7,65 era stato repertato alle spalle del caveau la sera della rapina mentre una cartuccia dello stesso calibro era stata rinvenuta nel camion utilizzato dai rapinatori.

Relativamente alle contestazioni formulate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] quanto all'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate - palesemente finalizzate ad una mera lettura alternativa del loro contenuto - va qui ribadito che trattasi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso, tra le tante, oltre la citata Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, R.v. 263715 cit., vedi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv 254439; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724).Il ricorrente insiste alli evidenza in questa sede, a fronte della detta ricostruzione, su una lettura alternativa della prima intercettazione assumendo da un lato che in ogni caso difettava la prova "che la paglia debba per forza identificarsi con il denaro calabrese" e dall' altro che sarebbe stato troncante l' esito negativo della perquisizione presso i luoghi riferibili al [OSCURATO:PERSONA] e parimenti, quanto, alla seconda intercettazione cerca di spostare i termini ricostruttivi della vicenda, assumendo che tale conversazione non poteva avere alcuna valenza indiziaria.

In generale occorre rilevare che la corte di appello è pervenuta alla conferma dell'affermazione della penale responsabilità del suindicato imputato sulla scorta di una molteplicità di elementi probatori adeguatamente vagliati e considerati, dovendosi qui richiamare quanto sopra affermato in ordine alla valutazione della prova indiziaria ed, ancora, ribadire che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito.

Invero il [OSCURATO:PERSONA] solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, in effetti, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni nè è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento.

Va, infine, precisato che non coglie in alcun modo segno la tesi, prospettata con tale motivo, secondo cui non vi sarebbe stata prova alcuna della presenza di [OSCURATO:PERSONA] il giorno della rapina in località "Caraffa" con la conseguenza che essendo emersa, in ipotesi, una sua partecipazione alla mera fase preparatoria da collocare quattro mesi prima della rapina, andava esclusa ogni sua partecipazione all' atto predatorio intervenuto nel dicembre 2016: trattasi di prospettazione che rappresenta l' ennesimo tentativo di promuovere una rivalutazione delle emergenze processuali in un senso stimato più plausibile di quello fatto proprio dai giudici della cognizione di merito nei due provvedimenti di primo e di secondo grado - integranti una c.d. doppia conforme - e, quindi, di sollecitare uno scrutinio avulso a quello che è l' ambito del giudizio di cassazione.

A parte ogni ulteriore considerazione va, pervero, evidenziato che il concorso di persone nel reato si configura, oltre che nei confronti di quanti hanno preso parte alla fase di esecuzione, nei confronti di coloro che hanno partecipato ad attività preparatorie e di sopralluogo perché anche da costoro è provenuto un apporto per il raggiungimento di un unico risultato, costituito dalla commissione del reato avuto di mira, nel caso in esame la rapina al caveau.

L' ottavo motivo, riguardante sostanzialmente la sola posizione del [OSCURATO:PERSONA], contiene censure in parte manifestamente infondate ed in parte infondate.

Devono in questa sede richiamarsi tutte argomentazioni sopra formulate con le quali sono state disattese le censure, in gran parte sovrapponibili, formulate con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

La corte di appello ha confermato il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando una serie di elementi probatori a suo carico (ivi compreso il falso alibi ritenuto tale con argomentazioni adeguate e prive di vizi logico-giuridici) ed escludendo, nell' esercizio dei poteri di sua competenza, ogni valenza degli elementi a discarico, apparendo evidente che l' imputato, piuttosto che rilevare vizi decisivi nella motivazione, si limita ad offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla corte di appello (la quale ha confermato, come detto, la ricostruzione formulata dai giudici di primo grado respingendo, con congrue argomentazioni le tesi difensive), in contrasto palese con le indicate linee interpretative riguardanti i limiti del sindacato di legittimità.

La difesa dell'imputato, alle pagg. 184 e segg., nel sottolineare la ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni del Canistro e delle captazioni ambientali dei coniugi Raffaeli ovvero la erroneità della tesi dei giudici di merito circa la falsità dell' alibi del [OSCURATO:PERSONA] prospettando una serie di lacune motivazionali e di travisamenti, contrappone, in realtà, costantemente una propria personale valutazione dei dati istruttori rispetto a quella adottata dai giudici di merito in ordine ai profili dei responsabilità del predetto oggetto di una motivazione che non può ritenersi, per le ragioni già illustrate, né carente né illogica né contraddittoria.

E così laddove nega ogni valenza, quale elemento di riscontro al narrato della Cerminara, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Canistro trascura di considerare che la questione è stata già esaminata, con dovizia di particolari, dai giudici di merito i quali hanno chiarito le ragioni per le quali tale propalato appariva attendibile e coerente, a nulla rilevando, sì come dedotta, la questione sollevata circa le ragioni di tali dichiarazioni (assume la difesa che "ignoti sarebbero i motivi che avrebbero spinto a collaborare [OSCURATO:PERSONA]").

Nel prospettare dei travisamenti quanto alla valenza dei colloqui ambientali fra il Raffaeli e la moglie formula una censura, che a parte i profili di inammissibilità sotto il profilo della c.d. autosufficienza (in quanto non riporta l'integrale contenuto delle dichiarazioni asseritamente travisate), mira palesemente ad accreditare una diversa lettura di tali intercettazioni, profilo totalmente inammissibile per le ragioni già ampiamente evidenziate.

La difesa elenca, ancora, alle pagg. 193-196 ben "tredici" emergenze processuali non adeguatamente valutate attestanti la "schizofrenia" della corte di appello "in relazione alla valutazione dei dati probatori".

Senonchè si deve replicare che secondo il diritto vivente è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575) Il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilità, non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

E' noto, infatti, che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'intero compendio indiziario.

Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa.

Il vizio di motivazione non deve, dunque, essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

Non è, invero, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

Nel caso in esame i giudici di merito sono pervenuti alla conferma dell' affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] valutate le dichiarazioni della Cerminara ritenuta "straordinariamente attendibile" la quale, come detto, ha riconosciuto con certezza il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non decisivi gli ulteriori elementi dedotti dall' imputato.La difesa si sofferma, infine, lungamente sulla questione dell'alibi del [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la prospettazione difensiva, la corte di appello avrebbe ritenuto falso sulla scorta di considerazioni immotivate, illogiche e contraddittorie e senza confrontarsi adeguatamente con tutte le censure formulate.

Osserva, tuttavia, la Corte che il ricorrente trascura di considerare che i giudici di appello, affrontando le stesse questioni oggi riproposte, hanno condiviso, con congruo ordito motivazionale, le conclusioni circa la falsità dell' alibi fornito dal [OSCURATO:PERSONA] solo a distanza di circa un anno e mezzo, dopo che, peraltro, l'imputato, attinto da provvedimento di fermo, si era reso latitante, ritenendo come la latitanza dello stesso rendeva del tutto plausibile che questi, appresi gli elementi a suo carico, avesse guadagnato tempo in modo da costruirsi un alibi fatto per lo più da testimonianze di soggetti a lui vicini e che fosse in grado di neutralizzare gli elementi a suo carico.

I giudici territoriali hanno precisato, con argomentazioni in fatto non censurabili in questa sede, la scarsa o nulla rilevanza della questione relativa al biglietto intestato al [OSCURATO:PERSONA] riguardante la partita di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] celebrata a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (chiarendo come tale dato non era affatto incompatibile con la partecipazione dell' imputato alla rapina) e, chei quanto alle dichiarazioni dei vari soggetti, sentiti dalla difesa nel corso di indagini difensive, occorreva rilevare come a seguito della loro prima escussione da parte del difensore, il P.M. aveva doverosamente disposto delle indagini al fine di verificare la veridicità di quanto dagli stessi affermato e che, con argomentazioni del tutto condivisibili, il primo giudice aveva ritenuto che le dichiarazioni a discarico non fossero, soprattutto nel loro insieme, per nulla convincenti.

Infatti alla luce delle stesse sarebbe emerso il dato, del tutto inverosimile, che la domenica mattina del 4 dicembre 2016 ben tre dipendenti del distributore di carburante gestito dal [OSCURATO:PERSONA], chiuso, si sarebbero trovati lì per ragioni diverse e ciascuno dei tre testi aveva ricollegato perfettamente il ricordo proprio alla visita che il [OSCURATO:PERSONA], la sera del 4 dicembre, aveva ricevuto presso la sua abitazione dalle Forze dell'Ordine che lì non lo avevano rintracciato e di cui si era parlato proprio la mattina successiva.

La corte di appello, a sostegno della tesi dalla assoluta inattendibilità di tali versioni, ha rilevato come era emerso che almeno due dei testi avevano dichiarato di avere fatto colazione la domenica mattina presso il punto bar nonostante il distributore risultasse chiuso e che anomale, per le ragioni specificate, apparivano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di tale Fornero e che risultava del tutto illogica, da un canto, l'abbondanza delle fonti dichiarative, distribuite in modo da riferire ciascuno sui vari segmenti delle giornate di domenica 4 e lunedì 5 dicembre del 2016 e dall'altro la totale assenza di elementi univoci ed incontestabili che, viceversa, nella normalità delle cose, avrebbero dovuto essere individuati, precisando come la medesima circostanza che già in sede di interrogatorio di garanzia l'imputato era stato in grado di ricordare ed indicare con assoluta precisione coloro ai quali, in una domenica di due anni prima circa, aveva offerto il caffè unitamente agli altri dettagli induceva a ravvisare "una trama del tutto costruita a tavolino, frutto ancora di quella abilità ed organizzazione di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva già dato prova nel pianificare, organizzare ed attuare l'assalto al caveau".Orbene tale ragionamento, assolutamente congruo in fatto, non appare in alcun modo inficiato dalla "minuziosa" ricostruzione di segno contrario di parte ricorrente che si muove nella prospettiva di accreditare l' idea di piena attendibilità e rilevanza dei testi (e delle prove) a discarico, risultando evidente che la difesa finisce, palesemente, per invadere nel giudizio di legittimità il campo riservato al giudice di merito deducendo, semplicemente, una diversa "opinione" od interpretazione rispetto a quella operata dai giudici di merito dei medesimi dati storici valutata attraverso un differenziato sviluppo logico e diversi collegamenti di tal ché ciò implicherebbe, invece, evidentemente un riapprofondimento della elaborazione del merito e, quindi, una rivalutazione del fatto preclusa in questa sede.

Occorre ribadire, in ordine alla asserita omessa valutazione di tutte le censure proposte con I' atto di appello, che è sufficiente che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Il nono motivo è manifestamente infondato.

Va rilevato che la corte di appello, con congrue argomentazioni idonee a resistere alle censure di parte ricorrente, ha chiarito le ragioni per le quali non potevano trovare accoglimento nè la richiesta di acquisizione, tramite piattaforma Sky, delle immagini televisive della partita Juventus -[OSCURATO:PERSONA] del 7 Dicembre 2016 nè l'istanza di confronto fra gli imputati e la Cerminara.

Orbene nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta. (Sez.6 - ,Sentenza n. 51901 del 19/09/2019 Ud. (dep. 23/12/2019) Rv. 278061 - 01, necessità nel caso in esame è stata esclusa dalla corte di appello con congrue argomentazioni.

Il decimo motivo, relativo alla qualificazione in termini di rapina dei fatti di cui al capo A), è da ritenere manifestamente infondato per le ragioni già sopra indicate in relazione all' identico motivo proposto dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la precisazione che appare palese il tentativo di una rilettura dei fatti laddove la difesa assume che nella specie non vi sarebbe stata prova dell'effettivo utilizzo di armi, circostanza quest' ultima ampiamente accertata in fatto da entrambi i giudici di merito.

L' undicesimo motivo è manifestamente infondato.

I giudici di merito, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, hanno evidenziato come la responsabilità dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento agli ulteriore reati di cui ai capi B), C) e D), risultava accertata sulla base delle complessive emergenze processuali, essendo emerso, in modo evidente, che tutti i concorrenti nel reato di rapina, fra cui i predetti ricorrenti erano concordi sulle modalità del piano criminoso che comprendeva l'utilizzo di armi, l' uso di mezzi di provenienza illecita ed il danneggiamento dei beni della [OSCURATO:SOCIETA]. esposti alla pubblica fede.

La difesa parla, poi, di violazione di una asserita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. senza tuttavia argomentare in alcun modo sul punto, con conseguente manifesta inammissibilità della censura.

L' ultimo motivo è manifestamente infondato.

In ordine alla graduazione della pena va ribadito che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi nel caso in esame certamente non verificatasi.

Le relative censure sono, invero del tutto generiche e vanno tutte ritenute manifestamente infondate in quanto la motivazione addotta dalla corte territoriale (la quale nella determinazione della pena ha fatto riferimento anche alla estrema gravità della condotta) non è né carente, né manifestamente illogica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.

Occorre osservare, infine, che i giudici di appello, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato [OSCURATO:PERSONA], hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando l'inaudita gravità dei fatti e mancata allegazione di elementi di segno positivo.

La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da vizi a nulla rilevando la censura avanzata dal predetto imputato t:1'W anche perché del tutto generica ed aspecifica ed in quanto tale inidonea ad inficiare il complessivo ragionamento dei giudici di merito.

Del resto deve osservarsi che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 275440 -

01.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente, nel formulare tale motivo, non si confronta in alcun modo con le argomentazioni della corte di appello la quale, nel disattendere il motivo di censura oggi reiterato, ha chiarito in ordine all'eccezione di inutilizzabilità patologica del nt. n. 1101/2017 che la difesa faceva leva su di un evidente refuso contenuto nel verbale di trascrizione in data 17/4/2018, ricostruzione rispetto alla quale la difesa muove delle censure del tutto generiche ed aspecifiche assumendo che la corte di appello, al fine di accertare la mera sussistenza di un errore, avrebbe ben potuto procedere alla riapertura del dibattimento.

In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità del motivo perchè il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Il secondo motivo contiene censure in parte infondate ed in parte generiche e manifestamente infondate.

La corte di appello; valutate le complessive emergenze istruttorie e processuali, vale a dire: il ritrovamento di denaro, riferibile pacificamente alla rapina, nella sua disponibilità; il rinvenimento nella disponibilità dell' imputato di una scatola di una radio ricetrasmittente con delle antenne della stessa marca di parte dell'apparecchiatura utilizzata dai malviventi; il riferimento nei menzionati colloqui del Raffaeli a tale "Matteo"; gli esiti capativi; la presenza in più occasioni del [OSCURATO:PERSONA] in compagnia degli altri imputati dello stesso delitto nelle fasi antecedenti alla materiale commissione della rapina nel mentre si trovava in Calabria; la stessa assenza da casa la notte dalla rapina mai spiegata - ha chiarito come tutti gli elementi indiziari emersi si inserivano perfettamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, nel quadro accusatorio per come ricostruito nelle due sentenza di merito, dovendosi escludere la tesi della mera ed esclusiva responsabilità dell' imputato per il reato di ricettazione del denaro della [OSCURATO:SOCIETA] di cui era stato trovato in possesso, prospettazione quest' ultima frutto di una lettura fortemente parcellizzata delle complessive fonti di prova tutte convergenti nel senso della piena responsabilità dell' imputato per tutti i reati contestati.

Le considerazioni con le quali la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha inteso svalutare la lettura delle emergenze processuali compiuta dai giudici della cognizione di primo e di secondo grado e dimostrare l'illogicità del percorso inferenziale seguito nel valutare i diversi elementi indiziari e probatori acquisiti e l'implausibilita della ricostruzione delle vicende nei termini delineati nelle due conformi sentenze di condanna si risolvono, a ben vedere, nella sollecitazione ad una rivisitazione di merito su aspetti di puro fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione scevra da lacune, salti logici o incongruenze.

Il terzo motivo è infondato.

Osserva il Collegio che per la sussistenza della circostanza aggravante contestata di aver approfittato di condizioni di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, non è necessario che le condizioni previste impediscano o rendano impossibile la difesa, ma è sufficiente, come è dato desumere dal tenore letterale della disposizione di cui all' art. 628 comma III n. 3 bis c.p. che essa sia semplicemente ostacolata o diminuita, producendo la correlativa agevolazione del colpevole nell'esecuzione del reato.

Ne discende che, correttamente, la corte di appello ha ritenuto l'applicabilità dell'aggravante alla rapina de qua consumata in luogo isolato, previa schermatura e cinturazione dell'area in questione, non cogliendo nel segno le censure formulate da parte ricorrente che finisce, in ultima analisi, per sollecitare, in modo inammissibile, una mera rivalutazione di elementi in fatto laddove evidenzia che non trattavasi di luogo isolato bensì di un' area in cui erano presenti numerosi altri edifici nelle immediate vicinanze.

Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Richiamati i principi in tema di trattamento sanzionatorio formulati al §.2.1 quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] va osservato che la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio - stabilito valutando la particolare gravità delle condotte - si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto e tale da resistere alle generiche censure di parte ricorrente che lamenta, del tutto apoditticamente, l' omessa valutazione da parte dei giudici di merito delle differenti posizioni dei singoli imputati dato del tutto irrilevante nei termini in cui è stato prospettato.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Deve, innanzitutto, rilevarsi la infondatezza del terzo motivo di ricorso riguardate l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ad [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni indicate al § 1.4., profilo da esaminare preventivamente per ragioni di ordine logico, Rileva, quindi, il Collegio che le ulteriori censure avanzate dal Mannolo, ivi comprese quelle formulate con i motivi aggiunti, sono prive di fondamento avendo i giudici di merito adeguatamente accertato i profili di responsabilità dello stesso, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla scorta del narrato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché delle dichiarazioni del cugino omonimo [OSCURATO:PERSONA] cl. 68 e delle risultanze del tenore delle chiare ed univoche captazioni ambientali richiamate.

La corte di appello ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dettagliatamente circa il ruolo nella rapina di questione di [OSCURATO:PERSONA], indicando fatti a cui aveva personalmente partecipato, in particolare precisando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva voluto coinvolgere il predetto (suo genero) nell'operazione "per avere maggiori disponibilità economiche da investire e possibilità logistiche ed operative più sicure" e aveva convinto, perciò, [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi fratelli a partecipare all'impresa, affermazione questa riscontrata, in primo luogo, dalle dichiarazioni dell'omonimo [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, il quale sia in quelle compendiate in data 23/07/2019 in cui, premesso di essere un appartenente alla 'ndrangheta, aveva dichiarato: "Per quanto attiene alla rapina al caveau alla [OSCURATO:SOCIETA], Giuliano e Rocco prospettarono la possibilità a mio padre di partecipare.

Lui era scettico perché avrebbero preso parte zingari e pugliesi.

Poi sapemmo dai giornali del fatto.

So che partecipò Gigliotti suocero di [OSCURATO:PERSONA]" - sia in quelle successive dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - in cui il collaboratore aveva affermato: "Come ho già detto U Gigliotti propose anche al mio ramo della famiglia di prendere parte alla rapina ma declinammo l'invito.

Della famiglia parteciparono [OSCURATO:PERSONA] e Rocco ".

La difesa, del tutto infondatamente, rileva che il collaboratore avrebbe fatto riferimento ad un tale "Gigliotti" qualificando come suocero di [OSCURATO:PERSONA] e non già al vero suocero del ricorrente il [OSCURATO:PERSONA], senza considerare, tuttavia, che secondo quanto emerge dagli atti "U Gigliottí" è lo pseudonimo con cui risulta indicato [OSCURATO:PERSONA].

In proposito va, altresì, precisato che, tenuto conto di quanto testualmente indicato in sentenza al f. 67 non risponde al vero l'affermazione di parte ricorrente secondo cui: "[OSCURATO:PERSONA] (collaboratore) non indica [OSCURATO:PERSONA] (attuale imputato) come autore né come partecipe della rapina".

I giudici territoriali hanno, ancora, evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], quanto al ruolo del Mannolo, aveva ricostruito una serie di particolari significativi ricordando che lo stesso era intervenuto insieme al [OSCURATO:PERSONA] sulla ditta [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la disponibilità di un capannone sito in viale [OSCURATO:PERSONA]: "Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] dissero al padre del titolare che gli occorreva lo stabile per qualche tempo per farci stare dentro alcune persone che dovevano fare un lavoro, gli promisero un regalo e costui gli concesse l'uso ma pretese di fare un contratto a nome mio che fu effettivamente stipulato ma non registrato" e che, saltato il piano, si era cercato in un altro capannone al posto di quello della [OSCURATO:PERSONA] proprio perché "sia Alessandro che [OSCURATO:PERSONA] non si fidavano di fissare ancora la base logistica da [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni propose di interessare [OSCURATO:PERSONA] la casa venne attrezzata da materassi cuscini e coperte da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] " e proprio da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] la collaboratrice aveva appreso, una decina di giorni prima, che i pugliesi stavano arrivando a Catanzaro, fornendo ulteriori dettagli quanto al ruolo del predetto ricorrente in occasione della rapina. [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è stata ampiamente vagliata dai giudici di merito per come sopra chiarito, aveva raccontato, ricordano i giudici di appello, di essersi recata con [OSCURATO:PERSONA] in due occasioni proprio a casa di [OSCURATO:PERSONA] che aveva in custodia la parte del bottino riservata ai calabresi, denaro che la collaboratrice aveva visto e della cui distribuzione delle quote si erano incaricati in parte [OSCURATO:PERSONA] ed, in parte, ancora [OSCURATO:PERSONA] e, sempre, la Cerminara aveva raccontato di come i rapporti tra il suo compagno [OSCURATO:PERSONA] ed il genero si erano deteriorati proprio perché il primo, che addirittura si era recato in Puglia per chiedere quale somma era stata lasciata in Calabria, sosteneva che il Mannolo lo aveva imbrogliato.

Osserva la Corte, poi, che i giudici di merito, condivisibilmente e con argomentazioni non inficiate dalle censure di parte ricorrente che finisce per sollecitare con il proposto ricorso una mera rilettura delle complessive emergenze istruttorie, hanno ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto al coinvolgimento del Mannolo, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, erano pienamente attendibili in quanto lo stesso aveva raccolto confidenze da parte dell' imputato [OSCURATO:PERSONA] e il suo narrato era conforme e riscontrava perfettamente le dichiarazioni della sorella, in particolare nella parte in cui questi aveva riferito di aver appreso dal cognato [OSCURATO:PERSONA] del coinvolgimento del Mannolo nella rapina.

E' stato, invero, rilevato che non poteva essere avanzato alcun dubbio sul fatto che "il primo colpo" a cui si era riferito [OSCURATO:PERSONA] fosse proprio quello in questione a fronte dell'univoco tenore letterale delle dichiarazioni: "Effettivamente per come egli stesso mi ha riferito e per come anche mia sorella mi ha detto Giovanni è stato uno degli autori della rapina in questione.

Me lo ha confessato egli stesso quando, la scorsa estate, nel mese di luglio, ebbe a chiedermi in prestito la mia casa per incontrare, in più diverse occasioni, taluni soggetti, sia di Catanzaro che di fuori regione —penso pugliesi dall' accento - con i quali aveva in animo di realizzare un'altro colpo simile a quello di dicembre del 2016.

Secondo quanto mi diceva era necessario che lo facesse perché il primo colpo non era andato secondo le sue aspettative perché il genero, [OSCURATO:PERSONA], anch 'egli coinvolto gli aveva sottratto parte del denaro", ricostruzione a fronte della quale il ricorrente sollecita palesemente una lettura alternativa per come emerge chiaramente dal tenore letterale della censura con la quale il ricorrente si limita a lamentare: "sostenere per come fa la sentenza che il riferimento alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse alla rapina di cui si discute e non già a quella precedente significa alterare inspiegabilmente il senso di quella frase del tutto chiara e nitida nel contenuto".

I giudici di merito (v., in particolare, sentenza di primo grado, ff. 85-87) hanno chiarito con dovizia di argomentazioni che il narrato di [OSCURATO:PERSONA] appariva intrinsecamente attendibile e che oltre a riscontrarsi reciprocamente con quanto riferito dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli imputati da lui chiamati in causa ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) risultava riscontrato da numerose captazioni ambientali, espressamente richiamate.

Ad ulteriore riscontro tale compendio probatorio, già del tutto univoco e sufficiente, sono state aggiunte dai giudici di merito le dichiarazioni del figlio della [OSCURATO:PERSONA] - ritenute pienamente attendibili in quanto lo stesso aveva avuto diretta e personale contezza di taluni degli accadimenti connessi al compimento della rapina quali ad esempio l' approvvigionamento dei rapinatori presso il capannone "[OSCURATO:PERSONA]" e lo stabilimento "Ammirato" ovvero la custodia di parte del bottino - che riscontravano le dichiarazioni della madre (il Marchio, infatti, mentre i pugliesi si erano nascosti nel capannone di Rotundo ed a lui era stato chiesto di portare dei viveri, chieste spiegazioni al [OSCURATO:PERSONA] alla vista di due uomini incappucciati all'esterno si era sentito rispondere che quei soggetti si facevano vedere solo da lui e dal [OSCURATO:PERSONA] e da tale Pasquale).

I giudici territoriali hanno, altresì, richiamato le ulteriori dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale, a conoscenza dei fatti legati alla rapina, aveva parlato del coinvolgimento del genero di [OSCURATO:PERSONA] alias "U Gigliotti".

Un ulteriore e significativo dato di riscontro che, come correttamente argomentato dai giudici di appello, costituisce elemento indicativo della genuinità delle dichiarazioni suddette è rappresentato, infine, dalle conversazioni registrate in ambientale tra alcune delle fonti dichiarative: così, ad esempio, nelle indicate conversazioni del 14 aprile 2018 progr. n. 70-71 [OSCURATO:PERSONA], ancora, fa riferimento al risentimento di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che dopo la rapina era senza soldi "che é colpa di [OSCURATO:PERSONA] .. che [OSCURATO:PERSONA] si é fottuto i soldi..." Risulta, quindi, acclarato che [OSCURATO:PERSONA] ha offerto, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, un contributo concreto e fattivo assolutamente determinante nella realizzazione del colpo in esame, tanto che era stato proprio lui, addirittura, a procedere alla spartizione del bottino lasciando scontento, persino, il [OSCURATO:PERSONA] che, stando alle dichiarazioni della collaboratrice Cerminara, ne era stato l'iniziale promotore ed organizzatore, non cogliendo, quindi, nel segno la censura, formulata con il secondo motivo, secondo cui non sarebbero emersi elementi idonei a comprovare una responsabilità concorsuale del predetto.

Muovendo dalle superiori considerazioni va osservato che appare priva di rilievo la censura relativa alla omessa valutazione della memoria in data 8 febbraio 2021 prodotta all' udienza del 17/03/21 che ha costituito oggetto pure delle deduzioni di cui alla memoria depositata nell' odierno giudizio contenente motivi aggiunti.

Occorre, invero richiamare l'orientamento secondo cui in tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3 - , Sentenza n. 36688 del 06/06/2019 Ud. (dep. 30/08/2019) Rv. 277667 - 01).

Orbene con la citata memoria è stata posta sinteticamente, in primo luogo, la questione della valenza delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha costituito oggetto di amplissima disamina da parte dei giudici di merito come sopra chiarito.

Si è fatto, altresì riferimento all' ulteriore tema del dato indiziario relativo all' utenza dell' imputato asseritamente rimasta significativamente "muta" per due giorni interi a partire dalla mattina della rapina (elemento oggetto di recisa contestazione da parte della difesa la quale aveva allegato l' uso costante del cellulare proprio nei giorni di interesse) che non è stato nemmeno richiamato dai giudici di appello i quali hanno ricostruito i profili di responsabilità dell'imputato sulla scorta di ulteriori e molteplici dati probatori.Del resto il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività. (Sez. 6, Sentenza n. 3724 del 25/11/2015 Ud. (dep. 27/01/2016) Rv. 267723 - 01): nella fattispecie in esame l'omesso esame del profilo da ultimo indicato, relativo all' utilizzo o meno del cellulare da parte dell' imputato nei giorni della rapina (sia pure afferente a questione valorizzata dal giudici di primo grado), non scalfisce in alcun modo la complessiva correttezza e la tenuta logica dell'iter argomentativo delle sentenze di merito quanto ai profili responsabilità del ricorrente ricostruita con certezza sulla scorta di una molteplicità di dati probatori fra loro pienamente convergenti come sopra chiarito, con la conseguenza che la omessa disamina della menzionata memoria non inficia in alcun modo la tenuta complessiva della sentenza della corte territoriale in questa sede impugnata.

5. Il primo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

5.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la mancata assunzione di una prova decisiva da parte del G.U.P. e della corte di appello, è manifestamente infondato.

Va ricordato che nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza. (Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017 Ud. (dep. 07/09/2017) Rv. 271163 -

01. Nel caso in esame la corte di appello ha spiegato, con congrue argomentazioni, le ragioni per cui non era necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria a mezzo della audizione della suindicata teste in ragione del fatto che l'imputato, già a conoscenza delle confidenze in questione, avrebbe potuto chiedere giudizio abbreviato condizionato alla audizione di tale teste (v. ff. 32-33), argomentazioni con le quali la difesa non si confronta adeguatamente.

Il secondo motivo, con il quale il difensore deduce l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese in data 21/03/2018 da [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 63 comma 1 cod. proc. pen. nonché delle ulteriori dichiarazioni rese in data 22/03/2018 da ritenere parimenti patologicamente inutilizzabili, va disatteso per le ragioni già enunziate al § 1.4.

5.2. Il secondo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]).

I primi due motivi sono da ritenere infondati per le ragioni già evidenziate al §

1.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che non risulta che all' epoca dei fatti si trovasse in stato di detenzione occorre evidenziare che la sanzione di inutilizzabilità prevista per le dichiarazioni del collaboratore di giustizia in stato di detenzione, rese in violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 13, comma 14, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. in legge 15 marzo 1991, n. 82, non è estensibile in via analogica ai soggetti collaboranti che si trovino in stato di libertà, fermo restando il generale obbligo del giudice di merito di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni sotto il profilo della genuinità ed autonomia delle fonti di conoscenza (Sez. 1, Sentenza n. 16007 del 14/03/2014 Cc. (dep. 10/04/2014) Rv. 259605 -

01. Analogamente l'invocato art. 141 bis cod. proc. pen. riguarda persona detenuta, status che, come detto, non risultava ricoprire la Cerminara.

Occorre, per altro verso, richiamare il condivisibile principio secondo cui nel giudizio abbreviato è utilizzabile l'interrogatorio di persona in stato di detenzione di cui non sia stata trasmessa la riproduzione audiovisiva o fonografica, perché non affetto da inutilizzabilità cd. patologica. (In motivazione la Corte ha evidenziato che il parametro delle inutilizzabilità nel giudizio abbreviato assume rilievo limitato in ragione della scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito). (Sez. 2 -, Sentenza n. 42917 del 27/06/2019 Ud. (dep. 18/10/2019) Rv. 277891 -

01. Rileva, peraltro, il Collegio che l' imputato, il quale ha optato per il giudizio abbreviato c.d. secco, si duole non già della violazione delle disposizioni invocate bensì della mancata acquisizione agli atti del giudizio della fonoregistrazione dell' audizione del collaboratore di giustizia, da cui discenderebbe ad avviso della difesa la "obiettiva incertezza sulla effettiva attuazione della formalità documentativa", profilo privo di rilievo alcuno sotto il profilo con cui è stato dedotto, non avendo l' imputato formulato richiesta di abbreviato condizionato all' acquisizione di tale documentazione.

Il quarto motivo è da ritenere manifestamente infondato sulla scorta delle considerazioni che precedono circa la accertata ritualità e piena utilizzabilità delle prove sulla base delle quali la corte di appello ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato che lamenta la violazione delle disposizioni in tema di diritto ad un processo equo ex art. 6, § 3 della Cedu nonchè artt. 24 e 111 Cost. parlando infondatamente di prove acquisite in modo illegittimo e contra legem, non ravvisandosi nel caso in esame, quanto alla valutazione del complessivo quadro probatorio, alcun contrasto con i principi fissati dalla CEDU e, quindi, con la Costituzione, peraltro solo genericamente prospettato.

Il quinto motivo è, anch' esso, manifestamente infondato.

Come sopra precisato al §.

2.2. i giudici di merito, con amplissime e convergenti argomentazioni, hanno affrontato in generale il tema dell' attendibilità delle dichiarazioni della Cernninara e le conclusioni cui sono pervenuti sia il tribunale che la corte di appello non appaiono in alcun modo incrinate dalle considerazioni della difesa del [OSCURATO:PERSONA] la quale non tiene conto della circostanza che la affermazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca della dichiarazioni della predetta collaboratrice di giustizia è anche stata basata su una molteplicità di riscontri esterni individualizzanti quanto alla posizione dell' odierno ricorrente analiticamente richiamati Invero la dichiarazione resa da un collaborante di giustizia, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto.

Il riscontro idoneo a confermare l'attendibilità del collaborante può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra dichiarazione accusatoria convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze. (Sez. 1, Sentenza n. 1495 del 02/12/1998 Ud. (dep. 05/02/1999) Rv. 212275 -

01. Il sesto ed il settimo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono privi di fondamento.

Va osservato che nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa in punto di accertamento della penale responsabilità dell' imputato, ponendo in evidenza i dirimenti elementi di fatto qui di seguito indicati.

Le univoche e circostanziate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ex compagna dell' imputato, la quale ha riferito una serie di dati comprovanti il ruolo centrale avuto dal predetto quanto alla commissione della rapina nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] ritenute riscontrate, in primo luogo, da quelle del fratello della stessa [OSCURATO:PERSONA] (il quale, fra l' altro, ebbe a raccogliere la confessione del medesimo imputato circa la sua partecipazione alla rapina) nonché da quelle del figlio [OSCURATO:PERSONA] ( essendo stato pure precisato come questi ultimi era stati, essi stessi, protagonisti, spettatori ovvero vittime in relazione a taluni accadimenti connessi alla rapina in questione).

Va ricordato, peraltro, che le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori. (Sez. 1 - , Sentenza n. 9891 del 04/06/2019 Ud. (dep. 12/03/2020) Rv. 278503 - 01 sicchè non può revocarsi in dubbio che dette dichiarazioni, che si riscontrano reciprocamente con quelle della sorella Annamaria - non ponendosi nessun problema di circolarità dell'informazione atteso che, come precisato dai giudici di appello, le due fonti dichiarative hanno riguardato fatti diversi - rappresentano un tassello fondamentale ai fini della ricostruzione dei profili di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Non può del resto sottacersi che i giudici di appello hanno, pure, precisato, con ineccepibili argomentazioni, come il fatto il [OSCURATO:PERSONA] avesse con precisione distinto quanto appreso dalla sorella e quanto, invece, direttamente dall'imputato suddetto escludeva che le dichiarazioni potessero essere tacciate di "circolarità" e che, analogamente, anche per le dichiarazioni del Marchio del tutto infondate erano da ritenere le censure di "circolarità" atteso che anche per quest' ultimo, già dalla semplice lettura del verbale di s.i.t. e del successivo verbale d'interrogatorio, era possibile evincere come il dichiarante avesse riferito anche di fatti certamente caduti sotto la sua percezione o, comunque, appresi direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], distinguendoli da quelli che invece gli erano stati riferiti dalla madre.

Poi, ulteriori elementi a riscontro, sono stati tratti anche: dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], come detto cugino omonimo dell'odierno imputato, il quale aveva espressamente indicato il [OSCURATO:PERSONA] come colui che aveva proposto al ramo della sua famiglia mafiosa di partecipare alla rapina de qua; dai contatti avuti dal ricorrente con il Tassone, il basista della rapina (giudicato separatamente); dalle numerose intercettazioni dal contenuto individualizzante (quali il progr. 70 del 14/04/2018 ovvero il progr. 71 del 14/04/2018) nonchè dai richiamati "sopralluoghi" con altri coimputati prima della rapina rimasti privi di ogni lecita e plausibile spiegazione da parte dell' imputato.

I giudici di primo grado hanno, pure, richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - collaboratore di giustizia ritenuto pienamente attendibile per avere fatto luce, negli ultimi anni, sulle attività, alleanze ed equilibri delle cosce di ‘ndrangheta operanti nella fascia ionica - il quale aveva confermato del ruolo nella rapina alla [OSCURATO:SOCIETA] del ricorrente inteso "U Gigliotti" nonché, infine, la valenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Ritiene il Collegio che il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, da leggere unitamente alla sentenza di primo grado, non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione dei gravi, precisi e concordanti elementi indiziari a carico del ricorrente dei quali la difesa, talvolta paventando insussistenti travisamenti, offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta integralmente con l'articolata motivazione delle argomentazioni dei giudici di merito tralasciando di esaminare taluni dei dati probatori richiamati dai giudici di merito.

L' ultimo motivo è da ritenere privo di fondamento in quanto, valutate anche le argomentazioni della sentenza di primo grado in ordine alla determinazione della pena base, l'entità del trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente giustificato in ragione della "inaudita gravità del colpo", della pervicacia criminale fra gli altri dell'imputato nonché della specifica pericolosità manifestata dagli imputati fra cui l'odierno ricorrente.

6. Il primo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

6.1. Il primo motivo contiene censure in parte infondate ed in parte manifestamente infondate.

La corte di appello, nel disattendere le medesime deduzioni oggi reiterate, ha chiarito, con adeguate argomentazioni come del tutto correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a carico dell'imputato, al di là di alcune discrasie, erano da ritenere pienamente attendibili avendo trovato riscontro in numerosi altri elementi probatori.In particolare la corte di merito ha, in primo luogo, evidenziato che la stessa aveva riferito dati frutto di conoscenza personale in quanto caduti sotto la diretta percezione della donna quali la presenza di "Nanà" (pacificamente l' appellativo dell' odierno ricorrente) in occasione di una riunione dei rapinatori all' interno dello stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] ovvero circostanze a lei riferite dal compagno [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva, di fatto, coinvolta mettendola al corrente del piano criminale in questione e impiegandola sovente anche in momenti cruciali e che talune delle sue dichiarazioni risultavano, sostanzialmente, confermate anche dal di lei figlio, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva parlato della presenza di "Nanà" un giorno che un soggetto incappucciato aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che tutto era a posto e, quindi, i presenti avevano brindato con dello spumante, ricostruendo tali fatti nel senso di un festeggiamento dei rapinatori subito dopo la rapina.

Tali dichiarazioni sono state ritenute, poi, riscontrate anche sulla scorta del narrato di [OSCURATO:PERSONA] precisandosi che questi, nel riferire delle confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA], aveva ricordato che l'uomo nel confidargli dell'intenzione di fare un altro colpo perché il primo colpo non era andato secondo le sue aspettative in quanto il genero [OSCURATO:PERSONA], anch'egli coinvolto nell'episodio, aveva sottratto parte del denaro che gli spettava quale quota, "era piuttosto preoccupato perché, mi diceva che era stato arrestato un tale Nanà che anch 'egli aveva preso parte alla rapina e che non avendo percepito quanto gli spettava poteva parlare con gli inquirenti e mettere nei guai tutti coloro che avevano partecipato al colpo", così facendo riferimento al coinvolgimento nell'atto predatorio de quo di [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di merito hanno, altresì, indicato una serie di captazioni ambientali (progr. 68-69 del 14/04/2018) attestanti il chiaro coinvolgimento nella rapina in esame da parte del ricorrente, elementi probatori di riscontro non presi in esame dalla difesa che non affronta adeguatamente la rilevanza degli stessi nel complessivo quadro indiziario.

Ritiene, dunque, la Corte che il discorso giustificativo svolto a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità espresso a carico di [OSCURATO:PERSONA] sia immune da vizi di ordine logico o giuridico coltivabili in questa sede, laddove -contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente nel motivo in questione - la corte di merito ha dato congrua risposta a tutte le censure mosse in sede di appello (e qui riproposte al vaglio di questo giudice di legittimità), con puntuali riferimenti alle emergenze degli atti, secondo un ragionamento lineare e non irragionevole nonché corretto in diritto, apparendo evidente che la difesa mira ad una differente lettura dei dati probatori, taluni dei quali del tutto trascurati come detto.

Il secondo motivo è manifestamente infondato risultando le censure formulate, quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, totalmente generiche.

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale in punto di irrogazione della pena, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, valutazione nella specie effettuata, non cogliendo in alcun modo nel segno la genericissima censura di illogicità della motivazione per avere irrogato la medesima pena "in una situazione delittuosa che comporti diversi ruoli".

6.2. Il secondo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]).

Il primo motivo relativo all' asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni della collaboratrice Cerminara è infondato per le ragioni già evidenziate al §

1.4. Il secondo ed il terzo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono infondati.

Richiamate le argomentazioni di cui sopra quanto alla ricostruzione dei profili di responsabilità dell'imputato va osservato che il ricorrente si è sostanzialmente limitato a criticare il significato che la corte di appello di Catanzaro ha dato al contenuto delle prove dichiarative ed agli esiti delle ulteriori attività investigative svolte dagli inquirenti.

E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento della prova" pure paventato, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla lettura privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente, nel rilevare carenze motivazionali e l' assenza di adeguati dati probatori, contrappone nella sostanza unicamente contestazioni in fatto con le quali propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità; l' imputato tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo.

Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Suprema Corte, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati.

La prova della partecipazione all'ideazione ed alla programmazione del fatto delittuoso secondo le modalità che ne hanno caratterizzato l'esecuzione, può essere desunta in via logica dalla pluralità di elementi probatori e indiziari che, proiettandosi sull'intero arco dell'impresa criminosa, denotino un ruolo non secondario svolto dall'imputato nella specie ricollegato alla necessità di portare le auto per bloccare l' accesso, apparendo del tutto priva di rilievo la censura secondo cui la corte, nel valutare le complessive prove a carico dell' imputato non avrebbe ricostruito l' effettivo ruolo del predetto in occasione della rapina.A/ Tesi a promuovere uno scrutinio non espletabile nel giudizio di cassazione e/o all'evidenza destituiti di fondamento sono gli ulteriori motivi in punto di trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche a fronte di una motivazione certamente adeguata e corretta in diritto sui punti oggi impugnati.

7. Osserva la Corte che devono trovare accoglimento il ricorso della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro nonché il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. aventi ad oggetto l'esclusione dell'aggravante di cui all' art. 416 bis.l. cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Deve premettersi che il ricorso della Procura Generale appare certamente ammissibile, contrariamente a quanto eccepito delle difese degli imputati, risultando dedotti vizi motivazionali sicuramente deducibili in questa sede nonché errori di diritto in relazione alla interpretazione della detta norma alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali.

Occorre, quindi, evidenziare che è infondata l'eccezione di inammissibilità del motivo formulato sul punto dalla parte civile per carenza di interesse, dovendosi in questa sede dare continuità all' orientamento, da ultimo ribadito, secondo cui sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che non abbia riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, potendo da quest'ultima derivare una differente quantificazione del danno morale da reato da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare più intensamente intimidita da una condotta posta in essere con l'utilizzo del metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 21707 del 17/04/2019 Ud. (dep. 17/05/2019) Rv. 276115 - 02; vedi in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 49038 del 21/10/2014 Ud. (dep. 25/11/2014) Rv. 261142 nonché in tema di sussistenza dell'interesse della parte civile a contraddire - resistendo all'impugnazione dell'imputato - in ordine alla sussistenza degli elementi circostanziali del reato Sez. 1 - , Sentenza n. 574 del 09/07/2019 Ud. (dep. 10/01/2020) Rv. 278492 -

01. [OSCURATO:PERSONA] non ignora l'orientamento di segno diverso secondo cui la parte civile non ha interesse ad impugnare la sentenza che non ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991, il cui accertamento in sede giudiziale influisce sulla gravità del fatto ma non aggrava le conseguenze risarcitorie dell'evento né risulta determinante per l'accesso ai benefici disciplinati dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. (Sez. 1, Sentenza n. 38701 del 10/01/2013 Ud. (dep. 19/09/2013) Rv. 256889 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 38701 del 10/01/2013 Ud. (dep. 19/09/2013) Rv. 256889 (vedi, in senso conforme, sulla questione dell'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna che abbia escluso per l'imputato un'aggravante: Sez. 1, Sentenza n. 31843 del 01/03/2011 Ud. (dep. 10/08/2011 ) Rv. 250769 , Sez. 5, Sentenza n. 15482 del 19/03/2018 Ud. (dep. 06/04/2018) Rv. 272854).

Occorre, pervero, segnalare che nelle sentenze da ultimo indicate che escludono in ipotesi quale quella in esame l'interesse della parte civile ad impugnare si ammette che l'accertamento dell' aggravante mafiosa in sede giudiziale "influisce sulla gravità del fatto", tuttavia assumendosi, in modo contraddittorio ad avviso di questo Collegio, che ciò non aggraverebbe le conseguenze risarcitorie dell'evento.

Con riferimento al più generale problema dell'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile contro la sentenza di condanna dell'imputato, avente ad oggetto la definizione giuridica del fatto (al quale la tematica rilevante nell'ambito dell'odierno procedimento è senz'altro riconducibile, come species), questa Corte ha già riconosciuto che dalla qualificazione giuridica del fatto illecito possano derivare effetti sulla gravità del danno patrimoniale e morale dei danneggiati, incidenti sull'entità del risarcimento.

Per verificare se la parte civile vanti un concreto interesse all'impugnazione tendente ad ottenere una diversa qualificazione giuridica, in pejus, del fatto-reato accertato, è, quindi, indispensabile verificare se la diversa qualificazione del fatto implichi una sua valutazione di maggior gravità, nel qual caso il danno morale subìto può ritenersi più grave ed importare un diverso risarcimento: in questa ipotesi esiste un interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna in punto di definizione giuridica (Sez. 5, sentenza n. 8577 del 26 gennaio 2001, rv. 218427; Sez. 5, sentenza n. 54303 del 4 dicembre 2002 rv 223769; Sez. 5, sentenza n. 12139 del 14 dicembre 2011, rv n. 252164; Sez. 4, sentenza n. 39898 del 3 luglio 2012 rv 254672).

Ciò premesso, lo specifico orientamento giurisprudenziale che questo Collegio ha premesso di non condividere, non considera che, tra gli elementi dei quali il giudice di merito, nell'effettuare la quantificazione dei danni morali risarcibili (ovvero delle sofferenze interiori che ledono l'integrità morale della persona offesa, la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo) provocati dal reato, deve tenere conto per "rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento" rientra certamente anche la gravità del reato in sè, perchè suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l'entità del paterna d'animo sofferto dalla vittima da esso derivanti.

La giurisprudenza civile dalla Cassazione ha, del resto, avuto in più occasioni modo di precisare che la "gravità" del fatto di reato incide sulla quantificazione del danno non patrimoniale, vedi Sez. 3, Sentenza n. 14752 del 14/11/2000, Rv. 541672 - 01, Sez. 3, Sentenza n. 15568 del 11/08/2004, Rv. 576499 - 01; (Sez. 3, Sentenza n. 23918 del 09/11/2006, Rv. 592752 - 01) e Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609979 -

01. Non può, dunque, dubitarsi, che astrattamente, i danni subiti dalla vittima, possano variare, a seconda che il reato sia, o meno, aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7, ovvero sia stato posto in essere con l'utilizzo del metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa, poichè, in entrambi i casi, la p.o. è ("teoricamente" e salvo poi ogni eventuale verifica che attiene alla concreta quantificazione del danno nel caso in esame demandata al giudice civile) più intensamente intimidita e condizionata dalla condotta altrui, in considerazione della connotazione oggettiva di essa, e/o del suo collegamento con gli interessi di un incombente sodalizio mafioso.

Tanto osservato, passando al tema specifico oggetto delle impugnazioni di cui si è fatto cenno, occorre rilevare che la corte di appello, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha escluso la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riconosciuta dal giudice di primo grado soltanto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestata soltanto nella sua forma soggettiva "per aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa denominata ndrangheta insistente nel territorio di Catanzaro, Mesoraca, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e territori limitrofi ".

I giudici territoriali hanno precisato come gli stessi elementi valorizzati dal G.U.P. portavano a ritenere che «il Passa/acqua ed il Mannolo, lungi dall'aver in animo tale specifica finalità, ben consapevoli di come il territorio in cui dovevano "operare" era sotto il controllo di diverse cosche, si fossero soltanto premurati di "non contrariare nessuno" ottenendo il placet di tutte le cosche con cui si erano interfacciati, e versando in cambio, a tutte, una sorta di riconoscimento per il lasciapassare accordato» precisando che, più che una finalità agevolatrice di un gruppo mafioso specifico, trattavasi di una "sorta di riconoscimento dell'esistenza di tutte quelle "famiglie" a cui bisognava comunque rendere conto operando nei territori di loro influenza".

I giudici di appello hanno, pure, rilevato che una simile conclusione appariva giustificata dal fatto che, nel caso in esame, ad essere agevolata non era stata una cosca determinata ma bensì una serie di gruppi mafiosi, neanche tutti compiutamente determinati; che non apparivano decisive le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale non aveva introdotto alcun riferimento al gruppo malavitoso in ipotesi facente capo a tale Lentini, segnalando ancora il necessario "coinvolgimento" in termini di mero permesso che proprio tale soggetto doveva dare ma mai aveva riferito di una vera e propria cointeressenza di specifici gruppi ndranghetistici e che sebbene nelle intercettazioni delle conversazioni della Cernninara, riportate prima, fossero comparsi chiari i riferimenti a nomi ed a soggetti che potevano "risentire" della collaborazione con la giustizia della donna ed in relazione ai quali la stessa Cerminara ed il [OSCURATO:PERSONA] temevano ritorsioni ed attentati alla loro incolumità, non vi era certezza che le faccende in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva coinvolto la donna si riferissero proprio alla rapina in questione.

Orbene ritiene la Corte che, come lamentato dalle parti impugnanti, la motivazione dei giudici di appello appare carente e lacunosa per un verso e non in linea con i principi fissati in tema di agevolazione mafiosa dalla nota sentenza Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 per altro verso.

La corte territoriale ha, infatti, omesso di valutare adeguatamente l' effettiva portata delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale, per come accertato dal giudice di primo grado, aveva riferito che l' assalto non era stato nemmeno ideato personalmente dal [OSCURATO:PERSONA] ma era stato a questo proposto dal noto capo mafia [OSCURATO:PERSONA] della famiglia degli Arena senza il cui placet la rapina non si sarebbe mai potuta realizzare ed, inoltre, ha trascurato di considerare che, secondo la ricostruzione del G.U.P., non si era trattato di un mero lasciapassare richiesto dai rapinatori bensì di una partecipazione ad un lucroso affare da parte delle famiglie mafiose secondo la logica tipica di tali zone, cosche remunerate adeguatamente dopo il compimento della rapina.

E la corte di appello non ha compiutamente affrontato la questione se, nella specie, la consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio e la volontà di favorire una associazione mafiosa, al di là del fine egoistico di realizzare la rapina in un territorio intriso di condizionamenti mafiosi senza interferenze e limitazioni esterne, non poteva essere desunta da una serie di elementi fattuali emersi nel corso del processo, comunque, sintomatici di un intento rafforzativo della forza di condizionamento e di intimidazione della compagine mafiosa, certamente, favorita in concreto dalla spartizione del bottino (pacificamente intervenuta) e resa ancora più forte e vitale ai fini del controllo del territorio proprio dal riconoscimento della sua forza e del suo peso nel territorio in questione ad opera dei suindicati rapinatori.

Né appare decisiva la tesi secondo cui la lettura offerta dai giudici di primo grado avrebbe trascurato il dato, emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori, secondo cui ad essere state interessate all' elargizione di parte del bottino, non era stata una specifica associazione ma bensì una serie di cosche, neanche tutte compiutamente determinate: tale prospettazione omette di considerare che, secondo la ricostruzione dell' accusa fatta propria dai giudici di primo grado, tutte le famiglie beneficiarie dei proventi della rapina erano confederate nella "casa madre" sicchè era l'associazione mafiosa ‘ndrangheta che, in ultima analisi, aveva fruito nel suo complesso dell' apporto di denaro.

Sebbene proprio la natura soggettiva dell' aggravante richiede, come è ormai principio consolidato, la prova del dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, secondo la citata pronunzia delle S.U., non sussiste dubbio che, come chiarito in detta pronunzia, il fine agevolativo "costituisca un motivo a delinquere" con la conseguenza che "la ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso non è mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice.

Costituisce dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinano all'azione che, ove accertati, non depotenziano la funzione intenzionale della condotta richiesta dalla norma specifica (per un'applicazione in tal senso cfr. Sez.

U, n. 27 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217032; Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203770).

E' quindi possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma (in fattispecie analoghe v.

Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390; Sez. 6, n. 14038 del 02/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262950; Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, Fabrizio, Rv. 254856; Sez. 6, n. 7384 del 19/12/2011, dep. 2012, Porcari, Rv. 252498).v Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto con onere della corte di appello di rivalutare, alla luce delle considerazioni sopra formulate, la configurabilità a carico dei predetti imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'aggravante de qua, chiarendo se accanto al fine egoistico certamente sussistente non era nella specie configurabile anche un intento agevolativo e rafforzativo della compagine dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta.

8. Va, infine osservato che il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., quanto all' ulteriore primo motivo del ricorso, è da ritenere inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte tese ad una mera rivalutazione degli elementi probatori per come operata dalla corte territoriale Va osservato che nel caso di specie la corte di appello - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo e confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni di cui alla pronunzia di condanna in primo grado ha spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali gli elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA] non erano sufficienti a suffragare lì affermazione della responsabilità dell' imputato, chiarendo come, a fronte delle generiche indicazioni della Cerminara, non erano emersi significativi elementi di riscontro non potendosi escludere che lo stesso, dopo in primi iniziali contatti con i malviventi, si fosse ben presto defilato dal piano criminoso.

In tale contesto, richiamati i principi di cui al §

1.1. in ordine ai limiti del sindacato di legittimità, appare evidente che del tutto privi di fondamento si presentano gli assunti della ricorrente parte civile che tenta di sottoporre al giudizio di legittimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROdalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO1 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso della Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e alle conclusioni scritte prodotte unitamente alla nota spese; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal P.G.; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso della parte civile; uditi, altresì, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difensori di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso dell'imputato, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.G. e per il rigetto del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, con sentenza in data 31 Luglio 2019, riteneva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 628, commi I e III n. 1, 3 -bis, 61 n. 7 e 416 bis.1 comma I cod. pen. (capo A), 110, 112 n. 1 cod. pen., 4 L. n. 895/1967, 61 n. 2 e 416 bis.1 comma I cod. pen. (capo B), artt. 110, 648 e 416 bis.1 comma I cod. pen. (capo C) nonché artt. 110, 112 n.1., 635 comma II n. 1 e e 416 bis.1 comma I cod. pen. (capo D) condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; riteneva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui ai capi A), B), C) e D) esclusa per tutti l' aggravante di cui all' art. 416 bis.1 comma 1 cod. pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; condannava tutti i predetti imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. da liquidarsi in separata sede civile, liquidando una provvisionale pari ad euro 9.800.000,00 oltre spese processuali. La vicenda riguarda la rapina ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]., società di trasporto e custodia valori con sede in Caraffa di Catanzaro compiuta in data 04/12/2016 da una dozzina di uomini travisati ed armati con armi da guerra, quali fucili automatici, che utilizzavano un mezzo cingolato dotato di martello pneumatico per penetrare all'interno del caveau ed impossessarsi di denaro contante per circa 8,5 milioni di euro, ostacolando l'intervento delle forze dell'ordine mediante il posizionamento e l'incendio, lungo le vie di accesso ai luoghi, di numerosi veicoli provento di furto, cospargendo le strade di accesso con chiodi ed utilizzando, altresì, un apparecchio inibitore di frequenze (cd. jammer) onde ostacolare le comunicazioni dei vigilanti e delle forze di Polizia. 2. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 7 Aprile 2021, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli, revocando le statuizioni civili; rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione dell'aggravante di cui all' art. 416 bís.1 comma 1 cod. pen., confermando nel resto la sentenza impugnata. 3. Contro detta sentenza propongono ricorsi per Cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché la parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, con un unico motivo articolato in più censure, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all' esclusione dell'aggravante di cui all' art. 416 bis.1 cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta che la corte territoriale, nel riformare sul punto la sentenza del G.U.P del Tribunale di Catanzaro - il quale aveva ritenuto configurabile detta aggravante a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 79, atteso che risultava il coinvolgimento e l'interessamento nella vicenda in esame di esponenti della ndrangheta e i predetti imputati avevano versato parte dei proventi della rapina ad esponenti apicali delle più importanti famiglie di 'ndrangheta del catanzarese e del crotonese - aveva escluso la suddetta aggravante, in primo luogo, travisando i fatti e non valutando adeguatamente le risultanze istruttorie. Osserva che secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca Arena di [OSCURATO:PERSONA] operante in Catanzaro, la rapina era stata ideata da soggetti gravitanti nell' orbita delle organizzazioni malavitose cui era spettata una parte del bottino e che secondo, quanto riferito dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] cl. 68 (cugino omonimo dell'odierno imputato), parte dei proventi della rapina erano stati destinati ad alcune cosche di 'ndrangheta. Rileva l'ufficio impugnante che la corte di merito, nell' affermare che l'intento dei due condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 79, lungi dall' essere proteso a favorire le cosche, costituiva un mero riconoscimento per il placet alla commissione dell'atto predatorio, aveva finito per adottare una interpretazione non conforme al dato normativo ed ai principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità in quanto il pagamento di una quota parte del profitto, quale remunerazione dell' autorizzazione alla commissione di un determinato delitto se implicava (pure) un fine egoistico sotto altro profilo aveva, comunque, una chiara finalità rafforzativa del sodalizio criminoso. Evidenzia che in ragione delle circostanze riferite dal collaboratore di giustizia Mannolo per cui una parte dei proventi della rapina era stata corrisposta agli Arena dell'Isola di [OSCURATO:PERSONA] e che era stato fatto riferimento, in relazione alle interlocuzioni riguardanti la rapina in questione, a tale [OSCURATO:PERSONA] legato alla cosca Arena, risultava evidente che la volontà degli imputati era quella di favorire la sndrangheta. 3.2. [OSCURATO:PERSONA], con un primo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], formula i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione ali' art. 192 comma 3 cod. proc. pen. nonché violazione degli artt. 361 e 189 cod. proc. pen. Nel premettere che l'affermazione della responsabilità dell'imputato aveva preso le mosse dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], osserva che risultava apodittico il ragionamento dei giudici di merito quanto alla sicura credibilità attribuita al riconoscimento fotografico operato dalla stessa effettuato in data 21 marzo 2018 affermata in termini perentori che mal si conciliavano con le affermazioni di tipo dubitativo utilizzate dalla medesima collaboratrice. Rileva che la corte di appello non aveva preso in esame le specifiche censure formulate in seno all' atto di impugnazione quanto alla difformità fra la descrizione operata ed i tratti somatici dell' imputato e che del tutto privo di rilievo, a fronte delle incertezze manifestate, doveva ritenersi il riconoscimento in aula del ricorrente, riconoscimento la cui genuinità era fortemente compromessa dalla consultazione degli atti processuali nonché dalla visione dei dati della rete intemet che aveva ampiamente diffuso le generalità e l' immagine dell' imputato. Osserva che non potevano costituire elementi di riscontro alla suddetta chiamata in correità, per le ragioni analiticamente richiamate in ricorso, i colloqui captati in carcere fra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. In particolare evidenzia, quanto ai colloqui captati, che i soggetti coinvolti non erano correi e non potevano avere diretta conoscenza dei fatti ed, in realtà, avevano richiamato mere considerazioni soggettive ed opinioni personali condizionate, peraltro, dall' acceso livore nei confronti dell' imputato e della compagna e, con riferimento alle dichiarazioni del Canistro, che questi non era un correo ed aveva ricevuto le informazioni da tale [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, non era un correo, con la ulteriore precisazione che non rispondeva al vero l' affermazione che il narrato del predetto Canistro era sovrapponibile a quanto riferito dalla Cernninara. Evidenzia, ancora, che priva di una reale portata individualizzante si mostrava l' ulteriore emergenza indiziaria valorizzata dai giudici di merito quale conferma esterna alle propalazioni della coimputata vale a dire il controllo dell' imputato con soggetti di interesse investigativo in data 18 Agosto 2016 in Vietri (Potenza) e che la corte di appello nell' affermare la falsità dell' alibi prospettato dall' imputato aveva finito per pretendere un inversione dell' onere della prova in violazione della regola di giudizio di cui all' art. 192 comma 2 cod. proc. pen. Deduce, ancora, che la corte di merito aveva del tutto omesso di valutare, pur a fronte dello specifico motivo di appello, le prove a discarico costituite dalle dichiarazioni e dalle relative operazioni ricognitive di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 628 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo A). Osserva che nel caso in caso in esame, sulla scorta di quanto era dato desumere dal tenore delle stesse dichiarazioni dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., la violenza era stata indirizzata esclusivamente nei confronti del caveau posto nella parte posteriore della struttura mentre nessuna coartazione era stata posta in essere nei confronti del personale della società, con la conseguenza che occorreva procedere ad una corretta qualificazione dei fatti contestati e che la sentenza impugnata doveva essere annullata senza rinvio nella parte in cui aveva confermato la colpevolezza dell' imputato in ordine al reato di cui al capo B), imputazione da ritenersi assorbita nell' omogenea contestazione circostanziale che aggrava il capo A). Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione ai capi B), C) e D) della rubrica. Osserva che, non risultando accertato l'effettivo contributo dell'imputato alle singole ipotesi delittuose contestate, era meramente congetturale l'affermazione di responsabilità dell'imputato quanto ai reati satellite in materia di armi (capo B), ricettazione (capo C) e danneggiamento (capo D). Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.62 bis, 81 e 133 cod. pen. Rileva che il complessivo trattamento sanzionatorio andava rivisto, imponendosi una nuova valutazione quanto al giudizio di bilanciamento fra circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA] propone un ulteriore ricorso, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del medesimo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con unico atto contenente censure, in parte, comuni ed, in parte, personali. Con il primo motivo la difesa deduce violazione degli artt. 191, 270 e 271 cod. proc. pen. Assume che la corte di appello era pervenuta alla conferma dell' affermazione della responsabilità dei predetti imputati in relazione ai reati in questione nonostante non fossero presenti agli atti del fascicolo i files video delle intercettazioni avvenute nella casa circondariale di Foggia nonchè le registrazioni dei colloqui del 18/10/2016, 25/10/2016 e 26/10/2016 da cui i giudici di primo grado avevano tratto elementi dirimenti al fine di pervenire alla condanna dei ricorrenti e che i giudici di appello si erano limitati a rilevare che risultavano in atti, da una nota dello SCO, stralci delle relative conversazioni telefoniche e che, parimenti, non risultavano depositate le annotazioni di P.G. di controllo del territorio ma solamente gli elementi riassuntivi contenuti nella informativa di reato.Rileva che, nel caso in esame, si verteva in ipotesi di intercettazioni affette da vizio di inutilizzabilità patologica ex art. 270 cod. proc. pen., ben potendo la relativa questione essere sollevata anche in ipotesi di giudizio abbreviato quale quello in esame. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 21/22 Marzo 2018, 9 Aprile 2018 e 8 Gennaio 2021; violazione del principio del contraddittorio quanto all' audizione della Cerminara in data 08/01/2021. Assume che il verbale di "sommarie informazioni" rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 21 Marzo 2018 era affetto da inutilizzabilità patologica essendo stato violato il disposto di cui all' art.63 cod. proc. pen. dal momento che sin dalle primissime dichiarazioni era emersa la qualità di "indagata" della stessa in quanto concorrente in una serie di reati in materia di armi, rapina, droga ed altro indicati e che il richiamo contenuto nel verbale in data 22 Marzo 2018 con cui la Cerminara confermava le dichiarazioni rese il giorno precedente alla P.G., non potevano valere a sanare l'inutilizzabilità assoluta ormai cristallizzatasi. Lamenta che del tutto erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto che dette dichiarazioni non fossero affette inutilizzabilità assoluta e patologica e che dovevano ritenersi sanate per effetto del rituale interrogatorio del giorno successivo e che, in ogni caso, era possibile procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come in effetti avvenuto. Rileva, in particolare, che la corte territoriale aveva posto in essere quello che si definisce un vero e proprio "ibrido" in quanto non aveva espressamente dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della Cerminara ma al contempo aveva disposto una nuova audizione della predetta limitatamente alla posizione dei ricorrenti, peraltro precludendo alla difesa la possibilità di un esame adeguato e violando le regole del contraddittorio. Con il terzo motivo deduce violazione della legge processuale penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3 e 191 commi 1 e 2 cod. proc. pen. Assume che la corte di appello aveva posto a fondamento della sua decisione prove inutilizzabili ed era, pertanto, pervenuta alla conferma della pronunzia di condanna in assenza di prove idonee a fondare l'affermazione di responsabilità degli imputati. Con il quarto motivo lamenta violazione della legge processuale penale in relazione all' art.603 cod. proc. pen. Osserva che la corte di appello aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale senza alcuna motivazione, non conformandosi ai principi giurisprudenziali secondo cui nel caso in cui venga disposta la rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale occorre sempre una motivazione espressa. Con il quinto motivo lamenta violazione della legge processuale penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 comma 3, 438 e 603 cod. proc. pen.; violazione del principio del contraddittorio. Assume che l'audizione della Cerminara in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale era stata limitata alle posizioni dei ricorrenti, escludendosi la possibilità di porre domande circa le f'' origini della vicenda, situazione questa che aveva comportato una compromissione del diritto di difesa per violazione del canone di cui all' art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e del principio del contraddittorio. Con il sesto motivo deduce violazione di legge con riferimento all' identificazione degli imputati in assenza del verbale di individuazione fotografica dichiarato inutilizzabile in relazione agli artt. 192 comma 3, 438 e 441 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in relazione all' identificazione degli imputati in assenza del verbale di individuazione fotografica del 30 aprile 2018, dichiarato inutilizzabile. Nell' osservare che la corte di appello aveva dichiarato l'inutilizzabilità per violazione dell'art.441 cod. proc. pen. del verbale di interrogatorio della Cerminara in data 30/04/2018 unitamente al verbale di identificazione fotografica depositato dal P.M. solamente in sede di repliche, evidenzia che la corte di appello non aveva indicato quale era l' atto di p.g. da cui era possibile ricavare il riconoscimento degli imputati e che i giudici, non potendo di fatto scrutinare l' affidabilità e la valenza probatoria della individuazione degli autori della rapina da parte della Cernninara, stante la dichiarata inutilizzabilità del verbale in data 30/04/2018, non avevano valutato adeguatamente I' attendibilità della testimone. Con il settimo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192 comma 3, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nonché relativamente alla valutazione di attendibilità delle stesse ed alla ritenuta sussistenza di riscontri esterni. Assume che la corte di appello, omettendo di esaminare le specifiche censure formulate, non aveva adeguatamente valutato l'attendibilità del narrato della collaboratrice di giustizia non considerando la personalità criminale della stessa e le ragioni della sua collaborazione ed aveva finito per confondere i riscontri offerti per alcuni imputati con i riscontri esistenti per ciascun imputato. Rileva, ancora, che i giudici di appello non avevano adeguatamente preso in considerazione l'elemento relativo all' incongruità della ricostruzione dei fatti rispetto alla data della citata telefonata anonima ed, ancora, non avevano esaminato le plurime censure difensive in relazione agli asseriti sopralluoghi oggetto di una ricostruzione erronea, apparendo del tutto illogica l'affermazione di sopralluoghi effettuati nel periodo estivo per una rapina consumatasi nel mese di dicembre. Osserva, ancora, che la motivazione della sentenza della corte di appello, in relazione al riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], era da ritenere manifestamente carente nonché illogica e contraddittoria in quanto non solo non si era confrontata con le plurime censure difensive ma aveva anche finito per travisare completamente i dati istruttori; la corte di merito aveva, infatti, ritenuto attendibile e credibile la fonte dichiarativa sebbene la Cerminara aveyg_riconosciuto l' imputato in termini dubitativi e senza descrivere in modo corretto le effettive fattezze fisiche dello stesso, con la ulteriore precisazione che il riconoscimento del predetto in aula era stato operato in modo "nebuloso", senza l' adozione delle necessarie cautele.Evidenzia, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la Cerminara non lo aveva mai effettivamente riconosciuto e che non risultavano indicati gli atti utili ed utilizzabili ai fini della corretta individuazione dell' imputato suindicato: infatti la predetta collaboratrice in data 21 Marzo 2018 nell' individuazione della persona aveva usato il condizionale ("mi sembra di riconoscere") non descrivendo affatto le sembianze fisiche del [OSCURATO:PERSONA] e non indicando neanche il nome ed il cognome; non lo aveva riconosciuto nell' audizione del 30 aprile 2018 né l' aveva riconosciuto in aula. Deduce, altresì, che le argomentazioni della sentenza impugnata, quanto al coinvolgimento del predetto imputato nella rapina, erano totalmente carenti e contraddittorie difettando ogni dimostrazione della sua partecipazione alle fasi preparatorie ed esecutive della rapina e che erroneamente la corte di appello aveva ritenuto che le conversazioni captate in carcere fra il suindicato imputato e la moglie [OSCURATO:PERSONA] si riferivano al denaro della rapina in questione. Con l'ottavo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova in relazione ai riscontri esterni delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed alla valutazione dei testi a discarico nonchè relativamente all' asserita falsità dell'alibi fornito dal [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta che la corte di appello aveva ritenuto riscontrate le dichiarazioni della Cerminara per effetto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sebbene le propalazioni dello stesso erano assolutamente generiche e non individualizzanti nonché smentite da altri dati probatori: lo stesso, infatti, avrebbe appreso i fatti da [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta li avrebbe appresi dal padre e era, quindi, una mera fonte "de relato, de relato" e, peraltro, questi aveva indicato quali soggetti che avevano partecipato alla rapina persone diverse da quelle indicate dalla Cerminara ed uno certamente estraneo ai fatti, [OSCURATO:PERSONA], in quanto controllato a casa la notte stessa della rapina. Evidenzia, ancora, che la corte di appello aveva travisato i dati relativi ai controlli su strada, agli asseriti sopralluoghi ed alla conversazione ambientale fra il Raffaeli e sua moglie. Rileva che i giudici di appello, nel ritenere falsi ed inaffidabili i testi a discarico, non aveva indicato alcun elemento da cui desumere la falsità di tali dichiarazioni e che del tutto apoditticamente aveva affermato che l'alibi del [OSCURATO:PERSONA] era stato costruito "a tavolino", senza motivare affatto circa la conoscenza degli elementi di accusa da parte dello stesso ed ancora del tutto illegittimamente aveva disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. al fine di ricostruire e verificare quanto dedotto dalla difesa. Con il nono motivo lamenta vizio di motivazione in merito al rigetto della richiesta di acquisire tramite piattaforma Sky, quale prova nuova, le immagini televisive della partita Juventus -[OSCURATO:PERSONA] del 7 Dicembre 2016 nonché dell'istanza di confronto fra gli imputati e la Cerminara. Evidenzia che l'acquisizione delle dette immagini era necessaria al fine di ulteriormente riscontrare la veridicità del narrato del [OSCURATO:PERSONA] e che il diniego del chiesto confronto fra gli imputati e la Cerminara si poneva in insanabile contrasto con la scelta di procedere a nuova audizione di quest' ultima proprio con riferimento alle posizioni degli odierni ricorrenti.Con il decimo motivo lamenta vizio di motivazione relativamente alla mancata riqualificazione dei fatti in termini di furto aggravato. Osserva che la circostanza che le guardie si erano rifugiate in bagno attesa la non fronteggiabilità del numero di persone che facevano irruzione nel caveau non valeva ad inquadrare la fattispecie criminosa nel delitto di rapina in quanto nessuna violenza o minaccia era stata indirizzata nei confronti delle guardie e che risultava che nel corso dell'atto predatorio non erano state utilizzate armi contro gli agenti di polizia intervenuti sul posto. Con l'undicesimo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen. nonché 648, 110 e 112 n.1 cod. pen., art. 4 L. 2/10/1967. Osserva che non vi era prova di un concorso morale o materiale degli imputati in ordine agli ulteriori reati contestati e che era configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per mancata correlazione fra accusa e sentenza. Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al [OSCURATO:PERSONA] assume che la pena, ivi compreso l'aumento per la continuazione, era eccessiva ed ingiustificata e che la motivazione appariva viziata in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. e che, parimenti, eccessivo e privo di adeguata motivazione era il trattamento sanzionatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA] sia in relazione alla pena base che agli aumenti per la continuazione. 3.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone quattro motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità patologica degli esiti captativi di cui al RIT 1101/17. Assume che quanto alle captazioni ambientali in data 15/09/2017 - progressivo 91 RIT 1101/17, sulle quali era stata fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sussisteva un vizio di inutilizzabilità patologica in ragione dell'incertezza circa il luogo di effettivo svolgimento delle operazioni e che, venuto meno tale dato probatorio, difettavano elementi sui cui fondare la condanna dell'imputato. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione. Osserva che la corte di appello aveva omesso di motivare in ordine alle specifiche censure formulate quanto alla sussistenza di elementi indiziari sufficienti a suffragare l'affermazione della responsabilità per il reato di rapina contestato. Assume che, a fronte delle complessive risultanze investigative, il ricorrente doveva, al più, rispondere del solo reato di ricettazione non risultando prova che egli avesse, in qualche modo, preso parte all' assalto al caveau. Con il terzo motivo deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all' art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen.Rileva che la corte di merito aveva omesso di pronunziarsi sulle specifiche censure formulate volte ad escludere che, per effetto dell'allocazione dell'edificio in discussione, tale sito potesse essere considerato luogo isolato. Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Rileva che la corte di appello aveva adottato, sul punto, una motivazione gravemente carente in quanto non aveva distinto le posizioni di ciascun imputato, non tenendo conto dello specifico ruolo avuto dai singoli nella vicenda in esame. 3.3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone tre motivi. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione per omesso esame delle deduzioni di cui alla memoria difensiva in data 8 febbraio 2021. Rileva che con la citata memoria la difesa - nell' allegare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto dai giudici di merito quale riscontro della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA])- aveva evidenziato da un lato che lo stesso, nell' indicare il ricorrente quale compartecipe della rapina, aveva solamente riferito sue personali deduzioni e dall' altro che non era stata valutata in alcun modo l' attendibilità del predetto e la circostanza dirimente che questi era un mero teste de relato. Osserva, ancora, che in seno alla citata memoria era stato pure evidenziato che l'asserito "silenzio" dell'utenza del Manolo nei giorni prossimi ed in quello in cui era stata consumata la rapina (ritenuto sintomatico della necessità di evitare qualunque traccia anche telefonica legata ai luoghi teatro della rapina) era smentito dai dati allegati relativi all' utilizzo frequente del cellulare da parte dell'imputato. Evidenzia che era stato, pure, eccepito che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano il frutto di quanto riferitogli dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] e di quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA], coimputato nell' odierno processo, con la conseguenza che occorreva una più penetrante verifica in ordine alla valutazione di attendibilità ed utilizzabilità del narrato del predetto il quale nulla aveva riferito quanto allo specifico ruolo del Mannolo quale soggetto chiamato a fornire un appoggio logistico ai rapinatori, secondo quanto contestato nel capo di imputazione. Rileva che, contrariamente a quanto argomentato dalla corte di appello, la circostanza del coinvolgimento del ricorrente riferita dalla Cerminara non era stata confermata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (omonimo dell' imputato) il quale non aveva indicato il ricorrente quale autore o compartecipe della rapina, difettando una convergenza dichiarativa nei termini voluti dalla legge e che la motivazione appariva carente anche nella parte in cui i giudici non avevano verificato se fosse emersa la prova di un contributo causale dello stesso implicante una responsabilità a titolo di concorso posto che, secondo quella che era la contestazione del capo di imputazione, il Mannolo avrebbe fornito appoggio logistico e garantito la custodia della refurtiva. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 110 cod. pen.Assume che posto che la medesima Cerminara non aveva riferito della conoscenza da parte del Mannolo dell'intento di [OSCURATO:PERSONA] di consumare una rapina non poteva ritenersi la prova di un ruolo di concorrente del predetto in mancanza di dimostrazione della previa conoscenza, dovendosi parlare di un post factum del tutto svincolato dal reato di rapina. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 63 comma 2 e 191 cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e conseguente vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente. Rileva che le dichiarazioni della Cerminara, rese in data 21 Marzo 2018, erano inutilizzabili per violazione dell'art. 191 comma 1 cod. proc. pen. con la conseguenza che non sussisteva alcuna possibilità di rinnovazione e, pertanto, il verbale in data 22 Marzo 2018 con il quale era stato rinnovato l'atto inutilizzabile in data 21 Marzo 2018 attraverso un rinvio per relationem alle dichiarazioni già rese doveva ritenersi nullo perché posto in essere in rinnovazione di un atto inutilizzabile, inutilizzabilità assoluta operante anche in ipotesi di giudizio abbreviato quale quello in questione. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria in data 12/02/2022 contenente motivi aggiunti ulteriormente deducendo in ordine al vizio lamentato relativo alla circostanza che le ragioni difensive contenute nella memoria in data 8 febbraio 2021 con i richiami agli atti processuali non erano state considerate dal giudice d'appello che aveva completamente omesso la valutazione della memoria prodotta nonché ulteriore memoria in data 1 Marzo 2022 con la quale ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso proposto dal P.G. nei suoi confronti quanto all' esclusione dell' aggravante di cui all' art. 416 bis.1 cod. pen. 3.4. [OSCURATO:PERSONA] propone due ricorsi. Con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi. Con il primo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva da parte del G.U.P. e della corte di appello. Rileva che entrambi i giudici di merito avevano disatteso la richiesta di audizione di [OSCURATO:PERSONA], con la quale risultava essersi confidata la collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], escussione indispensabile al fine di valutare l'attendibilità di quest' ultima, precisando che l'ammissione di tale prova era certamente compatibile anche con la scelta del rito abbreviato c.d. secco. Con il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese in data 21/03/2018 da [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 63 comma 1 cod. proc. pen. nonché delle ulteriori dichiarazioni rese in data 22/03/2018 da ritenere parimenti patologicamente inutilizza bili. Osserva che le dichiarazioni in data 21 marzo 2018 erano da ritenere inutilizzabili in quanto era stato omesso l'avviso di cui all' art. 64 comma 3 lett. a) cod. proc. pen. e che erano da ritenere inutilizzabili anche le dichiarazioni contenute nel verbale del successivo 22 marzo che non potevano avere alcuna efficacia sanante in quanto non poteva essere sanato un atto irrimediabilmente nullo, essendo irrilevanti le mere garanzie formali assicurate nel successivo verbale ove erano state richiamate per relationem dette dichiarazioni a fronte della inutilizzabilità patologica già verificatasi ed, ancora, che il verbale era stato redatto in forma riassuntiva e non si era proceduto alla fonoregistrazione come stabilito per i collaboratori di giustizia. In seno al detto ricorso è stata, infine, dedotta la manifesta infondatezza delle censure proposte dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, rilevandosi la insussistenza di elementi idonei ad integrare l'aggravante contestata ex art. 416 bis.l. cod. pen. Con altro ricorso a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il medesimo imputato formula sette motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza della questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al verbale di s.i.t. in data 21 marzo 2018. Rileva che la corte di appello, nell' affrontare la questione della nullità/inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2018 per omessa immediata interruzione nel momento in cui erano emersi elementi di reità a carico della dichiarante ex art. 63 comma 1 cod. proc. pen. e per essere stato redatto in assenza del difensore ed in assenza degli avvisi di cui all' art. 64 comma 3 lett. c) cod. proc. pen. aveva ritenuto sanato ogni vizio dalla scelta del rito abbreviato, muovendo dal presupposto della configurabilità della natura "fisiologica" e non "patologica" del vizio, in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria. Assume che già a pag. 5 del verbale erano emersi elementi di reità a carico della collaboratrice con la conseguenza che le dichiarazioni riassunte a partire da quel momento non potevano essere utilizzate. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza della questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al verbale di s.i.t. in data 21 marzo 2018 in quanto integralmente richiamate e confermate in sede di interrogatorio reso dalla stessa in data 22 marzo 2018. Rileva che i giudici territoriali non avevano considerato che ostava alla rinnovazione dell'atto il disposto di cui all' art. 191 cod. proc. pen. Evidenzia che il meccanismo di rinnovazione del verbale di s.i.t. del 21/03/2018 non poteva essere invocato ed adottato atteso che le dichiarazioni ivi contenute erano state acquisite in presenza di un divieto di legge ex art. 63 comma 1 cod. proc. pen., rilevante ai sensi dell'art. 191 comma 1 cod. proc. pen. né, tantomeno, il verbale di interrogatorio del 22/03/2018 con il quale era stato rinnovato quello inutilizzabile del 21/03/2018 attraverso il richiamo per relationem poteva dirsi concretamente redatto con le garanzie di legge atteso che l'autorità procedente, piuttosto che procedere ex novo, si era limitata a sollecitare una generica conferma delle dichiarazioni precedentemente rese ed assunte contra legem che, di fatto, avevano trovato pieno ingresso nel processo. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al verbale di interrogatorio in data 22 marzo 2018 per violazione degli artt. 13 e 16-quater, comma 3 D.L. n. 8/1991 e art. 141 bis cod. proc. pen. Osserva che detto verbale doveva essere ritenuto inutilizzabile in assenza di allegazione della fonoregistrazione e della relativa trascrizione e rileva che dal momento che nel verbale del 22 marzo 2018 redatto in maniera riassuntiva ed acquisito agli atti la Cerminara aveva dichiarato la sua volontà di collaborazione l'interrogatorio doveva essere preceduto dagli avvisi ex art. 13 comma 14 D.L. n. 8/1991 che non risultavano esserle stati rivolti ed occorreva procedere secondo le formalità di cui all' art. 141 bis c.p.p. vale a dire tramite fonoregistrazione di cui non vi era prova e della quale la difesa aveva chiesto copia. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere la corte pervenuta alla conferma dell' affermazione della penale responsabilità del ricorrente attraverso un meccanismo di formazione della prova contrario ai diritti fondamentali dell'imputato ed alle regole del giusto processo. Rileva che la fattispecie processuale in esame era caratterizzata da una totale assenza di "trasparenza" nella raccolta della prova, ponendosi in contrasto con il diritto ad un processo equo fissato dall' art. 6, § 3 della CEDU e con i principi fissati dagli artt. 24 e 111 Cost. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] anche sotto il profilo del travisamento della prova. Rileva che la corte di merito aveva omesso ogni verifica della attendibilità personale della propalante a partire dalla genesi della collaborazione della predetta e dal contesto personale della stessa, questione risolta con argomentazioni illogiche e contraddittorie e con un travisamento delle risultanze istruttorie che avevano finito per disarticolare la complessiva coerenza logica dell'apparato motivazionale. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ravvisate in quelle rese dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio della prima [OSCURATO:PERSONA], anche sotto il profilo del travisamento della prova. Lamenta che le specifiche censure formulate quanto alle evidenti contraddizioni del narrato dei predetti e alla insufficienza a corroborare il narrato della Cerminara non avevano trovato adeguata e logica risposta. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ravvisate in altri dati probatori, anche sotto il profilo del travisamento della prova. Osserva che gli asseriti ulteriori elementi di riscontro costituiti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] cl. 68 (cugino dell'omonimo coimputato), dai contatti con il basista Tassone (giudicato separatamente) e dalle risultanze delle celle telefoniche agganciate dal cellulare in uso all' imputato erano privi di rilievo alcuno in quanto: relativamente alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] cl. 68 la corte di appello non aveva in alcun modo verificato l'attendibilità del dichiarante; il dato relativo ai contatti fra Tassone e l'imputato era del tutto neutro; la corte non aveva chiarito il valore dei viaggi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] per come emersi dalle registrazioni delle celle telefoniche. Con l'ottavo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Assume che la motivazione sul trattamento sanzionatorio (stabilito muovendo da una pena base superiore al minino edittale) era gravemente carente e non si era confrontata con le specifiche censure formulate dalla difesa. Con memoria difensiva in data 25/02/2022 i difensori di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno rilevato l' inammissibilità dei ricorsi proposti dalla Procura Generale e dalla parte civile nei confronti del predetto quanto all' esclusione dell'aggravante di cui all' art. 416 bis.1 cod. pen. 3.6. [OSCURATO:PERSONA] propone due ricorsi. Con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta attendibilità del narrato dei collaboratori di giustizia ed alla verifica della sussistenza di elementi di riscontro in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Rileva che sulla scorta degli elementi probatori emersi mancava la prova certa della partecipazione dell'imputato alla rapina e che difettava la conoscenza da parte dei dichiaranti del ruolo avuto dallo stesso. Osserva che la narrazione della dichiarante principale la Cerminara - la cui attendibilità estrinseca non era stata valutata adeguatamente - era rimasta priva di riscontri; che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano de relato e che anche il Marchio non aveva riferito su circostanze a sua diretta conoscenza. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, sproporzionato rispetto ai fatti di causa. Assume che la motivazione, sul punto, era totalmente carente ed irragionevole e che appariva eccessivo l'aumento per la continuazione. Con altro ricorso a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza della questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia che la corte di appello avrebbe dovuto concludere nel senso della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2018 ed in data 22 Marzo 2018, proponendo una censura in parte sovrapponibile a quella proposta sulla tematica in esame da [OSCURATO:PERSONA] con il secondo ricorso. Con il secondo motivo rileva vizio di motivazione non avendo la corte di appello adeguatamente esaminato la doglianza relativa al difetto di prova del ruolo assunto nella rapina dal ricorrente.Osserva che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non era emerso quale specifico ruolo avrebbe avuto l'imputato nella rapina, vulnus questo che rendeva del tutto illogica la motivazione della corte territoriale che si era limitata, solamente, a cercare elementi di riscontro al narrato della collaboratrice di giustizia. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ravvisate in quelle rese dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA], anche sotto il profilo del travisamento della prova. Lamenta che le specifiche censure formulate quanto all' irrilevanza dei fatti riferiti nell' ottica della prova della compartecipazione dell'imputato alla rapina predetta e alla insufficienza di tali dichiarazioni a corroborare il narrato della Cerminara. Con quarto motivo deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio certamente eccessivo. Assume che la motivazione sul trattamento sanzionatorio (stabilito muovendo da una pena base superiore al minino edittale) era gravemente carente e che illogica appariva la mancata differenziazione della posizione del ricorrente rispetto agli altri coimputati. 3.7. La parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. propone, ai soli effetti civili, due motivi. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, anche per travisamento del fatto, in ordine alla pronunzia assolutoria emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannato in primo grado per il reato di rapina, con conseguente revoca delle statuizioni civili emesse a carico dello stesso. Assume che la corte territoriale aveva riformato la pronunzia condannatoria di primo grado ritenendo che le dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non potevano ritenersi decisive in quanto quest' ultima non aveva ricollegato lo stesso a circostanze precise e non aveva fatto riferimento alla sua partecipazione alle fasi finali del reato per come consumato e precisando che non era emersa prova della sua presenza in Calabria nel dicembre del 2016 né della suddivisione anche in suo favore di una parte del bottino. Rileva che la motivazione, sul punto, appariva contraddittoria in quanto i giudici di appello avevano evidenziato la piena attendibilità della propalante, la quale aveva riconosciuto fra gli altri partecipanti il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo irrilevante che la stessa non avesse riconosciuto gli specifici compiti dei singoli imputati. Osserva che la corte di appello, con motivazione assai illogica e contraddittoria ed operando una "ingiustificata selezione del materiale probatorio", nel pervenire ad una pronunzia assolutoria, aveva finito per trascurare tutta una serie di elementi obiettivi esistenti agli atti che, valutati unitamente ad altri elementi logici, erano tutti convergenti nel senso della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all' episodio delittuoso in questione. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento del fatto in ordine alla esclusione della contestata aggravante ex art. 416 bis.l. cod. pen.Rileva che la corte di appello aveva escluso detta aggravante valutando, in modo del tutto erroneo, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] a capo della locale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato il pieno coinvolgimento nei fatti delle famiglie mafiose tale da poter ritenere configurabile la contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che appare opportuno, avendo numerosi ricorrenti prospettato questioni in parte sovrapponibili ed al fine di evitare inutili ripetizioni, premettere alcune considerazioni di carattere generale e comune prima di procedere alla disamina dei motivi "specifici" di ricorso proposti da ciascun imputato. 1.1. "I limiti del sindacato di legittimità". Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocuii", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794). Deve, pure, essere rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è, pertanto, consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056). Va, anche, osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804). Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). Deve, inoltre, ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). ie7 E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto secondo quanto appresso chiarito - la valutazione risulta logica anche in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Giova rammentare, ancora, la corretta deduzione del vizio di travisamento della prova che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, oppure si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte non è riscontrabile nel caso gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e della responsabilità dell'imputato. E', invece, necessario che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Perché il vizio sia valutabile in sede di legittimità è però onere del ricorrente, non solo illustrare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, ma soprattutto individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere. Vero è, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, Sentenza n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello; cfr., anche, Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). Va, precisato, inoltre, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilrnente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 1.2. La nozione di indizi e la loro valutazione. In ordine alla valutazione degli indizi va premesso che per indizio s'intende «un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, PM, p.c., Musumeci e altri, rv. 191230). L'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente (sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, rv. 243508) nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo ed inevitabile. Solitamente esso è però significativo di una pluralità di fatti non noti, presentando un livello di gravità e precisione in relazione di proporzione diretta con la forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare e di proporzione inversa con la molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di comune esperienza. Tale relativa ambiguità ed inefficienza probatoria diretta dà conto della ragione per la quale il sistema processuale impone un particolare rigore valutativo degli indizi secondo la regola dettata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. di cui pretende gravità, precisione e concordanza. La riflessione esegetica condotta dalla giurisprudenza di legittimità è ormai pervenuta ad esiti consolidati nel ravvisare la corretta applicazione del parametro legale di apprezzamento della prova indiziaria in quanto il fatto assumibile come indizio deve presentare carattere di certezza, intesa, non in senso assoluto e naturalistico, ma quale portato della verifica processualmente conducibile alla stregua delle fonti di prova acquisite (sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, rv. 193407;sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco e altro, rv. 242123; sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240762-240766). E', dunque, necessario che la prova critica non sia affidata ad un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di opinabili congetture o di elaborazioni personali del decidente, dovendo ricevere riscontro nelle evidenze probatorie del processo. Per gravità s'intende poi l'intrinseca capacità dimostrativa rispetto al thema probandum, ossia la probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, mentre precisione significa specificità, univocità ed impossibilità di diversa interpretazione, altrettanto o più verosimile e concordanza, requisito proprio della pluralità di indizi, indica convergenza, concordanza e non contraddittorietà di significato in modo tale che, grazie al reciproco collegamento ed alla simultanea direzione verso lo stesso risultato, il loro insieme assume l'efficacia dimostrativa della prova (sez. 1, n. 7027 del 08/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], rv. 216181; sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, [OSCURATO:PERSONA], rv. 224962; sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, rv. 251527; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 1, n. 37348 del 06/05/2014, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, rv. 260278). La lezione interpretativa costante di questa Corte ha precisato come l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. imponga anche un vincolo di metodo operativo per il corretto utilizzo della prova indiziaria, nel senso che, poiché l'indizio in sé considerato può essere indicativo di una pluralità di fatti non noti, incluso quello da dimostrare, il relativo apprezzamento postula una preventiva valutazione per individuarne «la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez. U, n. 33748 del 12 7.2005, Mannino, rv. 231678) sulla base di affidabili regole di esperienza e di criteri logici e scientifici. S'impone quindi la verifica successiva, consistente nella considerazione unitaria e complessiva degli elementi acquisiti, che ne evidenzi «i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» e chiarisca eventuali profili di ambiguità, presentati da ciascuno di essi in sè considerato, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato al di !à di ogni ragionevole dubbio anche in assenza di una prova diretta di reità, non essendo sufficiente dal 8 punto di vista metodologico proporne una lettura in termini di mera sommatoria, né, all'opposto, un'analisi atomistica che prescinda dal loro raffronto e dalla considerazione unitaria (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, rv. 231678; sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, rv. 248384; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, rv. 256967). Nell'impiego della prova indiziaria è, dunque, richiesta al giudice la conduzione di un ragionamento probatorio che attraverso l'utilizzo di regole di esperienza, -tratte dalla osservazione ripetuta del normale svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane in presenza di determinate condizioni e dalla logica, che orienta i percorsi mentali della razionalità umana, oppure di leggi scientifiche di valenza universale o di ricorrenza statistica- deve procedere, fornendone adeguata giustificazione, alla verifica, dapprima della validità delle regole o delle leggi utilizzate, quindi della correttezza e consequenzialità logica del risultato ottenuto. Solo così è possibile proporre una ricostruzione del fatto di reato «in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili» (sez. 1, n. 3424 del 02/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 189682). Tale operazione deve essere guidata dalla regola, ora positivizzata dall'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, che impone di pronunciare sentenza di condanna solo se la colpevolezza dell'imputato emerga al di là di ogni ragionevole dubbio, criterio generale per il riscontro della consistenza logica e della valenza dimostrativa del discorso probatorio esposto nella sentenza impugnata. Come già affermato da questa Corte, tale canone orientativo, pur non autorizzando il recepimento di spiegazioni alternative del medesimo fatto segnalate dalla difesa (sez. 1 n. 53512 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gurgone, rv. 261600; sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, ed altri, rv. 259204; sez. 5 n. 10411 del 28/01/2013, Viola, rv. 254579), impone che la pluralità di possibili ricostruzioni della vicenda abbia costituito oggetto di puntuale e attenta disamina da parte del giudice d'appello e che l'esistenza di una ragionevole perplessità sulla ipotesi alternativa, riguardante tanto la causale, quanto gli autori dell'azione criminosa, sia stata esclusa all'esito di un percorso delibativo, condotto mediante un serrato confronto dialettico con le emergenze processuali. Per convalidare, sul piano logico, il giudizio di colpevolezza, è dunque necessario che i dati probatori acquisiti siano tali da lasciare fuori solo eventualità remote, la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta sia priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, addirittura ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l'orientamento espresso da sez. 1 n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240763 (vedi altresì sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, RG., RC. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Pg in proc. Segura, rv. 262280). Del pari, in un processo basato su prova indiziaria il verdetto assolutorio può raggiungersi per il disconoscimento della caratteristica di indizi nel senso imposto dall'art. 192 cod. proc. pen. ai dati probatori, siccome dotati di insufficiente capacità dimostrativa, oppure per l'acquisizione, pur in presenza di dati indizianti significativi, di altre emergenze istruttorie in grado di supportare un'ipotesi alternativa altrettanto logica e tale da introdurre un ragionevole dubbio. Quanto alla natura del sindacato conducibile da parte della Suprema Corte è chiaro che la stessa senza potersi occupare della gravità, della precisione e della concordanza in sé degli indizi, la cui verifica diretta comporterebbe sconfinamenti indebiti nella ricostruzione del fatto di reato, compito esclusivo del giudice di merito, deve riguardare la articolazione logica e giuridica della motivazione della relativa sentenza per poterne verificare la corretta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. delle regole della logica e del principio di non contraddizione, nonché la compiutezza e coerenza argomentativa nella considerazione della valenza dimostrativa dei risultati probatori (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, rv. 207944; sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, rv. 241826; sez. 4, n. 48320 del 12/1.1/2009, Durante, rv. 245880; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321). Il controllo esercitabile nella sede di legittimità investe, quindi, solo in via indiretta il risultato della valutazione perché deve riguardare il metodo seguito nelle operazioni ricostruttive del fatto mediante il raffronto dei singoli passaggi in cui si è articolato il ragionamento probatorio con i criteri legali in quanto, come affermato da Sez. U n. 6682/92 nella pronuncia sopra citata, la correttezza del metodo è l'unica garanzia circa l'affidabilità del risultato ricostruttivo. 1.3. "Il ragionevole dubbio". Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato del richiamato art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2", sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass. 2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941). La regola di giudizio contenuta nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 5 della legge n. 46 del 2006 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (cfr., così, Cass. Pen., 1, 24.10.2011 n. 41.110, PG in proc. Javad). Si è chiarito che tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello. La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (cfr., Cass. Pen., 4, 7.6.2011 n. 30.862, Giulianelli; conf., Cass. Pen., 4, 25.3.2014 n. 22.257, Guernelli). 1.4. La inutílizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Va, invero, rilevato che appare corretta l'impostazione dei giudici di merito i quali hanno ritenuto che avendo la Cerminara confermato, in sede di interrogatorio in data 22 marzo 2018, le precedenti dichiarazioni era, comunque, irrilevante la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede s.i.t. in data 21 marzo 2018 per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen, non potendosi configurare "una sorta di inutilizzabilità derivata" delle ulteriori e successive dichiarazioni. Risulta che la Cerminara, sentita in data 21/03/2018 senza che la sua audizione fosse stata interrotta nonostante fossero emersi indizi di reità a suo carico, senza che le fossero stati dati gli avvisi di cui all' art. 64 cod. proc. pen. e senza che le fosse stato nominato un difensore, il giorno successivo, alla presenza del difensore ed osservate le formalità di rito, era stata nuovamente sentita ed in detta occasione aveva richiamato a verbale, per relationem, le precedenti dichiarazioni. Osserva questa Corte che, pure accedendo alla tesi della inutilizzabilità "patologica" ed erga omnes delle prime dichiarazioni, le complessive censure proposte dai ricorrenti sulla questione in esame non colgono nel segno. Va, in primo luogo, richiamato il principio di diritto secondo cui l'inutilizzabilità, per inosservanza della disposizione sul previo avvertimento ex art. 64, terzo comma, lett. c), cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese come persona informata sui fatti dal denunciante che invece già risulti sottoposto ad indagine per un reato connesso o collegato non impedisce che il soggetto reiteri successivamente le dichiarazioni, dandone conferma una volta che siano adempiute le modalità procedimentali imposte dalla legge. (Sez. 2, Sentenza n. 4040 del 19/12/2005 Cc. (dep. 01/02/2006) Rv. 233367 - 01.Ritiene il Collegio che la rinnovazione dell'audizione della predetta in data 22 marzo 2018 appare del tutto legittima, sotto il profilo formale e sostanziale, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come debba considerarsi pienamente utilizzabile l'atto, ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte in violazione di legge derivi o mutui il contenuto anche attraverso una generica conferma di esse (sez. 6^, 13/01/1998, [OSCURATO:PERSONA], rv. 210322; sez. 1^, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiore, rv. 222714; sez. 2^, 19/12/2005, Ancora, rv. 233367). Occorre, peraltro, richiamare la giurisprudenza secondo cui il principio dell'invalidità derivata previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicchè la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla. (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. (dep. 30/01/2020) Rv. 278196 - 03. La Suprema Corte ha, in passato, rilevato che il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'indagato, senza assistenza difensiva, alla polizia giudiziaria, non si comunica al successivo interrogatorio nel quale il pubblico ministero, edotto di tali dichiarazioni, sottoponga l'indagato, ritualmente assistito dal difensore (Sez. 1, n. 8632 del 10/02/2009 - dep. 26/02/2009, Pacicca e altri, Rv. 242847); in effetti, in tema di inutilizzabilità - differentemente che per la materia della nullità - non opera il principio della propagazione, cosicché, in forza del principio vitíatur sed non vitiat, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili (Sez. 1, n. 21923 del 30/01/2007 - dep. 06/06/2007, Cirillo e 7 altri, Rv. 236694): non trova, quindi, applicazione il principio fissato dall'art. 185, primo comma, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 12105 del 04/03/2008 - dep. 18/03/2008, P.G. in proc. Fiaccabrino, Rv. 239746). La tesi dell' inutilizzabilità derivata, propugnata da taluni dei ricorrenti, si pone, del resto, in contrasto con i principi richiamati dalla Corte Costituzionale la quale, con la sentenza 3 ottobre 2019 n. 219, ha avuto modo di precisare che: "È da considerare infatti pacifico l'assunto secondo Il quale l'istituto della inutilizzabilità abbia vita totalmente autonoma rispetto al regime ed alla stessa natura giuridica delle nullità, non essendo anzi mancati tentativi definitori che hanno fatto riferimento ad una ipotesi di «difetto funzionale della "causa" dell'atto probatorio, vale a dire come una inidoneità dell'atto stesso a svolgere la funzione che l'ordinamento processuale gli assegna» (Cass., sez. un., n. 13426 del 2010). Un simile "vizio", peraltro, risponde anch'esso - al pari delle nullità - ai paradigmi della tassatività e legalità, dal momento che è soltanto la legge a stabilire quali siano - e come si atteggino - i diversi divieti probatori. Infine, è lo stesso sistema normativo ad avallare la conclusione secondo la quale, per la inutilizzabilità che scaturisce dalla violazione di un divieto probatorio, non possa trovare applicazione un principio di "inutilizzabilità derivata", sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale «fila nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo». Derivando il divieto probatorio e la conseguente "sanzione" della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi "estensione" di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa. Del resto, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione secondo la quale tale principio, valido per le nullità, non si applica in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 settembre 2018-4 febbraio 2019, n. 5457)", principi riaffermati dalla medesima Corte Costituzionale con la successiva sentenza 26 novembre 2020 n. 252 ove è stata richiamata e ribadita "l'impossibilità - ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità - di riferire all'inutilizzabilità il regime del "vizio derivato", che l'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. contempla solo nel campo delle nullità (stabilendo, in specie, che «[l]a nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo»)". Muovendo da tali coordinate ermeneutiche devono, allora, ritenersi corrette le conclusioni cui sono pervenuti sul punto i giudici di merito posto che l'atto di rinnovazione (in questo caso il verbale di interrogatorio in data 22/03/2018 reso dalla Cerminara con l' assistenza del difensore previa formulazione degli avvisi ex lege) ben poteva richiamare il contenuto di un atto inutilizzabile (vale a dire il verbale delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. alla polizia giudiziaria senza i prescritti avvisi) che in tal modo proprio, attraverso il richiamo al suo contenuto, entra a fare parte del primo, il richiamo fatto in modo espresso, nel senso che risulta inequivocabile la volontà del dichiarante di rievocare quanto già detto in precedenza (nell'atto ex se inutilizzabile). Il mero dato formale della mancata espressa reiterazione per esteso ed in modo pedissequo delle singole dichiarazioni già rese in precedenza non può in alcun modo inficiare, dunque, la validità dell'atto successivo, contrariamente a quanto prospettato dalle difese dei ricorrenti. La decisione del giudice di appello è, dunque, ineccepibile in quanto conforme ad un principio più volte affermato dalla Suprema Corte su una questione del tutto analoga: «premessa la inapplicabilità del principio della comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi all'ipotesi di interrogatorio nullo reso da soggetto che, in successiva rituale sede, confermi espressamente le prime dichiarazioni pur senza totale loro riproduzione grafica, è stato in sede di legittimità più volte affermato che altra è la nullità dell'interrogatorio ed altra è la autonomia concettuale e narrativa del testo prodotto da quell'atto, autonomia che costituisce presupposto perché quel testo e la narrazione di fatti ivi contenuta vengano, in successiva sede, dall'interrogato richiamati pienamente e consapevolmente se pur non pedissequamente» (così Sez. 1, n. 8401 del 10/12/2008, dep. 2009, Martello, Rv. 242969; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 1, n. 46274 del 7/11/2007, Ditto, Rv. 238487). Successivamente (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271230) la Corte di cassazione ha ribadito che la nullità delle dichiarazioni rese senza le previste garanzie da soggetto che doveva sin dall'inizio essere sentito quale imputato non si estende al successivo interrogatorio nel quale il medesimo soggetto, nel rispetto delle regole procedurali, le conferma, richiamandole per relationem, in quanto, non sussistendo connessione essenziale tra i vari interrogatori, non è applicabile la regola dettata dall'art. 185 cod. proc. pen. sulla comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi dipendenti e la nullità di uno di essi non fa venire meno il testo linguistico incorporato in questo, che può essere richiamato successivamente dallo stesso soggetto (fattispecie in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso afferente alla dedotta inutilizzabilità dell'interrogatorio di garanzia, il cui testo richiamava, senza riprodurle, le precedenti dichiarazioni rese senza le previste garanzie difensive dall'imputato, il cui verbale era stato acquisito ex art.513 cod. proc. pen. all'esito della determinazione dell'imputato medesimo di avvalersi della facoltà di non rispondere). Le sommarie informazioni rese dalla Cerminara in giorno 22 marzo "contengono" le precedenti dichiarazioni, aventi ad oggetto la descrizione dei fatti. Erroneamente, dunque, nei ricorsi si è evocata una "sanatoria" di dichiarazioni inutilizzabili: «la circostanza che sia venuto meno l'atto giuridico non fa venire meno il testo linguistico che lo stesso soggetto può richiamare successivamente in tutto o in parte per relationem, senza necessità di ripetere quanto già dichiarato nell'atto giuridico nullo» (così Sez. 1, n. 46274 del 7/11/2007, cit.). E' adesso possibile passare alla disamina dei singoli motivi dei ricorsi. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Il primo motivo è infondato. Osserva la Corte che la questione dell'individuazione e del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] - chiamato in correità dalla Cerminara quale soggetto che ha preso parte all' azione delittuosa di cui al capo A) - ha costituito oggetto di amplissima valutazione da parte dei giudici di merito. Va, in primo luogo, rilevato che il giudice di primo grado ha sottolineato come la Cerminara, fra le foto sottoposte al suo esame, aveva individuato nella fotografia riproducente l' effige dell' odierno ricorrente "[OSCURATO:PERSONA]" a lei noto facente parte del "gruppo dei pugliesi" (non sapendo affatto che fra le quindici foto a lei sottoposte ve ne fosse necessariamente una di un pugliese con tale nome di battesimo), chiarendo pure, con congrue argomentazioni, la totale irrilevanza delle discrasie evidenziate dalla difesa quanto all' aspetto fisico e, segnatamente, all' indicazione del colore ed alle caratteristiche dei capelli del predetto (v. f. 67). I giudici di appello, nel confermare quanto argomentati dai primi giudici, hanno, ancora, chiarito, con un ragionamento adeguato e privo di aporie logiche, che in un primo momento la predetta collaboratrice di giustizia, presa visione della fotografia che corrispondeva a tale "Alessandro" ossia "l'altro dei pugliesi" che si era distinto nel gruppo e che la stessa aveva incontrato anche dopo la rapina, lo aveva riconosciuto sebbene esprimendo solo una perplessità quanto alla lunghezza dei capelli, precisando, tuttavia, come "la stessa visione della foto esibita alla collaboratrice permette infatti di affermare che in quella proprio il taglio dei capelli dell'imputato è diverso da come il soggetto si presenta ora" ed, ancora, che a fronte del fatto che alla Cerminara era stato chiesto di visionare le foto nel pieno della notte, dopo ore di dichiarazioni, l'incertezza dimostrata non valeva, comunque, a smentire il risultato, ossia il fatto che la fotografia indicata era proprio quella di [OSCURATO:PERSONA].E la corte territoriale, con ragionamento che resiste alle censure, di mero fatto, formulate con il predetto ricorso, relativamente al riconoscimento effettuato dalla collaboratrice nel corso del giudizio di appello, ha evidenziato, con congrue argomentazioni, come le contestazioni delle difese quanto alla correttezza ed all' imparzialità dell'atto ricognitivo erano chiaramente sconfessate da tutti gli accorgimenti del caso, adottati per salvaguardarne la genuinità. In tale prospettiva non possono rilevare, in questa sede di legittimità, le generiche contestazioni di parte ricorrente secondo cui detto riconoscimento sarebbe stato condizionato oltre che dalle "anomale" modalità di svolgimento dell'udienza, dalla pregressa visione ad opera della collaboratrice delle immagini dell'imputato tramite internet. Ne discende, in sintesi, che non colgono nel segno le censure circa l'inaffidabilità del riconoscimento fotografico del [OSCURATO:PERSONA] operato dalla Cerminara dovendosi escludere, sulla scorta di quanto ricostruito dai giudici di primo e di secondo grado, che siano residuati effettivi margini di "incertezza" in ordine a tale riconoscimento mentre la difesa finisce per sollecitare, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti a fronte di una doppia valutazione conforme dei dati istruttori operata dai giudici di merito. Osserva il Collegio che, parimenti, infondate si appalesano le contestazioni di cui al citato ricorso secondo cui che non potevano costituire elementi di riscontro alla suddetta chiamata in correità i colloqui captati in carcere fra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie nonchè le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Va premesso che in tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. (Sez. 1, Sentenza n. 34712 del 02/02/2016 Ud. (dep. 05/08/2016) Rv. 267528 - 01. E' stato, pure, condivisibilmente osservato che in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità. (Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 Ud. (dep. 28/10/2014) Rv. 260607 - 01. Occorre, altresì, ricordare il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possono consistere in elementi di qualsivoglia natura anche di carattere logico, ma che, oltre ad essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente. (Sez. 6, Sentenza n. 1249 del 26/09/2013 Ud. (dep. 14/01/2014) Rv. 258759 - 01. Del resto la chiamata in correità può trovare riscontro in una chiamata "de relato", eseguita da collaboratore non coimputato. (Sez. 1, Sentenza n. 35627 del 18/04/2012 Ud. (dep. 18/09/2012) Rv. 253456 - 01. Nel caso in esame i giudici di appello hanno rilevato come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva indicato quale soggetto che aveva preso parte alla rapina in questione l' odierno ricorrente inteso "Alessandro il Pavone" - risalivano al 24/03/2017 a distanza di poco più di tre mesi dal fatto, allorquando risultavano note le sole informazioni divulgate dagli organi di stampa sulla rapina e, quindi, ad epoca antecedente alle misure cautelari ed alle stesse dichiarazioni della Cerminara e dei suoi parenti e apparivano, particolarmente, circostanziate avendo lo stesso fatto riferimento ad un appoggio del gruppo a Catanzaro, presso un amico di Alessandro, identificabile nell' odierno coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Deve, invero, ritenersi che la chiamata in reità del Canistro risulta convergere con quella, del tutto autonoma, della Cerminara quanto al fatto storico ed a talune delle sue modalità operative, vale a dire la rapina per cui si procede e l'individuazione del soggetto accusato, ossia il [OSCURATO:PERSONA], non cogliendo in alcun modo nel segno nè la contestazione secondo cui non sussisterebbe alcuna sovrapponibilità fra dette dichiarazioni né la contestazione secondo cui la corte di appello non avrebbe valutato, in alcun modo, l' attendibilità della fonte originaria delle informazioni riferite dal Canistro. Va, del resto, rilevato che in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. (Sez. 6 -, Sentenza n. 47108 del 08/10/2019 Ud. (dep. 20/11/2019) Rv. 277393 - 01. Premesso che la corte di appello ha adeguatamente vagliato i profili di attendibilità del narrato del predetto collaboratore alla luce dei molteplici particolari dal medesimo indicati sui partecipanti alla rapina va osservato che il difensore, nel formulare le predette censure, da un lato mira in modo inammissibile ad una rivalutazione dei dati probatori esaminati dai giudici di merito in modo conforme e, per altro verso, sollecita una interpretazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., non in linea con i principi giurisprudenziali sopra richiamati. La corte di appello, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contradittorie, ha pure chiarito che alla suddetta chiamata in reità de relato - ritenuta correttamente, già di per sé, del tutto sufficiente a fungere da riscontro alla chiamata diretta della [OSCURATO:PERSONA] - andavano ad aggiungersi tutta una serie di elementi indiziari che la difesa aveva cercato "immotivatamente" di ridimensionare. In primo luogo i giudici hanno richiamato le conversazioni tra il Raffaeli e la moglie, intercettati in sede di colloqui in carcere (conversazioni riportate dal giudice di primo grado alle pagg. 29 e segg. della sentenza) desumendo da detti colloqui il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella rapina. Per quanto concerne la valenza delle intercettazioni in questione, va richiamato l'orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr., Cass. SS.UU. n. 22471 del 26.02.2015 - dep. 28.05.2015, Sebbar, Rv. 26371501), non cogliendo nel segno la contestazione secondo cui tali captazioni sarebbero prive di rilievo alcuno in quanto i coniugi Raffaeli non erano correi e non era stata accertata la "fantomatica fonte di conoscenza". Occorre considerare che le suddette intercettazioni effettuate in ambiente carcerario a carico di un soggetto a conoscenza delle dinamiche della criminalità di Cerignola (terra del [OSCURATO:PERSONA]) sono state utilizzate a riscontro della suddetta chiamata in correità con la conseguenza che non coglie nel segno la contestazione secondo cui non sarebbe stata verificata la fonte di conoscenza dei predetti coniugi, dato che non necessitava di specifici approfondimenti in quanto trattasi di un elemento indiziario oggettivo e concreto adeguatamente vagliato ed esaminato dai giudici di merito nell'ambito di una pluralità di elementi idonei a comprovare la responsabilità dell' imputato. I giudici di merito, sempre muovendosi nell' ottica di una lettura unitaria e non parcellizzata dei complessivi elementi indiziari, hanno, altresì, correttamente valorizzato i controlli ed i "sopralluoghi" sull' obiettivo cui risulta avere preso, parte, unitamente ad altri coimputati, il [OSCURATO:PERSONA] ritenuti "caratterizzati da elementi spazio-temporali straordinariamente conducenti ai fini de quibus in relazione al narrato della Cerminara sulle fasi preparative della rapina" (v. sent. di primo grado ff. 80-85), disattendendo, con adeguate argomentazioni, le contestazioni circa l'asserita irrilevanza di tale dato in quanto trattavasi di luoghi assai lontani dal caveau, in particolare precisando che gli imputati, fra cui il [OSCURATO:PERSONA], non avevano fornito alcuna spiegazione circa le ragioni della presenza sui menzionati luoghi. Non coglie, dunque, nel segno la tesi di parte ricorrente secondo cui "la considerevole distanza di tempo e di spazio dal luogo del delitto impedisce di attribuire a tale controllo una pregnanza univocamente sintomatica di una preliminare attività di ricognizione": a parte la considerazione per cui il rilievo secondo in quale la località indicata (Vietri) non sarebbe un luogo di transito per chi dalla Puglia dovesse raggiungere la città di Catanzaro e viceversa impinge evidentemente nella ricostruzione dei fatti, la difesa oblitera di considerare il carattere di riscontro rispetto al narrato della Cerminara di tale elemento vagliato quale elemento indiziario nel contesto dei sopralluoghi eseguiti dai vari soggetti coinvolti nella rapina ai fini dell' esecuzione della stessa unitamente alla omessa spiegazione da parte degli stessi circa la loro "congiunta" presenza sui vari siti indicati, dato avente, nella disamina compiuta dai giudici di merito / la consistenza di un vero e proprio indizio (I' attività organizzativa e di sopralluogo anticipa la realizzazione di rapine assai complesse delle loro modalità operative) non risolvendosi, invero, in un mero sospetto ovvero in una espressione di semplici congetture o mere illazioni. Non può, quindi, parlarsi di alcuna "inferenza fallace" bensì di un elemento indiziario valutato in un'ottica di riscontro del narrato della collaboratrice di giustizia già, peraltro, come detto ampiamente riscontrata. La corte territoriale, con amplissima motivazione, ha, ancora, evidenziato la non attendibilità dei testi a discarico (le cui dichiarazioni sono state tutte prese in esame ed adeguatamente vagliate sotto il profilo della loro non plausibilità ed inattendibilità in ragione di tutta una serie di elementi analiticamente e logicamente valutati, v. sent. di primo grado ff. 92-96 nonché sent. di appello ff. 79-83), chiarendo, in conformità a quanto ritenuto dai primi giudici, che il [OSCURATO:PERSONA] si era precostituito un alibi falso, tesi questa non smentita dalla censure dell' odierno ricorrente che ha formulato una serie di deduzioni che si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito nella quale è presente una adeguata replica a quei rilievi che il ricorrente in questa sede si limita a reiterare. Appare, quindi, del tutto infondata la tesi difensiva secondo cui i giudici di merito avrebbero preteso dall' imputato una sorta di inversione dell'onere della prova, risultando di tutta evidenza che la corte di appello, nel pervenire alle proprie conclusioni si è limitata, nell' esercizio dei poteri discrezionali di sua competenza, a leggere e vagliare le risultanze istruttorie secondo il ragionamento ritenuto più logico e plausibile. In tale ottica deve, poi, richiamarsi l'orientamento secondo cui in tema di valutazione della prova, l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo, in applicazione della regola dell'art. 192 cod. proc. pen., a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, ai sensi del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 5060 del 15/12/2005 Ud. (dep. 09/02/2006) Rv. 233230 - 01, con la precisazione che i giudici di merito, con conforme ragionamento, sono pervenuti alla conclusione di una vera e propria falsità dell'alibi dell'imputato e non già di un alibi semplicemente fallito, tesi che cerca di accreditare, in ultima analisi, la difesa (argomento questo sul quale si tornerà in prosieguo nell' esaminare l'analogo motivo contenuto nell' altro ricorso del [OSCURATO:PERSONA]). Né coglie nel segno ai fini che occupano la censura relativa alla dedotta totale pretermissione da parte dei giudici di appello delle prove a discarico costituite dalle dichiarazioni e dalle relative operazioni ricognitive di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] omissione che, sulla scorta dei principi sopra richiamati su limiti del sindacato della Corte di cassazione, non vale ad incrinare il complessivo ragionamento dei giudici di merito basato, come detto, su una pluralità di elementi probatori sfavorevoli all' imputato. Ed, invero, in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 - dep. 11/10/2017, M e altri, Rv. 27122701). Orbene ad avviso del Collegio le contestazioni formulate con il primo motivo si risolvono, invero, in censure solo formalmente assertive del vizio motivazionale lamentato, ma che non individuano, invece, alcun preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, che va non solo identificato come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, ma che deve rivestire, altresì, valore decisivo, idoneo cioè ad incidere sul compendio probatorio così da incrinarne la capacità dimostrativa, limitandosi la difesa a prospettare errori valutativi ed a negare valore alle complessive prove indicate posto a fondamento dell'affermazione di colpevolezza valore decisivo. E', dunque, dalla stessa prospettazione difensiva che così come articolata risulta, per lo più, volta soltanto ad ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto su cui si fonda la decisione impugnata, peraltro riproducendo le stesse censure formulate con l'atto di appello senza incrinare in maniera significativa le puntuali argomentazioni con cui sono state disattese, da ciò discendendo la infondatezza, talvolta manifesta, delle censure. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo i giudici adeguatamente motivato in ordine alla corretta qualificazione dei fatti di cui al capo A) quale ipotesi di rapina aggravata. La corte di appello ha evidenziato come la difesa aveva sminuito "oltre misura" quelle che erano state le allarmanti modalità che avevano caratterizzato l'attacco al caveau, non soltanto verso l'interno quanto ancora all'esterno in quanto: "...la visione dei filmati e le stesse dichiarazioni delle due guardie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] regalano una scenario di un attacco militare sia per l'organizzazione che per le modalità, con un numero di persone armate e travisate che attraverso mezzi pesanti ed apparecchiature di disturbo erano riuscite a sfondare il muro del caveau ed a introdursi all'interno. E proprio quelle immagini consegnate dai monitor ed i rumori uditi avevano portato le due guardie a rifugiarsi all'intero di un bagno con le armi in pugno tentando per come potevano di dare l'allarme. Ebbene, a fronte di tale scenario non pare potersi porre in dubbio la sussistenza del requisito della violenza che aveva caratterizzato l'agire dei delinquenti e che aveva per la paura indotta, costretto le due guardie a barricarsi in un locale così coartando la loro possibilità di muoversi anche solo per cercare la fuga. Ed ancora la violenza caratterizza tutta la fase successiva all'impossessamento del bottino, atteso che ancora con scaltrezza ed indubbia organizzazione i rapinatori avevano ostacolato la possibilità di accesso per le forze dell'ordine con chiodi, catene e mezzi dati alle fiamme a sbarrare le strade utili. E lo spaccato di quanto accaduto può trarsi dalle dichiarazioni di uno sfortunato passante, il [OSCURATO:PERSONA] che nel riaccompagnare a casa la fidanzata si era proprio imbattuto nel commando composto da uomini travisati armati di fucili mitragliatori (o comunque armi pesanti) e nel tentativo di allontanarsi e trovare riparo aveva trovato tutte le strade ostruite". Trattasi di argomentazioni pienamente adeguate e corrette in diritto a fronte delle quali la difesa muove delle contestazioni del tutto generiche ed apodittiche limitandosi a prospettare che non sarebbe stata esercitata alcuna forma di coartazione dei confronti dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. e che vi sarebbe stata unicamente una azione violenta sulle cose, tesi del tutto in contrasto con quanto ricostruito in fatto dai giudici di merito i quali, condivisibilmente, hanno qualificato i fatti come ipotesi di rapina aggravata e non furto aggravato. Totalmente generiche ed aspecifiche, oltre che manifestamente infondate, sono le censure volte ad escludere la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso in ordine agli ulteriori reati satelliti contestati ai capi B), C) e D) di cui al terzo motivo, responsabilità accertata dai giudici di merito con adeguate argomentazioni non inficiate in alcun modo dalle apodittiche censure in esame. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. Occorre, invero, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica dei giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della estrema gravità delle condotte per l'assoluta professionalità ed organizzazione dimostrata nella perpetrazione dei fatti reato, per l'allarme sociale destato e, non ultimo, per il considerevole importo di denaro che è stato trafugato. 2.1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Il primo motivo è manifestamente infondato. Il difensore lamenta che non avendo il P.M. reso ostensibili il files video delle intercettazioni avvenute nella casa circondariale di Foggia poste a fondamento della sentenza di condanna né per intero tutte le conversazioni ed, in particolare, quelle del 18/10/2016, del 25/10/2016 e del 26/10/2016 tali conversazioni dovevano ritenersi affette da inutilizzabilità patologica, rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato e contesta, ancora, la mancata allegazione al fascicolo di causa dell' intercettazioni di cui al nt. N. 350/2017.Occorre rilevare che il relativo motivo appare privo di ogni fondamento sulla scorta delle argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto adottate sul punto dalla corte territoriale la quale ha precisato, in particolare, con verifica che attiene chiaramente ad un accertamento in fatto, che il nt. N. 350/2017 era agli atti contrariamente a quanto dedotto dalla difesa (v. ff. 30- 31). Va, pure, rilevato che, come si evince dalla sentenza di primo grado (v. pag. 29), gli elementi di prova relativi alle conversazioni del Raffaeli sono stati tratti dalla "informativa finale della P.G." e tale annotazione di polizia giudiziaria, nella quale è riportato il contenuto dei colloqui capati, costituisce atto d'indagine al quale la scelta degli imputati di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria, con la conseguenza che non avendo i ricorrenti formulato istanza di giudizio abbreviato condizionato alla acquisizione dei documenti ed atti sopra indicati non possono dolersi in questa sede di alcunchè, da ciò discendendo la manifesta infondatezza della censura proposta. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, contengono censure infondate, infondatezza talvolta manifesta. Osserva la Corte che le contestazioni relative all' inutilizzabilità delle dichiarazioni della Cerminara devono ritenersi prive di fondamento per le ragioni già evidenziate al §.1.4., dovendosi qui ribadire la piena utilizzabilità delle dichiarazioni di cui al verbale in data 22 marzo 2018. In ordine alla affermazione secondo cui la corte di appello, nello stabilire di procedere alla nuova audizione della Cerminara, avrebbe omesso di disporre formalmente la rinnovazione dell'atto nonché di assicurare un pieno contraddittorio, non consentendo al P.G. di formulare domande in esame diretto ed a tutte le difese di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, va osservato che le censure appaiono prive di fondamento. Deve rilevarsi, da un lato, che non appare censurabile la scelta della corte di appello di procedere alla rinnovazione dell'audizione della Cerminara con riferimento alle sole posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - avendo la stessa, evidentemente, ritenuto indispensabile, sulla scorta delle specifiche censure formulate dai predetti imputati e nell' esercizio dei suoi insindacabili poteri, effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio al fine di meglio ponderare la questione della attendibilità della stessa quanto alla specifica posizione dei suddetti imputati - e che, per altro verso, i ricorrenti in modo del tutto aspecifico, lamentano la violazione del contraddittorio senza tuttavia chiarire quale concreto pregiudizio ai diritti di difesa, solo genericamente prospettato, si sarebbe verificato, con conseguente inammissibilità della censura sì come dedotta. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Risulta, invero, che la corte di appello - ancorchè in modo assai sintetico e "laconico" come dedotto dalla stessa difesa - ha adottato nell' esercizio dei poteri che le competevano un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria in ragione della necessità di sentire la Cerminara sui fatti del processo, sulla scorta di quanto lamentato e richiesto in seno all' atto di appello. A tutto concedere si sarebbe verificata, per effetto di detta asserita omessa motivazione dell'ordinanza in questione, una nullità relativa non eccepita tempestivamente e sanata per effetto della condotta degli imputati i quali, tramite i loro difensori, hanno formulato in sede di rinnovazione istruttoria rituali domande alla teste Cerminara, sicchè in questa sede non hanno nulla di cui dolersi. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato. La difesa, richiamato testualmente alle pagg. 74 e segg. il contenuto della deposizione della Cerminara, lamenta che "i ripetuti interventi della Corte" non avevano consentito "un esame sereno teso a scandagliare tutti i temi di indagine anche quelli di fatto rimasti inesplorati nella fase preliminare" deducendo che risultavano violati il canone di cui all' art. 192 comma 3 cod. proc. pen. nonché il principio del contraddittorio "in quanto la Corte non consentiva in sede di riascolto di approfondire il tema della genesi che avesse indotto la testimone alla scelta collaborativa". Orbene, ad avviso della Corte, la generica doglianza sulle modalità di conduzione dell' istruttoria dibattimentale da parte del presidente del collegio non è deducibile in sede di impugnazione, potendo assumere rilevanza solo ove avesse determinato una limitazione del contraddittorio per effetto dell'irrituale compressione dello svolgimento dell'esame e del controesame di una prova testimoniale, a condizione che tale questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell'atto. (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 10085 del 21/11/2019 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 279063 - 01. A parte la estrema genericità della contestazione - che non specifica le singole situazioni in cui il preteso condizionamento sarebbe avvenuto, in che cosa esso sarebbe consistito e quale incidenza avrebbe concretamente avuto - vi è, comunque, da rilevare che la violazione della disposizione di cui all'art. 506 cod. proc. pen. (di cui si lamenta l'inosservanza) non è sanzionata a pena di nullità. In ogni caso, ogni eventuale questione attinente alla conduzione del processo deve essere immediatamente contestata dalle parti e formalizzata incidentalmente nel corso del dibattimento (attività non intervenuta nella specie). La decisione sull'incidente, o la mancanza di decisione su di esso, può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione in tanto in quanto venga verificato che la decisione (o la mancata decisione) sull'incidente abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o abbia viziato la decisione, il ché non può ritenersi essersi verificato nel caso in esame. La totale infondatezza del motivo si evince, del resto, chiaramente dal tenore finale della censura ove si contesta del tutto genericamente che apparivano «evidenti le difficoltà in cui è incorso il sottoscritto difensore in considerazione non solo dei numerosi "non ricordo" della collaboratrice ma soprattutto dei ripetuti interventi della Corte che non consentivano un esame sereno teso a scandagliare tutti i temi d' indagine anche quelli rimasti inesplorati nella fase preliminare». Nel caso in esame, dunque, dalla lettura del motivo e della richiamata della deposizione non è dato evincere alcuna reale compromissione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio e, comunque, non risulta che la difesa abbia sollevato ritualmente e tempestivamente un' eccezione di nullità all' esito della prova, sicchè i rilievi mossi sul punto con l' odierno ricorso appaiono del tutto infondati. Il sesto motivo è infondato. In ordine all' individuazione ed al riconoscimento da parte della Cerminara di [OSCURATO:PERSONA] si è già ampiamente argomentato con riferimento al primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (argomentazione che devono qui intendersi richiamate), rimanendo in sé irrilevante la questione della tardiva acquisizione del verbale di individuazione fotografica, tenuto conto, peraltro, della scelta processuale del giudizio abbreviato. Analogamente risulta che la corte di appello ha adeguatamente argomentato, nei termini appresso chiariti, circa il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte della Cerminara (v. ff. 86/87) il quale, in ragione della opzione del giudizio abbreviato, non può oggi dolersi della mancata rituale acquisizione del fascicolo fotografico. Il settimo motivo, dedotto sia sotto il profilo della violazione di legge (art. 192 comma 3 cod. proc. pen.) che sotto quello del vizio di motivazione è infondato. Va premesso che la questione dell'attendibilità del narrato della Cerminara ha formato oggetto di amplissima ed accurata disamina da parte dei giudici di merito di primo e di secondo grado. La corte territoriale (vedi ff. 43-60), nel ripercorrere l' iter della collaborazione della predetta - valutato anche alla luce delle risultanze del materiale captativo in atti - ha confermato la valutazione effettuata dal giudice di primo grado quanto alla credibilità ed attendibilità intrinseca ed estrinseca della collaboratrice il cui narrato - ricco di particolari quanto alle modalità della rapina ed alla individuazione di taluni dei concorrenti (alcuni dei quali riconosciuti dalla stessa con assoluta certezza) - aveva, peraltro, trovato "granitici riscontri", tutti analiticamente richiamati nella sentenza di primo grado (ff. 55-63), escludendo il carattere falso e calunnioso delle dichiarazioni della predetta e chiarendo come apparisse del tutto illogica la tesi delle difese secondo cui la stessa, per liberarsi del compagno infedele, il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe imbastito una storia così articolata coinvolgendo una serie di soggetti che, peraltro, sapeva essere pericolosi. I giudici di appello hanno, pure, precisato come la collaboratrice di giustizia risultava, ancora, riscontrata nelle sue dichiarazioni anche da quelle, del tutto autonome, rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] cl. 68, i cui verbali sono stati acquisiti su consenso delle parti, dato questo ritenuto correttamente utile ai fini della conferma della certa attendibilità della dichiarante. Del resto, come detto, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Ciò posto va, in primo luogo, rilevato che l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile in termini di violazione di legge: si tratta, infatti, di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e nemmeno ad una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248). La dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rileva solo come vizio di motivazione nei limiti indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. In particolare, poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F, Rv. 253567). Occorre, quindi, rilevare che l'insussistenza di vizi motivazionali in ordine alla affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata già vagliata in precedenza ove sono state esaminate e disattese le censure, in parte sovrapponibili, formulate con il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] a firma dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA], dovendosi qui ribadire che, tenuto conto dei limiti circa il sindacato di legittimità sopra cennati, non colgono nel segno le contestazioni di parte ricorrente secondo cui la corte di appello avrebbe omesso di dare adeguata risposta alle censure circa la totale assenza di riscontri e la mancanza di una identificazione certa. Per altro verso non può sottacersi che, nel contestare la validità della ricostruzione dei giudici di merito nella parte in cui hanno ritenuto comprovata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla suddetta rapina, il ricorrente si è sostanzialmente limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Catanzaro aveva dato al contenuto delle dichiarazioni della Cerminara ed agli esiti delle ulteriori attività investigative svolte dagli inquirenti. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un vero e proprio "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Richiamati i principi già menzionati al § 1.1. va osservato è agevole rendersi conto del fatto che i denunziati "travisamenti" si risolvono, in realtà, nella contestazione dell'esito della lettura che delle prove - indubbiamente valutate dai giudici di merito - è stata operata e rappresentata nelle sentenze di primo e di secondo grado, lettura sorretta da una motivazione che non presenta profili di criticità tali da renderla censurabile in questa sede. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione della condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] al di là di ogni ragionevole dubbio per i reati in questione, tutte le contestazioni formulate con il settimo motivo del ricorso ed, in particolare, quelle relative alla omessa valutazione della rilevanza di alcune conversazioni, alla valenza c.d. "telefonata anonima", alla irrilevanza dei richiamati sopralluoghi, all' inattendibilità del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] ed, in generale, delle dichiarazioni della Cerminara in parte oggetto di asseriti travisamenti, non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. Appare significativo rilevare come, quanto al dato di centrale rilievo costituito dal riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte della Cerminara - oggetto di conferma da parte della collaboratrice nel corso della sua audizione in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - tutte le questioni sollevate dalla difesa alle pagg. 117-136 del ricorso sono palesemente volte ad una mera rilettura della valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla corte di appello, richiamano profili in sè del tutto irrilevanti (la registrazione, nel corso del riconoscimento in aula, di una frase di persona, non meglio identificata, che aveva affermato "....mannaggia a te") o sollevano questioni (la asserita sussistenza di elementi che "dovevano o potevano destare perplessità in relazione all' attendibilità del testimone") in punto di puro fatto che hanno costituito oggetto di amplissima disamina ad opera dei giudici di merito di entrambi i gradi del giudizio pervenuti alle medesime conclusioni. Va, peraltro, ricordato che il riconoscimento dell'imputato operato in udienza nel corso dell'esame testimoniale è da ritenere valido e processualmente utilizzabile. Esso va tenuto distinto dalla ricognizione vera e propria, costituendo atto di identificazione diretta, effettuata mediante dichiarazioni orali non richiedente l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione. (Sez. 4, Sentenza n. 7176 del 28/03/1996 Ud. (dep. 18/07/1996) Rv. 205986 - 01.; Sez. 4, Sentenza n. 34354 del 27/05/2004 Ud. (dep. 11/08/2004) Rv. 229086; Sez. 2, Sentenza n. 3382 del 28/02/1997 Ud. (dep. 10/04/1997) Rv. 207410). Il tentativo di rilettura dei dati processuali emerge, ancora, in modo palese, ad esempio, laddove nel ricorso la difesa sottolinea la irrilevanza del dato relativo ai sopralluoghi ed ai controlli in quanto effettuati quattro mesi prima della rapina, non tenendo conto che nella ricostruzione operata dai giudici di merito non sussisteva alcuna incompatibilità, risultando palese che i soggetti coinvolti avevano, anche in ragione dei controlli subiti, deciso di differire la data della rapina inizialmente programmata nel periodo estivo. Analoghe considerazioni valgono quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].La corte di appello, con motivazione adeguata e priva di aporie logico-giuridiche, ha chiarito che per quanto concerneva il predetto imputato il riconoscimento, sia pure in termine dubitativi, compiuto dalla Cernninara nel corso della sua escussione in data 22/03/2018, a seguito della sottoposizione dell' album successivamente prodotto dal P.M. all'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non appariva inficiato dal mancato riconoscimento dell imputato presente a mezzo videoconferenza nel corso dell'udienza, risultando lo stesso visibilmente trasformato nelle sue caratteristiche somatiche rispetto alla fotografia e che proprio tale trasformazione fisica, in uno con il consistente lasso di tempo trascorso dai fatti, portava a rendere del tutto comprensibile la circostanza che la donna poteva non aver riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA], persona da lei, peraltro, vista sommariamente e di sfuggita nel gruppo dei pugliesi nelle occasioni descritte. In tale contesto appare di tutta evidenza che le contestazioni formulate dalla difesa (pagg. 145 e segg.) impingono nel merito delle valutazioni effettuate dalla corte di appello e, dunque, esulano dal novero dei motivi consentiti in questa sede; esse si connotano, peraltro, anche di genericità atteso che a fronte di una ricostruzione dei giudici di merito che hanno attribuito piena valenza al narrato della collaboratrice, al di là delle iniziali incertezze in ordine alla individuazione del predetto ed al mancato riconoscimento in sede di esame testimoniale, non tengono conto del fatto che, per come valutato dalla corte di merito, tale riconoscimento, sia pure non prospettato in termini di "certezza", andava valutato in relazione alla fonte "indubitabilmente genuina" ed inserito in un più ampio ed articolato quadro probatorio ricco di dati indiziari emersi a carico dell' imputato da valutare nell'ambito di un complesso unitario. Sono stati, infatti, richiamati, quali significativi dati indiziari di riscontro, i controlli effettuati sulle persone di origine pugliese nel territorio calabrese nel periodo maggio/agosto 2016, concomitante con l' iniziale organizzazione della rapina (precisandosi che in ordine a detti sopralluoghi l' imputato non aveva fornito alcuna plausibile spiegazione della sua presenza), tra le quali oltre a [OSCURATO:PERSONA], in una occasione il coimputato [OSCURATO:PERSONA] l soggetto significativamente trovato in possesso delle banconote provenienti dalla rapina, come appresso chiarito. Né la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato trovato in occasioni dei c.d. sopralluoghi in compagnia dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assolti con sentenza passata in giudicato vale ad inficiare i termini del ragionamento: in entrambi i casi si è trattato di soggetti attinti da elementi indiziari (certamente differenti rispetto a quelli emersi a carico dell'odierno imputato) non ritenuti sufficienti, ma tale elemento non incide sulla specifica posizione del ricorrente. E' stato, del resto, financo evidenziato come l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare. (Sez. 5 - , Sentenza n. 15 del 21/11/2019 Ud. (dep. 02/01/2020) Rv. 278389 - 01. I giudici di appello hanno, poi, precisato che le censure del ricorrente quanto all'interpretazione delle conversazioni intercettate in carcere tra l'imputato e la moglie [OSCURATO:PERSONA] erano prive di pregio rilevando che, per quanto concerneva il colloquio del 17/11/2017 (richiamato a pag. 104 della sentenza impugnata) nel quale compariva il termine "paglia", la difesa, nel contestare che lo stesso poteva significare, invece, denaro, non aveva considerato come nel trascrivere il colloquio la P.G. aveva dato atto di come entrambi i conversanti nel parlare di togliere la "paglia" avevano accompagnato al discorso verbale dei segni fatti con le dita della mano a significare proprio che si stessero riferendo a soldi, dato con il quale la difesa, nell'articolare le sue censure in appello, non si era in alcun modo confrontata. Ancora, quanto alla contestazione secondo cui a distanza di circa un anno si potesse trattare proprio dei soldi provento della rapina in questione, è stato osservato dai giudici di merito che la difesa, ancora, non aveva considerato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] (stando a quanto indicato nella richiesta della P.G. di intercettazione dei colloqui di cui al nt. 350/2017) risultava detenuto dal 31/01/2017, dunque pochi mesi dopo il colpo al caveau della [OSCURATO:SOCIETA], fatto che rendeva verosimile che si trattasse del denaro provento della spartizione del bottino della rapina. E del resto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, è stato ancora osservato che non poteva ritenersi casuale che i due parlassero di spostare il denaro a distanza di circa un mese dal sequestro del denaro al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. In ordine alla conversazione in data 23/03/2018 i giudici, con ricostruzione in fatto non censurabile in questa sede in quanto corretta da un punto di vista logico, hanno, poi, chiarito come il [OSCURATO:PERSONA], alle affermazioni della compagna che gli riferiva di quanto appreso da tale Marcello ("ho incontrato quello della polizia, [OSCURATO:PERSONA]... inc... Calabria con te il serpente avete sparato"), non aveva minimamente replicato, chiesto chiarimenti o comunque precisato che la situazione non lo riguardava e che questi ben sapeva di cosa la compagna gli stava parlando in quanto in data 16/12/2017 gli era stato notificato proprio un decreto di perquisizione per i fatti de quibus e i giudici territoriali hanno pure precisato che nella conversazione si faceva riferimento al fatto che l'imputato unitamente "al serpente" avrebbe sparato; per contro la difesa, nel sostenere che non risultava che vi fosse stato un conflitto a fuoco, non aveva considerato che un bossolo calibro 7,65 era stato repertato alle spalle del caveau la sera della rapina mentre una cartuccia dello stesso calibro era stata rinvenuta nel camion utilizzato dai rapinatori. Relativamente alle contestazioni formulate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] quanto all'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate - palesemente finalizzate ad una mera lettura alternativa del loro contenuto - va qui ribadito che trattasi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso, tra le tante, oltre la citata Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, R.v. 263715 cit., vedi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv 254439; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724).Il ricorrente insiste alli evidenza in questa sede, a fronte della detta ricostruzione, su una lettura alternativa della prima intercettazione assumendo da un lato che in ogni caso difettava la prova "che la paglia debba per forza identificarsi con il denaro calabrese" e dall' altro che sarebbe stato troncante l' esito negativo della perquisizione presso i luoghi riferibili al [OSCURATO:PERSONA] e parimenti, quanto, alla seconda intercettazione cerca di spostare i termini ricostruttivi della vicenda, assumendo che tale conversazione non poteva avere alcuna valenza indiziaria. In generale occorre rilevare che la corte di appello è pervenuta alla conferma dell'affermazione della penale responsabilità del suindicato imputato sulla scorta di una molteplicità di elementi probatori adeguatamente vagliati e considerati, dovendosi qui richiamare quanto sopra affermato in ordine alla valutazione della prova indiziaria ed, ancora, ribadire che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito. Invero il [OSCURATO:PERSONA] solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, in effetti, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni nè è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento. Va, infine, precisato che non coglie in alcun modo segno la tesi, prospettata con tale motivo, secondo cui non vi sarebbe stata prova alcuna della presenza di [OSCURATO:PERSONA] il giorno della rapina in località "Caraffa" con la conseguenza che essendo emersa, in ipotesi, una sua partecipazione alla mera fase preparatoria da collocare quattro mesi prima della rapina, andava esclusa ogni sua partecipazione all' atto predatorio intervenuto nel dicembre 2016: trattasi di prospettazione che rappresenta l' ennesimo tentativo di promuovere una rivalutazione delle emergenze processuali in un senso stimato più plausibile di quello fatto proprio dai giudici della cognizione di merito nei due provvedimenti di primo e di secondo grado - integranti una c.d. doppia conforme - e, quindi, di sollecitare uno scrutinio avulso a quello che è l' ambito del giudizio di cassazione. A parte ogni ulteriore considerazione va, pervero, evidenziato che il concorso di persone nel reato si configura, oltre che nei confronti di quanti hanno preso parte alla fase di esecuzione, nei confronti di coloro che hanno partecipato ad attività preparatorie e di sopralluogo perché anche da costoro è provenuto un apporto per il raggiungimento di un unico risultato, costituito dalla commissione del reato avuto di mira, nel caso in esame la rapina al caveau. L' ottavo motivo, riguardante sostanzialmente la sola posizione del [OSCURATO:PERSONA], contiene censure in parte manifestamente infondate ed in parte infondate. Devono in questa sede richiamarsi tutte argomentazioni sopra formulate con le quali sono state disattese le censure, in gran parte sovrapponibili, formulate con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. La corte di appello ha confermato il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando una serie di elementi probatori a suo carico (ivi compreso il falso alibi ritenuto tale con argomentazioni adeguate e prive di vizi logico-giuridici) ed escludendo, nell' esercizio dei poteri di sua competenza, ogni valenza degli elementi a discarico, apparendo evidente che l' imputato, piuttosto che rilevare vizi decisivi nella motivazione, si limita ad offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla corte di appello (la quale ha confermato, come detto, la ricostruzione formulata dai giudici di primo grado respingendo, con congrue argomentazioni le tesi difensive), in contrasto palese con le indicate linee interpretative riguardanti i limiti del sindacato di legittimità. La difesa dell'imputato, alle pagg. 184 e segg., nel sottolineare la ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni del Canistro e delle captazioni ambientali dei coniugi Raffaeli ovvero la erroneità della tesi dei giudici di merito circa la falsità dell' alibi del [OSCURATO:PERSONA] prospettando una serie di lacune motivazionali e di travisamenti, contrappone, in realtà, costantemente una propria personale valutazione dei dati istruttori rispetto a quella adottata dai giudici di merito in ordine ai profili dei responsabilità del predetto oggetto di una motivazione che non può ritenersi, per le ragioni già illustrate, né carente né illogica né contraddittoria. E così laddove nega ogni valenza, quale elemento di riscontro al narrato della Cerminara, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Canistro trascura di considerare che la questione è stata già esaminata, con dovizia di particolari, dai giudici di merito i quali hanno chiarito le ragioni per le quali tale propalato appariva attendibile e coerente, a nulla rilevando, sì come dedotta, la questione sollevata circa le ragioni di tali dichiarazioni (assume la difesa che "ignoti sarebbero i motivi che avrebbero spinto a collaborare [OSCURATO:PERSONA]"). Nel prospettare dei travisamenti quanto alla valenza dei colloqui ambientali fra il Raffaeli e la moglie formula una censura, che a parte i profili di inammissibilità sotto il profilo della c.d. autosufficienza (in quanto non riporta l'integrale contenuto delle dichiarazioni asseritamente travisate), mira palesemente ad accreditare una diversa lettura di tali intercettazioni, profilo totalmente inammissibile per le ragioni già ampiamente evidenziate. La difesa elenca, ancora, alle pagg. 193-196 ben "tredici" emergenze processuali non adeguatamente valutate attestanti la "schizofrenia" della corte di appello "in relazione alla valutazione dei dati probatori". Senonchè si deve replicare che secondo il diritto vivente è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575) Il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilità, non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto, infatti, che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'intero compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione non deve, dunque, essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Non è, invero, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. Nel caso in esame i giudici di merito sono pervenuti alla conferma dell' affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] valutate le dichiarazioni della Cerminara ritenuta "straordinariamente attendibile" la quale, come detto, ha riconosciuto con certezza il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non decisivi gli ulteriori elementi dedotti dall' imputato.La difesa si sofferma, infine, lungamente sulla questione dell'alibi del [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la prospettazione difensiva, la corte di appello avrebbe ritenuto falso sulla scorta di considerazioni immotivate, illogiche e contraddittorie e senza confrontarsi adeguatamente con tutte le censure formulate. Osserva, tuttavia, la Corte che il ricorrente trascura di considerare che i giudici di appello, affrontando le stesse questioni oggi riproposte, hanno condiviso, con congruo ordito motivazionale, le conclusioni circa la falsità dell' alibi fornito dal [OSCURATO:PERSONA] solo a distanza di circa un anno e mezzo, dopo che, peraltro, l'imputato, attinto da provvedimento di fermo, si era reso latitante, ritenendo come la latitanza dello stesso rendeva del tutto plausibile che questi, appresi gli elementi a suo carico, avesse guadagnato tempo in modo da costruirsi un alibi fatto per lo più da testimonianze di soggetti a lui vicini e che fosse in grado di neutralizzare gli elementi a suo carico. I giudici territoriali hanno precisato, con argomentazioni in fatto non censurabili in questa sede, la scarsa o nulla rilevanza della questione relativa al biglietto intestato al [OSCURATO:PERSONA] riguardante la partita di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] celebrata a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (chiarendo come tale dato non era affatto incompatibile con la partecipazione dell' imputato alla rapina) e, chei quanto alle dichiarazioni dei vari soggetti, sentiti dalla difesa nel corso di indagini difensive, occorreva rilevare come a seguito della loro prima escussione da parte del difensore, il P.M. aveva doverosamente disposto delle indagini al fine di verificare la veridicità di quanto dagli stessi affermato e che, con argomentazioni del tutto condivisibili, il primo giudice aveva ritenuto che le dichiarazioni a discarico non fossero, soprattutto nel loro insieme, per nulla convincenti. Infatti alla luce delle stesse sarebbe emerso il dato, del tutto inverosimile, che la domenica mattina del 4 dicembre 2016 ben tre dipendenti del distributore di carburante gestito dal [OSCURATO:PERSONA], chiuso, si sarebbero trovati lì per ragioni diverse e ciascuno dei tre testi aveva ricollegato perfettamente il ricordo proprio alla visita che il [OSCURATO:PERSONA], la sera del 4 dicembre, aveva ricevuto presso la sua abitazione dalle Forze dell'Ordine che lì non lo avevano rintracciato e di cui si era parlato proprio la mattina successiva. La corte di appello, a sostegno della tesi dalla assoluta inattendibilità di tali versioni, ha rilevato come era emerso che almeno due dei testi avevano dichiarato di avere fatto colazione la domenica mattina presso il punto bar nonostante il distributore risultasse chiuso e che anomale, per le ragioni specificate, apparivano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di tale Fornero e che risultava del tutto illogica, da un canto, l'abbondanza delle fonti dichiarative, distribuite in modo da riferire ciascuno sui vari segmenti delle giornate di domenica 4 e lunedì 5 dicembre del 2016 e dall'altro la totale assenza di elementi univoci ed incontestabili che, viceversa, nella normalità delle cose, avrebbero dovuto essere individuati, precisando come la medesima circostanza che già in sede di interrogatorio di garanzia l'imputato era stato in grado di ricordare ed indicare con assoluta precisione coloro ai quali, in una domenica di due anni prima circa, aveva offerto il caffè unitamente agli altri dettagli induceva a ravvisare "una trama del tutto costruita a tavolino, frutto ancora di quella abilità ed organizzazione di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva già dato prova nel pianificare, organizzare ed attuare l'assalto al caveau".Orbene tale ragionamento, assolutamente congruo in fatto, non appare in alcun modo inficiato dalla "minuziosa" ricostruzione di segno contrario di parte ricorrente che si muove nella prospettiva di accreditare l' idea di piena attendibilità e rilevanza dei testi (e delle prove) a discarico, risultando evidente che la difesa finisce, palesemente, per invadere nel giudizio di legittimità il campo riservato al giudice di merito deducendo, semplicemente, una diversa "opinione" od interpretazione rispetto a quella operata dai giudici di merito dei medesimi dati storici valutata attraverso un differenziato sviluppo logico e diversi collegamenti di tal ché ciò implicherebbe, invece, evidentemente un riapprofondimento della elaborazione del merito e, quindi, una rivalutazione del fatto preclusa in questa sede. Occorre ribadire, in ordine alla asserita omessa valutazione di tutte le censure proposte con I' atto di appello, che è sufficiente che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Il nono motivo è manifestamente infondato. Va rilevato che la corte di appello, con congrue argomentazioni idonee a resistere alle censure di parte ricorrente, ha chiarito le ragioni per le quali non potevano trovare accoglimento nè la richiesta di acquisizione, tramite piattaforma Sky, delle immagini televisive della partita Juventus -[OSCURATO:PERSONA] del 7 Dicembre 2016 nè l'istanza di confronto fra gli imputati e la Cerminara. Orbene nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta. (Sez.6 - ,Sentenza n. 51901 del 19/09/2019 Ud. (dep. 23/12/2019) Rv. 278061 - 01, necessità nel caso in esame è stata esclusa dalla corte di appello con congrue argomentazioni. Il decimo motivo, relativo alla qualificazione in termini di rapina dei fatti di cui al capo A), è da ritenere manifestamente infondato per le ragioni già sopra indicate in relazione all' identico motivo proposto dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la precisazione che appare palese il tentativo di una rilettura dei fatti laddove la difesa assume che nella specie non vi sarebbe stata prova dell'effettivo utilizzo di armi, circostanza quest' ultima ampiamente accertata in fatto da entrambi i giudici di merito. L' undicesimo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, hanno evidenziato come la responsabilità dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento agli ulteriore reati di cui ai capi B), C) e D), risultava accertata sulla base delle complessive emergenze processuali, essendo emerso, in modo evidente, che tutti i concorrenti nel reato di rapina, fra cui i predetti ricorrenti erano concordi sulle modalità del piano criminoso che comprendeva l'utilizzo di armi, l' uso di mezzi di provenienza illecita ed il danneggiamento dei beni della [OSCURATO:SOCIETA]. esposti alla pubblica fede. La difesa parla, poi, di violazione di una asserita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. senza tuttavia argomentare in alcun modo sul punto, con conseguente manifesta inammissibilità della censura. L' ultimo motivo è manifestamente infondato. In ordine alla graduazione della pena va ribadito che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi nel caso in esame certamente non verificatasi. Le relative censure sono, invero del tutto generiche e vanno tutte ritenute manifestamente infondate in quanto la motivazione addotta dalla corte territoriale (la quale nella determinazione della pena ha fatto riferimento anche alla estrema gravità della condotta) non è né carente, né manifestamente illogica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio. Occorre osservare, infine, che i giudici di appello, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato [OSCURATO:PERSONA], hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando l'inaudita gravità dei fatti e mancata allegazione di elementi di segno positivo. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da vizi a nulla rilevando la censura avanzata dal predetto imputato t:1'W anche perché del tutto generica ed aspecifica ed in quanto tale inidonea ad inficiare il complessivo ragionamento dei giudici di merito. Del resto deve osservarsi che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 275440 - 01.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, nel formulare tale motivo, non si confronta in alcun modo con le argomentazioni della corte di appello la quale, nel disattendere il motivo di censura oggi reiterato, ha chiarito in ordine all'eccezione di inutilizzabilità patologica del nt. n. 1101/2017 che la difesa faceva leva su di un evidente refuso contenuto nel verbale di trascrizione in data 17/4/2018, ricostruzione rispetto alla quale la difesa muove delle censure del tutto generiche ed aspecifiche assumendo che la corte di appello, al fine di accertare la mera sussistenza di un errore, avrebbe ben potuto procedere alla riapertura del dibattimento. In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità del motivo perchè il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il secondo motivo contiene censure in parte infondate ed in parte generiche e manifestamente infondate. La corte di appello; valutate le complessive emergenze istruttorie e processuali, vale a dire: il ritrovamento di denaro, riferibile pacificamente alla rapina, nella sua disponibilità; il rinvenimento nella disponibilità dell' imputato di una scatola di una radio ricetrasmittente con delle antenne della stessa marca di parte dell'apparecchiatura utilizzata dai malviventi; il riferimento nei menzionati colloqui del Raffaeli a tale "Matteo"; gli esiti capativi; la presenza in più occasioni del [OSCURATO:PERSONA] in compagnia degli altri imputati dello stesso delitto nelle fasi antecedenti alla materiale commissione della rapina nel mentre si trovava in Calabria; la stessa assenza da casa la notte dalla rapina mai spiegata - ha chiarito come tutti gli elementi indiziari emersi si inserivano perfettamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, nel quadro accusatorio per come ricostruito nelle due sentenza di merito, dovendosi escludere la tesi della mera ed esclusiva responsabilità dell' imputato per il reato di ricettazione del denaro della [OSCURATO:SOCIETA] di cui era stato trovato in possesso, prospettazione quest' ultima frutto di una lettura fortemente parcellizzata delle complessive fonti di prova tutte convergenti nel senso della piena responsabilità dell' imputato per tutti i reati contestati. Le considerazioni con le quali la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha inteso svalutare la lettura delle emergenze processuali compiuta dai giudici della cognizione di primo e di secondo grado e dimostrare l'illogicità del percorso inferenziale seguito nel valutare i diversi elementi indiziari e probatori acquisiti e l'implausibilita della ricostruzione delle vicende nei termini delineati nelle due conformi sentenze di condanna si risolvono, a ben vedere, nella sollecitazione ad una rivisitazione di merito su aspetti di puro fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione scevra da lacune, salti logici o incongruenze. Il terzo motivo è infondato. Osserva il Collegio che per la sussistenza della circostanza aggravante contestata di aver approfittato di condizioni di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, non è necessario che le condizioni previste impediscano o rendano impossibile la difesa, ma è sufficiente, come è dato desumere dal tenore letterale della disposizione di cui all' art. 628 comma III n. 3 bis c.p. che essa sia semplicemente ostacolata o diminuita, producendo la correlativa agevolazione del colpevole nell'esecuzione del reato. Ne discende che, correttamente, la corte di appello ha ritenuto l'applicabilità dell'aggravante alla rapina de qua consumata in luogo isolato, previa schermatura e cinturazione dell'area in questione, non cogliendo nel segno le censure formulate da parte ricorrente che finisce, in ultima analisi, per sollecitare, in modo inammissibile, una mera rivalutazione di elementi in fatto laddove evidenzia che non trattavasi di luogo isolato bensì di un' area in cui erano presenti numerosi altri edifici nelle immediate vicinanze. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Richiamati i principi in tema di trattamento sanzionatorio formulati al §.2.1 quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] va osservato che la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio - stabilito valutando la particolare gravità delle condotte - si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto e tale da resistere alle generiche censure di parte ricorrente che lamenta, del tutto apoditticamente, l' omessa valutazione da parte dei giudici di merito delle differenti posizioni dei singoli imputati dato del tutto irrilevante nei termini in cui è stato prospettato. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Deve, innanzitutto, rilevarsi la infondatezza del terzo motivo di ricorso riguardate l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ad [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni indicate al § 1.4., profilo da esaminare preventivamente per ragioni di ordine logico, Rileva, quindi, il Collegio che le ulteriori censure avanzate dal Mannolo, ivi comprese quelle formulate con i motivi aggiunti, sono prive di fondamento avendo i giudici di merito adeguatamente accertato i profili di responsabilità dello stesso, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla scorta del narrato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché delle dichiarazioni del cugino omonimo [OSCURATO:PERSONA] cl. 68 e delle risultanze del tenore delle chiare ed univoche captazioni ambientali richiamate. La corte di appello ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dettagliatamente circa il ruolo nella rapina di questione di [OSCURATO:PERSONA], indicando fatti a cui aveva personalmente partecipato, in particolare precisando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva voluto coinvolgere il predetto (suo genero) nell'operazione "per avere maggiori disponibilità economiche da investire e possibilità logistiche ed operative più sicure" e aveva convinto, perciò, [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi fratelli a partecipare all'impresa, affermazione questa riscontrata, in primo luogo, dalle dichiarazioni dell'omonimo [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, il quale sia in quelle compendiate in data 23/07/2019 in cui, premesso di essere un appartenente alla 'ndrangheta, aveva dichiarato: "Per quanto attiene alla rapina al caveau alla [OSCURATO:SOCIETA], Giuliano e Rocco prospettarono la possibilità a mio padre di partecipare. Lui era scettico perché avrebbero preso parte zingari e pugliesi. Poi sapemmo dai giornali del fatto. So che partecipò Gigliotti suocero di [OSCURATO:PERSONA]" - sia in quelle successive dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - in cui il collaboratore aveva affermato: "Come ho già detto U Gigliotti propose anche al mio ramo della famiglia di prendere parte alla rapina ma declinammo l'invito. Della famiglia parteciparono [OSCURATO:PERSONA] e Rocco ". La difesa, del tutto infondatamente, rileva che il collaboratore avrebbe fatto riferimento ad un tale "Gigliotti" qualificando come suocero di [OSCURATO:PERSONA] e non già al vero suocero del ricorrente il [OSCURATO:PERSONA], senza considerare, tuttavia, che secondo quanto emerge dagli atti "U Gigliottí" è lo pseudonimo con cui risulta indicato [OSCURATO:PERSONA]. In proposito va, altresì, precisato che, tenuto conto di quanto testualmente indicato in sentenza al f. 67 non risponde al vero l'affermazione di parte ricorrente secondo cui: "[OSCURATO:PERSONA] (collaboratore) non indica [OSCURATO:PERSONA] (attuale imputato) come autore né come partecipe della rapina". I giudici territoriali hanno, ancora, evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], quanto al ruolo del Mannolo, aveva ricostruito una serie di particolari significativi ricordando che lo stesso era intervenuto insieme al [OSCURATO:PERSONA] sulla ditta [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la disponibilità di un capannone sito in viale [OSCURATO:PERSONA]: "Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] dissero al padre del titolare che gli occorreva lo stabile per qualche tempo per farci stare dentro alcune persone che dovevano fare un lavoro, gli promisero un regalo e costui gli concesse l'uso ma pretese di fare un contratto a nome mio che fu effettivamente stipulato ma non registrato" e che, saltato il piano, si era cercato in un altro capannone al posto di quello della [OSCURATO:PERSONA] proprio perché "sia Alessandro che [OSCURATO:PERSONA] non si fidavano di fissare ancora la base logistica da [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni propose di interessare [OSCURATO:PERSONA] la casa venne attrezzata da materassi cuscini e coperte da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] " e proprio da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] la collaboratrice aveva appreso, una decina di giorni prima, che i pugliesi stavano arrivando a Catanzaro, fornendo ulteriori dettagli quanto al ruolo del predetto ricorrente in occasione della rapina. [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è stata ampiamente vagliata dai giudici di merito per come sopra chiarito, aveva raccontato, ricordano i giudici di appello, di essersi recata con [OSCURATO:PERSONA] in due occasioni proprio a casa di [OSCURATO:PERSONA] che aveva in custodia la parte del bottino riservata ai calabresi, denaro che la collaboratrice aveva visto e della cui distribuzione delle quote si erano incaricati in parte [OSCURATO:PERSONA] ed, in parte, ancora [OSCURATO:PERSONA] e, sempre, la Cerminara aveva raccontato di come i rapporti tra il suo compagno [OSCURATO:PERSONA] ed il genero si erano deteriorati proprio perché il primo, che addirittura si era recato in Puglia per chiedere quale somma era stata lasciata in Calabria, sosteneva che il Mannolo lo aveva imbrogliato. Osserva la Corte, poi, che i giudici di merito, condivisibilmente e con argomentazioni non inficiate dalle censure di parte ricorrente che finisce per sollecitare con il proposto ricorso una mera rilettura delle complessive emergenze istruttorie, hanno ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto al coinvolgimento del Mannolo, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, erano pienamente attendibili in quanto lo stesso aveva raccolto confidenze da parte dell' imputato [OSCURATO:PERSONA] e il suo narrato era conforme e riscontrava perfettamente le dichiarazioni della sorella, in particolare nella parte in cui questi aveva riferito di aver appreso dal cognato [OSCURATO:PERSONA] del coinvolgimento del Mannolo nella rapina. E' stato, invero, rilevato che non poteva essere avanzato alcun dubbio sul fatto che "il primo colpo" a cui si era riferito [OSCURATO:PERSONA] fosse proprio quello in questione a fronte dell'univoco tenore letterale delle dichiarazioni: "Effettivamente per come egli stesso mi ha riferito e per come anche mia sorella mi ha detto Giovanni è stato uno degli autori della rapina in questione. Me lo ha confessato egli stesso quando, la scorsa estate, nel mese di luglio, ebbe a chiedermi in prestito la mia casa per incontrare, in più diverse occasioni, taluni soggetti, sia di Catanzaro che di fuori regione —penso pugliesi dall' accento - con i quali aveva in animo di realizzare un'altro colpo simile a quello di dicembre del 2016. Secondo quanto mi diceva era necessario che lo facesse perché il primo colpo non era andato secondo le sue aspettative perché il genero, [OSCURATO:PERSONA], anch 'egli coinvolto gli aveva sottratto parte del denaro", ricostruzione a fronte della quale il ricorrente sollecita palesemente una lettura alternativa per come emerge chiaramente dal tenore letterale della censura con la quale il ricorrente si limita a lamentare: "sostenere per come fa la sentenza che il riferimento alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse alla rapina di cui si discute e non già a quella precedente significa alterare inspiegabilmente il senso di quella frase del tutto chiara e nitida nel contenuto". I giudici di merito (v., in particolare, sentenza di primo grado, ff. 85-87) hanno chiarito con dovizia di argomentazioni che il narrato di [OSCURATO:PERSONA] appariva intrinsecamente attendibile e che oltre a riscontrarsi reciprocamente con quanto riferito dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli imputati da lui chiamati in causa ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) risultava riscontrato da numerose captazioni ambientali, espressamente richiamate. Ad ulteriore riscontro tale compendio probatorio, già del tutto univoco e sufficiente, sono state aggiunte dai giudici di merito le dichiarazioni del figlio della [OSCURATO:PERSONA] - ritenute pienamente attendibili in quanto lo stesso aveva avuto diretta e personale contezza di taluni degli accadimenti connessi al compimento della rapina quali ad esempio l' approvvigionamento dei rapinatori presso il capannone "[OSCURATO:PERSONA]" e lo stabilimento "Ammirato" ovvero la custodia di parte del bottino - che riscontravano le dichiarazioni della madre (il Marchio, infatti, mentre i pugliesi si erano nascosti nel capannone di Rotundo ed a lui era stato chiesto di portare dei viveri, chieste spiegazioni al [OSCURATO:PERSONA] alla vista di due uomini incappucciati all'esterno si era sentito rispondere che quei soggetti si facevano vedere solo da lui e dal [OSCURATO:PERSONA] e da tale Pasquale). I giudici territoriali hanno, altresì, richiamato le ulteriori dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale, a conoscenza dei fatti legati alla rapina, aveva parlato del coinvolgimento del genero di [OSCURATO:PERSONA] alias "U Gigliotti". Un ulteriore e significativo dato di riscontro che, come correttamente argomentato dai giudici di appello, costituisce elemento indicativo della genuinità delle dichiarazioni suddette è rappresentato, infine, dalle conversazioni registrate in ambientale tra alcune delle fonti dichiarative: così, ad esempio, nelle indicate conversazioni del 14 aprile 2018 progr. n. 70-71 [OSCURATO:PERSONA], ancora, fa riferimento al risentimento di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che dopo la rapina era senza soldi "che é colpa di [OSCURATO:PERSONA] .. che [OSCURATO:PERSONA] si é fottuto i soldi..." Risulta, quindi, acclarato che [OSCURATO:PERSONA] ha offerto, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, un contributo concreto e fattivo assolutamente determinante nella realizzazione del colpo in esame, tanto che era stato proprio lui, addirittura, a procedere alla spartizione del bottino lasciando scontento, persino, il [OSCURATO:PERSONA] che, stando alle dichiarazioni della collaboratrice Cerminara, ne era stato l'iniziale promotore ed organizzatore, non cogliendo, quindi, nel segno la censura, formulata con il secondo motivo, secondo cui non sarebbero emersi elementi idonei a comprovare una responsabilità concorsuale del predetto. Muovendo dalle superiori considerazioni va osservato che appare priva di rilievo la censura relativa alla omessa valutazione della memoria in data 8 febbraio 2021 prodotta all' udienza del 17/03/21 che ha costituito oggetto pure delle deduzioni di cui alla memoria depositata nell' odierno giudizio contenente motivi aggiunti. Occorre, invero richiamare l'orientamento secondo cui in tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3 - , Sentenza n. 36688 del 06/06/2019 Ud. (dep. 30/08/2019) Rv. 277667 - 01). Orbene con la citata memoria è stata posta sinteticamente, in primo luogo, la questione della valenza delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha costituito oggetto di amplissima disamina da parte dei giudici di merito come sopra chiarito. Si è fatto, altresì riferimento all' ulteriore tema del dato indiziario relativo all' utenza dell' imputato asseritamente rimasta significativamente "muta" per due giorni interi a partire dalla mattina della rapina (elemento oggetto di recisa contestazione da parte della difesa la quale aveva allegato l' uso costante del cellulare proprio nei giorni di interesse) che non è stato nemmeno richiamato dai giudici di appello i quali hanno ricostruito i profili di responsabilità dell'imputato sulla scorta di ulteriori e molteplici dati probatori.Del resto il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività. (Sez. 6, Sentenza n. 3724 del 25/11/2015 Ud. (dep. 27/01/2016) Rv. 267723 - 01): nella fattispecie in esame l'omesso esame del profilo da ultimo indicato, relativo all' utilizzo o meno del cellulare da parte dell' imputato nei giorni della rapina (sia pure afferente a questione valorizzata dal giudici di primo grado), non scalfisce in alcun modo la complessiva correttezza e la tenuta logica dell'iter argomentativo delle sentenze di merito quanto ai profili responsabilità del ricorrente ricostruita con certezza sulla scorta di una molteplicità di dati probatori fra loro pienamente convergenti come sopra chiarito, con la conseguenza che la omessa disamina della menzionata memoria non inficia in alcun modo la tenuta complessiva della sentenza della corte territoriale in questa sede impugnata. 5. Il primo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). 5.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la mancata assunzione di una prova decisiva da parte del G.U.P. e della corte di appello, è manifestamente infondato. Va ricordato che nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza. (Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017 Ud. (dep. 07/09/2017) Rv. 271163 - 01. Nel caso in esame la corte di appello ha spiegato, con congrue argomentazioni, le ragioni per cui non era necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria a mezzo della audizione della suindicata teste in ragione del fatto che l'imputato, già a conoscenza delle confidenze in questione, avrebbe potuto chiedere giudizio abbreviato condizionato alla audizione di tale teste (v. ff. 32-33), argomentazioni con le quali la difesa non si confronta adeguatamente. Il secondo motivo, con il quale il difensore deduce l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese in data 21/03/2018 da [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 63 comma 1 cod. proc. pen. nonché delle ulteriori dichiarazioni rese in data 22/03/2018 da ritenere parimenti patologicamente inutilizzabili, va disatteso per le ragioni già enunziate al § 1.4. 5.2. Il secondo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]). I primi due motivi sono da ritenere infondati per le ragioni già evidenziate al § 1.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Premesso che non risulta che all' epoca dei fatti si trovasse in stato di detenzione occorre evidenziare che la sanzione di inutilizzabilità prevista per le dichiarazioni del collaboratore di giustizia in stato di detenzione, rese in violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 13, comma 14, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. in legge 15 marzo 1991, n. 82, non è estensibile in via analogica ai soggetti collaboranti che si trovino in stato di libertà, fermo restando il generale obbligo del giudice di merito di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni sotto il profilo della genuinità ed autonomia delle fonti di conoscenza (Sez. 1, Sentenza n. 16007 del 14/03/2014 Cc. (dep. 10/04/2014) Rv. 259605 - 01. Analogamente l'invocato art. 141 bis cod. proc. pen. riguarda persona detenuta, status che, come detto, non risultava ricoprire la Cerminara. Occorre, per altro verso, richiamare il condivisibile principio secondo cui nel giudizio abbreviato è utilizzabile l'interrogatorio di persona in stato di detenzione di cui non sia stata trasmessa la riproduzione audiovisiva o fonografica, perché non affetto da inutilizzabilità cd. patologica. (In motivazione la Corte ha evidenziato che il parametro delle inutilizzabilità nel giudizio abbreviato assume rilievo limitato in ragione della scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito). (Sez. 2 -, Sentenza n. 42917 del 27/06/2019 Ud. (dep. 18/10/2019) Rv. 277891 - 01. Rileva, peraltro, il Collegio che l' imputato, il quale ha optato per il giudizio abbreviato c.d. secco, si duole non già della violazione delle disposizioni invocate bensì della mancata acquisizione agli atti del giudizio della fonoregistrazione dell' audizione del collaboratore di giustizia, da cui discenderebbe ad avviso della difesa la "obiettiva incertezza sulla effettiva attuazione della formalità documentativa", profilo privo di rilievo alcuno sotto il profilo con cui è stato dedotto, non avendo l' imputato formulato richiesta di abbreviato condizionato all' acquisizione di tale documentazione. Il quarto motivo è da ritenere manifestamente infondato sulla scorta delle considerazioni che precedono circa la accertata ritualità e piena utilizzabilità delle prove sulla base delle quali la corte di appello ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato che lamenta la violazione delle disposizioni in tema di diritto ad un processo equo ex art. 6, § 3 della Cedu nonchè artt. 24 e 111 Cost. parlando infondatamente di prove acquisite in modo illegittimo e contra legem, non ravvisandosi nel caso in esame, quanto alla valutazione del complessivo quadro probatorio, alcun contrasto con i principi fissati dalla CEDU e, quindi, con la Costituzione, peraltro solo genericamente prospettato. Il quinto motivo è, anch' esso, manifestamente infondato. Come sopra precisato al §. 2.2. i giudici di merito, con amplissime e convergenti argomentazioni, hanno affrontato in generale il tema dell' attendibilità delle dichiarazioni della Cernninara e le conclusioni cui sono pervenuti sia il tribunale che la corte di appello non appaiono in alcun modo incrinate dalle considerazioni della difesa del [OSCURATO:PERSONA] la quale non tiene conto della circostanza che la affermazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca della dichiarazioni della predetta collaboratrice di giustizia è anche stata basata su una molteplicità di riscontri esterni individualizzanti quanto alla posizione dell' odierno ricorrente analiticamente richiamati Invero la dichiarazione resa da un collaborante di giustizia, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Il riscontro idoneo a confermare l'attendibilità del collaborante può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra dichiarazione accusatoria convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze. (Sez. 1, Sentenza n. 1495 del 02/12/1998 Ud. (dep. 05/02/1999) Rv. 212275 - 01. Il sesto ed il settimo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono privi di fondamento. Va osservato che nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa in punto di accertamento della penale responsabilità dell' imputato, ponendo in evidenza i dirimenti elementi di fatto qui di seguito indicati. Le univoche e circostanziate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ex compagna dell' imputato, la quale ha riferito una serie di dati comprovanti il ruolo centrale avuto dal predetto quanto alla commissione della rapina nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] ritenute riscontrate, in primo luogo, da quelle del fratello della stessa [OSCURATO:PERSONA] (il quale, fra l' altro, ebbe a raccogliere la confessione del medesimo imputato circa la sua partecipazione alla rapina) nonché da quelle del figlio [OSCURATO:PERSONA] ( essendo stato pure precisato come questi ultimi era stati, essi stessi, protagonisti, spettatori ovvero vittime in relazione a taluni accadimenti connessi alla rapina in questione). Va ricordato, peraltro, che le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori. (Sez. 1 - , Sentenza n. 9891 del 04/06/2019 Ud. (dep. 12/03/2020) Rv. 278503 - 01 sicchè non può revocarsi in dubbio che dette dichiarazioni, che si riscontrano reciprocamente con quelle della sorella Annamaria - non ponendosi nessun problema di circolarità dell'informazione atteso che, come precisato dai giudici di appello, le due fonti dichiarative hanno riguardato fatti diversi - rappresentano un tassello fondamentale ai fini della ricostruzione dei profili di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Non può del resto sottacersi che i giudici di appello hanno, pure, precisato, con ineccepibili argomentazioni, come il fatto il [OSCURATO:PERSONA] avesse con precisione distinto quanto appreso dalla sorella e quanto, invece, direttamente dall'imputato suddetto escludeva che le dichiarazioni potessero essere tacciate di "circolarità" e che, analogamente, anche per le dichiarazioni del Marchio del tutto infondate erano da ritenere le censure di "circolarità" atteso che anche per quest' ultimo, già dalla semplice lettura del verbale di s.i.t. e del successivo verbale d'interrogatorio, era possibile evincere come il dichiarante avesse riferito anche di fatti certamente caduti sotto la sua percezione o, comunque, appresi direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], distinguendoli da quelli che invece gli erano stati riferiti dalla madre. Poi, ulteriori elementi a riscontro, sono stati tratti anche: dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], come detto cugino omonimo dell'odierno imputato, il quale aveva espressamente indicato il [OSCURATO:PERSONA] come colui che aveva proposto al ramo della sua famiglia mafiosa di partecipare alla rapina de qua; dai contatti avuti dal ricorrente con il Tassone, il basista della rapina (giudicato separatamente); dalle numerose intercettazioni dal contenuto individualizzante (quali il progr. 70 del 14/04/2018 ovvero il progr. 71 del 14/04/2018) nonchè dai richiamati "sopralluoghi" con altri coimputati prima della rapina rimasti privi di ogni lecita e plausibile spiegazione da parte dell' imputato. I giudici di primo grado hanno, pure, richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - collaboratore di giustizia ritenuto pienamente attendibile per avere fatto luce, negli ultimi anni, sulle attività, alleanze ed equilibri delle cosce di ‘ndrangheta operanti nella fascia ionica - il quale aveva confermato del ruolo nella rapina alla [OSCURATO:SOCIETA] del ricorrente inteso "U Gigliotti" nonché, infine, la valenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Ritiene il Collegio che il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, da leggere unitamente alla sentenza di primo grado, non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione dei gravi, precisi e concordanti elementi indiziari a carico del ricorrente dei quali la difesa, talvolta paventando insussistenti travisamenti, offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta integralmente con l'articolata motivazione delle argomentazioni dei giudici di merito tralasciando di esaminare taluni dei dati probatori richiamati dai giudici di merito. L' ultimo motivo è da ritenere privo di fondamento in quanto, valutate anche le argomentazioni della sentenza di primo grado in ordine alla determinazione della pena base, l'entità del trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente giustificato in ragione della "inaudita gravità del colpo", della pervicacia criminale fra gli altri dell'imputato nonché della specifica pericolosità manifestata dagli imputati fra cui l'odierno ricorrente. 6. Il primo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). 6.1. Il primo motivo contiene censure in parte infondate ed in parte manifestamente infondate. La corte di appello, nel disattendere le medesime deduzioni oggi reiterate, ha chiarito, con adeguate argomentazioni come del tutto correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a carico dell'imputato, al di là di alcune discrasie, erano da ritenere pienamente attendibili avendo trovato riscontro in numerosi altri elementi probatori.In particolare la corte di merito ha, in primo luogo, evidenziato che la stessa aveva riferito dati frutto di conoscenza personale in quanto caduti sotto la diretta percezione della donna quali la presenza di "Nanà" (pacificamente l' appellativo dell' odierno ricorrente) in occasione di una riunione dei rapinatori all' interno dello stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] ovvero circostanze a lei riferite dal compagno [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva, di fatto, coinvolta mettendola al corrente del piano criminale in questione e impiegandola sovente anche in momenti cruciali e che talune delle sue dichiarazioni risultavano, sostanzialmente, confermate anche dal di lei figlio, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva parlato della presenza di "Nanà" un giorno che un soggetto incappucciato aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che tutto era a posto e, quindi, i presenti avevano brindato con dello spumante, ricostruendo tali fatti nel senso di un festeggiamento dei rapinatori subito dopo la rapina. Tali dichiarazioni sono state ritenute, poi, riscontrate anche sulla scorta del narrato di [OSCURATO:PERSONA] precisandosi che questi, nel riferire delle confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA], aveva ricordato che l'uomo nel confidargli dell'intenzione di fare un altro colpo perché il primo colpo non era andato secondo le sue aspettative in quanto il genero [OSCURATO:PERSONA], anch'egli coinvolto nell'episodio, aveva sottratto parte del denaro che gli spettava quale quota, "era piuttosto preoccupato perché, mi diceva che era stato arrestato un tale Nanà che anch 'egli aveva preso parte alla rapina e che non avendo percepito quanto gli spettava poteva parlare con gli inquirenti e mettere nei guai tutti coloro che avevano partecipato al colpo", così facendo riferimento al coinvolgimento nell'atto predatorio de quo di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno, altresì, indicato una serie di captazioni ambientali (progr. 68-69 del 14/04/2018) attestanti il chiaro coinvolgimento nella rapina in esame da parte del ricorrente, elementi probatori di riscontro non presi in esame dalla difesa che non affronta adeguatamente la rilevanza degli stessi nel complessivo quadro indiziario. Ritiene, dunque, la Corte che il discorso giustificativo svolto a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità espresso a carico di [OSCURATO:PERSONA] sia immune da vizi di ordine logico o giuridico coltivabili in questa sede, laddove -contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente nel motivo in questione - la corte di merito ha dato congrua risposta a tutte le censure mosse in sede di appello (e qui riproposte al vaglio di questo giudice di legittimità), con puntuali riferimenti alle emergenze degli atti, secondo un ragionamento lineare e non irragionevole nonché corretto in diritto, apparendo evidente che la difesa mira ad una differente lettura dei dati probatori, taluni dei quali del tutto trascurati come detto. Il secondo motivo è manifestamente infondato risultando le censure formulate, quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, totalmente generiche. Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale in punto di irrogazione della pena, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, valutazione nella specie effettuata, non cogliendo in alcun modo nel segno la genericissima censura di illogicità della motivazione per avere irrogato la medesima pena "in una situazione delittuosa che comporti diversi ruoli". 6.2. Il secondo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]). Il primo motivo relativo all' asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni della collaboratrice Cerminara è infondato per le ragioni già evidenziate al § 1.4. Il secondo ed il terzo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono infondati. Richiamate le argomentazioni di cui sopra quanto alla ricostruzione dei profili di responsabilità dell'imputato va osservato che il ricorrente si è sostanzialmente limitato a criticare il significato che la corte di appello di Catanzaro ha dato al contenuto delle prove dichiarative ed agli esiti delle ulteriori attività investigative svolte dagli inquirenti. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento della prova" pure paventato, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla lettura privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente, nel rilevare carenze motivazionali e l' assenza di adeguati dati probatori, contrappone nella sostanza unicamente contestazioni in fatto con le quali propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità; l' imputato tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Suprema Corte, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. La prova della partecipazione all'ideazione ed alla programmazione del fatto delittuoso secondo le modalità che ne hanno caratterizzato l'esecuzione, può essere desunta in via logica dalla pluralità di elementi probatori e indiziari che, proiettandosi sull'intero arco dell'impresa criminosa, denotino un ruolo non secondario svolto dall'imputato nella specie ricollegato alla necessità di portare le auto per bloccare l' accesso, apparendo del tutto priva di rilievo la censura secondo cui la corte, nel valutare le complessive prove a carico dell' imputato non avrebbe ricostruito l' effettivo ruolo del predetto in occasione della rapina.A/ Tesi a promuovere uno scrutinio non espletabile nel giudizio di cassazione e/o all'evidenza destituiti di fondamento sono gli ulteriori motivi in punto di trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche a fronte di una motivazione certamente adeguata e corretta in diritto sui punti oggi impugnati. 7. Osserva la Corte che devono trovare accoglimento il ricorso della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro nonché il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. aventi ad oggetto l'esclusione dell'aggravante di cui all' art. 416 bis.l. cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deve premettersi che il ricorso della Procura Generale appare certamente ammissibile, contrariamente a quanto eccepito delle difese degli imputati, risultando dedotti vizi motivazionali sicuramente deducibili in questa sede nonché errori di diritto in relazione alla interpretazione della detta norma alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali. Occorre, quindi, evidenziare che è infondata l'eccezione di inammissibilità del motivo formulato sul punto dalla parte civile per carenza di interesse, dovendosi in questa sede dare continuità all' orientamento, da ultimo ribadito, secondo cui sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che non abbia riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, potendo da quest'ultima derivare una differente quantificazione del danno morale da reato da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare più intensamente intimidita da una condotta posta in essere con l'utilizzo del metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 21707 del 17/04/2019 Ud. (dep. 17/05/2019) Rv. 276115 - 02; vedi in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 49038 del 21/10/2014 Ud. (dep. 25/11/2014) Rv. 261142 nonché in tema di sussistenza dell'interesse della parte civile a contraddire - resistendo all'impugnazione dell'imputato - in ordine alla sussistenza degli elementi circostanziali del reato Sez. 1 - , Sentenza n. 574 del 09/07/2019 Ud. (dep. 10/01/2020) Rv. 278492 - 01. [OSCURATO:PERSONA] non ignora l'orientamento di segno diverso secondo cui la parte civile non ha interesse ad impugnare la sentenza che non ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991, il cui accertamento in sede giudiziale influisce sulla gravità del fatto ma non aggrava le conseguenze risarcitorie dell'evento né risulta determinante per l'accesso ai benefici disciplinati dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. (Sez. 1, Sentenza n. 38701 del 10/01/2013 Ud. (dep. 19/09/2013) Rv. 256889 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 38701 del 10/01/2013 Ud. (dep. 19/09/2013) Rv. 256889 (vedi, in senso conforme, sulla questione dell'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna che abbia escluso per l'imputato un'aggravante: Sez. 1, Sentenza n. 31843 del 01/03/2011 Ud. (dep. 10/08/2011 ) Rv. 250769 , Sez. 5, Sentenza n. 15482 del 19/03/2018 Ud. (dep. 06/04/2018) Rv. 272854). Occorre, pervero, segnalare che nelle sentenze da ultimo indicate che escludono in ipotesi quale quella in esame l'interesse della parte civile ad impugnare si ammette che l'accertamento dell' aggravante mafiosa in sede giudiziale "influisce sulla gravità del fatto", tuttavia assumendosi, in modo contraddittorio ad avviso di questo Collegio, che ciò non aggraverebbe le conseguenze risarcitorie dell'evento. Con riferimento al più generale problema dell'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile contro la sentenza di condanna dell'imputato, avente ad oggetto la definizione giuridica del fatto (al quale la tematica rilevante nell'ambito dell'odierno procedimento è senz'altro riconducibile, come species), questa Corte ha già riconosciuto che dalla qualificazione giuridica del fatto illecito possano derivare effetti sulla gravità del danno patrimoniale e morale dei danneggiati, incidenti sull'entità del risarcimento. Per verificare se la parte civile vanti un concreto interesse all'impugnazione tendente ad ottenere una diversa qualificazione giuridica, in pejus, del fatto-reato accertato, è, quindi, indispensabile verificare se la diversa qualificazione del fatto implichi una sua valutazione di maggior gravità, nel qual caso il danno morale subìto può ritenersi più grave ed importare un diverso risarcimento: in questa ipotesi esiste un interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna in punto di definizione giuridica (Sez. 5, sentenza n. 8577 del 26 gennaio 2001, rv. 218427; Sez. 5, sentenza n. 54303 del 4 dicembre 2002 rv 223769; Sez. 5, sentenza n. 12139 del 14 dicembre 2011, rv n. 252164; Sez. 4, sentenza n. 39898 del 3 luglio 2012 rv 254672). Ciò premesso, lo specifico orientamento giurisprudenziale che questo Collegio ha premesso di non condividere, non considera che, tra gli elementi dei quali il giudice di merito, nell'effettuare la quantificazione dei danni morali risarcibili (ovvero delle sofferenze interiori che ledono l'integrità morale della persona offesa, la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo) provocati dal reato, deve tenere conto per "rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento" rientra certamente anche la gravità del reato in sè, perchè suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l'entità del paterna d'animo sofferto dalla vittima da esso derivanti. La giurisprudenza civile dalla Cassazione ha, del resto, avuto in più occasioni modo di precisare che la "gravità" del fatto di reato incide sulla quantificazione del danno non patrimoniale, vedi Sez. 3, Sentenza n. 14752 del 14/11/2000, Rv. 541672 - 01, Sez. 3, Sentenza n. 15568 del 11/08/2004, Rv. 576499 - 01; (Sez. 3, Sentenza n. 23918 del 09/11/2006, Rv. 592752 - 01) e Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609979 - 01. Non può, dunque, dubitarsi, che astrattamente, i danni subiti dalla vittima, possano variare, a seconda che il reato sia, o meno, aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7, ovvero sia stato posto in essere con l'utilizzo del metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa, poichè, in entrambi i casi, la p.o. è ("teoricamente" e salvo poi ogni eventuale verifica che attiene alla concreta quantificazione del danno nel caso in esame demandata al giudice civile) più intensamente intimidita e condizionata dalla condotta altrui, in considerazione della connotazione oggettiva di essa, e/o del suo collegamento con gli interessi di un incombente sodalizio mafioso. Tanto osservato, passando al tema specifico oggetto delle impugnazioni di cui si è fatto cenno, occorre rilevare che la corte di appello, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha escluso la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riconosciuta dal giudice di primo grado soltanto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestata soltanto nella sua forma soggettiva "per aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa denominata ndrangheta insistente nel territorio di Catanzaro, Mesoraca, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e territori limitrofi ". I giudici territoriali hanno precisato come gli stessi elementi valorizzati dal G.U.P. portavano a ritenere che «il Passa/acqua ed il Mannolo, lungi dall'aver in animo tale specifica finalità, ben consapevoli di come il territorio in cui dovevano "operare" era sotto il controllo di diverse cosche, si fossero soltanto premurati di "non contrariare nessuno" ottenendo il placet di tutte le cosche con cui si erano interfacciati, e versando in cambio, a tutte, una sorta di riconoscimento per il lasciapassare accordato» precisando che, più che una finalità agevolatrice di un gruppo mafioso specifico, trattavasi di una "sorta di riconoscimento dell'esistenza di tutte quelle "famiglie" a cui bisognava comunque rendere conto operando nei territori di loro influenza". I giudici di appello hanno, pure, rilevato che una simile conclusione appariva giustificata dal fatto che, nel caso in esame, ad essere agevolata non era stata una cosca determinata ma bensì una serie di gruppi mafiosi, neanche tutti compiutamente determinati; che non apparivano decisive le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale non aveva introdotto alcun riferimento al gruppo malavitoso in ipotesi facente capo a tale Lentini, segnalando ancora il necessario "coinvolgimento" in termini di mero permesso che proprio tale soggetto doveva dare ma mai aveva riferito di una vera e propria cointeressenza di specifici gruppi ndranghetistici e che sebbene nelle intercettazioni delle conversazioni della Cernninara, riportate prima, fossero comparsi chiari i riferimenti a nomi ed a soggetti che potevano "risentire" della collaborazione con la giustizia della donna ed in relazione ai quali la stessa Cerminara ed il [OSCURATO:PERSONA] temevano ritorsioni ed attentati alla loro incolumità, non vi era certezza che le faccende in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva coinvolto la donna si riferissero proprio alla rapina in questione. Orbene ritiene la Corte che, come lamentato dalle parti impugnanti, la motivazione dei giudici di appello appare carente e lacunosa per un verso e non in linea con i principi fissati in tema di agevolazione mafiosa dalla nota sentenza Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 per altro verso. La corte territoriale ha, infatti, omesso di valutare adeguatamente l' effettiva portata delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale, per come accertato dal giudice di primo grado, aveva riferito che l' assalto non era stato nemmeno ideato personalmente dal [OSCURATO:PERSONA] ma era stato a questo proposto dal noto capo mafia [OSCURATO:PERSONA] della famiglia degli Arena senza il cui placet la rapina non si sarebbe mai potuta realizzare ed, inoltre, ha trascurato di considerare che, secondo la ricostruzione del G.U.P., non si era trattato di un mero lasciapassare richiesto dai rapinatori bensì di una partecipazione ad un lucroso affare da parte delle famiglie mafiose secondo la logica tipica di tali zone, cosche remunerate adeguatamente dopo il compimento della rapina. E la corte di appello non ha compiutamente affrontato la questione se, nella specie, la consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio e la volontà di favorire una associazione mafiosa, al di là del fine egoistico di realizzare la rapina in un territorio intriso di condizionamenti mafiosi senza interferenze e limitazioni esterne, non poteva essere desunta da una serie di elementi fattuali emersi nel corso del processo, comunque, sintomatici di un intento rafforzativo della forza di condizionamento e di intimidazione della compagine mafiosa, certamente, favorita in concreto dalla spartizione del bottino (pacificamente intervenuta) e resa ancora più forte e vitale ai fini del controllo del territorio proprio dal riconoscimento della sua forza e del suo peso nel territorio in questione ad opera dei suindicati rapinatori. Né appare decisiva la tesi secondo cui la lettura offerta dai giudici di primo grado avrebbe trascurato il dato, emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori, secondo cui ad essere state interessate all' elargizione di parte del bottino, non era stata una specifica associazione ma bensì una serie di cosche, neanche tutte compiutamente determinate: tale prospettazione omette di considerare che, secondo la ricostruzione dell' accusa fatta propria dai giudici di primo grado, tutte le famiglie beneficiarie dei proventi della rapina erano confederate nella "casa madre" sicchè era l'associazione mafiosa ‘ndrangheta che, in ultima analisi, aveva fruito nel suo complesso dell' apporto di denaro. Sebbene proprio la natura soggettiva dell' aggravante richiede, come è ormai principio consolidato, la prova del dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, secondo la citata pronunzia delle S.U., non sussiste dubbio che, come chiarito in detta pronunzia, il fine agevolativo "costituisca un motivo a delinquere" con la conseguenza che "la ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso non è mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice. Costituisce dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinano all'azione che, ove accertati, non depotenziano la funzione intenzionale della condotta richiesta dalla norma specifica (per un'applicazione in tal senso cfr. Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217032; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203770). E' quindi possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma (in fattispecie analoghe v. Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390; Sez. 6, n. 14038 del 02/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262950; Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, Fabrizio, Rv. 254856; Sez. 6, n. 7384 del 19/12/2011, dep. 2012, Porcari, Rv. 252498).v Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto con onere della corte di appello di rivalutare, alla luce delle considerazioni sopra formulate, la configurabilità a carico dei predetti imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'aggravante de qua, chiarendo se accanto al fine egoistico certamente sussistente non era nella specie configurabile anche un intento agevolativo e rafforzativo della compagine dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta. 8. Va, infine osservato che il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., quanto all' ulteriore primo motivo del ricorso, è da ritenere inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte tese ad una mera rivalutazione degli elementi probatori per come operata dalla corte territoriale Va osservato che nel caso di specie la corte di appello - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo e confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni di cui alla pronunzia di condanna in primo grado ha spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali gli elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA] non erano sufficienti a suffragare lì affermazione della responsabilità dell' imputato, chiarendo come, a fronte delle generiche indicazioni della Cerminara, non erano emersi significativi elementi di riscontro non potendosi escludere che lo stesso, dopo in primi iniziali contatti con i malviventi, si fosse ben presto defilato dal piano criminoso. In tale contesto, richiamati i principi di cui al § 1.1. in ordine ai limiti del sindacato di legittimità, appare evidente che del tutto privi di fondamento si presentano gli assunti della ricorrente parte civile che tenta di sottoporre al giudizio di legittimi
Sentenza Cassazione n. 23970/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris