CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10767/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, limitandosi i ricorrenti a postulare l'assenza di "forza intimidatrice del gruppo", pur a fronte degli esiti della prova, incensurabilmente rappresentati nella sentenza impugnata; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. al Santino, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10, sulla compiuta delibazione posta a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità predetta, fondata sulla valorizzazione del precedente ritenuto ostativo con argomentazione non irragionevole); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]