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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49906/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Astrit ha proposto ricorso per cassazione e depositato successiva memoria illustrativa a integrazione delle argomentazioni svolte nel primo atto, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (trasporto in concorso di gr. 1.565 di cocaina); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo il giudice giustificato la conferma del denegato vincolo della continuazione con fatti del 2014, alla stregua dell'intervenuto arresto del corriere, quanto a quelli del 2010, nonché del notevole lasso temporale tra gli stessi (sugli indicatori della identità del disegno criminoso, Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01, in cui si è precisato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pi Salvo ' D E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Astrit ha proposto ricorso per cassazione e depositato successiva memoria illustrativa a integrazione delle argomentazioni svolte nel primo atto, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (trasporto in concorso di gr. 1.565 di cocaina); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo il giudice giustificato la conferma del denegato vincolo della continuazione con fatti del 2014, alla stregua dell'intervenuto arresto del corriere, quanto a quelli del 2010, nonché del notevole lasso temporale tra gli stessi (sugli indicatori della identità del disegno criminoso, Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01, in cui si è precisato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pi Salvo ' D E
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