CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 01425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita, perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di furto materialmente commesso dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e Natale su autovettura acquistata dal Ricci, delitto dal quale il ricorrente è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Si deduce che il Giudice della riparazione si è limitato a riportare le valutazioni espresse dal Pubblico ministero, senza vagliare le circostanze incluse nell'accertamento di merito, tra cui il fatto che il Ricci si è sempre professato innocente ed estraneo ai fatti, affermando da subito di non essere il proprietario della vettura Alfa 147 a bordo della quale erano stati fermati gli autori del furto in contestazione ([OSCURATO:PERSONA] e Natale). L'autovettura non è mai stata intestata al Ricci e a tutt'oggi essa risulta intestata alla società venditrice "[OSCURATO:PERSONA]". Né risulta provato in atti che l'interessato aveva consapevolmente "consegnato le chiavi della vettura ad altri senza preoccuparsi dell'uso che ne avrebbero fatto", come affermato nel provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. Al riguardo, si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi, avendo ipotizzato una condotta colposa del Ricci su base congetturale, in relazione alla ritenuta mancata custodia del veicolo utilizzato da altri soggetti per commettere il reato di furto. Trattasi di circostanza che non risulta affatto accertata in sede di merito, avendo il giudice della cognizione affermato che, nel caso di specie, il Ricci aveva sempre disconosciuto la proprietà del veicolo, precisando di aver subito tempo prima il furto dei propri documenti di identità, che potrebbero essere serviti allo scopo. Né la Corte territoriale spiega adeguatamente quale effettiva incidenza causale abbia avuto la circostanza sopra enucleata ai fini dell'emissione della misura cautelare, a fronte della affermata irrilevanza — nel giudizio di cognizione - dell'acquisto formale da parte del Ricci dell'autovettura in questione rispetto al suo coinvolgimento nel furto commesso da altri soggetti. Del resto, la facoltà del giudice della riparazione di valutare autonomamente i dati indiziari processualmente emersi, al fine di stabilire l'eventuale sussistenza di fattori ostativi al diritto all'indennizzo, non può spingersi fino al punto di attribuire al richiedente comportamenti che risultano esclusi o comunque non provati da parte del giudice della cognizione, in quanto ciò significherebbe stravolgere il principio solidaristico che è alla base dell'istituto, consentendo di negare l'istanza sulla base di elementi disattesi dalla stessa sentenza di assoluzione, costituente presupposto dell'ingiusta detenzione. In buona sostanza, è evidente che l'eventuale colpa ostativa del ricorrente non può essere desunta da fatti o comportamenti non provati o la cui valenza negativa è stata definitivamente esclusa in sede di cognizione.4. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinv