CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 03623/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 3443-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 [OSCURATO:PERSONA], e per essa 1)0 [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] QUINTARELLI, che la rappresenta e difende; - istante - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 1113/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 14/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] niit771- In fatto e in diritto - che la società Me,cuzio SPc,,,-it,tion S.r.l. formula istanza correzione di errore materiale dell'ordinanza di questa Corte, n. 1113/22, del 14 gennaio 2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, anche nei suoi r.onfronti, da Virle(->n7o Agostino iozzi e [OSCURATO:PERSONA]; - che, difatti, tanto nell'intestazione dell'ordinanza, quanto al punto moti-i-il7 dell'nrdinlivin steggl 11 predetei gncietà indie-lei come I O - "Mercurio" Securitation, ciò che si assume essere avvenuto erroneamente, all'uopo essendo stata allegata — all'istanza di correzione dell'errore — copia del controricorso e della Procura speciale, documenti dai quali risulta l'esatta denominazione della sociea come "Mercuzio" Securitation; - che l'istanza suddetta è stata ritualmente notificata alle altre parti; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alla parte istante, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per la data del 23 iì0\t ..._ cfrì uic . kic. 2022 n.03443 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- - che l'istanza merita accoglimento, sussistendo le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle consentono l'applicazione dell'art. 391-bis, comma r-rnri flrflc 1.7 • r • • • - che deve, quindi, sostituirsi, tanto nell'intestazione dell'ordinanza, quanto al punto 1. di pagina 2 dell'ordinanza stessa, alla parola "NL-rcurio" la rvihrf-dn 44N4preivzir\" PQM 1,a Corte dispone che la pr—pria orlirrnza 1;113/99, (leposit-ta il "14 gennaio 2022, sia corretta, sostituendosi nell'intestazione di detta ordinanza, nonché al punto 1. di pagina 2 della stessa, alla parola "M-Prrurio" r,la , ol', "Merruzie ". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Coq; decigo in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 23 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] CIRILLO / 72