CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14279/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. (fatto commesso in Palermo, il 16 aprile 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza, perché non indica neppure le prove che sarebbero state erroneamente valutate, e per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sul punto contestato (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificatamente enucleato gli elementi probatori posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità: le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di querela; il sequestro della carta d'identità e della tessera sanitaria esibite dall'imputato, entrambi alterati); - parimenti generica è la censura che lamenta l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, non risultando che la stessa sia stata contestata e ritenuta; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]