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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26923/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4532/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( P.IVA: 061 0 1241005) , già con sede in Milano , al [OSCURATO:PERSONA] n. 8, cancellata dalregistro delle Imprese di Milano il 22 marzo 2016, in pers o na dei legali rappresentanti del l a 'KINNEVIK M E D [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con sede legale 103 13 Stoccolma (Svezia) Box 2094, nella sua qualità di socio unico dellaEdizioni [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] i o n. 11, presso lo studio legale del l 'A vv . [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C06 H501H), che la rappresenta e difende giusta procura autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] del 9 genn aio 2020 , muni t a di apos t ille (convenzionede [OSCURATO:PERSONA] del 5 ottobre 19 6 1) n . 27/ 20 ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] accertamento recupero a tassazione rinuncia credito socio – Legittimazione attiva unico socio società cancellata Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3712/2019 emessa dalla CTR Lazio il 20 / 0 6 /20 19 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpeg, la rinuncia ad un proprio credito operata da un socio della ricorrente.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame.

4. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, avendo la S.C. cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, il giudizio veniva riassunto dalla [OSCURATO:PERSONA] AB, nella sua qualità di socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cancellata dal registro delle imprese), la quale ultima era detentrice dell’intero capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anch’essa cancellata dal registro delle imprese in data 22.3.2016.

5. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l’atto di riassunzione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] AB, evidenziando che quest’ultima non aveva prodotto in giudizio i bilanci finali di liquidazione delle società di capitali cancellate, sicchè non era possibile accertare che si fosse verificato, nei confronti della società Kinnevik un fenomeno successorio nei debiti delle società estinte.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. …, in persona dei legali rappresentanti della “[OSCURATO:PERSONA]” –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – “ sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

7. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e 81 e 110 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il meccanismo successorio nei rapporti debitori dei soci di una società cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta prescinde dalla circostanza che i soci abbiano goduto di qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

1.1. Il motivo è fondato.

In tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art.2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci (Sez. 5, Sentenza n. 9094 del 07/04/2017; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 15035 del 16/06/2017, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14446 del 05/06/2018 e Sez. 5, Ordinanza n. 897 del 16/01/2019).

D’altra parte, la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi dell'unico socio deceduto, dopo la cancellazione della società del registro delle imprese con conseguente estinzione della stessa, poiché comporta l'implicita rinuncia del diritto a ricevere un autonomo avviso di accertamento ex art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, fa presumere l'avvenuta distribuzione in loro favore di parte dell'attivo ricavato dalla liquidazione volontaria dei beni (Sez. 5, Ordinanza n. 17986 del 04/07/2019; Sez.

U, Ordinanza n. 619 del 15/01/2021).

Dai precedenti richiamati si evince, in definitiva, che il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale, ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, con la conseguenza che i bilanci finali di liquidazione delle società di capitali cancellate non rappresentano documenti necessari affinchè si realizzi il fenomeno successorio nei debiti delle società estinte (sia pure nei limiti delle somme riscosse a seguito della loro liquidazione).

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., nonchè la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, rispettivamente, n. 3) e n. 4), c.p.c., per non aver la CTR instaurato previamente il contraddittorio tra le parti sulla questione (di puro diritto) del difetto di legittimazione attiva rilevato d’ufficio.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averla la CTR condannata al pagamento delle spese relative al giudizio di rinvio e a quello svoltosi dinanzi alla corte di cassazione, nonostante l’alternanza interpretativa riguardo alla questione assorbente ed il rilievo officioso della carenza di legittimazione attiva in capo all’appellante.

4. Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti nell’accoglimento del primo.

5. La sentenza impugnata va, pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cassata, rinviando la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricors o, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Lazio in differente composizione.Cosi deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4532/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( P.IVA: 061 0 1241005) , già con sede in Milano , al [OSCURATO:PERSONA] n. 8, cancellata dalregistro delle Imprese di Milano il 22 marzo 2016, in pers o na dei legali rappresentanti del l a 'KINNEVIK M E D [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con sede legale 103 13 Stoccolma (Svezia) Box 2094, nella sua qualità di socio unico dellaEdizioni [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] i o n. 11, presso lo studio legale del l 'A vv . [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C06 H501H), che la rappresenta e difende giusta procura autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] del 9 genn aio 2020 , muni t a di apos t ille (convenzionede [OSCURATO:PERSONA] del 5 ottobre 19 6 1) n . 27/ 20 ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] accertamento recupero a tassazione rinuncia credito socio – Legittimazione attiva unico socio società cancellata Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3712/2019 emessa dalla CTR Lazio il 20 / 0 6 /20 19 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpeg, la rinuncia ad un proprio credito operata da un socio della ricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame. 4. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, avendo la S.C. cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, il giudizio veniva riassunto dalla [OSCURATO:PERSONA] AB, nella sua qualità di socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cancellata dal registro delle imprese), la quale ultima era detentrice dell’intero capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anch’essa cancellata dal registro delle imprese in data 22.3.2016. 5. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l’atto di riassunzione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] AB, evidenziando che quest’ultima non aveva prodotto in giudizio i bilanci finali di liquidazione delle società di capitali cancellate, sicchè non era possibile accertare che si fosse verificato, nei confronti della società Kinnevik un fenomeno successorio nei debiti delle società estinte. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. …, in persona dei legali rappresentanti della “[OSCURATO:PERSONA]” –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – “ sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 7. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e 81 e 110 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il meccanismo successorio nei rapporti debitori dei soci di una società cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta prescinde dalla circostanza che i soci abbiano goduto di qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. 1.1. Il motivo è fondato. In tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art.2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci (Sez. 5, Sentenza n. 9094 del 07/04/2017; conf. Sez. 5, Sentenza n. 15035 del 16/06/2017, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14446 del 05/06/2018 e Sez. 5, Ordinanza n. 897 del 16/01/2019). D’altra parte, la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi dell'unico socio deceduto, dopo la cancellazione della società del registro delle imprese con conseguente estinzione della stessa, poiché comporta l'implicita rinuncia del diritto a ricevere un autonomo avviso di accertamento ex art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, fa presumere l'avvenuta distribuzione in loro favore di parte dell'attivo ricavato dalla liquidazione volontaria dei beni (Sez. 5, Ordinanza n. 17986 del 04/07/2019; Sez. U, Ordinanza n. 619 del 15/01/2021). Dai precedenti richiamati si evince, in definitiva, che il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale, ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, con la conseguenza che i bilanci finali di liquidazione delle società di capitali cancellate non rappresentano documenti necessari affinchè si realizzi il fenomeno successorio nei debiti delle società estinte (sia pure nei limiti delle somme riscosse a seguito della loro liquidazione). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., nonchè la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, rispettivamente, n. 3) e n. 4), c.p.c., per non aver la CTR instaurato previamente il contraddittorio tra le parti sulla questione (di puro diritto) del difetto di legittimazione attiva rilevato d’ufficio. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averla la CTR condannata al pagamento delle spese relative al giudizio di rinvio e a quello svoltosi dinanzi alla corte di cassazione, nonostante l’alternanza interpretativa riguardo alla questione assorbente ed il rilievo officioso della carenza di legittimazione attiva in capo all’appellante. 4. Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti nell’accoglimento del primo. 5. La sentenza impugnata va, pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cassata, rinviando la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Lazio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricors o, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Lazio in differente composizione.Cosi deciso in Roma, n
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