CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 26062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17245/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- avverso la SENTENZA d ell a CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 89/2019R.G.N. 82/2018 depositata il 22/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 89/2019, la Corte d'Appello di Potenza, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, ha ritenuto provata la violazione degli obblighi datoriali di preventiva comunicazione agli organi competenti dell’assunzione di tre lavoratrici da parte dell’azienda agricola condotta da [OSCURATO:PERSONA] nonché la mancata consegna della lettera-contratto ed ha, conseguentemente, rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione territoriale del lavoro-DTL di Potenza n. 103/2012. 2. La Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto che il quadro probatorio acquisito (telefax inviato dall’azienda agricola alla Confederazione Italiana dell’Agricoltura affinchè inoltrasse con urgenza le comunicazioni di assunzione al Ministero nonché deposizioni testimoniali) non consentiva di dimostrare l’inoltro tempestivo delle comunicazioni di assunzione agli organi competenti nonché la consegna delle lettere-contratto alle tre lavoratrici. 3. Avverso tale sentenza ricorre la titolare dell’azienda agricola con tre motivi, illustrati da memoria; la DTL è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. per “omesso, diligente e prudente apprezzamento delle risultanze probatorie” e con il secondo motivo (formulato contestualmente al primo) violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. per motivazione apparente e perplessa, avendo, la Corte territoriale, svalutato il dato probatorio del telefax inviato dall’azienda alla CIA (che rientra a pieno titolo tra le riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod.civ.) nonché argomentato in maniera contraddittoria nella misura in cui, da una parte, ha condiviso i dubbi espressi dal primo giudice sulla rilevanza di detta prova documentale e, dall’altra, ha rilevato che detto documento non poteva e non doveva essere disconosciuto dal Ministero del Lavoro in quanto proveniente da terzo (rispettivamente pagg. 5 e 8 della sentenza impugnata). 2. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. per omesso esame di un fatto decisivo con specifico riferimento al telefax dell’azienda, oggetto di discussione tra le parti e avente carattere decisivo per la causa. 3. Rileva, in primoluogo, il collegio che la notificazione del ricorso è stata invalidamente effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, mediante la quale la DPL di Potenza si era costituito in appello, mentre - secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. S.U. ord. interloc. n. 608/2015) - avrebbe dovuto essere eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato. Pertanto, poiché l'intimata DPL non risulta essersi costituita in questa sede, sussisterebbero i presupposti per ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato. Tuttavia, poiché i motivi appaiono inammissibili, ritiene il Collegio che si può prescindere dalla necessità di ordinare la menzionata rinnovazione della notificazione del ricorso trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio, anche in ossequio all'osservanza del principio costituzionalizzato della durata ragionevole del giudizio (cfr. Cass. n. 15106/2013 e Cass. n. 11287/2018) e del combinato disposto degli artt. 175 e 127 cod.proc.civ., che impongono al giudice di evitare impedimenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e nell'espletamento di formalità superflue. 4. Ciò premesso, ritiene il Collegio che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili: la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez.U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014). Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha – come sostiene la ricorrente - ritenuto di espungere il telefax dalle riproduzioni meccaniche elencate (in maniera non tassativa) dall’art. 2712 cod.civ., bensì, in primis, ha rilevato, in sintonia con il giudice di primo grado, che l’azienda non aveva fornito prova che il telefax inviato al server del Ministero del Lavoro si riferisse all’assunzione delle lavoratrici, aggiungendo, poi, che non era stata comunque fornita prova della comunicazione preventiva agli organi competenti nonchè della consegna della lettera-contratto alle lavoratrici (non essendo stato depositato “l’estratto di trasmissione di comunicazione dal numero di fax aziendale al numero della CIA”; non avendo, la titolare e il marito, dichiarato alcunchè durante l’ispezione; non avendo, le lavoratrici, esibito la comunicazione preventiva di assunzione; avendo, i testimoni, riferito di una “chiamata non programmata” da parte dell’azienda; pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata). Trattasi, pertanto, di tipica valutazione del quadro probatorio riservata al giudice di merito e insindacabile nel presente giudizio di legittimità. 4.1. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017). Come innanzi illustrato, la Corte territoriale ha illustrato diffusamente i motivi della insufficienza di prova circa la tempestiva comunicazione delle assunzioni alla DPL di Potenza e la consegna della lettera di incarico alle lavoratrici. 5. Il terzo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile. Il motivo è inammissibile in quanto trascura di considerare che il n. 5 dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che viene invocato a sostegno della doglianza, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, cod.proc.civ., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014; la medesima previsione è inserita, dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nell’art. 360, quarto comma, cod.proc.civ.); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019), mentre nulla di ciò viene specificato nella censura. In ogni caso, va ribadito l’orientamento consolidato espresso dalle Sezioni Unite secondocui, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rileva solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. 27 dicembre 2019 n. 34476, che richiama Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053; Cass. S.U. 18 aprile 2018 n. 9558; Cass. S.U. 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass. S.U. 22febbraio 2023 n. 5556). 6. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese in assenza della costituzione del controricorrente. 7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo