CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 40513/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 7, co. 15 bis, d.lgs 285/1992. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] affidato aquattro motivi di ricorso: con il primo si deduce la violazione di legge e l’errata qualificazione del fatto come illecito penale anziché amministrativo; con il secondo il vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione; con il quarto motivo di lamenta il mancato riconoscimento delbeneficio della non menzione. 3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze proposte sono meramente reiterative e non si confrontano con gli argomenti posti dalla Corte territoriale a sostegno del giudizio espresso. 4. Quanto al primo motivo la Corte territoriale ha ribadito quanto era stato già evidenziato dal primo giudice in merito alla rilevanza penale della condotta tenuta dal ricorrente il quale svolgeva l’attività non autorizzata di parcheggiatore per la quale era stato già sanzionato con verbale non oblato né ritualmente opposto , con ciò rimarcando la sistematicità e la ripetizione delle condotte (Sez. 7, n. 2883 del 12/12/2024 dep. 2025, non massimata). 5. La Corte si è diffusa sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ponendo l’accento sulle plurime condanne riportate dal ricorrente per svariati reati oltre che per un reato specifico oltre che sulla mancanza di elementi di segno positivo. 6. A pag. 3 della motiva zione, la Corte territoriale, con ampi richiami giurisprudenziali ha rigettato la richiesta di applicazione della continuazione, divenuta irrevocabile prima della conclusione del giudizio di primo grado, rilevando che l’istanza non era stata formulata nell’atto di appello e che la sentenza non era stata allegata neppure alle conclusioni scritte (Sez. 5, n. 19661 del 23/01/2023, Rv. 284291 -01; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Rv. 274808 -02). 7. Meramente reiterativo il motivo afferente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione laddove a pag. 2 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha spiegato che si tratta di «soggetto a cui carico risultano diverse condanne e un precedente specifico e con riferimento al quale, dunque, l’iscrizione della condanna si palesa opportuna al fine di una più efficace rieducazione». 8. Alla inammissibilit̀ consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]