CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 1980
Cassazione n. 02397/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Lodi 1'8/1/1980 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 24/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -dato, altresì, atto che sono pervenute conclusioni a firma del difensore; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Co te i Appello di Bologna confermava la decisione del e Tribunale di Piacenza che, in data aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il primo motivo che revoca in dubbio l'affermazione di responsabilità dell'imputato reitera, peraltro in forma generica, doglianze già adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con un percorso argomentativo privo di manifeste illogicità. La Corte di merito alle pagg. 2/3 ha ampiamente chiarito le ragioni che rendono certa l'identificazione del ricorrente quale autore dell'illecito e con le stesse il difensore non si rapporta in termini puntuali a fini di confutazione. Del pari destituito di fondamento è il gravame in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., avendo i giudici d'appello motivatamente escluso sia la tenuità dell'offesa che l'occasionalità del fatto in ragione dei plurimi specifici precedenti che militano a carico del prevenuto. Sfugge a censura in questa sede anche il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la concessione della circostanza presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante ed è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201 - 01;Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020,dep.2021, Rv. 280615 - 01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il P