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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 35111/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 7 gennaio 2026 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reati loro rispettivamente ascritti (plurime contestazioni dell'art. 7, gomma 15 bis, d.lgs. n. 285 del 1992 e per [OSCURATO:PERSONA] anche il reato di cui all'art. 10 comma 2, d.l. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito nella

I. n. 48 del 2017 come modificato dall'art. 21 ter d.l. 4 ottobre 2018 n. 113 convertito nella

I. n. 132 del 2018) condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, ha rideterminato la pena loro inflitta in mesi 4, giorni 15 di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda ciascuno.

Avverso detta sentenza gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, ricorrono con un unico atto, deducendo con due motivi la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.

Igs. n. 285 del 1992 nonché in ordine al reato di cui all'art. 10, comma 2, dl. n. 14 del 2017.

2. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

In primo luogo le censure sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Inoltre sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Per contro, la sentenza impugnata ha puntualmente enucleato, con motivazione esente da aporie logiche, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati desunti dalle annotazioni di servizio della Polizia locale pienamente utilizzabili in ragione del rito prescelto.

Con riguardo al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285 dl 1992, la sentenza impugnata ha evidenziato come dalle annotazioni di RG. emerga che entrambi' gli imputati si erano posizionati nell'area del [OSCURATO:PERSONA] indicando agli autisti i posti liberi, agevolando la manovra e chiedendo denaro, non essendo necessario acquisire la prova della dazione del corrispettivo.

Ed invero, ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessaria autorizzazione, nonrilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta (Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Rv. 288441).

Con riguardo al reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha ritenuto che ai fini della sussistenza della contravvenzione fosse sufficiente la mera violazione del provvedimento del Questore, senza ulteriori accertamenti.

Ed invero, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata, laddove i giudici dell'appello hanno dato conto che [OSCURATO:PERSONA], pur destinatario del provvedimento del Questore di Milano datato 15.7.2020 notificatogli a mano in data 2.8.2020 che gli vietava l'accesso a tutte le aree di parcheggio adiacenti alla zona del piazzale [OSCURATO:PERSONA] per la durata di mesi nove, era stato individuato in plurime occasioni, ovvero in data 16.6.2021, 20.6.20121, 26.6.2021, si evince che hanno correttamente ritenuto, con argomentazioni insindacabili in sede di legittimità, la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente.

Ed invero le plurime violazioni accertate a carico di [OSCURATO:PERSONA], consistenti quanto meno nell'impedimento alla libera fruizione dello spazio pubblico e nella correlata richiesta di denaro ai conducenti dei veicoli, integrano una prova di pericolosità sociale.

3. I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue per ciascuno quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 7 gennaio 2026 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reati loro rispettivamente ascritti (plurime contestazioni dell'art. 7, gomma 15 bis, d.lgs. n. 285 del 1992 e per [OSCURATO:PERSONA] anche il reato di cui all'art. 10 comma 2, d.l. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito nella I. n. 48 del 2017 come modificato dall'art. 21 ter d.l. 4 ottobre 2018 n. 113 convertito nella I. n. 132 del 2018) condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, ha rideterminato la pena loro inflitta in mesi 4, giorni 15 di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda ciascuno. Avverso detta sentenza gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, ricorrono con un unico atto, deducendo con due motivi la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d. Igs. n. 285 del 1992 nonché in ordine al reato di cui all'art. 10, comma 2, dl. n. 14 del 2017. 2. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. In primo luogo le censure sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Inoltre sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Per contro, la sentenza impugnata ha puntualmente enucleato, con motivazione esente da aporie logiche, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati desunti dalle annotazioni di servizio della Polizia locale pienamente utilizzabili in ragione del rito prescelto. Con riguardo al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285 dl 1992, la sentenza impugnata ha evidenziato come dalle annotazioni di RG. emerga che entrambi' gli imputati si erano posizionati nell'area del [OSCURATO:PERSONA] indicando agli autisti i posti liberi, agevolando la manovra e chiedendo denaro, non essendo necessario acquisire la prova della dazione del corrispettivo. Ed invero, ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessaria autorizzazione, nonrilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta (Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Rv. 288441). Con riguardo al reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha ritenuto che ai fini della sussistenza della contravvenzione fosse sufficiente la mera violazione del provvedimento del Questore, senza ulteriori accertamenti. Ed invero, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata, laddove i giudici dell'appello hanno dato conto che [OSCURATO:PERSONA], pur destinatario del provvedimento del Questore di Milano datato 15.7.2020 notificatogli a mano in data 2.8.2020 che gli vietava l'accesso a tutte le aree di parcheggio adiacenti alla zona del piazzale [OSCURATO:PERSONA] per la durata di mesi nove, era stato individuato in plurime occasioni, ovvero in data 16.6.2021, 20.6.20121, 26.6.2021, si evince che hanno correttamente ritenuto, con argomentazioni insindacabili in sede di legittimità, la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente. Ed invero le plurime violazioni accertate a carico di [OSCURATO:PERSONA], consistenti quanto meno nell'impedimento alla libera fruizione dello spazio pubblico e nella correlata richiesta di denaro ai conducenti dei veicoli, integrano una prova di pericolosità sociale. 3. I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue per ciascuno quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P P.Q.M
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